Articolo 90 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 89Articolo 91
Versione
4 aprile 1941
Art. 90.

Lo disposizioni del presente Ordinamento, salvo quelle degli articoli seguenti, non sono obbligatorie per quei Comuni, dove, gia' al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finche' quei regolamenti non sono stati abrogati.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941