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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15/07/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2224/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gentile
Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso 1.8.2024 l'istante impugnava la sentenza n. 1059/2024 del Pt_1
Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del suo diritto a percepire le medesime retribuzioni in godimento presso il precedente datore di lavoro nell'ambito di un cambio di appalto per l'espletamento di servizi di pulizie con ovvero ad essere assunta con orario di lavoro Controparte_2 di 25 ore settimanali, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate.
In data 14.7.2025 veniva depositata rinuncia all'appello da parte della . Pt_1
Osserva quindi il Collegio che la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 29754/2021; n.
18255/2004; n. 8387/99; n. 2268/99); essa determina come conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, provocando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, e non richiede l'accettazione della controparte
(Cass. n. 4499/1996), a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche nel giudizio di appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c., che comporta l'estinzione del giudizio.
Nella fattispecie, l'appellata è rimasta contumace, sicché nulla deve disporsi sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione;
2) nulla sulle spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 15/07/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15/07/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2224/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gentile
Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso 1.8.2024 l'istante impugnava la sentenza n. 1059/2024 del Pt_1
Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del suo diritto a percepire le medesime retribuzioni in godimento presso il precedente datore di lavoro nell'ambito di un cambio di appalto per l'espletamento di servizi di pulizie con ovvero ad essere assunta con orario di lavoro Controparte_2 di 25 ore settimanali, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate.
In data 14.7.2025 veniva depositata rinuncia all'appello da parte della . Pt_1
Osserva quindi il Collegio che la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 29754/2021; n.
18255/2004; n. 8387/99; n. 2268/99); essa determina come conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, provocando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, e non richiede l'accettazione della controparte
(Cass. n. 4499/1996), a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche nel giudizio di appello ai sensi degli articoli 359 e 306 c.p.c., che comporta l'estinzione del giudizio.
Nella fattispecie, l'appellata è rimasta contumace, sicché nulla deve disporsi sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione;
2) nulla sulle spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 15/07/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone