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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5539/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA SP Presidente
UR Di RN Giudice relatore
Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5539/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
, C.F.: , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]
e
, C.F.: , nata a [...], il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Mezzocorona (TN), via Romana nr. 16 entrambi rappresentati e difesi, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Romina Targa del Foro di Trento, C.F.: con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Pergine C.F._3
Valsugana (TN), via Pennella nr. 40
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 29 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in LO (TN) in data 7/7/2023, come da atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di LO (TN) al n.
2 - P. II - Serie C, Anno 2023, che dalla loro unione non erano nati figli, hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51 c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 33/2025, pubblicata il 28/1/2025, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate, ossia le medesime condizioni richieste per la separazione personale.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 33/2025, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024 così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad LO (TN) in data 7/7/2023 (matrimonio trascritto nel predetto comune al n.
2 - P. II - Serie C, Anno 2023), da nato a Parte_1
MB (TN) in data 17.07.1971, e nata a [...] in data [...], alle Parte_2 condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IA SP
UR Di RN