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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO CO, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2585/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio Morgeto - Via Case Popolari 89017 San Giorgio Morgeto RC elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di San Giorgio Morgeto 89017 San Giorgio
Morgeto RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9944 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria Ricorrente_2 (C.F.: CF_Ricorrente_2), Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1 ), Ricorrente_3 (C.F.: CF_Ricorrente_3) hanno impugnato l'avviso di accertamento prot. n. 9944 del 23.12.21, loro pervenuto il 15.3.2022, con il quale è stato contestato l'omesso/parziale versamento dell'imposta municipale propria
(IMU) Anno 2016.
In particolare i ricorrenti, premettendo di essere proprietari in ragione del 33,33,% ciascuno di un terreno agricolo sito nel Comune di San Giorgio Morgeto, distinto in Catasto alle Indirizzo_1
, e Indirizzo_2, hanno osservato che i terreni di loro proprietà, benché aventi una destinazione urbanistica D2, in realtà ricadono in zona agricola, essendo i vincoli urbanistici del PRG decaduti il 23.2.1999.
Hanno, infatti, dedotto che il P.R.G., adottato con deliberazioni C.C. n° 241 del 5/12/83 e n. 22 del 27/12/73
e poi con deliberazione della Giunta Regionale n. 391 del 23/2/89 e successivo decreto del Presidente della
Regione n. 422 del 28.4.1989, aveva destinato interamente i terreni anzidetti a zona artigianale e piccolo industriale, sottozona D2, vincolata alla iniziativa pubblica di realizzazione del Piano per gli Insediamenti
Produttivi (L. 865/71 e L. Reg. Calabria n° 13/77). Da allora - hanno altresì dedotto i ricorrenti – nessuna iniziativa era stata avviata dal Comune resistente, non erano stati prorogati i vincoli urbanistici sulle predette aree né, tantomeno, era stata da loro presentata richiesta di attività edilizia, con la conseguenza i vincoli urbanistici del PRG erano decaduti il 23.2.1999, dopo il decorso di 10 anni dalla approvazione della Giunta
Regionale.
Dunque, con PEC del 5.4.2018, la ricorrente Ricorrente_1 aveva chiesto al Comune di San Giorgio Morgeto la correzione del certificato di destinazione urbanistica, senza tuttavia ricevere riscontro. Pertanto, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ricevuto, deducendone l'illegittimità perintervenuta prescrizione, essendo decorsi 5 anni dall'anno cui la pretesa tributaria si riferisce (2016), per il giudicato formatosi inter partes sulle sentenze n. 6792/2019 del 21.11.2919 e n. 1304 del 24.3.2021 in relazione ad altra annualità dello stesso tributo, per inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso impugnato per difetto di sottoscrizione, per violazione dell'art. 11, c. 3, D. Lgs. n. 504/92, dell'art. 12, c. 7, L. n. 212/00, della
L. n. 241/90, degli artt. 3, 10, 24 e 97 Cost. e artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali della UE per mancata attivazione del contraddittorio preventivo, per violazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs n. 504/92, per violazione dell'art. 12 Preleggi, per carenza dei presupposti e dell'oggetto della imposizione, per difetto di motivazione, per nullità per carenza dei presupposti e dell'oggetto della imposizione, per violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 12 Preleggi.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato per le seguenti ragioni: << Le argomentazioni e i motivi di impugnazione espressi da parte ricorrente, seppur dettagliatamente illustrati, non superano l'aspetto sostanziale che presso il Comune di San Giorgio Morgeto la destinazione urbanistica dei terreni dei ricorrenti sia tuttora D2 e, come tale, soggetta al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU). Infondata, inoltre, è l'eccezione di prescrizione dell'imposta municipale propria (IMU), in quanto il termine entro il quale va notificato l'avviso di accertamento è di decadenza (e non di prescrizione), alla cui notifica va applicato il principio della scissione temporale tra consegna dell'atto al soggetto che deve eseguire la notifica (ufficiale giudiziario, messo notificatore, ufficio postale) e quello in cui l'atto perviene al destinatario. Nella fattispecie, gli stessi ricorrenti hanno dichiarato che l'atto impugnato, riferito all'IMU 2016, è loro è pervenuto il 15.3.2022, ovvero entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, tenendo conto anche della sospensione di 85 giorni dei termini di notifica degli atti di accertamento prevista dall'art. 67 DL 18 del 2020.
Infondata, altresì, è l'eccezione di difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, recando lo stesso la firma a stampa del funzionario responsabile, conformemente a quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29820/2021, che ha confermato ancora una volta la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'art. 1 comma 87 L. 549 del 1995, difatti, stabilisce che < dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzata».
Infondati, ancora, si connotano gli ulteriori motivi di ricorso, riguardanti;
a) precedenti pronunciamenti di merito, non comportando essi un giudicato sostanziale, ben potendo l'ente creditore emettere un nuovo avviso di accertamento, salvo che sia trascorso il termine di decadenza (Cass. Civ. 27874/2021); b) l'assenza di un contraddittorio preventivo, non costituendo questo un elemento richiesto a pena di nullità; c) la carenza di motivazione, riportando l'atto impugnato tutti gli elementi richiesti dalla legge ai fini della sua validità; d) la carenza dei presupposti e dell'oggetto della imposizione, dovendo invece i terreni in questione, stante l'attuale destinazione D2, essere sottoposti all'imposta municipale propria (IMU).
Dunque, il ricorso va rigettato. Sussistono, tuttavia, a parere di questo Collegio, idonei motivi per compensare tra le parti le spese di lite>>
Avverso detta decisione hanno interposto appello gli originari ricorrenti ribadendo il motivo assorbente, relativo al giudicato formatosi su altra annualità ( sentenze passate in giudicato n. 6792/2019 del 21.11.2919;
n. 1304 del 24.3.2021 e n. 3723/2022 del 5.10.2022 rese inter partes) dello stesso tributo, in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto.
L'appellato è rimasto contumace.
All'udienza del 13.2.26 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto. Non può non tenersi conto del giudicato concernente l'annualità 2017 che preclude l'esame degli stessi presupposti e della medesima pretesa per la precedente annualità.
Non vi sono contestazioni circa l'identità dei presupposti di fatto e di diritto, che sono immutati anche per le successive annualità.
Se ciò è vero,-identità del tributo - e non è messo in discussione, non ci sono dubbi circa l'effetto espansivo esterno del giudicato formatosi sia sulla superficie tassabile
La Corte di cassazione (Sez unite n. 13916/2016) ha affermato che<< qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituitolo scopo ed il petitum del primo. Ha aggiunto che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente>>
In applicazione di tali principi è stato chiarito che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass . 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass. 7 settembre 2018, n. 21824; Cass . 11 marzo
2015, n. 4832).
Nel caso in esame è palese che i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile e, dunque, sia presente in entrambi i giudizi l'elemento della invarianza nel tempo dei presupposti impositivi.
Deve, pertanto, applicarsi la preclusione diretta del giudicato in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritti concernenti differenti annualità di imposta.
In definitiva l'appello va accolto e la sentenza riforma con l'accoglimento dell'originario ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno poste a carico del Comune di San Giorgio Morgeto.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il soccombente alle spese liquidate in € 300,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo grado oltre accessori di legge.-
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO CO, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2585/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio Morgeto - Via Case Popolari 89017 San Giorgio Morgeto RC elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di San Giorgio Morgeto 89017 San Giorgio
Morgeto RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9944 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria Ricorrente_2 (C.F.: CF_Ricorrente_2), Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1 ), Ricorrente_3 (C.F.: CF_Ricorrente_3) hanno impugnato l'avviso di accertamento prot. n. 9944 del 23.12.21, loro pervenuto il 15.3.2022, con il quale è stato contestato l'omesso/parziale versamento dell'imposta municipale propria
(IMU) Anno 2016.
In particolare i ricorrenti, premettendo di essere proprietari in ragione del 33,33,% ciascuno di un terreno agricolo sito nel Comune di San Giorgio Morgeto, distinto in Catasto alle Indirizzo_1
, e Indirizzo_2, hanno osservato che i terreni di loro proprietà, benché aventi una destinazione urbanistica D2, in realtà ricadono in zona agricola, essendo i vincoli urbanistici del PRG decaduti il 23.2.1999.
Hanno, infatti, dedotto che il P.R.G., adottato con deliberazioni C.C. n° 241 del 5/12/83 e n. 22 del 27/12/73
e poi con deliberazione della Giunta Regionale n. 391 del 23/2/89 e successivo decreto del Presidente della
Regione n. 422 del 28.4.1989, aveva destinato interamente i terreni anzidetti a zona artigianale e piccolo industriale, sottozona D2, vincolata alla iniziativa pubblica di realizzazione del Piano per gli Insediamenti
Produttivi (L. 865/71 e L. Reg. Calabria n° 13/77). Da allora - hanno altresì dedotto i ricorrenti – nessuna iniziativa era stata avviata dal Comune resistente, non erano stati prorogati i vincoli urbanistici sulle predette aree né, tantomeno, era stata da loro presentata richiesta di attività edilizia, con la conseguenza i vincoli urbanistici del PRG erano decaduti il 23.2.1999, dopo il decorso di 10 anni dalla approvazione della Giunta
Regionale.
Dunque, con PEC del 5.4.2018, la ricorrente Ricorrente_1 aveva chiesto al Comune di San Giorgio Morgeto la correzione del certificato di destinazione urbanistica, senza tuttavia ricevere riscontro. Pertanto, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ricevuto, deducendone l'illegittimità perintervenuta prescrizione, essendo decorsi 5 anni dall'anno cui la pretesa tributaria si riferisce (2016), per il giudicato formatosi inter partes sulle sentenze n. 6792/2019 del 21.11.2919 e n. 1304 del 24.3.2021 in relazione ad altra annualità dello stesso tributo, per inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso impugnato per difetto di sottoscrizione, per violazione dell'art. 11, c. 3, D. Lgs. n. 504/92, dell'art. 12, c. 7, L. n. 212/00, della
L. n. 241/90, degli artt. 3, 10, 24 e 97 Cost. e artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali della UE per mancata attivazione del contraddittorio preventivo, per violazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs n. 504/92, per violazione dell'art. 12 Preleggi, per carenza dei presupposti e dell'oggetto della imposizione, per difetto di motivazione, per nullità per carenza dei presupposti e dell'oggetto della imposizione, per violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 12 Preleggi.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato per le seguenti ragioni: << Le argomentazioni e i motivi di impugnazione espressi da parte ricorrente, seppur dettagliatamente illustrati, non superano l'aspetto sostanziale che presso il Comune di San Giorgio Morgeto la destinazione urbanistica dei terreni dei ricorrenti sia tuttora D2 e, come tale, soggetta al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU). Infondata, inoltre, è l'eccezione di prescrizione dell'imposta municipale propria (IMU), in quanto il termine entro il quale va notificato l'avviso di accertamento è di decadenza (e non di prescrizione), alla cui notifica va applicato il principio della scissione temporale tra consegna dell'atto al soggetto che deve eseguire la notifica (ufficiale giudiziario, messo notificatore, ufficio postale) e quello in cui l'atto perviene al destinatario. Nella fattispecie, gli stessi ricorrenti hanno dichiarato che l'atto impugnato, riferito all'IMU 2016, è loro è pervenuto il 15.3.2022, ovvero entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, tenendo conto anche della sospensione di 85 giorni dei termini di notifica degli atti di accertamento prevista dall'art. 67 DL 18 del 2020.
Infondata, altresì, è l'eccezione di difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, recando lo stesso la firma a stampa del funzionario responsabile, conformemente a quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29820/2021, che ha confermato ancora una volta la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'art. 1 comma 87 L. 549 del 1995, difatti, stabilisce che < dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzata».
Infondati, ancora, si connotano gli ulteriori motivi di ricorso, riguardanti;
a) precedenti pronunciamenti di merito, non comportando essi un giudicato sostanziale, ben potendo l'ente creditore emettere un nuovo avviso di accertamento, salvo che sia trascorso il termine di decadenza (Cass. Civ. 27874/2021); b) l'assenza di un contraddittorio preventivo, non costituendo questo un elemento richiesto a pena di nullità; c) la carenza di motivazione, riportando l'atto impugnato tutti gli elementi richiesti dalla legge ai fini della sua validità; d) la carenza dei presupposti e dell'oggetto della imposizione, dovendo invece i terreni in questione, stante l'attuale destinazione D2, essere sottoposti all'imposta municipale propria (IMU).
Dunque, il ricorso va rigettato. Sussistono, tuttavia, a parere di questo Collegio, idonei motivi per compensare tra le parti le spese di lite>>
Avverso detta decisione hanno interposto appello gli originari ricorrenti ribadendo il motivo assorbente, relativo al giudicato formatosi su altra annualità ( sentenze passate in giudicato n. 6792/2019 del 21.11.2919;
n. 1304 del 24.3.2021 e n. 3723/2022 del 5.10.2022 rese inter partes) dello stesso tributo, in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto.
L'appellato è rimasto contumace.
All'udienza del 13.2.26 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto. Non può non tenersi conto del giudicato concernente l'annualità 2017 che preclude l'esame degli stessi presupposti e della medesima pretesa per la precedente annualità.
Non vi sono contestazioni circa l'identità dei presupposti di fatto e di diritto, che sono immutati anche per le successive annualità.
Se ciò è vero,-identità del tributo - e non è messo in discussione, non ci sono dubbi circa l'effetto espansivo esterno del giudicato formatosi sia sulla superficie tassabile
La Corte di cassazione (Sez unite n. 13916/2016) ha affermato che<< qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituitolo scopo ed il petitum del primo. Ha aggiunto che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente>>
In applicazione di tali principi è stato chiarito che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass . 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass. 7 settembre 2018, n. 21824; Cass . 11 marzo
2015, n. 4832).
Nel caso in esame è palese che i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile e, dunque, sia presente in entrambi i giudizi l'elemento della invarianza nel tempo dei presupposti impositivi.
Deve, pertanto, applicarsi la preclusione diretta del giudicato in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritti concernenti differenti annualità di imposta.
In definitiva l'appello va accolto e la sentenza riforma con l'accoglimento dell'originario ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno poste a carico del Comune di San Giorgio Morgeto.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il soccombente alle spese liquidate in € 300,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo grado oltre accessori di legge.-