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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/01/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 117/2017 R.G., avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
), IN Parte_1 Parte_2
E , rappresentate e difese come in atti, in virtù di procura Parte_3 Parte_4
alle liti posta in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei medesimi, sito in Paola (CS), Corso Roma n. 3
ATTRICI
E in p.l.r.p.t., e, per essa, quale mandataria in virtù di atto di procura Controparte_1
autenticato nelle firme a rogito Notaio di Milano in data 6 giugno 2016, rep. n. Persona_1
35945, racc. n. 16.620, (denominazione assunta da CP_2 [...]
, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco in virtù Controparte_3
di procura generale alle liti conferita con atto a rogito notaio di Verona, del 26 Persona_2
luglio 2010, rep. n. 67.366, racc. n. 18.538, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato avvocato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3, in virtù di procure in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHE' in p.l.r.p.t., e per essa, quale mandataria per la gestione Controparte_4
dei crediti, giusta procura in data 20.7.2017 a ministero Notaio , Persona_3 CP_5
(nuova denominazione assunta da , in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'avv. Adriano D'Amico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in
1 San Demetrio Corone, via Castriota n. 10, in virtù di procure in calce alla comparsa di costituzione
INTERVENTRICE EX ART. 111 COMMA 3 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.10.23, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato mezzo pec in data 20.01.2017, la società e la Parte_1
sig.ra in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Parte_4
detta società, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la in p.l.r.p.t., Controparte_1
deducendo che: la società attrice ha intrattenuto diversi rapporti bancari e finanziari con la CP_1
oggetto della presente controversia sono, in particolare, i seguenti rapporti: a) c/c n.
[...]
101544397; tale rapporto di conto corrente bancario veniva aperto in data 05.07.2011 presso la filiale di Belvedere Marittimo della esso veniva, da ultimo, posto a sofferenza in data 19.10.2015; CP_1
tali date sono evincibili dalla copia del contratto di apertura del conto corrente datato appunto
05.07.2011, dalla comunicazione di passaggio a sofferenza del c/c datata 12.10.2015, nonché dalle copie degli scalari e degli estratti conto relativi al periodo 01.09.2011 – 31.10.2015 prodotti;
le condizioni contrattuali originarie prevedevano: - un tasso creditore pari allo 0,010%; un tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido pari al 12,90%; commissioni e spese varie a seconda dei servizi offerti;
in data 11.07.2011 veniva concessa sul predetto rapporto di conto corrente un'apertura di credito di € 50.000,00; non veniva pattuito alcun tasso di interesse debitore sia entro il fido che extra fido;
dalla lettura degli estratti conto si evince, con chiarezza, che il tasso per gli interessi passivi liquidati in ragione della suddetta apertura di credito fluttuavano, probabilmente seguendo l'andamento del mercato e quindi i cd. “Tassi uso piazza”; il CTP incaricato dall'attrice individua, infatti, già nel periodo 27.07.2011 – 01.01.2012 ben sei variazioni del tasso debitore intra fido;
alcuna comunicazione preventiva inerente le eventuali modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali veniva inviata alla società correntista;
sul c/c n. 101544830: anche tale rapporto di conto corrente anticipo fatture veniva aperto in data 05.07.2011(sebbene utilizzato per la prima volta solo il
03.11.2011) presso la filiale di Belvedere Marittimo Unicredit e veniva, da ultimo, posto a sofferenza in data 19.10.2015; tali date sono evincibili dalla copia del contratto di apertura del conto corrente datato appunto 05.07.2011, dalla comunicazione di passaggio a sofferenza del c/c datata 12.10.2015, nonché dalle copie degli scalari e degli estratti conto relativi al periodo 03.11.2011 – 31.10.2015 prodotti;
le condizioni contrattuali originarie prevedevano: - un tasso creditore pari allo 0,010%; un tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido pari al 8,80%; commissioni e spese varie a seconda
2 dei servizi offerti;
in data 11.07.2011 veniva concessa sul predetto rapporto di conto corrente una apertura di credito di € 50.000,00; non veniva pattuito alcun tasso di interesse debitore sia entro il fido che extra fido, né indicata alcuna ulteriore condizione economica del rapporto;
dalla lettura degli estratti conto si evince, con chiarezza, che il tasso per gli interessi passivi liquidati in ragione della suddetta apertura di credito fluttuavano, probabilmente seguendo l'andamento del mercato e quindi i cd. “Tassi uso piazza”; il CTP individua, infatti, già nel periodo 04.11.2011 – 31.12.2012 ben undici variazioni del tasso debitore intra fido;
alcuna comunicazione preventiva inerente alle eventuali modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali veniva inviata alla società correntista;
in considerazione delle somme che, a vario titolo, la convenuta, nel corso degli anni, ha sistematicamente addebitato sui citati rapporti ed al fine di verificare la legittimità degli stessi, anche in virtù della circostanza che la sig.ra non ricordava di aver mai sottoscritto modifiche Parte_1
contrattuali autorizzanti le onerose condizioni de facto praticate, la stessa ha proceduto a far analizzare la documentazione contabile in suo possesso;
ciò ha consentito di appurare che numerose modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali dei rapporti in rilievo non sono state mai stipulate o comunque non con validi e formali contratti sottoscritti dalle parti;
si richiedeva alla convenuta la documentazione bancaria ivi meglio specificata, diffidandola, altresì, dall'iscrivere i rapporti bancari oggi in esame nella categoria “sofferenza” della Centrale Rischi ovvero in ogni altro sistema di informazione creditizio;
la nel dare riscontro alla richiesta documentale avanzata, si limitava CP_6
ad affermare la legittimità della propria condotta e non forniva alcun carteggio utile a comprovare l'eventuale approvazione delle ulteriori continue modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali ab origine prospettate alla attrice;
come verificato dal CTP, la predetta ha sempre calcolato ed CP_6
addebitato gli interessi passivi in spregio agli artt. 117 e 118 T.U.B., quantificando gli stessi, unilateralmente, senza specifica pattuizione con riferimento ai più volte dichiarati illegittimi interessi c.d. “uso piazza”; ciò senza mai comunicare la relativa proposta negoziale e, peraltro, con numerose variazioni del tasso applicato, anche nel medesimo trimestre di riferimento;
sui rapporti in rilievo, inoltre, sono state addebitate illegittime commissioni di utilizzi oltre disp. fondi (mai pattuite) ovvero commissioni, spese e costi non formalmente pattuiti;
la Banca convenuta ha proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 120
T.U.B. per come riformulato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629 (Legge Stabilità
2014) che ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria;
si aggiunge che, con raccomandata del 12.10.2015 (quindi ancor prima del passaggio contabile a sofferenza avvenuto come visto il 19.10.2015), l' convenuto comunicava alla società attrice (ed alla sig.ra CP_7
quale garante dei rapporti ivi menzionati) l'intervenuta comunicazione del loro Parte_4
nominativo in centrale rischi;
tale passaggio a sofferenza appare del tutto improprio ove si consideri
3 che il c/c n. 101544397, correttamente riconsiderato dal CTP al netto degli illegittimi addebiti ai predetti titoli, sino al periodo analizzato dallo stesso, riporta un indebito complessivo, a detrimento dell'attrice, pari ad euro 35.827,21 e che il saldo effettivo sarebbe dovuto essere pari a – € 12.685,86
(quindi ben entro il fido concesso); parimenti, il c/c n. 101544830, riporta un indebito complessivo,
a detrimento dell'attrice, pari ad euro 12.943,68 e che il saldo effettivo sarebbe dovuto essere pari a
– € 21.451,74 (quindi anche esso ben entro il fido concesso); giova evidenziare sin da ora che la condotta della banca ha fatto sì che il saldo dei conti correnti fosse solo apparente e che pertanto in virtù della piena capienza dello stesso nei limiti del fido l'operato recesso è prima facie illegittimo.
Le attrici, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi, sui conti corrente nn. 101544397 e
101544830, l'illegittimità e/o nullità, a far data del 01.01.2014, della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'illegittimità e/o nullità dell'applicazione di un tasso debitore ultralegale, la illegittimità e/o nullità della applicata commissione disponibilità fondi e di tutte le altre poste (spese, costi e commissioni ecc.) non espressamente pattuite e sottoscritte fra le parti, addebitate dalla convenuta banca su tali rapporti dal primo addebito di cui al primo estratto conto in atti sino all'ultimo disponibile e, per l'effetto, dichiarare illegittimi gli addebiti su detti rapporti per i citati titoli pari ad € 35.827,21 sul c/c 101544397 ed € 12.943,68 sul conto anticipo fatture 101544830, come sopra e nell'allegata documentazione meglio quantificata e qualificata nelle rispettive causali, o quella maggiore o minore cifra che, in caso di contestazioni da parte convenuta, verrà determinata anche a mezzo CTU, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. novellato, dal dì del dovuto, individuato nelle date dei singoli illegittimi addebiti e sino al soddisfo;
accertare e dichiarare che in virtù dei citati addebiti il saldo contabile, alla data del 19.10.2015, era pari ad € -12.685,86 per il conto n. 101544397 e di € -21.451,74 per il conto n. 101544830, ordinando alla Banca convenuta di rettificare i saldi nella suddetta misura ovvero di quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria espletata, anche a mezzo CTU;
accertare e dichiarare la illegittimità della revoca del fido, del recesso dal rapporto di conto corrente operato dalla convenuta nei conti oggetto di giudizio, il passaggio a sofferenza delle rispettive posizioni e la comunicazione delle stesse alla Centrale Rischi della
[...]
, la responsabilità della società opposta per aver intenzionalmente violato nei confronti della Org_1
(e di nella qualità di fideiussore) i principi di correttezza e Parte_1 Parte_4 buona fede nell'esecuzione dei contratti di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., per le causali meglio espresse nei sopra esposti motivi di diritto (revoca arbitraria dell'affidamento bancario e del rapporto di c/c, passaggio a sofferenza, iscrizione in centrale rischi), e, per l'effetto, condannare la CP_1
e/o ogni successore particolare ed universale della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali subiti dagli attori da determinare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;
4 con vittoria di spese e competenze legali con attribuzione all'avv. Antonio Cavallo, così come risulta dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice.
Si rileva che in data 19.01.2018 l'avv. Sommella depositava rinuncia al mandato, rappresentando di non avere altri oneri atteso che le parti erano rappresentante anche dall'avv. Cavallo.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 28.06.2017, si costituiva in giudizio la chiedendo, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi inammissibile la domanda Controparte_1
formulata dagli attori per carenza di interesse ad agire;
accertarsi e dichiararsi nulla, inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale proposta dalla e da e lo stesso atto di citazione, con tutte le Parte_5 Parte_4
conseguenze di legge;
per l'effetto, condannare parte attrice alla soccombenza per non aver fornito adeguata prova del diritto azionato e del relativo fatto costitutivo;
in ogni caso, rigettare la domanda attorea di accertamento e di condanna relativamente a somme eventualmente incassate dalla banca convenuta, a titolo di interessi, spese e/o commissioni, in forza della sollevata eccezione di compensazione, in via principale di merito, accertato e dichiarato che la domanda degli attori deve ritenersi assolutamente infondata in fatto ed in diritto, respingersi ogni richiesta ex adverso avanzata, sia essa formulata come domanda di accertamento, sia essa avanzata come istanza di restituzione, sia essa articolata come domanda risarcitoria e di condanna;
accertarsi e dichiararsi nulla, inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale avanzata dalla e da con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, Parte_5 Parte_4
rigettare ogni richiesta attorea - proposta in via principale ed in via subordinata - e accertare e dichiarare la legittimità e liceità del metodo di calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese e delle valute utilizzato dalla ai fini della determinazione, alle singole scadenze, Controparte_8
dei saldi di conto corrente, in quanto esso risulta conforme al dettato legislativo vigente sotto tutti i profili esaminati, alle regole contrattuali, ed è stato dichiarato legittimo e lecito, in maniera pressoché costante, dalla giurisprudenza che nel tempo si è occupata della materia;
per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e liceità dei contratti bancari intercorsi tra la banca convenuta e la
[...]
in quanto conclusi nel rispetto degli oneri formali previsti Parte_6 Parte_4
dalla vigente normativa;
rigettare ogni richiesta attorea e accertare e dichiarare la validità, legittimità, liceità ed efficacia dei contratti bancari conclusi con la banca convenuta, principali e di garanzia;
accertare e dichiarare la legittimità e liceità delle rimesse registrate in conto corrente anche a titolo di spese, commissioni e di interessi e, per l'effetto, confermare la legittimità e liceità dei relativi addebiti;
ancora, accertare e dichiarare, quanto ai contratti bancari per cui è causa, la legittimità e liceità delle rimesse effettuate per capitalizzazione trimestrale di interessi e, per l'effetto, confermare la legittimità e liceità dei relativi addebiti;
accertare e dichiarare la validità e la legittimità della
5 convenzione anatocistica a norma dell'art. 120 del d. lgs. n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
in ogni caso, limitare l'eventuale diritto di credito della parte attrice al periodo temporale non soggetto alla prescrizione dell'azione per come maturata e realizzata, quanto meno con riferimento ai pagamenti aventi natura solutoria;
infine, in caso di accertata sussistenza, al termine del giudizio, di un credito della società attrice nei confronti della banca convenuta, compensare i rispettivi diritti nei limiti e nella misura dei reciproci crediti;
in ogni caso rigettare la domanda avanzata da parte attrice in quanto nessun pagamento risulta da questa essere stato effettuato in favore della banca e, pertanto, nessun diritto può dirsi realizzato e nessun obbligo restitutorio può, per converso, gravare a carico della banca convenuta;
in via subordinata, rigettare la domanda di ricalcolo delle somme asseritamente dovute applicando ai rapporti bancari il tasso legale di interesse previsto dall'art. 1284 c.c. e, eventualmente, rideterminare il saldo con i tassi sostitutivi imposti dall'art. 117, VII comma, D. Lgs. n. 385/1993; rigettare la domanda di ricalcolo delle somme asseritamente dovute applicando ai rapporti bancari la capitalizzazione semplice degli interessi;
rigettare la domanda di ricalcolo delle somme asseritamente dovute, rielaborando i saldi con la eliminazione dai rapporti bancari degli addebiti per commissioni e spese;
sempre in via subordinata, ridimensionare la domanda attorea nei limiti temporali previsti in tema di prescrizione del diritto;
rigettare ancora la domanda attorea e dichiarare estinta l'eventuale obbligazione della banca convenuta in funzione della compensazione con il maggior credito vantato in conseguenza della mancata esecuzione delle prestazioni di pagamento poste a carico della impresa correntista in ragione del debito maturato a suo carico, nella misura e per gli importi registrati nelle allegate scritture contabili e in atto già quantificati, oltre interessi corrispettivi e di mora ed oltre spese;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito in capo alla banca convenuta nei confronti della quale debitrice principale, e di Parte_5
, quale fideiussore, in conseguenza dell'inadempimento dei contratti bancari per cui Parte_4
è causa;
per l'effetto, condannare la Società quale debitrice principale, e Parte_1
quale garante, al pagamento, in favore della Banca ed in solido tra Parte_4 CP_1
loro, delle somme per come di seguito quantificate: € 48.678,68, oltre interessi successivi al
31.05.2017, per scoperto del conto corrente n. 000101544397; € 34.512,84, oltre interessi successivi al 31.05.2015, per scoperto del conto corrente n. 000101544830; e così al pagamento della somma complessiva di € 83.191,52, oltre interessi convenzionali e di mora a far data dal 1° giugno 2017 e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito in capo alla banca convenuta nei confronti della società quale debitrice Parte_1 principale, e di quale garante, a causa dell'inadempimento dei contratti di conto Parte_4
corrente, del contratto di apertura di credito e del contratto di anticipazione fatture commerciali;
per
6 l'effetto condannare la società quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_4
, quale garante, al pagamento, in favore della Banca ” ed in solido tra loro della
[...] CP_1 somma complessiva di € 83.191,52, oltre interessi convenzionali e di mora a far data dal 1° giugno
2017 e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
in via riconvenzionale, ma subordinata, condannare, per le causali sopra esposte, la società quale debitrice principale, e Parte_1
, quale garante, al pagamento, in favore della Banca “UNICREDIT” ed in solido tra Parte_4 loro, delle somme maggiori o minori rispetto a quella indicata che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, oltre interessi corrispettivi e di mora fino al giorno del pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, espletata CTU, con comparsa di costituzione, depositata in data
16.11.2021, si costituiva in giudizio la e per essa, quale mandataria, giusta Controparte_4
procura in atti, la quale, deducendo essere avvenuta un'operazione di CP_9
cartolarizzazione dei crediti, classificati a sofferenza, in titolarità della compresi quelli di CP_1
cui alla richiamata comparsa di costituzione, di cui la cessionaria era divenuta titolare, essendo stati essi trasferiti dalla cedente si riportava a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito Controparte_1
dall'avv. Roberto Franco.
Va preliminarmente chiarito che la successione a titolo particolare nel diritto controverso determina la prosecuzione del processo tra le parti originarie, alle quali può aggiungersi il successore a titolo particolare, con la formazione di un litisconsorzio rispetto all'alienante, a meno che, se le altre parti vi consentano, il giudice disponga l'estromissione di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 111, commi 1 e 3 c.p.c., infatti, “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso”.
L'intervento o la chiamata ex art. 111 comma 3 c.p.c. non configurano, in realtà, un intervento o una chiamata di terzo e costituiscono, pertanto, ipotesi autonome e distinte rispetto a quelle di cui agli artt. 105 e 269 c.p.c. e, a differenza di queste ultime, esperibili in ogni grado o fase del processo (Cfr.
Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21690 del 26 agosto 2019), poiché “il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa
7 posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.” (Cass. civ. n. 21492/2018).
“In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma,
c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
né peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto” (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva” (Cass. civ. n. 18767/2017).
L'intervento del nuovo titolare effettivo del diritto, quindi, anche qualora tale titolarità effettiva sia solo temporanea, in ragione del successivo trasferimento del medesimo, non produce una sostituzione processuale, né un'estromissione automatica del dante causa, la quale può essere disposta dal giudice solo quando le altre parti vi acconsentano.
Anche nelle ipotesi di estromissione, peraltro, il giudice deve disporre in ordine alle spese di lite nei riguardi dell'estromesso.
Precisate le conclusioni, il giudice il 25.10.23 assumeva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta allegato contratto di conto corrente di corrispondenza - conto corrente ordinario – impresa, n. 101544397 aperto dalla società
[...]
in persona delle legale rappresentante, sig.ra e recante timbro di Parte_1 Parte_4
sottoscrizione della società, nel quale, tra le varie condizioni contrattuali, riporta il tasso degli interessi creditori pari a 0,01000%; tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate, pari al 12,9000%; tasso debitore annuo effettivo pari a 13,53756%. Il contratto è datato 5.07.2011 e sottoscritto dal cliente.
Con raccomandata datata 12.10.2015, inoltrata alla la comunicava Parte_1 CP_1
la segnalazione dello status “sofferenza” in centrale dei rischi, mentre con missiva datata 29.09.2015,
8 prot. 4536644/65244471, indirizzata alla medesima società, il predetto istituto revocava con effetto immediato ogni affidamento in suo favore. Comunicava contestualmente il recesso dal contratto di conto corrente n. 101544397, il quale presentava alla data della missiva un saldo debitore di euro
46.238,83, oltre interessi dall'1.07.2015 e accessori, nonché il recesso dal contratto di conto corrente anticipi sui documenti n. 101544830, presentante alla data della missiva un saldo debitore di euro
32.823,65, oltre interessi dall'1.07.2015 e accessori e il recesso dal contratto di conto corrente numero
103466025, presentante alla data della missiva un saldo debitore di euro 63,68, oltre interessi dall'1.7.2015 e accessori con conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con detta missiva, dunque, la banca intimava alla società attrice il pagamento immediato del debito complessivo di euro 79.126,16, oltre interessi, spese e accessori. Informava, inoltre, che qualora fosse perdurata la situazione di insolvenza avrebbe proceduto in ossequio alla normativa di vigilanza bancaria alla segnalazione alla banca dati prevista dalla normativa.
Sono allegati estratti conto dal 05.07.2011 – 31.10.2015, relativi al conto corrente n. 101544397. Alla data del 30.09.2015 la indicava un saldo iniziale a debito pari ad euro 48.073,53. CP_6
Con missiva datata 11/07/2011 la società istante, con riferimento al conto corrente numero
101544397, dichiarava alla di accettare la linea di credito concessa valida fino a revoca, CP_1
per un affidamento di complessivi euro 50.000,00, utilizzabile nell'unica forma pattuita, ossia per apertura di credito in conto corrente usufruibile per elasticità di cassa, sul conto indicato. Al punto 16 delle condizioni normative è stabilito che le spese e ogni altro onere, anche di carattere fiscale, inerente al presente contratto e agli atti relativi agli utilizzi posti in essere, erano ad esclusivo carico del cliente e la commissione di massimo scoperto, qualora contrattualmente convenuta, costituiva un corrispettivo destinato a compensare la banca in relazione all'impegno di far fronte agli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo sarebbe stato dovuto in presenza di un affidamento e si sarebbe applicato sul saldo massimo di utilizzo rilevato nell'ambito dell'affidamento stesso a condizione che il saldo del conto corrente fosse risultato a debito per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni di calendario. Detto contratto risulta sottoscritto dalla società e dal legale rappresentante.
È allegata copia del contratto di conto corrente di corrispondenza, anticipi su fatture – imprese n.
000101544830, recante il documento di sintesi e le relative condizioni e regole applicate. Detto contratto è stato sottoscritto dalla società in data 5.07.2011.
Sono allegati estratti conto dal 03.11.2011 – 31.10.2015, relativi al c/c n. 101544830. Da detti estratti risulta che il saldo iniziale a debito alla data del 30.09.2015 era pari a 34.066,53, oltre interessi e spese.
Con missiva datata 11/07/2011 la società istante, con riferimento al conto corrente numero
101544830, dichiarava alla di accettare la linea di credito concessa valida fino a Controparte_1
9 revoca per un affidamento di complessivi euro 50.000,00, utilizzabile nell'unica forma pattuita, ossia per apertura di credito in conto corrente usufruibile in proporzione all'importo dei crediti di cui si sarebbe dato incarico alla banca di incassare, relativi a fatture di gradimento della stessa ed emesse dalla società, aventi data di scadenza non eccedente quella indicata sul conto corrente indicato in epigrafe.
Con missiva datata 5.10.2015, inoltrata alla a mezzo pec in pari data, come Controparte_10
da ricevute pec di invio e consegna, la e la sig.ra quale Parte_1 Parte_4
amministratore unico e legale rappresentante della predetta società, costituiva in mora il predetto istituto di credito per la restituzione degli interessi anatocistici, ultralegali ed usurari, spese commissioni illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari nn. 101544397 – 103466025 -
101544830 ed ogni altro conto collegato intestati alla società innanzi detta, aperti presso la filiale di
Belvedere Marittimo. Al contempo richiedeva documentazione bancaria ex articolo 119 del TUB.
La banca riscontrava detta missiva con lettera datata 09/10/2015, comunicando che avrebbe CP_1
provveduto agli accertamenti necessari per chiarire l'accaduto e che avrebbe fornito, a fronte della corresponsione delle previste spese, copia della documentazione contabile e contrattuale inerente al rapporto menzionato relativa agli ultimi 10 anni. Con missiva del 19/10/2015 la medesima banca comunicava di aver preso in carico la richiesta di documentazione del 5 ottobre pervenuta il 16 ottobre, informando la società e il procuratore dei relativi costi. Con lettera datata 14/01/2016,
l'istituto di credito comunicava, poi, di aver predisposto la documentazione richiesta, mentre con successiva lettera del 10.11.2015, la banca contestava quanto evidenziato dalla società istante nella lettera di messa in mora e in particolare la questione concernente l'anatocismo bancario e gli interessi usurari, confermando la correttezza del suo operato.
Con contratto datato 11/07/2011 la sig.ra comunicava alla di Parte_4 Controparte_1
accettare di costituirsi fideiussore della e dei successori o aventi causa, sino Parte_1
alla concorrenza dell'importo di euro 130.000 per l'adempimento delle obbligazioni verso CP_1
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che fossero in seguito
[...]
consentite al predetto nominativo o che gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero, rilascio di garanzia a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
Con missiva datata 29/09/2015, inoltrata a mezzo raccomandata alla sig.ra e avente Parte_4
ad oggetto fideiussione omnibus limitata alla concorrenza di euro 130.000,00 rilasciata dalla destinataria in data 11/07/2011 a favore della nell'interesse di CP_1 Parte_1
10 l'istituto di credito informava la predetta garante di aver revocato ogni facilitazione creditizia e intimato al debitore da lui garantito l'immediato pagamento di quanto dovuto, oltre interessi, spese e accessori maturati e maturandi. Intimava, dunque, alla sig.ra il pagamento Parte_4
immediato di euro 79.126,16, oltre interessi maturati e maturandi e accessori. Informava, inoltre, la predetta che, qualora fosse perdurata la situazione di insolvenza, avrebbe proceduto alla segnalazione del nominativo alle banche dati previste dalla normativa. Detta comunicazione risulta ricevuta in data
9/10/2011, come da avviso di ricevimento allegato.
Risulta allegata in atti documentazione relativa alle informazioni contenute nell'archivio della centrale dei rischi volta a documentare lo stato di segnalazione del rapporto oggetto di giudizio nella
Centrale Rischi della , nonché i soggetti segnalanti il rapporto. Org_2
Nella CTU espletata il consulente ha precisato che avrebbe provveduto ad analizzare due conti correnti e precisamente, conto corrente n. 101544397 e conto corrente n. 101544830, aperti presso l'istituto di credito , filiale di Belvedere Marittimo. In particolare, il consulente, CP_1
analizzando il conto corrente n. 101544397, ossia conto corrente ordinario – imprese, attesta che lo stesso è stato aperto il 5.7.2011 e che su tale conto, in data 11.7.2011, è stato concesso un affidamento di complessivi euro 50.000, valido fino a revoca. Precisa, inoltre, che tale conto è stato estinto in data
19.10.2015, con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 48.513,07. Il consulente ha analizzato le principali condizioni economiche indicate nel contratto, tra cui: spese fisse: spese annue per conteggio interessi e competenze di euro 140 (addebito trimestrale); interessi creditori - tasso creditore annuo nominale (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile) pari a 0,01000%; fidi e sconfinamenti in assenza di fido: tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile) pari a 12,9%; tasso debitore annuo effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione 13,537%; commissioni per utilizzi in assenza di fido applicata giornalmente ogni 1.000 € - o frazione - di saldo oltre limiti del fido e solo per sconfinamenti superiori ai 50 € giornalieri. La commissione in oggetto si applica in presenza di saldo debitore anche per valuta ed è pari a 2 € al giorno;
la periodicità della capitalizzazione risulta essere trimestrale.
Relativamente al conto corrente numero 101544830 conto anticipi su fatture – imprese, il consulente accerta che lo stesso è stato aperto in data 5 luglio 2011 e in data 11 luglio 2011 è stato concesso di un affidamento di complessivi euro 50.000 valido fino a revoca. Ha rilevato che tale conto è stato estinto in data 19.10.2015, con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 34.395,42. Anche con riferimento a detto contratto ha esaminato le principali condizioni economiche, con la sola differenza rispetto al primo consistente in un tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile) pari a 8,80% e un tasso debitore annuo effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione pari a 9,09468%; anche in questo caso una
11 capitalizzazione avente periodicità trimestrale. In risposta ai quesiti formulati dal Giudice, il CTU, con riferimento al primo conto, ha riportato due prospetti riepilogativi precisando che nella tabella 1 sono stati evidenziati i tassi indicati negli scalari, qualora variati, distinti entro fido e oltre fido e nella tabella 2 sono stati evidenziati i tassi debitori trimestrali medi, applicati al rapporto di conto corrente, dall'istituto per il periodo esaminato. Ha precisato che agli atti manca la documentazione relativa al terzo trimestre 2013, al primo trimestre 2015, al secondo trimestre 2015 e al terzo trimestre;
pertanto, ha precisato che detti trimestri non sono stati oggetto di esame. Alla luce dell'esame compiuto, il CTU ha precisato che nel contratto sottoscritto in data 5 luglio 2011 mancava l'indicazione del tasso debitore che sarebbe stato applicato e che solo nella sezione fidi e sconfinamenti e, precisamente, nella sezione sconfinamenti in assenza di fido è indicato il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate. In ragione di tanto ha concluso di poter affermare che i tassi applicati nel rapporto di conto corrente non erano stati previsti in contratto e che, a causa di ciò, non poteva ritenersi informazione utile il tasso previsto per sconfinamenti in assenza di fido, in quanto in data 11 luglio 2011 al correntista era stato concesso un fido di 50.000 €. Inoltre, nella lettera di accettazione della linea di credito, ovvero dell'affidamento, non sono stati indicati i tassi che sarebbero stati applicati e a pagina
1 di detta lettera di accettazione dell'affidamento da parte del correntista, precisamente nelle condizioni economiche, mancano i tassi, nominale ed effettivo, che l'istituto ha applicato al correntista. Con riferimento al tasso creditore il CTU ha evidenziato di non aver potuto precisare nulla in quanto, essendo il correntista costantemente a debito, il tasso creditore non era stato mai applicato per il periodo esaminato. Con riferimento poi alle commissioni del contratto ha concluso affermando che sono stati addebitati al cliente per la durata del rapporto commissioni a titolo di disponibilità fondi, utilizzo oltre disponibilità fondi e istruttoria veloce, non previsti in contratto, per un ammontare complessivo di euro 11.509,88 e che relativamente alle spese annue per conteggio interessi e competenze nessuna spesa era stata addebitata invece per la suddetta voce. Ha ritenuto, dunque, di poter affermare che il citato contratto presentava profili di indeterminatezza. Con riguardo, poi, all'anatocismo non è stato in grado di affermare se sia stata applicata uguale periodicità rispettivamente nell'addebito degli interessi, così come previsto nel contratto, in quanto il citato conto presentava costantemente un saldo a debito per il cliente.
Anche con riferimento al secondo conto corrente il CTU ha riportato due prospetti riepilogativi. Nella tabella 1 ha evidenziato i tassi indicati negli scalari, qualora variati, distinti entro fido e oltre fido e nella tabella 2 ha evidenziato i tassi debitori trimestrali medi, applicati al rapporto di conto corrente, dall'istituto per il periodo esaminato. Anche in tal caso ha evidenziato mancare documentazione relativa al primo trimestre 2015, al secondo trimestre 2015 al terzo trimestre 2015, precisando che detti trimestri non erano stati oggetto di esame. Pure in detto contratto ha rilevato che manca
12 l'indicazione del tasso debitore applicato rinvenibile solo nella sezione fidi e sconfinamenti. Per tale ragione anche con riferimento al secondo conto ha ritenuto di dover rispondere a quanto richiesto dal giudice affermando che i tassi applicati nel rapporto di conto corrente non erano stati previsti in contratto e che non poteva ritenersi informazione utile il tasso previsto per sconfinamenti in assenza di fido in quanto, come precisato, al correntista era stato concesso un fido di 50.000 €. Il CTU, inoltre, rileva, anche con riferimento al secondo conto, che nella lettera di accettazione della linea di credito, ovvero dell'affidamento, non erano stati indicati i tassi che sarebbero stati applicati, infatti, a pagina uno di detta lettera di accettazione dell'affidamento da parte del correntista, e precisamente nelle condizioni economiche, ha riscontrato la mancanza dei tassi nominale ed effettivo che l'istituto avrebbe applicato. Con riguardo al tasso creditore nulla ha potuto precisare in quanto il consulente ha rilevato che il correntista era costantemente a debito e, quindi, il tasso creditore non è stato mai applicato per il periodo esaminato. Con riferimento alle commissioni del contratto ha concluso affermando che anche nel secondo conto sono state addebitate al cliente per la durata del rapporto commissioni a titolo di disponibilità fondi e utilizzo oltre disponibilità fondi non previste in contratto per un ammontare complessivo di euro 443,76. Relativamente alle spese annue per conteggio interessi e competenze, in contratto previste per euro 140 annue, pari ad € 35 trimestrali, ha elaborato un prospetto con l'indicazione della misura in cui sono state addebitate, affermando, pure con riferimento a detto conto, che il contratto presentava profili di indeterminatezza. In riferimento all'anatocismo il
CTU è giunto alla medesima conclusione di cui al primo conto.
Il consulente, nel rispondere al quarto quesito formulato dal giudice, con riferimento al conto corrente n. 101544397, ha affermato che, non essendo stato previsto in contratto il tasso di interesse debitore da applicare, il medesimo ha proceduto al ricalcolo di tutti gli interessi addebitati al tasso legale, adottando un duplice calcolo: nel primo caso ha ricalcolato tutti gli interessi debitori al tasso legale per come richiesto dal giudice, lasciando invariate le commissioni;
nel secondo caso ha proceduto al ricalcolo degli interessi debitori al tasso legale, depurando il conto di tutte le commissioni di cui sopra, non essendo previste in contratto. Dalle tabelle elaborate dal CTU è emerso che, nell'ipotesi di ricalcolo interessi al tasso legale, gli interessi addebitati erano pari a - euro 20.444,08; gli interessi da addebitare a - 3.263,61 €; la differenza di interessi pari a + euro 17.180,47; il saldo ricalcolato pari ad € +17.180,47; il saldo banca uguale a 0 €; la differenza dei saldi pari a + euro 17.180,47.
Nell'ipotesi, invece, di ricalcolo interessi al tasso legale, con esclusione di tutte le commissioni, il
CTU ha accertato interessi e commissioni addebitate pari ad €-31.965,96; interessi da addebitare pari ad euro - 3.014,59; la differenza di interessi pari a + 28.951,37 €; il saldo ricalcolato pari a + euro
28.939,37, con un saldo banca pari a zero e una differenza di saldi pari a +28.939,37.
13 Le medesime ipotesi di calcolo sono state elaborate con riferimento al conto corrente n. 101544830.
Rispetto al medesimo, il CTU ha constatato interessi addebitati per €-12.753,90; interessi da accreditare per €+1,27; la differenza di interessi pari ad €+12.755,17; Il saldo ricalcolato pari a detta cifra e con un saldo banca pari ad euro zero, nonché una differenza di saldi pari a euro +12.755,17.
Nell'ipotesi di ricalcolo interessi al tasso legale e con esclusione di tutte le commissioni, il consulente ha accertato che gli interessi e commissioni addebitate erano pari a euro - 13.197,66; gli interessi da accreditare pari a + euro 1,31; la differenza di interessi pari a + euro 13.198,97; il saldo ricalcolato pari a + euro 13.198,97; il saldo banca pari a 0 € e la differenza tra i saldi pari a + euro 13.198,97.
Ha, infine, evidenziato che nel corso del rapporto, con riferimento al primo conto corrente, è stato applicato un TEG usurario relativamente ad alcuni trimestri.
Con riferimento invece al secondo conto corrente ha evidenziato che l'istituto di credito ha addebitato l'importo per spese trimestrali superiori a quanto previsto in contratto.
Nelle controdeduzioni alle osservazioni del CTP di parte attrice il CTU ha proceduto al ricalcolo dei due conti correnti applicando i tassi di interesse sostitutivi ex articolo 117 del TUB, in sostituzione dei tassi debitori e quali tassi creditori i tassi previsti in contratto.
Con riferimento al conto corrente n. 101544830, nel ricalcolo degli interessi debitori ex art. 117 TUB
e creditori da contratto, con esclusione di tutte le commissioni, il CTU ha accertato interessi e commissioni addebitate pari ad €-13.197,66; interessi da accreditare pari a euro +1,31; differenza interessi pari a euro +13.198,97 per un saldo così ricalcolato pari a euro +13.198,97, un saldo Org_3
a 0 € e una differenza di saldi pari a euro +13.198,97.
[...]
Con riferimento al conto corrente n. 101544397 il CTU nel ricalcolo degli interessi debitori ex articolo 117 TUB e creditori da contratto, con esclusione di tutte le commissioni, ha accertato che gli interessi e le commissioni addebitate erano pari a -31.965,96 euro;
gli interessi da addebitare erano pari ad €-1.639,50 e la differenza di interessi pari a +30.326,46 euro con un saldo ricalcolato del medesimo importo, con un saldo banca pari a zero e con una differenza di saldi pari ad €+30.326,46.
Sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti e dell'espletata CTU, si accolgono le domande attoree e la domanda riconvenzionale della convenuta nei limiti di seguito esposti.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della garanzia sollevata da parte attrice.
Come statuito da una recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal
14 contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. U., Sentenza n.
41994 del 30/12/2021).
La medesima sentenza testé citata ha puntualizzato che “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
Tanto chiarito, secondo quanto accerto dal nominato CTU, per entrambi i contratti esaminati, mancava l'indicazione del tasso debitore che sarebbe stato applicato, rinvenibile solo nella sezione fidi e sconfinamenti. I tassi applicati nel rapporto di conto corrente non erano stati previsti in contratto e, a causa di ciò, non poteva ritenersi informazione utile il tasso previsto per sconfinamenti in assenza di fido, in quanto al correntista era stato concesso un fido di 50.000 €. Inoltre, nella lettera di accettazione della linea di credito, ovvero dell'affidamento, non sono stati indicati i tassi che sarebbero stati applicati e a pagina 1 di detta lettera di accettazione dell'affidamento da parte del correntista e precisamente nelle condizioni economiche mancano i tassi, nominale ed effettivo, che l'istituto ha applicato al correntista. Con riferimento poi alle commissioni del contratto, sono stati addebitati al cliente per la durata del primo rapporto commissioni a titolo di disponibilità fondi, utilizzo oltre disponibilità fondi e istruttoria veloce, non previsti in contratto, per un ammontare complessivo di euro 11.509,88, mentre nel secondo conto sono state addebitate al cliente per la durata del rapporto commissioni a titolo di disponibilità fondi e utilizzo oltre disponibilità fondi non previste in contratto per un ammontare complessivo di euro 443,76.
Nei chiarimenti depositati dal CTU in data 16.10.20, lo stesso ha ribadito che “nei rispettivi contratti, sottoscritti in data 5 luglio 2011, manca l'indicazione del tasso debitore che sarebbe stato applicato nel corso del rapporto. Infatti, solo nella sezione fidi e sconfinamenti, e precisamente nella Sezione
Sconfinamenti In Assenza Di Fido, è indicato il Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate e tasso debitore annuo effettivo. Tale tasso non può ritenersi applicabile ai contratti oggetto di causa, in quanto, in data 11 luglio 2011, al correntista veniva concesso un fido di € 50.000,00, e pertanto, i tassi debitori sopra riportati non sono applicabili ai rapporti citati”.
Il consulente d'ufficio, inoltre, ha rappresentato che “nel conto corrente n. 101544397 vi sono alcuni trimestri in usura in quanto il tasso applicato supera il c.d. tasso soglia”, come emerge dalla tabella di cui all'allegato n. 5 alla CTU, da cui risulta il superamento, per i trimestri ivi evidenziati, del tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto. L'importo degli interessi usurari ammonta ad € 13.895,12, per come indicato a pag. 13 della CTU e ritenuto condivisibile. Lo stesso ha, inoltre, chiarito “di non aver effettuato alcuna decurtazione delle somme;
avendo semplicemente fornito
15 un'ulteriore informazione, così come richiesto dal Sig. Giudice, indicando semplicemente i trimestri in cui ha evidenziato l'usura”.
Ai sensi dell'art. 117 comma 4 T.U.B., i contratti devono indicare “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
“Nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili
e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019).
Secondo il ricalcolo compiuto dal CTU nelle predette controdeduzioni, con riferimento al conto corrente n. 101544830, nel ricalcolo degli interessi debitori ex art. 117 TUB e creditori da contratto, con esclusione di tutte le commissioni, il CTU ha accertato interessi e commissioni addebitate pari ad €-13.197,66; interessi da accreditare pari a euro +1,31; differenza interessi pari a euro +13.198,97 per un saldo così ricalcolato pari a euro +13.198,97, un saldo a 0 € e una differenza di Org_3
saldi pari a euro +13.198,97.
Con riferimento al conto corrente n. 101544397, il CTU, nel ricalcolo degli interessi debitori ex articolo 117 TUB e creditori da contratto, con esclusione di tutte le commissioni, ha accertato che gli interessi e le commissioni addebitate erano pari a -31.965,96 euro;
gli interessi da addebitare erano pari ad € 1.639,50 e la differenza di interessi pari a +30.326,46 euro con un saldo ricalcolato del medesimo importo, con un saldo banca pari a zero e con una differenza di saldi pari ad €+30.326,46.
Relativamente al conto corrente n. 101544397, all'importo di € 30.326,46, a titolo di interessi e commissioni illegittimamente addebitate come sopra computate dal CTU, va aggiunto l'ulteriore importo degli interessi usurari, pari ad € 13.895,12, dal medesimo accertati ma non decurtati, per un totale di € 44.221,58.
Si accerta e dichiara, quindi, che, con riferimento al conto corrente n. 101544830, sono stati illegittimamente addebitati interessi e commissioni pari ad € 13.198,97 e, rispetto al conto corrente n. 101544397, si dichiarano illegittimi addebiti pari ad € 44.221,58.
Il conto corrente n. 101544397 è stato estinto in data 19.10.2015, con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 48.513,07.
Il conto corrente n. 101544830 è stato estinto in data 19.10.2015, con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 34.395,42.
Tali importi, a debito di parte attrice, devono essere decurtati dei predetti illegittimi addebiti e commissioni, in virtù dei quali si accerta e dichiara che, alla data del 19.10.2015, il saldo contabile
16 era pari, quanto al conto corrente n. 101544397, ad € -4.291,49 (€ 48.513,07-€ 44.221,58), e, quanto al conto corrente n. 101544830, ad € -21.196,45 (€ 34.395,42-€ 13.198,97), ordinando alla CP_6
convenuta di rettificare i menzionati saldi nella suddetta misura.
Accertando e quantificando il dare-avere tra le parti, come chiesto da parte attrice nel punto 4 delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta (di condanna delle attrici al pagamento “delle somme maggiori o minori rispetto a quella indicata che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, oltre interessi corrispettivi e di mora fino al giorno del pagamento”), alla quale ha aderito la
[...]
costituitasi “nella presente procedura per la sola parte attiva” (come emerge dalla Controparte_4
relativa comparsa depositata il 16.11.2021), si condannano le attrici, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'interventrice ex art. 111 comma 3 c.p.c., della somma complessiva di € 25.487,94 (€
4.291,49 + € 21.196,45), oltre interessi corrispettivi e di mora dal dovuto fino al giorno del pagamento.
Va rigettata, invece, la domanda, avanzata da parte attrice, di condanna della e/o di CP_1
ogni “successore particolare ed universale della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori da determinare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”, per omessa prova del concreto pregiudizio patito, derivante da “illegittimi recesso, segnalazione a sofferenza ed iscrizione nella centrale rischi della ” (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione), Org_1
e del nesso eziologico come di seguito specificato, nonché per mancata indicazione degli elementi di fatto utili alla quantificazione del predetto danno, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa.
In primis, infatti, “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).
Con specifico riferimento al caso di illegittima segnalazione della banca alla Centrale rischi, il soggetto ingiustamente segnalato non può beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo. Il danno non è in re ipsa e, quindi, va provato.
“Errato è parimenti, a quest'ultimo proposito, l'assunto secondo cui il danno, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2050 c.c., ed in particolare in quella dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi,
17 debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1931 del 2017).
L'accertamento del danno patrimoniale causato dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso
(da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (Tribunale di Castrovillari, sentenza n.273 dell'11.03.2021).
Infine, “pure ove la parte solleciti l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (da ultimo, Cass. Sez. 3, 08/01/2016, n. 127)”
(Cass. civ. ord. Sez. 2 n. 13792/2017).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara che, con riferimento al conto corrente n.
101544830, sono stati illegittimamente addebitati interessi e commissioni pari ad € 13.198,97 e, rispetto al conto corrente n. 101544397, si dichiarano illegittimi addebiti pari ad € 44.221,58.
Si accerta e dichiara che, alla data del 19.10.2015, il saldo contabile era pari, quanto al conto corrente n. 101544397, ad € -4.291,49 (€ 48.513,07-€ 44.221,58), e, quanto al conto corrente n. 101544830, ad € -21.196,45 (€ 34.395,42-€ 13.198,97), ordinando alla convenuta di rettificare i menzionati CP_6
saldi nella suddetta misura.
In accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, si condannano le attrici, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'interventrice ex art. 111 comma 3 c.p.c., della somma complessiva di € 25.487,94, oltre interessi corrispettivi e di mora dal dovuto fino al giorno del pagamento.
Si rigetta la domanda, avanzata da parte attrice, di condanna della e/o di ogni CP_1
“successore particolare ed universale della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori da determinare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”.
18 Il complessivo esito del giudizio induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti e a porre le spese di CTU per ½ a carico della convenuta e dell'interventrice ex art. 111 comma 3 c.p.c., in solido tra loro, e per ½ a carico delle attrici, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 117/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che, con riferimento al conto corrente n. 101544830, sono stati illegittimamente addebitati interessi e commissioni pari ad € 13.198,97 e, rispetto al conto corrente n. 101544397, accerta e dichiara illegittimi addebiti pari ad € 44.221,58;
2) accerta e dichiara che, alla data del 19.10.2015, il saldo contabile era pari, quanto al conto corrente n. 101544397, ad € -4.291,49 (€ 48.513,07-€ 44.221,58), e, quanto al conto corrente n. 101544830, ad € -21.196,45 (€ 34.395,42-€ 13.198,97), ordinando alla convenuta di CP_6
rettificare i menzionati saldi nella suddetta misura;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'interventrice ex art. 111 comma 3 c.p.c., della somma complessiva di € 25.487,94, oltre interessi corrispettivi e di mora dal dovuto fino al giorno del pagamento;
4) rigetta la domanda, avanzata da parte attrice, di condanna della e/o di ogni CP_1
“successore particolare ed universale della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori da determinare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) pone le spese di CTU per ½ a carico della convenuta e dell'interventrice ex art. 111 comma 3
c.p.c., in solido tra loro, e per ½ a carico delle attrici, in solido tra loro.
Paola, lì 17.1.24 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 117/2017 R.G., avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
), IN Parte_1 Parte_2
E , rappresentate e difese come in atti, in virtù di procura Parte_3 Parte_4
alle liti posta in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei medesimi, sito in Paola (CS), Corso Roma n. 3
ATTRICI
E in p.l.r.p.t., e, per essa, quale mandataria in virtù di atto di procura Controparte_1
autenticato nelle firme a rogito Notaio di Milano in data 6 giugno 2016, rep. n. Persona_1
35945, racc. n. 16.620, (denominazione assunta da CP_2 [...]
, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco in virtù Controparte_3
di procura generale alle liti conferita con atto a rogito notaio di Verona, del 26 Persona_2
luglio 2010, rep. n. 67.366, racc. n. 18.538, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato avvocato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3, in virtù di procure in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHE' in p.l.r.p.t., e per essa, quale mandataria per la gestione Controparte_4
dei crediti, giusta procura in data 20.7.2017 a ministero Notaio , Persona_3 CP_5
(nuova denominazione assunta da , in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'avv. Adriano D'Amico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in
1 San Demetrio Corone, via Castriota n. 10, in virtù di procure in calce alla comparsa di costituzione
INTERVENTRICE EX ART. 111 COMMA 3 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.10.23, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato mezzo pec in data 20.01.2017, la società e la Parte_1
sig.ra in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Parte_4
detta società, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la in p.l.r.p.t., Controparte_1
deducendo che: la società attrice ha intrattenuto diversi rapporti bancari e finanziari con la CP_1
oggetto della presente controversia sono, in particolare, i seguenti rapporti: a) c/c n.
[...]
101544397; tale rapporto di conto corrente bancario veniva aperto in data 05.07.2011 presso la filiale di Belvedere Marittimo della esso veniva, da ultimo, posto a sofferenza in data 19.10.2015; CP_1
tali date sono evincibili dalla copia del contratto di apertura del conto corrente datato appunto
05.07.2011, dalla comunicazione di passaggio a sofferenza del c/c datata 12.10.2015, nonché dalle copie degli scalari e degli estratti conto relativi al periodo 01.09.2011 – 31.10.2015 prodotti;
le condizioni contrattuali originarie prevedevano: - un tasso creditore pari allo 0,010%; un tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido pari al 12,90%; commissioni e spese varie a seconda dei servizi offerti;
in data 11.07.2011 veniva concessa sul predetto rapporto di conto corrente un'apertura di credito di € 50.000,00; non veniva pattuito alcun tasso di interesse debitore sia entro il fido che extra fido;
dalla lettura degli estratti conto si evince, con chiarezza, che il tasso per gli interessi passivi liquidati in ragione della suddetta apertura di credito fluttuavano, probabilmente seguendo l'andamento del mercato e quindi i cd. “Tassi uso piazza”; il CTP incaricato dall'attrice individua, infatti, già nel periodo 27.07.2011 – 01.01.2012 ben sei variazioni del tasso debitore intra fido;
alcuna comunicazione preventiva inerente le eventuali modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali veniva inviata alla società correntista;
sul c/c n. 101544830: anche tale rapporto di conto corrente anticipo fatture veniva aperto in data 05.07.2011(sebbene utilizzato per la prima volta solo il
03.11.2011) presso la filiale di Belvedere Marittimo Unicredit e veniva, da ultimo, posto a sofferenza in data 19.10.2015; tali date sono evincibili dalla copia del contratto di apertura del conto corrente datato appunto 05.07.2011, dalla comunicazione di passaggio a sofferenza del c/c datata 12.10.2015, nonché dalle copie degli scalari e degli estratti conto relativi al periodo 03.11.2011 – 31.10.2015 prodotti;
le condizioni contrattuali originarie prevedevano: - un tasso creditore pari allo 0,010%; un tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido pari al 8,80%; commissioni e spese varie a seconda
2 dei servizi offerti;
in data 11.07.2011 veniva concessa sul predetto rapporto di conto corrente una apertura di credito di € 50.000,00; non veniva pattuito alcun tasso di interesse debitore sia entro il fido che extra fido, né indicata alcuna ulteriore condizione economica del rapporto;
dalla lettura degli estratti conto si evince, con chiarezza, che il tasso per gli interessi passivi liquidati in ragione della suddetta apertura di credito fluttuavano, probabilmente seguendo l'andamento del mercato e quindi i cd. “Tassi uso piazza”; il CTP individua, infatti, già nel periodo 04.11.2011 – 31.12.2012 ben undici variazioni del tasso debitore intra fido;
alcuna comunicazione preventiva inerente alle eventuali modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali veniva inviata alla società correntista;
in considerazione delle somme che, a vario titolo, la convenuta, nel corso degli anni, ha sistematicamente addebitato sui citati rapporti ed al fine di verificare la legittimità degli stessi, anche in virtù della circostanza che la sig.ra non ricordava di aver mai sottoscritto modifiche Parte_1
contrattuali autorizzanti le onerose condizioni de facto praticate, la stessa ha proceduto a far analizzare la documentazione contabile in suo possesso;
ciò ha consentito di appurare che numerose modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali dei rapporti in rilievo non sono state mai stipulate o comunque non con validi e formali contratti sottoscritti dalle parti;
si richiedeva alla convenuta la documentazione bancaria ivi meglio specificata, diffidandola, altresì, dall'iscrivere i rapporti bancari oggi in esame nella categoria “sofferenza” della Centrale Rischi ovvero in ogni altro sistema di informazione creditizio;
la nel dare riscontro alla richiesta documentale avanzata, si limitava CP_6
ad affermare la legittimità della propria condotta e non forniva alcun carteggio utile a comprovare l'eventuale approvazione delle ulteriori continue modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali ab origine prospettate alla attrice;
come verificato dal CTP, la predetta ha sempre calcolato ed CP_6
addebitato gli interessi passivi in spregio agli artt. 117 e 118 T.U.B., quantificando gli stessi, unilateralmente, senza specifica pattuizione con riferimento ai più volte dichiarati illegittimi interessi c.d. “uso piazza”; ciò senza mai comunicare la relativa proposta negoziale e, peraltro, con numerose variazioni del tasso applicato, anche nel medesimo trimestre di riferimento;
sui rapporti in rilievo, inoltre, sono state addebitate illegittime commissioni di utilizzi oltre disp. fondi (mai pattuite) ovvero commissioni, spese e costi non formalmente pattuiti;
la Banca convenuta ha proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 120
T.U.B. per come riformulato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629 (Legge Stabilità
2014) che ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria;
si aggiunge che, con raccomandata del 12.10.2015 (quindi ancor prima del passaggio contabile a sofferenza avvenuto come visto il 19.10.2015), l' convenuto comunicava alla società attrice (ed alla sig.ra CP_7
quale garante dei rapporti ivi menzionati) l'intervenuta comunicazione del loro Parte_4
nominativo in centrale rischi;
tale passaggio a sofferenza appare del tutto improprio ove si consideri
3 che il c/c n. 101544397, correttamente riconsiderato dal CTP al netto degli illegittimi addebiti ai predetti titoli, sino al periodo analizzato dallo stesso, riporta un indebito complessivo, a detrimento dell'attrice, pari ad euro 35.827,21 e che il saldo effettivo sarebbe dovuto essere pari a – € 12.685,86
(quindi ben entro il fido concesso); parimenti, il c/c n. 101544830, riporta un indebito complessivo,
a detrimento dell'attrice, pari ad euro 12.943,68 e che il saldo effettivo sarebbe dovuto essere pari a
– € 21.451,74 (quindi anche esso ben entro il fido concesso); giova evidenziare sin da ora che la condotta della banca ha fatto sì che il saldo dei conti correnti fosse solo apparente e che pertanto in virtù della piena capienza dello stesso nei limiti del fido l'operato recesso è prima facie illegittimo.
Le attrici, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi, sui conti corrente nn. 101544397 e
101544830, l'illegittimità e/o nullità, a far data del 01.01.2014, della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'illegittimità e/o nullità dell'applicazione di un tasso debitore ultralegale, la illegittimità e/o nullità della applicata commissione disponibilità fondi e di tutte le altre poste (spese, costi e commissioni ecc.) non espressamente pattuite e sottoscritte fra le parti, addebitate dalla convenuta banca su tali rapporti dal primo addebito di cui al primo estratto conto in atti sino all'ultimo disponibile e, per l'effetto, dichiarare illegittimi gli addebiti su detti rapporti per i citati titoli pari ad € 35.827,21 sul c/c 101544397 ed € 12.943,68 sul conto anticipo fatture 101544830, come sopra e nell'allegata documentazione meglio quantificata e qualificata nelle rispettive causali, o quella maggiore o minore cifra che, in caso di contestazioni da parte convenuta, verrà determinata anche a mezzo CTU, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. novellato, dal dì del dovuto, individuato nelle date dei singoli illegittimi addebiti e sino al soddisfo;
accertare e dichiarare che in virtù dei citati addebiti il saldo contabile, alla data del 19.10.2015, era pari ad € -12.685,86 per il conto n. 101544397 e di € -21.451,74 per il conto n. 101544830, ordinando alla Banca convenuta di rettificare i saldi nella suddetta misura ovvero di quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria espletata, anche a mezzo CTU;
accertare e dichiarare la illegittimità della revoca del fido, del recesso dal rapporto di conto corrente operato dalla convenuta nei conti oggetto di giudizio, il passaggio a sofferenza delle rispettive posizioni e la comunicazione delle stesse alla Centrale Rischi della
[...]
, la responsabilità della società opposta per aver intenzionalmente violato nei confronti della Org_1
(e di nella qualità di fideiussore) i principi di correttezza e Parte_1 Parte_4 buona fede nell'esecuzione dei contratti di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., per le causali meglio espresse nei sopra esposti motivi di diritto (revoca arbitraria dell'affidamento bancario e del rapporto di c/c, passaggio a sofferenza, iscrizione in centrale rischi), e, per l'effetto, condannare la CP_1
e/o ogni successore particolare ed universale della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali subiti dagli attori da determinare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;
4 con vittoria di spese e competenze legali con attribuzione all'avv. Antonio Cavallo, così come risulta dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice.
Si rileva che in data 19.01.2018 l'avv. Sommella depositava rinuncia al mandato, rappresentando di non avere altri oneri atteso che le parti erano rappresentante anche dall'avv. Cavallo.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 28.06.2017, si costituiva in giudizio la chiedendo, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi inammissibile la domanda Controparte_1
formulata dagli attori per carenza di interesse ad agire;
accertarsi e dichiararsi nulla, inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale proposta dalla e da e lo stesso atto di citazione, con tutte le Parte_5 Parte_4
conseguenze di legge;
per l'effetto, condannare parte attrice alla soccombenza per non aver fornito adeguata prova del diritto azionato e del relativo fatto costitutivo;
in ogni caso, rigettare la domanda attorea di accertamento e di condanna relativamente a somme eventualmente incassate dalla banca convenuta, a titolo di interessi, spese e/o commissioni, in forza della sollevata eccezione di compensazione, in via principale di merito, accertato e dichiarato che la domanda degli attori deve ritenersi assolutamente infondata in fatto ed in diritto, respingersi ogni richiesta ex adverso avanzata, sia essa formulata come domanda di accertamento, sia essa avanzata come istanza di restituzione, sia essa articolata come domanda risarcitoria e di condanna;
accertarsi e dichiararsi nulla, inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, per i motivi esposti, la domanda giudiziale avanzata dalla e da con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, Parte_5 Parte_4
rigettare ogni richiesta attorea - proposta in via principale ed in via subordinata - e accertare e dichiarare la legittimità e liceità del metodo di calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese e delle valute utilizzato dalla ai fini della determinazione, alle singole scadenze, Controparte_8
dei saldi di conto corrente, in quanto esso risulta conforme al dettato legislativo vigente sotto tutti i profili esaminati, alle regole contrattuali, ed è stato dichiarato legittimo e lecito, in maniera pressoché costante, dalla giurisprudenza che nel tempo si è occupata della materia;
per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e liceità dei contratti bancari intercorsi tra la banca convenuta e la
[...]
in quanto conclusi nel rispetto degli oneri formali previsti Parte_6 Parte_4
dalla vigente normativa;
rigettare ogni richiesta attorea e accertare e dichiarare la validità, legittimità, liceità ed efficacia dei contratti bancari conclusi con la banca convenuta, principali e di garanzia;
accertare e dichiarare la legittimità e liceità delle rimesse registrate in conto corrente anche a titolo di spese, commissioni e di interessi e, per l'effetto, confermare la legittimità e liceità dei relativi addebiti;
ancora, accertare e dichiarare, quanto ai contratti bancari per cui è causa, la legittimità e liceità delle rimesse effettuate per capitalizzazione trimestrale di interessi e, per l'effetto, confermare la legittimità e liceità dei relativi addebiti;
accertare e dichiarare la validità e la legittimità della
5 convenzione anatocistica a norma dell'art. 120 del d. lgs. n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
in ogni caso, limitare l'eventuale diritto di credito della parte attrice al periodo temporale non soggetto alla prescrizione dell'azione per come maturata e realizzata, quanto meno con riferimento ai pagamenti aventi natura solutoria;
infine, in caso di accertata sussistenza, al termine del giudizio, di un credito della società attrice nei confronti della banca convenuta, compensare i rispettivi diritti nei limiti e nella misura dei reciproci crediti;
in ogni caso rigettare la domanda avanzata da parte attrice in quanto nessun pagamento risulta da questa essere stato effettuato in favore della banca e, pertanto, nessun diritto può dirsi realizzato e nessun obbligo restitutorio può, per converso, gravare a carico della banca convenuta;
in via subordinata, rigettare la domanda di ricalcolo delle somme asseritamente dovute applicando ai rapporti bancari il tasso legale di interesse previsto dall'art. 1284 c.c. e, eventualmente, rideterminare il saldo con i tassi sostitutivi imposti dall'art. 117, VII comma, D. Lgs. n. 385/1993; rigettare la domanda di ricalcolo delle somme asseritamente dovute applicando ai rapporti bancari la capitalizzazione semplice degli interessi;
rigettare la domanda di ricalcolo delle somme asseritamente dovute, rielaborando i saldi con la eliminazione dai rapporti bancari degli addebiti per commissioni e spese;
sempre in via subordinata, ridimensionare la domanda attorea nei limiti temporali previsti in tema di prescrizione del diritto;
rigettare ancora la domanda attorea e dichiarare estinta l'eventuale obbligazione della banca convenuta in funzione della compensazione con il maggior credito vantato in conseguenza della mancata esecuzione delle prestazioni di pagamento poste a carico della impresa correntista in ragione del debito maturato a suo carico, nella misura e per gli importi registrati nelle allegate scritture contabili e in atto già quantificati, oltre interessi corrispettivi e di mora ed oltre spese;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito in capo alla banca convenuta nei confronti della quale debitrice principale, e di Parte_5
, quale fideiussore, in conseguenza dell'inadempimento dei contratti bancari per cui Parte_4
è causa;
per l'effetto, condannare la Società quale debitrice principale, e Parte_1
quale garante, al pagamento, in favore della Banca ed in solido tra Parte_4 CP_1
loro, delle somme per come di seguito quantificate: € 48.678,68, oltre interessi successivi al
31.05.2017, per scoperto del conto corrente n. 000101544397; € 34.512,84, oltre interessi successivi al 31.05.2015, per scoperto del conto corrente n. 000101544830; e così al pagamento della somma complessiva di € 83.191,52, oltre interessi convenzionali e di mora a far data dal 1° giugno 2017 e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito in capo alla banca convenuta nei confronti della società quale debitrice Parte_1 principale, e di quale garante, a causa dell'inadempimento dei contratti di conto Parte_4
corrente, del contratto di apertura di credito e del contratto di anticipazione fatture commerciali;
per
6 l'effetto condannare la società quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_4
, quale garante, al pagamento, in favore della Banca ” ed in solido tra loro della
[...] CP_1 somma complessiva di € 83.191,52, oltre interessi convenzionali e di mora a far data dal 1° giugno
2017 e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
in via riconvenzionale, ma subordinata, condannare, per le causali sopra esposte, la società quale debitrice principale, e Parte_1
, quale garante, al pagamento, in favore della Banca “UNICREDIT” ed in solido tra Parte_4 loro, delle somme maggiori o minori rispetto a quella indicata che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, oltre interessi corrispettivi e di mora fino al giorno del pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, espletata CTU, con comparsa di costituzione, depositata in data
16.11.2021, si costituiva in giudizio la e per essa, quale mandataria, giusta Controparte_4
procura in atti, la quale, deducendo essere avvenuta un'operazione di CP_9
cartolarizzazione dei crediti, classificati a sofferenza, in titolarità della compresi quelli di CP_1
cui alla richiamata comparsa di costituzione, di cui la cessionaria era divenuta titolare, essendo stati essi trasferiti dalla cedente si riportava a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito Controparte_1
dall'avv. Roberto Franco.
Va preliminarmente chiarito che la successione a titolo particolare nel diritto controverso determina la prosecuzione del processo tra le parti originarie, alle quali può aggiungersi il successore a titolo particolare, con la formazione di un litisconsorzio rispetto all'alienante, a meno che, se le altre parti vi consentano, il giudice disponga l'estromissione di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 111, commi 1 e 3 c.p.c., infatti, “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso”.
L'intervento o la chiamata ex art. 111 comma 3 c.p.c. non configurano, in realtà, un intervento o una chiamata di terzo e costituiscono, pertanto, ipotesi autonome e distinte rispetto a quelle di cui agli artt. 105 e 269 c.p.c. e, a differenza di queste ultime, esperibili in ogni grado o fase del processo (Cfr.
Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21690 del 26 agosto 2019), poiché “il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa
7 posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.” (Cass. civ. n. 21492/2018).
“In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma,
c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
né peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto” (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva” (Cass. civ. n. 18767/2017).
L'intervento del nuovo titolare effettivo del diritto, quindi, anche qualora tale titolarità effettiva sia solo temporanea, in ragione del successivo trasferimento del medesimo, non produce una sostituzione processuale, né un'estromissione automatica del dante causa, la quale può essere disposta dal giudice solo quando le altre parti vi acconsentano.
Anche nelle ipotesi di estromissione, peraltro, il giudice deve disporre in ordine alle spese di lite nei riguardi dell'estromesso.
Precisate le conclusioni, il giudice il 25.10.23 assumeva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta allegato contratto di conto corrente di corrispondenza - conto corrente ordinario – impresa, n. 101544397 aperto dalla società
[...]
in persona delle legale rappresentante, sig.ra e recante timbro di Parte_1 Parte_4
sottoscrizione della società, nel quale, tra le varie condizioni contrattuali, riporta il tasso degli interessi creditori pari a 0,01000%; tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate, pari al 12,9000%; tasso debitore annuo effettivo pari a 13,53756%. Il contratto è datato 5.07.2011 e sottoscritto dal cliente.
Con raccomandata datata 12.10.2015, inoltrata alla la comunicava Parte_1 CP_1
la segnalazione dello status “sofferenza” in centrale dei rischi, mentre con missiva datata 29.09.2015,
8 prot. 4536644/65244471, indirizzata alla medesima società, il predetto istituto revocava con effetto immediato ogni affidamento in suo favore. Comunicava contestualmente il recesso dal contratto di conto corrente n. 101544397, il quale presentava alla data della missiva un saldo debitore di euro
46.238,83, oltre interessi dall'1.07.2015 e accessori, nonché il recesso dal contratto di conto corrente anticipi sui documenti n. 101544830, presentante alla data della missiva un saldo debitore di euro
32.823,65, oltre interessi dall'1.07.2015 e accessori e il recesso dal contratto di conto corrente numero
103466025, presentante alla data della missiva un saldo debitore di euro 63,68, oltre interessi dall'1.7.2015 e accessori con conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con detta missiva, dunque, la banca intimava alla società attrice il pagamento immediato del debito complessivo di euro 79.126,16, oltre interessi, spese e accessori. Informava, inoltre, che qualora fosse perdurata la situazione di insolvenza avrebbe proceduto in ossequio alla normativa di vigilanza bancaria alla segnalazione alla banca dati prevista dalla normativa.
Sono allegati estratti conto dal 05.07.2011 – 31.10.2015, relativi al conto corrente n. 101544397. Alla data del 30.09.2015 la indicava un saldo iniziale a debito pari ad euro 48.073,53. CP_6
Con missiva datata 11/07/2011 la società istante, con riferimento al conto corrente numero
101544397, dichiarava alla di accettare la linea di credito concessa valida fino a revoca, CP_1
per un affidamento di complessivi euro 50.000,00, utilizzabile nell'unica forma pattuita, ossia per apertura di credito in conto corrente usufruibile per elasticità di cassa, sul conto indicato. Al punto 16 delle condizioni normative è stabilito che le spese e ogni altro onere, anche di carattere fiscale, inerente al presente contratto e agli atti relativi agli utilizzi posti in essere, erano ad esclusivo carico del cliente e la commissione di massimo scoperto, qualora contrattualmente convenuta, costituiva un corrispettivo destinato a compensare la banca in relazione all'impegno di far fronte agli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo sarebbe stato dovuto in presenza di un affidamento e si sarebbe applicato sul saldo massimo di utilizzo rilevato nell'ambito dell'affidamento stesso a condizione che il saldo del conto corrente fosse risultato a debito per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni di calendario. Detto contratto risulta sottoscritto dalla società e dal legale rappresentante.
È allegata copia del contratto di conto corrente di corrispondenza, anticipi su fatture – imprese n.
000101544830, recante il documento di sintesi e le relative condizioni e regole applicate. Detto contratto è stato sottoscritto dalla società in data 5.07.2011.
Sono allegati estratti conto dal 03.11.2011 – 31.10.2015, relativi al c/c n. 101544830. Da detti estratti risulta che il saldo iniziale a debito alla data del 30.09.2015 era pari a 34.066,53, oltre interessi e spese.
Con missiva datata 11/07/2011 la società istante, con riferimento al conto corrente numero
101544830, dichiarava alla di accettare la linea di credito concessa valida fino a Controparte_1
9 revoca per un affidamento di complessivi euro 50.000,00, utilizzabile nell'unica forma pattuita, ossia per apertura di credito in conto corrente usufruibile in proporzione all'importo dei crediti di cui si sarebbe dato incarico alla banca di incassare, relativi a fatture di gradimento della stessa ed emesse dalla società, aventi data di scadenza non eccedente quella indicata sul conto corrente indicato in epigrafe.
Con missiva datata 5.10.2015, inoltrata alla a mezzo pec in pari data, come Controparte_10
da ricevute pec di invio e consegna, la e la sig.ra quale Parte_1 Parte_4
amministratore unico e legale rappresentante della predetta società, costituiva in mora il predetto istituto di credito per la restituzione degli interessi anatocistici, ultralegali ed usurari, spese commissioni illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari nn. 101544397 – 103466025 -
101544830 ed ogni altro conto collegato intestati alla società innanzi detta, aperti presso la filiale di
Belvedere Marittimo. Al contempo richiedeva documentazione bancaria ex articolo 119 del TUB.
La banca riscontrava detta missiva con lettera datata 09/10/2015, comunicando che avrebbe CP_1
provveduto agli accertamenti necessari per chiarire l'accaduto e che avrebbe fornito, a fronte della corresponsione delle previste spese, copia della documentazione contabile e contrattuale inerente al rapporto menzionato relativa agli ultimi 10 anni. Con missiva del 19/10/2015 la medesima banca comunicava di aver preso in carico la richiesta di documentazione del 5 ottobre pervenuta il 16 ottobre, informando la società e il procuratore dei relativi costi. Con lettera datata 14/01/2016,
l'istituto di credito comunicava, poi, di aver predisposto la documentazione richiesta, mentre con successiva lettera del 10.11.2015, la banca contestava quanto evidenziato dalla società istante nella lettera di messa in mora e in particolare la questione concernente l'anatocismo bancario e gli interessi usurari, confermando la correttezza del suo operato.
Con contratto datato 11/07/2011 la sig.ra comunicava alla di Parte_4 Controparte_1
accettare di costituirsi fideiussore della e dei successori o aventi causa, sino Parte_1
alla concorrenza dell'importo di euro 130.000 per l'adempimento delle obbligazioni verso CP_1
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che fossero in seguito
[...]
consentite al predetto nominativo o che gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero, rilascio di garanzia a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
Con missiva datata 29/09/2015, inoltrata a mezzo raccomandata alla sig.ra e avente Parte_4
ad oggetto fideiussione omnibus limitata alla concorrenza di euro 130.000,00 rilasciata dalla destinataria in data 11/07/2011 a favore della nell'interesse di CP_1 Parte_1
10 l'istituto di credito informava la predetta garante di aver revocato ogni facilitazione creditizia e intimato al debitore da lui garantito l'immediato pagamento di quanto dovuto, oltre interessi, spese e accessori maturati e maturandi. Intimava, dunque, alla sig.ra il pagamento Parte_4
immediato di euro 79.126,16, oltre interessi maturati e maturandi e accessori. Informava, inoltre, la predetta che, qualora fosse perdurata la situazione di insolvenza, avrebbe proceduto alla segnalazione del nominativo alle banche dati previste dalla normativa. Detta comunicazione risulta ricevuta in data
9/10/2011, come da avviso di ricevimento allegato.
Risulta allegata in atti documentazione relativa alle informazioni contenute nell'archivio della centrale dei rischi volta a documentare lo stato di segnalazione del rapporto oggetto di giudizio nella
Centrale Rischi della , nonché i soggetti segnalanti il rapporto. Org_2
Nella CTU espletata il consulente ha precisato che avrebbe provveduto ad analizzare due conti correnti e precisamente, conto corrente n. 101544397 e conto corrente n. 101544830, aperti presso l'istituto di credito , filiale di Belvedere Marittimo. In particolare, il consulente, CP_1
analizzando il conto corrente n. 101544397, ossia conto corrente ordinario – imprese, attesta che lo stesso è stato aperto il 5.7.2011 e che su tale conto, in data 11.7.2011, è stato concesso un affidamento di complessivi euro 50.000, valido fino a revoca. Precisa, inoltre, che tale conto è stato estinto in data
19.10.2015, con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 48.513,07. Il consulente ha analizzato le principali condizioni economiche indicate nel contratto, tra cui: spese fisse: spese annue per conteggio interessi e competenze di euro 140 (addebito trimestrale); interessi creditori - tasso creditore annuo nominale (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile) pari a 0,01000%; fidi e sconfinamenti in assenza di fido: tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile) pari a 12,9%; tasso debitore annuo effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione 13,537%; commissioni per utilizzi in assenza di fido applicata giornalmente ogni 1.000 € - o frazione - di saldo oltre limiti del fido e solo per sconfinamenti superiori ai 50 € giornalieri. La commissione in oggetto si applica in presenza di saldo debitore anche per valuta ed è pari a 2 € al giorno;
la periodicità della capitalizzazione risulta essere trimestrale.
Relativamente al conto corrente numero 101544830 conto anticipi su fatture – imprese, il consulente accerta che lo stesso è stato aperto in data 5 luglio 2011 e in data 11 luglio 2011 è stato concesso di un affidamento di complessivi euro 50.000 valido fino a revoca. Ha rilevato che tale conto è stato estinto in data 19.10.2015, con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 34.395,42. Anche con riferimento a detto contratto ha esaminato le principali condizioni economiche, con la sola differenza rispetto al primo consistente in un tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile) pari a 8,80% e un tasso debitore annuo effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione pari a 9,09468%; anche in questo caso una
11 capitalizzazione avente periodicità trimestrale. In risposta ai quesiti formulati dal Giudice, il CTU, con riferimento al primo conto, ha riportato due prospetti riepilogativi precisando che nella tabella 1 sono stati evidenziati i tassi indicati negli scalari, qualora variati, distinti entro fido e oltre fido e nella tabella 2 sono stati evidenziati i tassi debitori trimestrali medi, applicati al rapporto di conto corrente, dall'istituto per il periodo esaminato. Ha precisato che agli atti manca la documentazione relativa al terzo trimestre 2013, al primo trimestre 2015, al secondo trimestre 2015 e al terzo trimestre;
pertanto, ha precisato che detti trimestri non sono stati oggetto di esame. Alla luce dell'esame compiuto, il CTU ha precisato che nel contratto sottoscritto in data 5 luglio 2011 mancava l'indicazione del tasso debitore che sarebbe stato applicato e che solo nella sezione fidi e sconfinamenti e, precisamente, nella sezione sconfinamenti in assenza di fido è indicato il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate. In ragione di tanto ha concluso di poter affermare che i tassi applicati nel rapporto di conto corrente non erano stati previsti in contratto e che, a causa di ciò, non poteva ritenersi informazione utile il tasso previsto per sconfinamenti in assenza di fido, in quanto in data 11 luglio 2011 al correntista era stato concesso un fido di 50.000 €. Inoltre, nella lettera di accettazione della linea di credito, ovvero dell'affidamento, non sono stati indicati i tassi che sarebbero stati applicati e a pagina
1 di detta lettera di accettazione dell'affidamento da parte del correntista, precisamente nelle condizioni economiche, mancano i tassi, nominale ed effettivo, che l'istituto ha applicato al correntista. Con riferimento al tasso creditore il CTU ha evidenziato di non aver potuto precisare nulla in quanto, essendo il correntista costantemente a debito, il tasso creditore non era stato mai applicato per il periodo esaminato. Con riferimento poi alle commissioni del contratto ha concluso affermando che sono stati addebitati al cliente per la durata del rapporto commissioni a titolo di disponibilità fondi, utilizzo oltre disponibilità fondi e istruttoria veloce, non previsti in contratto, per un ammontare complessivo di euro 11.509,88 e che relativamente alle spese annue per conteggio interessi e competenze nessuna spesa era stata addebitata invece per la suddetta voce. Ha ritenuto, dunque, di poter affermare che il citato contratto presentava profili di indeterminatezza. Con riguardo, poi, all'anatocismo non è stato in grado di affermare se sia stata applicata uguale periodicità rispettivamente nell'addebito degli interessi, così come previsto nel contratto, in quanto il citato conto presentava costantemente un saldo a debito per il cliente.
Anche con riferimento al secondo conto corrente il CTU ha riportato due prospetti riepilogativi. Nella tabella 1 ha evidenziato i tassi indicati negli scalari, qualora variati, distinti entro fido e oltre fido e nella tabella 2 ha evidenziato i tassi debitori trimestrali medi, applicati al rapporto di conto corrente, dall'istituto per il periodo esaminato. Anche in tal caso ha evidenziato mancare documentazione relativa al primo trimestre 2015, al secondo trimestre 2015 al terzo trimestre 2015, precisando che detti trimestri non erano stati oggetto di esame. Pure in detto contratto ha rilevato che manca
12 l'indicazione del tasso debitore applicato rinvenibile solo nella sezione fidi e sconfinamenti. Per tale ragione anche con riferimento al secondo conto ha ritenuto di dover rispondere a quanto richiesto dal giudice affermando che i tassi applicati nel rapporto di conto corrente non erano stati previsti in contratto e che non poteva ritenersi informazione utile il tasso previsto per sconfinamenti in assenza di fido in quanto, come precisato, al correntista era stato concesso un fido di 50.000 €. Il CTU, inoltre, rileva, anche con riferimento al secondo conto, che nella lettera di accettazione della linea di credito, ovvero dell'affidamento, non erano stati indicati i tassi che sarebbero stati applicati, infatti, a pagina uno di detta lettera di accettazione dell'affidamento da parte del correntista, e precisamente nelle condizioni economiche, ha riscontrato la mancanza dei tassi nominale ed effettivo che l'istituto avrebbe applicato. Con riguardo al tasso creditore nulla ha potuto precisare in quanto il consulente ha rilevato che il correntista era costantemente a debito e, quindi, il tasso creditore non è stato mai applicato per il periodo esaminato. Con riferimento alle commissioni del contratto ha concluso affermando che anche nel secondo conto sono state addebitate al cliente per la durata del rapporto commissioni a titolo di disponibilità fondi e utilizzo oltre disponibilità fondi non previste in contratto per un ammontare complessivo di euro 443,76. Relativamente alle spese annue per conteggio interessi e competenze, in contratto previste per euro 140 annue, pari ad € 35 trimestrali, ha elaborato un prospetto con l'indicazione della misura in cui sono state addebitate, affermando, pure con riferimento a detto conto, che il contratto presentava profili di indeterminatezza. In riferimento all'anatocismo il
CTU è giunto alla medesima conclusione di cui al primo conto.
Il consulente, nel rispondere al quarto quesito formulato dal giudice, con riferimento al conto corrente n. 101544397, ha affermato che, non essendo stato previsto in contratto il tasso di interesse debitore da applicare, il medesimo ha proceduto al ricalcolo di tutti gli interessi addebitati al tasso legale, adottando un duplice calcolo: nel primo caso ha ricalcolato tutti gli interessi debitori al tasso legale per come richiesto dal giudice, lasciando invariate le commissioni;
nel secondo caso ha proceduto al ricalcolo degli interessi debitori al tasso legale, depurando il conto di tutte le commissioni di cui sopra, non essendo previste in contratto. Dalle tabelle elaborate dal CTU è emerso che, nell'ipotesi di ricalcolo interessi al tasso legale, gli interessi addebitati erano pari a - euro 20.444,08; gli interessi da addebitare a - 3.263,61 €; la differenza di interessi pari a + euro 17.180,47; il saldo ricalcolato pari ad € +17.180,47; il saldo banca uguale a 0 €; la differenza dei saldi pari a + euro 17.180,47.
Nell'ipotesi, invece, di ricalcolo interessi al tasso legale, con esclusione di tutte le commissioni, il
CTU ha accertato interessi e commissioni addebitate pari ad €-31.965,96; interessi da addebitare pari ad euro - 3.014,59; la differenza di interessi pari a + 28.951,37 €; il saldo ricalcolato pari a + euro
28.939,37, con un saldo banca pari a zero e una differenza di saldi pari a +28.939,37.
13 Le medesime ipotesi di calcolo sono state elaborate con riferimento al conto corrente n. 101544830.
Rispetto al medesimo, il CTU ha constatato interessi addebitati per €-12.753,90; interessi da accreditare per €+1,27; la differenza di interessi pari ad €+12.755,17; Il saldo ricalcolato pari a detta cifra e con un saldo banca pari ad euro zero, nonché una differenza di saldi pari a euro +12.755,17.
Nell'ipotesi di ricalcolo interessi al tasso legale e con esclusione di tutte le commissioni, il consulente ha accertato che gli interessi e commissioni addebitate erano pari a euro - 13.197,66; gli interessi da accreditare pari a + euro 1,31; la differenza di interessi pari a + euro 13.198,97; il saldo ricalcolato pari a + euro 13.198,97; il saldo banca pari a 0 € e la differenza tra i saldi pari a + euro 13.198,97.
Ha, infine, evidenziato che nel corso del rapporto, con riferimento al primo conto corrente, è stato applicato un TEG usurario relativamente ad alcuni trimestri.
Con riferimento invece al secondo conto corrente ha evidenziato che l'istituto di credito ha addebitato l'importo per spese trimestrali superiori a quanto previsto in contratto.
Nelle controdeduzioni alle osservazioni del CTP di parte attrice il CTU ha proceduto al ricalcolo dei due conti correnti applicando i tassi di interesse sostitutivi ex articolo 117 del TUB, in sostituzione dei tassi debitori e quali tassi creditori i tassi previsti in contratto.
Con riferimento al conto corrente n. 101544830, nel ricalcolo degli interessi debitori ex art. 117 TUB
e creditori da contratto, con esclusione di tutte le commissioni, il CTU ha accertato interessi e commissioni addebitate pari ad €-13.197,66; interessi da accreditare pari a euro +1,31; differenza interessi pari a euro +13.198,97 per un saldo così ricalcolato pari a euro +13.198,97, un saldo Org_3
a 0 € e una differenza di saldi pari a euro +13.198,97.
[...]
Con riferimento al conto corrente n. 101544397 il CTU nel ricalcolo degli interessi debitori ex articolo 117 TUB e creditori da contratto, con esclusione di tutte le commissioni, ha accertato che gli interessi e le commissioni addebitate erano pari a -31.965,96 euro;
gli interessi da addebitare erano pari ad €-1.639,50 e la differenza di interessi pari a +30.326,46 euro con un saldo ricalcolato del medesimo importo, con un saldo banca pari a zero e con una differenza di saldi pari ad €+30.326,46.
Sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti e dell'espletata CTU, si accolgono le domande attoree e la domanda riconvenzionale della convenuta nei limiti di seguito esposti.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della garanzia sollevata da parte attrice.
Come statuito da una recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal
14 contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. U., Sentenza n.
41994 del 30/12/2021).
La medesima sentenza testé citata ha puntualizzato che “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
Tanto chiarito, secondo quanto accerto dal nominato CTU, per entrambi i contratti esaminati, mancava l'indicazione del tasso debitore che sarebbe stato applicato, rinvenibile solo nella sezione fidi e sconfinamenti. I tassi applicati nel rapporto di conto corrente non erano stati previsti in contratto e, a causa di ciò, non poteva ritenersi informazione utile il tasso previsto per sconfinamenti in assenza di fido, in quanto al correntista era stato concesso un fido di 50.000 €. Inoltre, nella lettera di accettazione della linea di credito, ovvero dell'affidamento, non sono stati indicati i tassi che sarebbero stati applicati e a pagina 1 di detta lettera di accettazione dell'affidamento da parte del correntista e precisamente nelle condizioni economiche mancano i tassi, nominale ed effettivo, che l'istituto ha applicato al correntista. Con riferimento poi alle commissioni del contratto, sono stati addebitati al cliente per la durata del primo rapporto commissioni a titolo di disponibilità fondi, utilizzo oltre disponibilità fondi e istruttoria veloce, non previsti in contratto, per un ammontare complessivo di euro 11.509,88, mentre nel secondo conto sono state addebitate al cliente per la durata del rapporto commissioni a titolo di disponibilità fondi e utilizzo oltre disponibilità fondi non previste in contratto per un ammontare complessivo di euro 443,76.
Nei chiarimenti depositati dal CTU in data 16.10.20, lo stesso ha ribadito che “nei rispettivi contratti, sottoscritti in data 5 luglio 2011, manca l'indicazione del tasso debitore che sarebbe stato applicato nel corso del rapporto. Infatti, solo nella sezione fidi e sconfinamenti, e precisamente nella Sezione
Sconfinamenti In Assenza Di Fido, è indicato il Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate e tasso debitore annuo effettivo. Tale tasso non può ritenersi applicabile ai contratti oggetto di causa, in quanto, in data 11 luglio 2011, al correntista veniva concesso un fido di € 50.000,00, e pertanto, i tassi debitori sopra riportati non sono applicabili ai rapporti citati”.
Il consulente d'ufficio, inoltre, ha rappresentato che “nel conto corrente n. 101544397 vi sono alcuni trimestri in usura in quanto il tasso applicato supera il c.d. tasso soglia”, come emerge dalla tabella di cui all'allegato n. 5 alla CTU, da cui risulta il superamento, per i trimestri ivi evidenziati, del tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto. L'importo degli interessi usurari ammonta ad € 13.895,12, per come indicato a pag. 13 della CTU e ritenuto condivisibile. Lo stesso ha, inoltre, chiarito “di non aver effettuato alcuna decurtazione delle somme;
avendo semplicemente fornito
15 un'ulteriore informazione, così come richiesto dal Sig. Giudice, indicando semplicemente i trimestri in cui ha evidenziato l'usura”.
Ai sensi dell'art. 117 comma 4 T.U.B., i contratti devono indicare “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
“Nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili
e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019).
Secondo il ricalcolo compiuto dal CTU nelle predette controdeduzioni, con riferimento al conto corrente n. 101544830, nel ricalcolo degli interessi debitori ex art. 117 TUB e creditori da contratto, con esclusione di tutte le commissioni, il CTU ha accertato interessi e commissioni addebitate pari ad €-13.197,66; interessi da accreditare pari a euro +1,31; differenza interessi pari a euro +13.198,97 per un saldo così ricalcolato pari a euro +13.198,97, un saldo a 0 € e una differenza di Org_3
saldi pari a euro +13.198,97.
Con riferimento al conto corrente n. 101544397, il CTU, nel ricalcolo degli interessi debitori ex articolo 117 TUB e creditori da contratto, con esclusione di tutte le commissioni, ha accertato che gli interessi e le commissioni addebitate erano pari a -31.965,96 euro;
gli interessi da addebitare erano pari ad € 1.639,50 e la differenza di interessi pari a +30.326,46 euro con un saldo ricalcolato del medesimo importo, con un saldo banca pari a zero e con una differenza di saldi pari ad €+30.326,46.
Relativamente al conto corrente n. 101544397, all'importo di € 30.326,46, a titolo di interessi e commissioni illegittimamente addebitate come sopra computate dal CTU, va aggiunto l'ulteriore importo degli interessi usurari, pari ad € 13.895,12, dal medesimo accertati ma non decurtati, per un totale di € 44.221,58.
Si accerta e dichiara, quindi, che, con riferimento al conto corrente n. 101544830, sono stati illegittimamente addebitati interessi e commissioni pari ad € 13.198,97 e, rispetto al conto corrente n. 101544397, si dichiarano illegittimi addebiti pari ad € 44.221,58.
Il conto corrente n. 101544397 è stato estinto in data 19.10.2015, con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 48.513,07.
Il conto corrente n. 101544830 è stato estinto in data 19.10.2015, con passaggio a sofferenza dell'importo di euro 34.395,42.
Tali importi, a debito di parte attrice, devono essere decurtati dei predetti illegittimi addebiti e commissioni, in virtù dei quali si accerta e dichiara che, alla data del 19.10.2015, il saldo contabile
16 era pari, quanto al conto corrente n. 101544397, ad € -4.291,49 (€ 48.513,07-€ 44.221,58), e, quanto al conto corrente n. 101544830, ad € -21.196,45 (€ 34.395,42-€ 13.198,97), ordinando alla CP_6
convenuta di rettificare i menzionati saldi nella suddetta misura.
Accertando e quantificando il dare-avere tra le parti, come chiesto da parte attrice nel punto 4 delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta (di condanna delle attrici al pagamento “delle somme maggiori o minori rispetto a quella indicata che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, oltre interessi corrispettivi e di mora fino al giorno del pagamento”), alla quale ha aderito la
[...]
costituitasi “nella presente procedura per la sola parte attiva” (come emerge dalla Controparte_4
relativa comparsa depositata il 16.11.2021), si condannano le attrici, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'interventrice ex art. 111 comma 3 c.p.c., della somma complessiva di € 25.487,94 (€
4.291,49 + € 21.196,45), oltre interessi corrispettivi e di mora dal dovuto fino al giorno del pagamento.
Va rigettata, invece, la domanda, avanzata da parte attrice, di condanna della e/o di CP_1
ogni “successore particolare ed universale della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori da determinare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”, per omessa prova del concreto pregiudizio patito, derivante da “illegittimi recesso, segnalazione a sofferenza ed iscrizione nella centrale rischi della ” (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione), Org_1
e del nesso eziologico come di seguito specificato, nonché per mancata indicazione degli elementi di fatto utili alla quantificazione del predetto danno, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa.
In primis, infatti, “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).
Con specifico riferimento al caso di illegittima segnalazione della banca alla Centrale rischi, il soggetto ingiustamente segnalato non può beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo. Il danno non è in re ipsa e, quindi, va provato.
“Errato è parimenti, a quest'ultimo proposito, l'assunto secondo cui il danno, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2050 c.c., ed in particolare in quella dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi,
17 debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1931 del 2017).
L'accertamento del danno patrimoniale causato dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso
(da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (Tribunale di Castrovillari, sentenza n.273 dell'11.03.2021).
Infine, “pure ove la parte solleciti l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (da ultimo, Cass. Sez. 3, 08/01/2016, n. 127)”
(Cass. civ. ord. Sez. 2 n. 13792/2017).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara che, con riferimento al conto corrente n.
101544830, sono stati illegittimamente addebitati interessi e commissioni pari ad € 13.198,97 e, rispetto al conto corrente n. 101544397, si dichiarano illegittimi addebiti pari ad € 44.221,58.
Si accerta e dichiara che, alla data del 19.10.2015, il saldo contabile era pari, quanto al conto corrente n. 101544397, ad € -4.291,49 (€ 48.513,07-€ 44.221,58), e, quanto al conto corrente n. 101544830, ad € -21.196,45 (€ 34.395,42-€ 13.198,97), ordinando alla convenuta di rettificare i menzionati CP_6
saldi nella suddetta misura.
In accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, si condannano le attrici, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'interventrice ex art. 111 comma 3 c.p.c., della somma complessiva di € 25.487,94, oltre interessi corrispettivi e di mora dal dovuto fino al giorno del pagamento.
Si rigetta la domanda, avanzata da parte attrice, di condanna della e/o di ogni CP_1
“successore particolare ed universale della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori da determinare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”.
18 Il complessivo esito del giudizio induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti e a porre le spese di CTU per ½ a carico della convenuta e dell'interventrice ex art. 111 comma 3 c.p.c., in solido tra loro, e per ½ a carico delle attrici, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 117/2017 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che, con riferimento al conto corrente n. 101544830, sono stati illegittimamente addebitati interessi e commissioni pari ad € 13.198,97 e, rispetto al conto corrente n. 101544397, accerta e dichiara illegittimi addebiti pari ad € 44.221,58;
2) accerta e dichiara che, alla data del 19.10.2015, il saldo contabile era pari, quanto al conto corrente n. 101544397, ad € -4.291,49 (€ 48.513,07-€ 44.221,58), e, quanto al conto corrente n. 101544830, ad € -21.196,45 (€ 34.395,42-€ 13.198,97), ordinando alla convenuta di CP_6
rettificare i menzionati saldi nella suddetta misura;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'interventrice ex art. 111 comma 3 c.p.c., della somma complessiva di € 25.487,94, oltre interessi corrispettivi e di mora dal dovuto fino al giorno del pagamento;
4) rigetta la domanda, avanzata da parte attrice, di condanna della e/o di ogni CP_1
“successore particolare ed universale della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori da determinare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) pone le spese di CTU per ½ a carico della convenuta e dell'interventrice ex art. 111 comma 3
c.p.c., in solido tra loro, e per ½ a carico delle attrici, in solido tra loro.
Paola, lì 17.1.24 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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