Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5420/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5420/2024 R.G. promossa da:
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Geri presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza (RA), c.so Garibaldi n. 10, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e si manterranno ognuno per proprio conto senza chiedere reciprocamente assegno di mantenimento o per alimenti.
2. Il figlio resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso l'abitazione familiare sita in Faenza in via Emilia Levante n. 395, che resterà assegnata alla madre. Si dà atto che lascerà l'abitazione coniugale, trasferendo la Parte_2
propria residenza, entro il termine di 6 mesi dal deposito del presente ricorso, portando con sé i suoi
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana si ed uno no, in alternanza con la madre, dal venerdì alla domenica;
tutti i lunedì; il mercoledì nella settimana successiva al weekend nel quale il minore è stato con la madre;
il giovedì nella settimana successiva al weekend nel quale il minore è stato con il padre,
- durante il periodo delle vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre due periodi di 7 giorni consecutivi ciascuno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori, fermo restando che qualora il padre sia impossibilitato a stare con il minore, per motivi di lavoro, lo stesso resterà con la madre,
- durante le vacanze natalizie il minore potrà trascorrere con il padre 4 giorni consecutivi, fermo restando che il giorno di Natale e l'ultimo giorno dell'anno verranno trascorsi con il padre o la madre ad anni alterni, durante le vacanze pasquali il minore potrà trascorrere con il padre 3 giorni consecutivi, fermo restando che il giorno di Pasqua verrà trascorso con il padre o la madre ad anni alterni.
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del minore per i periodi in cui lo stesso sarà presso di loro.
5. L'assegno unico per il figlio sarà attribuito a . Parte_1
6. . Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
(che per quanto possibile verranno sempre preventivamente concordate) di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per il figlio. A titolo esemplificativo si riporta elenco di alcune spese che si ritengono straordinarie
Tabelle spese straordinarie
Spese scolastiche
Voce Ordinaria/Straordinaria Da concordare preventivamente
1) Acquisto libri Straordinaria No
2) Acquisto corredo inizio Straordinaria No anno scolastico
3) Viaggi studio o Straordinaria Sì istruzione anche all'estero (o comunque con pernottamento) 4) Viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola
5) Soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per lingue
6) Ripetizioni scolastiche
7) Conservatorio o scuole formative
Formazione universitaria
Voce
1) Tasse universitarie
2) Alloggio presso la sede universitaria
3) Master e specializzazioni post- universitarie
4) Preparazione concorsi
(libri, pernottamenti fuori sede)
Spese sanitarie
Voce
1) Dentista
2) Intervento chirurgico improvviso
3) Occhiali o apparecchio tramite SSN
4) Interventi e spese non tramite SSN
5) Psicoterapia, logopedia, esami e visite
Momenti ludici
Voce
1) Acquisto motorino
2) Bollo e assicurazione congiunta
3) Acquisto computer
4) Conseguimento patente
5) Manutenzione mezzi di trasporto
6) Viaggi e vacanze
7) Attività sportive/ricreative e attrezzature
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Ordinaria/Straordinaria Da concordare preventivamente
Straordinaria No (Sì per istituti privati)
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Ordinaria/Straordinaria Da concordare preventivamente
Sì CP_1
Straordinaria No
Straordinaria No
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Ordinaria/Straordinaria Da concordare preventivamente
Straordinaria Sì
Straordinaria No
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì
Straordinaria Sì 8) Ricevimenti e Straordinaria Sì festeggiamenti figli
7) e , al fine di soddisfare i reciproci interessi e definire i rapporti Parte_1 Parte_2
personali e patrimoniali della famiglia per il periodo successivo alla separazione, stabiliscono che si impegni a trasferire in piena proprietà a che si impegna ad Parte_2 Parte_1 acquistare, entro il 30.09.2025, la quota del 50% pro indiviso in piena proprietà dell'immobile sito a Faenza in via Emilia Levante n. 395, piano T-1 distinto al catasto fabbricati del Comune di Faenza al foglio 233, particella 212 sub 3, cat. A/7, classe 1, consistenza 6,5 vani, dati di superficie 165 mq, escluse aree scoperte, r.c. euro 822,46; e comunque tutto quanto oggetto dell'atto del 13-1-15 a ministero del Notaio Rep. n. 368776 registrato in data – Compravendita Nota Persona_2
presentata con Modello Unico n. 693.1/2015 Reparto PI di Ravenna in atti dal 22-1-15.
8) La signora si accollerà integralmente il debito residuo del mutuo n. 07/091728 del Parte_1
20-07-2016, di originari Euro 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00) concesso ai signori Pt_1
e dalla Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese soc.
[...] Parte_2
coop con atto a rogito Notaio . La quota di ½ del debito residuo del mutuo ad oggi Persona_3
ammonta a circa Euro 60.000,00
9) Fino all'effettivo accollo del mutuo le rate verranno pagate da entrambi i coniugi. Parte_1
si impegna a notificare all'Istituto mutuante il rituale atto di subingresso al fine di ottenere la liberazione di e dei di lui genitori e Parte_2 Controparte_2 CP_3
. Le spese notarili sono a carico di . Il conto corrente acceso presso la Banca
[...] Parte_1
di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese soc. coop intestato ai coniugi verrà chiuso o, in ogni caso, resterà intestato alla sola . Le parti convengono che gli incentivi fiscali Parte_1
(detrazione dall'IRPEF) di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, (già legge 449/97), nonché di cui all'art. 1 commi 344 - 345 - 346 - 347 della legge 296/2006 e successive proroghe e modifiche relativi al risparmio energetico e, comunque, ogni altro incentivo fiscale non utilizzato dalla parte venditrice rimanga alla parte acquirente e quindi venga trasferito per i rimanenti periodi di imposta alla parte acquirente
10) Agli effetti previsti dalle leggi tributarie e ai fini fiscali, le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali qui contenute, ed in particolare il sopra descritto trasferimento della quota di un mezzo dell'immobile di via Emilia Levante n. 395 risultano funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che dovranno essere perfezionati per regolare i rapporti economici come sopra descritti, siano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6/03/87 n. 74 in quanto l'Agenzia delle Entrate con risoluzione
65/E del 16.07.2015 ha stabilito che: “data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale” (cit. Risoluzione n. 65/E – Roma 16.07.2015).
11) Ad eccezione di quanto sopra previsto i coniugi si danno altresì reciprocamente atto, con la sottoscrizione del presente ricorso, di avere regolato fra loro ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla da dividere e/o pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo ragione e causa.
12) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per l'ottenimento del passaporto e/o carta d'identità validi per l'espatrio, dichiarando la loro piena disponibilità a sottoscrivere, in qualsiasi momento, i relativi atti amministrativi anche per il rilascio di passaporto e/o carta d'identità per il figlio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Gambatesa (CB), il giorno 29.9.2013; trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte
II, Serie A Ufficio 1, dell'anno 2013, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato il figlio
, in data 24-08- 2011. Persona_4
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 28/4/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio minore, norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 2 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5420/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a
Gambatesa (CB), il giorno 29.9.2013; trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte II, Serie A Ufficio 1, dell'anno 2013;
b) da atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione;
c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Gambatesa (CB) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi