Art. 90.
Lo disposizioni del presente Ordinamento, salvo quelle degli articoli seguenti, non sono obbligatorie per quei Comuni, dove, gia' al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finche' quei regolamenti non sono stati abrogati.
Lo disposizioni del presente Ordinamento, salvo quelle degli articoli seguenti, non sono obbligatorie per quei Comuni, dove, gia' al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finche' quei regolamenti non sono stati abrogati.