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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2545/2024 r.g., introdotta da
11/04/1984 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SANITA' RENATO;
C.F._1
(SORA (FR), 24/03/1977 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SANITA' RENATO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
Pers 2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento principale presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla salute,
all'istruzione, all'educazione e alle altre scelte di vita riguardanti la minore,
nel rispetto del suo precipuo interesse e delle sue inclinazioni, con responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
3) I genitori, salvo diversi accordi da prendere di volta in volta,
concordano quanto segue in ordine alla frequentazione del padre con la figlia:
3.a) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà
facoltà di tenere con sé la bimba secondo il seguente piano di frequentazione:
(i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00, riportandola a casa dalla madre, ovvero riaccompagnando-la a scuola il lunedì mattina qualora ce ne fosse l'esigenza per impegni lavora-tivi della madre;
nella medesima settimana, il padre prenderà la bimba il lunedì dall'uscita di scuola, riaccompagnandola presso a casa materna alle ore 20.30, ovvero provvedendo alla cena della bimba;
(ii) quando il fine settimana la bimba sta con la madre, il padre prenderà
la bimba il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola, riaccompagnandola presso la casa materna alle ore 20.30, ovvero provvedendo alla cena della bimba;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i geni-tori con congruo anticipo (almeno 7 giorni);
(iv) per quanto concerne le vacanze natalizie, la minore trascorrerà la
Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, così come anche per le festività dell'ultimo giorno dell'anno e il giorno di Capodanno Il
tutto ad anni alterni e mantenendo inalterati, in base alla frequentazione stabilita, gli altri giorni. A far data dal 2024 le festività Natalizie verranno suddivise tra i genitori secondo la canonica frequentazione dal 24 al 30
dicembre, ovvero dal 31 di-cembre al 6 gennaio. Per l'anno 2021 i genitori,
ove possibile, faranno in modo di trascorrere insieme alla bambina il giorno della Vigilia o il pranzo di Natale;
Relativamente alle vacanze Pasquali, la minore trascorrerà la Pasqua
con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
(v) relativamente alle altre festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1
Novembre e 8 Dicembre) o ai ponti, si applicherà il criterio dell'alternanza;
(vi) In ordine alle vacanze estive il padre, trascorrerà con la bimba 15
giorni an-che consecutivi - facendo in modo, ad anni alterni, che il Ferragosto
lo trascorra con l'uno o l'altro genitore.
Il padre si impegna, in ogni caso, a contattare immediatamente la madre della bambina qualora notasse malumori e comportamenti di disagio nella stessa (almeno per i primi anni in cui non è abituata ad un'assenza materna così lunga);
3.b) I genitori faranno in modo che in occasione dei loro compleanni la minore possa festeggiare con il genitore che lo compie (quindi il 11 aprile con la mamma e il 24 Marzo con il papà), mentre per il compleanno della bambina faranno in modo di essere entrambi presenti.
3.c) Resta inteso che nei periodi di vacanze e festività, vengono sospese le visi-te da parte dell'altro genitore, salvo diversi accordi al fine di salvaguardare in primis il benessere della minorenne. Restano sempre da condividere, invece, le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla minore.
Resta inteso che le parti devono individuare e concordare preventivamente il periodo di vacanze estive e comunicarlo all'altro genitore entro il 30 Maggio di ogni anno;
I genitori hanno l'obbligo di fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno la bambina;
I genitori, in caso di problemi di lavoro improrogabili nei giorni di loro spettanza, si impegnano a preferire l'altro genitore o nonni invece di estranei
(es. baby sitter). Tale comunicazione di cambio di orario o giorno, deve avvenire sempre con congruo anticipo;
4) il signor contribuirà al mantenimento della figlia mediante CP_1
il versamento, per dodici mesi all'anno, dell'importo di € 250,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla signor , IBAN [...], con Pt_1
decorrenza dal mese successivo alla rinegoziazione del mutuo, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere dal corrispondente mese dell'anno 2024
oltre al 100% delle spese per la mensa scolastica, oltre a cedere gli assegni familiari e oltre al 50% delle restanti spese straordinarie, dovendosi fare riferimento per le stesse al Protocollo del Tribunale di Roma che verrà sottoscritto e sarà considerato come parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Il rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie dalla madre sostenute nell'interesse della figlia, dovrà avvenire entro 7 giorni dalla semplice presen-
tazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
4.a) Il Sig. si impegna a versare interamente la somma mensile CP_1
relativa al mutuo gravante sull'immobile ex casa coniugale (attualmente è
pari ad euro 650,00).
4.b) Il Sig. nel caso di concessione in locazione l'immobile CP_1
ex casa coniugale sul quale grava il mutuo, destinando il canone di locazione alla copertura della rata di mutuo, si impegna ad incrementare l'assegno di mantenimento da corrispondere alla figlia di cui al punto 4 nella misura di
Euro 520,00;
5) Le detrazioni fiscali inerenti la figlia minore spetteranno a ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della bambina;
Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valido per l'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/06/2013, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2545/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO ON (FR) in data 21/06/2013 tra Parte_1
11/04/1984) e (SORA
[...] Parte_1 CP_1
(FR), 24/03/1977) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di NO ON (FR) al n.00003 - parte 2 - serie A00 - anno 2013,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2545/2024 r.g., introdotta da
11/04/1984 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SANITA' RENATO;
C.F._1
(SORA (FR), 24/03/1977 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SANITA' RENATO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
Pers 2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento principale presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla salute,
all'istruzione, all'educazione e alle altre scelte di vita riguardanti la minore,
nel rispetto del suo precipuo interesse e delle sue inclinazioni, con responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
3) I genitori, salvo diversi accordi da prendere di volta in volta,
concordano quanto segue in ordine alla frequentazione del padre con la figlia:
3.a) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà
facoltà di tenere con sé la bimba secondo il seguente piano di frequentazione:
(i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00, riportandola a casa dalla madre, ovvero riaccompagnando-la a scuola il lunedì mattina qualora ce ne fosse l'esigenza per impegni lavora-tivi della madre;
nella medesima settimana, il padre prenderà la bimba il lunedì dall'uscita di scuola, riaccompagnandola presso a casa materna alle ore 20.30, ovvero provvedendo alla cena della bimba;
(ii) quando il fine settimana la bimba sta con la madre, il padre prenderà
la bimba il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola, riaccompagnandola presso la casa materna alle ore 20.30, ovvero provvedendo alla cena della bimba;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i geni-tori con congruo anticipo (almeno 7 giorni);
(iv) per quanto concerne le vacanze natalizie, la minore trascorrerà la
Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, così come anche per le festività dell'ultimo giorno dell'anno e il giorno di Capodanno Il
tutto ad anni alterni e mantenendo inalterati, in base alla frequentazione stabilita, gli altri giorni. A far data dal 2024 le festività Natalizie verranno suddivise tra i genitori secondo la canonica frequentazione dal 24 al 30
dicembre, ovvero dal 31 di-cembre al 6 gennaio. Per l'anno 2021 i genitori,
ove possibile, faranno in modo di trascorrere insieme alla bambina il giorno della Vigilia o il pranzo di Natale;
Relativamente alle vacanze Pasquali, la minore trascorrerà la Pasqua
con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
(v) relativamente alle altre festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1
Novembre e 8 Dicembre) o ai ponti, si applicherà il criterio dell'alternanza;
(vi) In ordine alle vacanze estive il padre, trascorrerà con la bimba 15
giorni an-che consecutivi - facendo in modo, ad anni alterni, che il Ferragosto
lo trascorra con l'uno o l'altro genitore.
Il padre si impegna, in ogni caso, a contattare immediatamente la madre della bambina qualora notasse malumori e comportamenti di disagio nella stessa (almeno per i primi anni in cui non è abituata ad un'assenza materna così lunga);
3.b) I genitori faranno in modo che in occasione dei loro compleanni la minore possa festeggiare con il genitore che lo compie (quindi il 11 aprile con la mamma e il 24 Marzo con il papà), mentre per il compleanno della bambina faranno in modo di essere entrambi presenti.
3.c) Resta inteso che nei periodi di vacanze e festività, vengono sospese le visi-te da parte dell'altro genitore, salvo diversi accordi al fine di salvaguardare in primis il benessere della minorenne. Restano sempre da condividere, invece, le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla minore.
Resta inteso che le parti devono individuare e concordare preventivamente il periodo di vacanze estive e comunicarlo all'altro genitore entro il 30 Maggio di ogni anno;
I genitori hanno l'obbligo di fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno la bambina;
I genitori, in caso di problemi di lavoro improrogabili nei giorni di loro spettanza, si impegnano a preferire l'altro genitore o nonni invece di estranei
(es. baby sitter). Tale comunicazione di cambio di orario o giorno, deve avvenire sempre con congruo anticipo;
4) il signor contribuirà al mantenimento della figlia mediante CP_1
il versamento, per dodici mesi all'anno, dell'importo di € 250,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla signor , IBAN [...], con Pt_1
decorrenza dal mese successivo alla rinegoziazione del mutuo, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere dal corrispondente mese dell'anno 2024
oltre al 100% delle spese per la mensa scolastica, oltre a cedere gli assegni familiari e oltre al 50% delle restanti spese straordinarie, dovendosi fare riferimento per le stesse al Protocollo del Tribunale di Roma che verrà sottoscritto e sarà considerato come parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Il rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie dalla madre sostenute nell'interesse della figlia, dovrà avvenire entro 7 giorni dalla semplice presen-
tazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
4.a) Il Sig. si impegna a versare interamente la somma mensile CP_1
relativa al mutuo gravante sull'immobile ex casa coniugale (attualmente è
pari ad euro 650,00).
4.b) Il Sig. nel caso di concessione in locazione l'immobile CP_1
ex casa coniugale sul quale grava il mutuo, destinando il canone di locazione alla copertura della rata di mutuo, si impegna ad incrementare l'assegno di mantenimento da corrispondere alla figlia di cui al punto 4 nella misura di
Euro 520,00;
5) Le detrazioni fiscali inerenti la figlia minore spetteranno a ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della bambina;
Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valido per l'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/06/2013, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2545/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO ON (FR) in data 21/06/2013 tra Parte_1
11/04/1984) e (SORA
[...] Parte_1 CP_1
(FR), 24/03/1977) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di NO ON (FR) al n.00003 - parte 2 - serie A00 - anno 2013,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi