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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1795/2024
TRA
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Intorcia (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._1
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Teresa Caprio (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1576/2023 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 20.10.2023;
Conclusioni di parte appellante:
“1. In via preliminare, sospendere, ex artt. 283, I comma, cpc e 351, I comma, c.p.c.,
l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
2. In via principale, riformare e\o annullare la Sentenza di primo grado, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate in primo grado dall'opponente, qui appellante, e nello specifico:
- Nel merito:
1. Accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo n. 476/2017 emesso dal Tribunale di Avellino
2. Solo in subordine, accertare e dichiarare il reale credito della ricorrente opposta.
3. Il tutto con vittoria di spese e onorari revocando e\o annullando il D.I. opposto n.
476/2017.
2. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione, eccezione, provvedere come segue:
a) in via preliminare e pregiudiziale, rigettare la richiesta di sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza impugnata n. 1576/2023 pronunciata dal Tribunale di Avellino, in persona del G.I. dott.ssa Teresa Cianciulli il 20.10.2024, depositata in pari data, in quanto infondata in fatto ed in diritto e carente di ogni presupposto di legge, con ogni conseguenziale provvedimento di giustizia;
b) nel merito, in ogni caso, per tutti i motivi come sopra indicati, rigettare integralmente
l'appello come proposto dall'appellante , in Parte_1
quanto inammissibile, improcedibile, improponibile, nonché del tutto infondato, sia in fatto sia in diritto, e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado n. 1576/2023 pronunciata dal Tribunale di Avellino, in persona del G.I. dott.ssa Teresa Cianciulli il
20.10.2024 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data;
c) sempre nel merito, rigettare comunque ed in ogni caso, tutte le richieste e domande come articolate con l'atto di appello, già formulate e rigettate in primo grado, in quanto inammissibili, improponibili, ed infondate, oltre che completamente non afferenti all'oggetto del giudizio;
d) comunque ed in ogni caso, condannare , al Parte_1
pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Emettere ogni altro consequenziale provvedimento di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
⸹1. Il giudizio di primo grado:
La proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 476/2017, emesso dal Tribunale di Avellino, in data 27.03.2017 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di 19.739,94 € oltre interessi e spese, per la fornitura di “uva bianca varietà Fiano”.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva la carenza di prova del credito, contestando tanto l'idoneità delle fatture ad assumere valore probatorio nel giudizio di opposizione, quanto l'effettiva consegna della merce oggetto della richiesta di pagamento.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva l'accertamento del reale credito spettante all'opposta.
L'opposta, costituitasi, insisteva per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Con sentenza n. 1576/2023, pubblicata il 20/10/2024, il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione proposta dalla società opponente, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannandola al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il Tribunale rilevava che l'opposta-creditrice, su cui gravava il relativo onere probatorio, aveva fornito un'adeguata prova della sua pretesa creditoria, avendo dimostrato di aver effettivamente consegnato la merce all'opponente.
Quanto al disconoscimento da parte della società opponente delle sottoscrizioni attribuitele ed apposte sulle bolle di consegna prodotte dalla il Tribunale evidenziava che lo CP_1 stesso, così come formulato, non era in grado di privarle di efficacia probatoria posto che la società opponente, attraverso una contestazione priva di specificità e determinatezza, si era limitata ad eccepire la mera illeggibilità delle stesse.
Il Tribunale specificava, inoltre, che in calce alle menzionate bolle di consegna vi era apposto il timbro della società opponente che non era stato oggetto di disconoscimento, e che costituiva un ulteriore elemento a riprova della avvenuta consegna.
Pertanto, facendo applicazione del principio dell'apparenza giuridica, il Tribunale rilevava che le sottoscrizioni poste sulle bolle di consegna erano riconducibili alla società opponente e, come tali, in grado di supportare la pretesa creditoria della CP_1
Quanto, infine, all'asserita mancata prova del credito, per avere, le fatture commerciali, valore probatorio nella sola fase monitoria, il giudice di prime cure evidenziava che, pur avendo l'opposta fondato il ricorso monitorio sulle fatture commerciali, nel giudizio a cognizione piena aveva poi prodotto le bolle di consegna, fornendo ulteriore e sufficiente riscontro probatorio della sua pretesa.
⸹
2. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza censurando – secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente - la motivazione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del credito vantato dalla e ciò sia in relazione al CP_1
disconoscimento operato in primo grado sulle sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto, sia in relazione al timbro recante la sigla della società, nonché al limitato valore probatorio da riconoscersi alle fatture commerciali.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
dell'appello, nonché la sua manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, la ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto CP_1
dall'appellante, ella aveva offerto in giudizio piena prova di averle effettivamente consegnato la merce, come ampiamente riconosciuto dal Tribunale.
Ed infatti, quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, l'appellata ha dedotto che - pur non richiedendo una formula vincolata – tale disconoscimento comunque deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, circostanza che nel caso di specie non si era verificata. Quanto alla efficacia probatoria del timbro aziendale posto sulle bolle di consegna,
l'appellata ha invece dedotto che, in base al principio dell'apparenza giuridica, l'apposizione di un timbro riferibile con certezza alla società appellante, le aveva consentito di fare affidamento sulla validità dell'impegno negoziale assunto.
Quanto, infine, al valore probatorio da riconoscersi alle fatture commerciali, l'appellata ha evidenziato che, sebbene tali documenti fossero idonei a provare l'esistenza del diritto di credito limitatamente alla fase monitoria, allo stesso tempo, essi rientravano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo in documenti di formazione unilaterale riguardanti l'esecuzione di un contratto e in quanto tali idonei, in assenza di contestazione sui fatti costitutivi del credito indicati in fattura, a costituire un valido indizio circa le prestazioni eseguite.
Con Ordinanza del 21.10.2024 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16.10.2024 dinanzi al consigliere istruttore, ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio ex art. 350 bis c.p.c. alla udienza del 2.04.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi entro il 7.03.2025.
Alla udienza del 2.04.2025, a seguito della discussione orale, la Corte ha riservato la decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello
In via del tutto preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. atteso che ella si è limitata a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata. Va, inoltre, disattesa l'eccezione di in ammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Come precisato, infatti, dalla
Suprema Corte, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l'atto d'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17). Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto d'appello, è possibile desumere, per quanto si dirà in seguito, quali sono i capi della sentenza che la società appellante ha inteso impugnare individuando, con sufficiente precisione, le questioni contestate.
Pertanto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. risultano essere infondate e devono, dunque, essere rigettate.
Ciò posto, va ora esaminato il merito dei motivi di gravame, per i quali valgono le considerazioni che seguono.
L'odierno appellante, mediante tre motivi di appello, ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo effettuata, giudicando raggiunta la prova dell'esistenza del credito vantato dalla CP_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha erroneamente posto a fondamento della decisione la prova offerta dai buoni o bolle di consegna prodotti in copia dalla controparte;
sotto tale aspetto, si è sostenuto che, nonostante tali buoni fossero stati formalmente disconosciuti dalla stessa, stante l'apparente illeggibilità delle sottoscrizioni presenti sugli stessi, il giudice di prime cure li ha comunque ed erroneamente valutati come prova dell'esistenza del credito. L'appellante ha altresì ricordato come nel giudizio di primo grado, nonostante un ordine di esibizione impartito alla parte opposta di produrre gli originali dei predetti documenti, l'opposta si sia poi limitata a produrne uno solo in originale, allegando agli atti denuncia di smarrimento in relazione a tutti gli altri.
Si è dunque prospettato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in virtù del disconoscimento, i buoni di consegna in esame siano rimasti privi di qualsiasi valore probatorio, considerata anche la circostanza per cui, a seguito del disconoscimento, la controparte ha omesso di presentare istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha censurato le valutazioni del
Tribunale in relazione alla concreta rilevanza probatoria attribuita al timbro aziendale posto sulle bolle di consegna;
sotto tale aspetto, si è rilevato che il timbro aziendale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sarebbe di per sé privo di valore probatorio soprattutto considerando la ipotetica possibilità di una sua contraffazione, resa agevolmente praticabile.
L'appellante ha inoltre evidenziato che, avendo ella disconosciuto le sottoscrizioni, i documenti prodotti, in mancanza di formale istanza di verificazione, avrebbero dovuto perdere in ogni caso qualsiasi valenza probatoria, e che pertanto, l'aver attribuito valore probatorio anche al timbro aziendale, ha rappresentato una valutazione ultronea e contraria a tale circostanza che di per sé era automaticamente neutralizzante di qualsiasi valenza probatoria del documento disconosciuto.
Infine, con il terzo motivo di appello, l'appellante ha evidenziato l'inidoneità delle fatture prodotte dalla a costituire elementi probatori del suo diritto di credito in sede di CP_1
giudizio a cognizione piena, contrariamente a quanto avvenuto nella fase monitoria.
I motivi di gravame risultano tutti infondati.
Le prime due censure possono essere esaminate congiuntamente, atteso che attengono entrambe alla veste formale dei documenti di trasporto.
Quanto al primo dei motivi di appello, deve osservarsi che il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, ha correttamente statuito che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai buoni di consegna in quanto ritenute illeggibili, è stato effettuato in maniera del tutto generica tale da renderlo inidoneo a privare i documenti in questione di valore probatorio.
Come ribadito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, anche nei riguardi di un documento prodotto in fotocopia, ai sensi dell'art. 214 c.c. pur non richiedendo una formula vincolata, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, ovverossia si deve concretizzare in una impugnazione specifica e determinata non potendosi risolvere in una mera espressione di stile”(Cassazione civile, sez. I 27.02.2014 n. 4912).
In altri termini, la parte che mira a negare la sottoscrizione di un documento tramite il suo disconoscimento, a pena di inefficacia, deve farlo in maniera chiara e precisa, attraverso l'indicazione specifica del documento che intende contestare e degli aspetti ritenuti difformi dall'originale, o comunque contenenti profili di criticità, esplicandone le ragioni sottese.
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso in esame, considerato che la società appellante si è limitata ad eccepire la mera illeggibilità delle sottoscrizioni, nulla obiettando sulla presenza del timbro (cfr. verbale di udienza 20.02.2018, in atti al fascicolo di primo grado) – senza nulla specificare circa i soggetti deputati alla ricezione della merce e la non riconducibilità delle sottoscrizioni a ciascuno di essi, nonostante le sigle fossero presenti unitamente alla apposizione del timbro della società – ne consegue che la genericità del disconoscimento è tale da renderlo inidoneo a privare di efficacia probatoria i buoni di consegna prodotti dalla A ciò deve aggiungersi, a seguito dell'esame dei CP_1
documenti presenti agli atti e datati 9.10.10, 3.10.11, 9.10.12, 22.10.13 e 23.10.13, che essi risultano tutti compilati su identica modulistica contenente la medesima intestazione prestampata alla società appellante, il medesimo timbro della società apposto nel margine inferiore destro, sul quale sono apposte delle sigle che – laddove vi siano plurimi documenti con la medesima data – risultano tutte graficamente uguali, ad indicare la presenza del medesimo addetto alla ricezione nell'arco della stessa giornata. Tali ulteriori circostanze rendono immune da criticità o anomalie grafiche il documento sia nella sua materiale compilazione, che nel contenuto di quanto attestato.
La Corte osserva, per completezza di trattazione sul punto, che, secondo quanto poi affermato da altra giurisprudenza, il disconoscimento della sottoscrizione su un documento operato con la mera affermazione della sua illeggibilità, è contrario al principio della vicinanza della prova, atteso che in tale modo – e dunque senza alcuna indicazione della contestazione della sottoscrizione in riferimento a specifici soggetti abilitati alla firma, quali ad esempio il legale rappresentante o i soggetti abilitati alla ricezione della merce – si porrebbe a carico della controparte una prova, invero diabolica, del difetto di collegamento tra il sottoscrittore e il soggetto a cui va imputata la sua specifica attività, con la conseguenza che un disconoscimento così proposto, si pone al di fuori della disciplina ex art. 214 c.p.c., e non è affatto idoneo a privare il documento della sua efficacia probatoria, da valutarsi unitamente alle altre risultanze del giudizio (cfr. Cass. 4373/2023, 6650/2020).
Quanto al secondo motivo relativo proprio al timbro della società – invero mai disconosciuto in primo grado né fatto oggetto di alcuna censura – va invece evidenziato come il Tribunale, mediante una pertinente applicazione del principio dell'apparenza giuridica, ha correttamente sentenziato che “che, seppure possa escludersi la riconducibilità della sottoscrizione al legale rappresentante, certamente non può escludersi la riconducibilità dei documenti alla società stessa, poiché, in forza del principio dell'apparenza giuridica, per conferire validità all'impegno negoziale assunto, è sufficiente
l'apposizione di un timbro e la firma di un socio, inserito nella amministrazione della società”.
Ne consegue, quindi, che stando al principio dell'apparenza giuridica, l'apposizione di un timbro apparentemente riferibile alla società appellante, consente di ritenere affidabile ed immune da censure – ove non concretamente e validamente sostenute – il documento su cui tale timbro è apposto, rimanendo invece del tutto inidonea a scalfire tale conclusioni, la circostanza – avanzata, questa, in chiave suggestiva oltreché essenzialmente ipotetica – la questione circa la possibilità di contraffazione del timbro, prospettata con modalità generiche e priva di qualsiasi riscontro o indicazione che possa far ritenere necessario il vaglio di tale prospettazione, invero legata ad una apodittica e generica ipotesi.
Quanto, infine, al terzo motivo, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente ribadito che le fatture commerciali possono essere utilizzate come elementi a sostegno dell'esistenza del diritto di credito solo ed esclusivamente nella fase monitoria.
Trattasi, infatti, di documenti che, per consolidata giurisprudenza, hanno valore probatorio solo nella fase monitoria del procedimento, essendo atti formati dalla stessa parte che intende avvalersene (Cass. Civ. sez. VI, n. 14473/2019).
Conseguentemente, terminata la fase monitoria e iniziata la fase eventuale di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non ha accertato l'esistenza del credito vantato dalla sulla base delle sole fatture CP_1
commerciali, valutate come elementi ad efficacia probatoria limitata, bensì sulla base dei buoni di consegna prodotti dalla stessa, ossia dei documenti di trasporto che, in quanto tali, hanno rafforzato ed integrato il valore probatorio offerto dalle stesse, per le considerazioni coerentemente espresse.
Come, infatti, specificato dalla giurisprudenza di legittimità e come, tra l'altro, ribadito dal giudice di prime cure, i buoni o bolle di consegna sul piano giuridico rappresentano l'equivalente di una ricevuta in ambito civilistico e comprovano il trasporto e la consegna della merce dal venditore all'acquirente.
Alla luce di quanto esposto, deve, pertanto, confermarsi l'integrale correttezza della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Avellino n. 1576/2023 pubblicata in data 20.10.2023.
2. Condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali che liquida, per il secondo grado di giudizio in € 5.200,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovute;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi