TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 29/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Oggi 29/05/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 563/2024 R.G. promossa da
, in persona dell'amministratore di sostegno avv. Paolo Zaglio, con Parte_1
l'avv. ZANIN ENRICA MARIA, come da mandato in atti
- RICORRENTE
contro
e , con l'avv. CASSOL MAURO, come da CP_1 CP_2
mandato in atti
1 - RESISTENTI
Oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI delle parti (come da note di trattazione scritta del 23.5.2025):
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“In via principale
a) Sia accertato e dichiarato che i versamenti eseguiti dalla SI.ra in data Parte_1
18.1.2020 a favore della SI.ra per la somma di €.20.000,00 e a Parte_2
favore della SI.ra , sua figlia, per la somma di €.10.000,00 sono privi CP_2
di giustificazione alcuna e costituiscono indebito oggettivo, accertandosi e
dichiarandosi, per quanto occorrer possa l'inesistenza di alcuna obbligazione
naturale della quale i versamenti costituiscano adempimento;
b) la nullità della donazione in danaro eseguita mediante bonifico in assenza della
forma dovuta ai sensi dell'art.782 c.c., per difetto del presupposto del modico
valore;
b) Sia accertato e dichiarato che la SI.ra ha diritto, secondo la previsione Parte_1
dell'art.2033 c.c., alla restituzione delle somme indebitamente versate, oltre agli
interessi dalla data della dazione e fino al momento della restituzione, anche ai sensi
dell'art.1284 c.c. comma 5;
c) Siano per l'effetto condannate
- la SI.ra alla restituzione della capital somma di €.20.000,00; Parte_2
- le SI.re e in via solidale, alla restituzione della capital CP_2 Parte_2
somma €.10.000,00;
e degli interessi maturati e maturandi su entrambe le somme a far data dal momento
della dazione delle medesime da parte della ricorrente;
In via subordinata e ove denegatamente si ritenesse che la dazione delle somme oggetto
di causa trovi giustificazione nella volontà di mutuarle,
2 d) sia accertata e dichiarata in capo alle convenute l'obbligazione alla restituzione nel
termine del quale si chiede la fissazione ex art.1817 c.c., con interessi ex art.1284 c.c.
e) Per l'effetto siano condannate
- la SI.ra alla restituzione della capital somma di €.20.000,00; Parte_2
- le SI.re e in via solidale, alla restituzione della capital CP_2 Parte_2
somma €.10.000,00 e degli interessi maturati e maturandi su entrambe le somme a far
data dal momento della dazione delle medesime da parte della ricorrente;
Rifusione degli oneri processuali a favore della ricorrente.
Per l'ipotesi di ammissione delle prove orali in volute da controparte insiste per
l'ammissione del capitolato a prova contraria indiretta così come formulato in memoria
23.12.2024.”
CONCLUSIONI DELLE RESISTENTI:
“Nel merito - Accertare e dichiarare che le dazioni di denaro effettuate dalla SI.ra
[...]
alle SIg.re e sono qualificabili come Pt_1 CP_1 CP_2
adempimento di un'obbligazione naturale e/o diversamente qualificabili come liberalità
d'uso di modico valore e conseguentemente l'insussistenza dei presupposti per
l'esperibilità dell'azione ex art. 2033 c.c. con cui è stata richiesta la restituzione degli
importi per cui è causa;
In ogni caso - Dichiarare infondata e rigettare l'intera pretesa del ricorrente nel suo
insieme, poiché priva dei presupposti logici e di quelli in punto di fatto e di diritto
nonché di qualsivoglia riscontro probatorio.
Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2024 in persona Parte_1
dell'amministratore di sostegno avv. Paolo Zaglio, agiva in giudizio nei confronti di e chiedendo le condanna delle CP_1 CP_2
medesime, ex art. 2033 c.c., alla restituzione delle somme indebitamente
3 versate in loro favore, rispettivamente pari ad € 20.000,00 e ad € 10.000,00, oltre interessi dalla dazione.
La ricorrente deduceva di aver effettuato due bonifici, rispettivamente nel gennaio 2020 (€ 20.000), su conto corrente intestato a (con causale Parte_2
“per te”), e nell'aprile 2020 (€ 10.000), su conto corrente intestato alla figlia
, (con causale “per ”); sosteneva che le predette le elargizioni CP_2 CP_2
fossero avvenute senza pretendere la restituzione, ma “senza la specificazione che
si trattasse di un vero regalo”.
Secondo la prospettazione della ricorrente le dazioni erano prive di causa e si trattava di pagamenti oggettivamente indebiti, per mancanza originaria del titolo giustificativo, con la conseguenza che era sorto, ex art. 2033 c.c., il diritto alla restituzione di quanto versato.
La ricorrente esponeva che la gestione del suo patrimonio era stata affidata in passato al defunto marito e, dopo essere rimasta vedova, a con CP_1
una procura generale, successivamente revocata. era stata CP_1
designata dalla ricorrente, in prospettiva futura, quale amministratore di sostegno ed era stata nominata altresì erede nel proprio testamento, ma una volta venuto meno il rapporto di fiducia tali previsioni erano state revocate.
La ricorrente escludeva che le elargizioni potessero essere qualificate come donazioni, sia per difetto di animus donandi sia per difetto della forma pubblica.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2
delle domande attoree.
Le resistenti eccepivano la carenza di legittimazione ad agire in capo all'amministratore di sostegno per la ripetizione delle somme versate, stante la diversa volontà della beneficiaria in relazione alle predette somme e, nel merito, l'infondatezza delle domande, atteso che le elargizioni dovevano qualificarsi come adempimento di un'obbligazione naturale o liberalità d'uso di modico valore.
4 Le resistenti esponevano che, negli anni, aveva fornito aiuto e CP_1
assistenza alla ricorrente, che quest'ultima disponeva di un ingente patrimonio e aveva lucidamente elargito il denaro in favore della medesima e della figlia,
come emerso altresì nel corso del procedimento penale ex art. 643 c.p. a carico della resistente conclusosi con l'archiviazione. CP_1
***
Sull' eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per carenza di
legittimazione dell'amministratore di sostegno, derivante dalla diversa
volontà manifestata dalla amministrata
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dell'amministratore di sostegno, derivante dalla diversa volontà manifestata da in relazione alle somme elargite in favore delle resistenti, va Parte_1
ritenuta infondata.
La legittimazione ad agire dell'amministratore di sostegno va infatti valutata su un piano formale, quale capacità di promuovere l'azione per conto dell'amministrata, e nella fattispecie in esame risulta documentata l'autorizzazione ad agire in giudizio da parte del Giudice Tutelare (v. doc. 3 di parte ricorrente).
La volontà di in relazione alle elargizioni di denaro oggetto di Parte_1
causa attiene al merito e sarà valutata nel prosieguo.
Sulle elargizioni di denaro effettuate da a mezzo bonifico Parte_3
bancario nel gennaio e nell'aprile del 2020
risulta aver effettuato due elargizioni di denaro a mezzo bonifico Parte_1
bancario nel gennaio e nell'aprile del 2020, rispettivamente di € 20.000,00, in favore di e di € 10.000,00 in favore della figlia di quest'ultima, CP_1
. CP_2
Alla luce della documentazione versata in causa va ritenuto che le predette elargizioni siano state fatte dalla ricorrente con spirito di liberalità.
5 , sentita a sommarie informazioni nel maggio 2021, ha infatti Parte_1
dichiarato di aver elargito il denaro “in maniera spontanea”, senza pretenderne la restituzione (v. doc. 9 di parte resistente).
Non vi sono elementi per ritenere che la , all'epoca, non abbia agito Parte_1
nella consapevolezza delle proprie azioni ed emergono anzi elementi probatori a sostegno della sussistenza della relativa capacità; si considerino, in particolare, l'esito del procedimento penale a carico di conclusosi CP_1
con l'archiviazione (doc. 8 fascicolo di parte resistente), la previsione testamentaria inserita nel testamento innanzi a Notaio dell'ottobre 2020 (doc. 4
fascicolo di parte resistente), la designazione con atto notarile di CP_1
quale amministratore di sostegno nell'ottobre 2020 (doc. 5 fascicolo di parte resistente), il conferimento di una procura generale notarile in favore di
[...]
(doc. 6 fascicolo di parte resistente), la successiva revoca delle predette CP_1
previsioni in favore della resistente, compiuta anch'essa innanzi a Notaio nel gennaio del 2021 (doc. 7 fascicolo di parte resistente).
I rapporti personali tra le parti, secondo quanto allegato dalle medesime in atti,
sono stati, nel tempo, altalenanti, e la ricorrente ha assunto scelte di diverso segno tenendo in considerazione l'andamento dei medesimi.
La nomina di un amministratore di sostegno in favore della ricorrente è
intervenuta solo successivamente, nel marzo del 2021.
Non risultando prevista una restituzione degli importi oggetto di bonifico, per espresso riconoscimento di , le elargizioni vanno ritenute effettuate Parte_1
con spirito di liberalità.
Le elargizioni di denaro effettuate in favore delle resistenti vanno in particolare qualificate alla stregua di donazioni di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c.
secondo cui “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida
anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
6 La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del
donante.”
Secondo consolidata giurisprudenza, affinché una donazione sia ritenuta di modico valore, vanno considerati il valore del bene che ne è oggetto e le condizioni economiche del donante, dovendosi escludere che l'atto di liberalità
incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (Cassazione civile sez.
II, 17/02/2020, n.3858 “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione,
l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi
essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza,
involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è
rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se
non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del
bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni
economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di
modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”; Cassazione civile sez. II, 12/06/2001, n.7913 “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare
la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito è rimesso all'apprezzamento del
giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, è insindacabile in
sede di legittimità, se congruamente motivata. (Nella specie la Corte ha confermato la
sentenza di merito che aveva escluso il modico valore di una donazione sulla base di un
accertamento condotto sia sotto il profilo oggettivo, in relazione al valore del bene
oggetto della donazione in sè considerato, sia sotto il profilo soggettivo, in relazione al fatto che la somma donata costituiva la quasi totalità del risparmio del donante).
Cassazione civile sez. I, 30/12/1994, n.11304 “La donazione di modico valore (art.
783 c.c.) per la quale non si richiede la forma scritta ad "substantiam" va accertata alla
stregua di due criteri: quello oggettivo, per il quale si tiene conto del valore del bene e
quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
7 Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve
mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante;
Cassazione civile sez.
II, 24/02/1982, n.1134 L'art. 783 c.c., con il quale è stabilito che la modicità del valore
della donazione dev'essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante,
importa che sulla base della varia potenzialità economica di quest'ultimo, può venire
meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa,
può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere;
l'accertamento di tale requisito costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in
cassazione se congruamente motivato.)
Nella fattispecie in esame depongono in favore della natura modica delle donazioni il valore delle elargizioni, pari ad € 20.000,00 (in favore di CP_1
e ad € 10.000,00 (in favore di ), relativamente contenuto in
[...] CP_2
relazione al cospicuo patrimonio della donante, indicato dalle resistenti in misura pari a circa 600.000,00 euro, tenuto conto del denaro e delle proprietà
immobiliari (doc. 11 di parte resistente); non risulta fornita in giudizio da parte della ricorrente la prova documentale relativa ad un diverso inferiore valore del proprio patrimonio complessivo, all'epoca delle donazioni.
Nel 2020, ossia nel medesimo anno in cui la ricorrente ha effettuato in favore delle resistenti i bonifici in contestazione, la stessa risulta aver donato a la consistente somma di € 110.000,00 Parte_4
(doc. 7 delle resistenti). ed emerge dall'estratto conto versato in causa la disponibilità di rilevanti somme di denaro (doc. 7 di parte ricorrente);
circostanze, queste, che si pongono ad ulteriore conferma della floridità delle condizioni economiche di nel predetto periodo. Parte_1
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali, considerato il valore cospicuo del patrimonio della donante ed il valore relativamente contenuto delle elargizioni, in rapporto allo stesso, appare pertanto ragionevole escludere
8 che le donazioni effettuate in favore delle resistenti abbiano inciso in modo apprezzabile sul medesimo.
L'esistenza di beni di non immediata liquidabilità nel patrimonio, allegata dalla ricorrente, non risulta dimostrata e, in ogni caso, non incide sul valore complessivo del patrimonio.
Le domande di parte ricorrente, volte alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme versate in favore delle resistenti, vanno pertanto rigettate in quanto infondate.
***
Sulle spese di lite
Ricorrono i presupposti ex art. 92 c.p.c. per una integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto della difficoltà nel ricostruire, nel dettaglio, gli altalenanti rapporti personali tra le parti, anche in ragione della successiva sottoposizione della ricorrente ad amministrazione di sostegno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 29/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
9