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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7910/2024,
tra elett.te dom.ti in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via A. Diana n. 45; presso lo Parte_1
studio dell'avv. Bernardino Noviello, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di giusta procura in atti;
APPELLANTE
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ti in Napoli alla via Del Controparte_1
,
Rione Sirignano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maiella, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti;
APPELLATA
,in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to presso gli uffici Controparte_2 dell'Avvocatura Municipale insieme l'avv. Carla Marciano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 11577/2024, pubblicata in data 5.09.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2235/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 11577/2024 del 30.09.2022 emessa dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n.
2235/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellante, in primo grado, aveva impugnato la cartella esattoriale n. 02820170027591531, avente ad oggetto il pagamento del canone idrico dovuto al
[...] per € 199,68. Controparte_2
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'annullamento della già menzionata cartella, Parte_1
stante l'estinzione del diritto di credito per prescrizione. Il Giudice di pace dichiarava inammissibile l'opposizione, poiché l'impugnazione era stata proposta avverso all'estratto di ruolo.
L'appellante aveva evidenziato l'errata qualificazione del giudizio, sottolineando che in primo grado aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale, non essendo stato impugnato, invece, l'estratto di ruolo. Si costituivano l' la quale ribadiva l'avvenuta impugnazione di estratto Controparte_1 di ruolo in primo grado. Si costituiva anche il Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedendo nel merito il rigetto della opposizione.
Tanto premesso, l'appello va rigettato.
La parte appellante, infatti, non ha prodotto in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, nonché qualsiasi altro atto dal quale sarebbe stato possibile evincere la fondatezza della sua pretesa.
Vero è che l'art. 347, comma 3, c.p.c. richiede che gli atti siano acquisiti dalla cancelleria del tribunale, ma
è anche vero che tanto vale per il fascicolo d'ufficio (ex multis, Cass., ord., n. 10202 del 2023), avendo invece la parte l'onere di depositare la propria produzione, in assenza della quale non è precluso al giudice la possibilità di decidere nel merito, sempre che però sia messo nelle condizioni di farlo, se quanto prodotto gli consente cioè di disporre di elementi sufficienti per la decisione (Cass., ord., n. 6645 del
2024).
Alla luce di questi principi, il giudice non ha elementi per emettere, allo stato degli atti, una pronuncia nel merito sui motivi di impugnazione, non avendo parte appellante (e nessuna delle parti) prodotto l'atto di citazione in primo grado, al fine di verificare la domanda originaria del Pt_1
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sommando i valori medi di ciascuna fase (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento per i giudizi dinanzi al Tribunale e in base al quantum in cartella.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale "Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7910/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 11577/2024 del
30.09.2022 all'esito del giudizio RG n. 2235/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello; 2. CONDANNA Parte_1 alla refusione delle spese di lite, in favore di ciascuna delle due parti appellate, nella misura complessiva di € 462,00 per il presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione per CP_3
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7910/2024,
tra elett.te dom.ti in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via A. Diana n. 45; presso lo Parte_1
studio dell'avv. Bernardino Noviello, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di giusta procura in atti;
APPELLANTE
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ti in Napoli alla via Del Controparte_1
,
Rione Sirignano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maiella, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti;
APPELLATA
,in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to presso gli uffici Controparte_2 dell'Avvocatura Municipale insieme l'avv. Carla Marciano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 11577/2024, pubblicata in data 5.09.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2235/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 11577/2024 del 30.09.2022 emessa dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n.
2235/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellante, in primo grado, aveva impugnato la cartella esattoriale n. 02820170027591531, avente ad oggetto il pagamento del canone idrico dovuto al
[...] per € 199,68. Controparte_2
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'annullamento della già menzionata cartella, Parte_1
stante l'estinzione del diritto di credito per prescrizione. Il Giudice di pace dichiarava inammissibile l'opposizione, poiché l'impugnazione era stata proposta avverso all'estratto di ruolo.
L'appellante aveva evidenziato l'errata qualificazione del giudizio, sottolineando che in primo grado aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale, non essendo stato impugnato, invece, l'estratto di ruolo. Si costituivano l' la quale ribadiva l'avvenuta impugnazione di estratto Controparte_1 di ruolo in primo grado. Si costituiva anche il Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedendo nel merito il rigetto della opposizione.
Tanto premesso, l'appello va rigettato.
La parte appellante, infatti, non ha prodotto in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, nonché qualsiasi altro atto dal quale sarebbe stato possibile evincere la fondatezza della sua pretesa.
Vero è che l'art. 347, comma 3, c.p.c. richiede che gli atti siano acquisiti dalla cancelleria del tribunale, ma
è anche vero che tanto vale per il fascicolo d'ufficio (ex multis, Cass., ord., n. 10202 del 2023), avendo invece la parte l'onere di depositare la propria produzione, in assenza della quale non è precluso al giudice la possibilità di decidere nel merito, sempre che però sia messo nelle condizioni di farlo, se quanto prodotto gli consente cioè di disporre di elementi sufficienti per la decisione (Cass., ord., n. 6645 del
2024).
Alla luce di questi principi, il giudice non ha elementi per emettere, allo stato degli atti, una pronuncia nel merito sui motivi di impugnazione, non avendo parte appellante (e nessuna delle parti) prodotto l'atto di citazione in primo grado, al fine di verificare la domanda originaria del Pt_1
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sommando i valori medi di ciascuna fase (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento per i giudizi dinanzi al Tribunale e in base al quantum in cartella.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale "Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7910/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 11577/2024 del
30.09.2022 all'esito del giudizio RG n. 2235/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello; 2. CONDANNA Parte_1 alla refusione delle spese di lite, in favore di ciascuna delle due parti appellate, nella misura complessiva di € 462,00 per il presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione per CP_3
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione