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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1488 dell'anno 2023 R.G. promossa
DA
(c.f ) e (c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ELDA BISCEGLIA, virtù di C.F._2
procura alle liti in calce al ricorso (istanza) depositato il 17.06.2022 nella procedura esecutiva immobiliare
R.G. n. 285/2021 Es. Imm. (in atti), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Via
Nettuno n.5, San Severo (FG) (cfr. rectius indirizzo digitale);
OPPONENTI (DEBITORI ESECUTATI)
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, quale successore ex art. 111 c.p.c. nel processo esecutivo
RGE 285/2021 di e per essa in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale e P. I.V.A. quale mandataria di P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CARTENI, con domicilio eletto in VIA BIGLI 19 20122
MILANO, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva.
OPPOSTA (CREDITRICE INTERVENUTA)
Oggetto: opposizione ex artt. 615 co. 2, 617 co. 2 e 616/618 c.p.c. (merito).
Conclusioni: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., salvo parte opponente a rinunciare sin d'ora alla domanda relativa alla nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB.
Contestano entrambi quanto ex adverso dedotto ed eccepito” e chiedono assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. verbale dell'udienza del 23.01.2025)
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.06.2022 (rubricato “istanza al giudice dell'esecuzione”) in seno alla procedura esecutiva immobiliare RGE N. 285/2021, promossa da ei confronti Controparte_2
dei Signori ed , in forza di due contratti di mutuo ipotecari, Parte_1 Parte_2
1 questi ultimi contestavano l'intervento ex art. 499 c.p.c. depositato dal medesimo creditore procedente (di seguito per brevità ) in data 20.05.2022 per un (ulteriore) credito fondato CP_2
su contratto di mutuo fondiario per atto pubblico stipulato in data 07.05.2010 tra gli odierni opponenti e l'allora poi a Controparte_4 Controparte_5
rogito del notaio dott. Rep. n. 6280, Raccolta n. 1852 (cfr. doc. 3 fascicolo Persona_1
intervento; doc. 1 comparsa costitutiva del creditore opposto), cui sarebbe subentrata, per intervenuta cessione, . CP_2
Segnatamente, con la suddetta “istanza al GE” (allegata a nota di deposito n.2 di parte opponente dell'8.02.2023) volta ad ottenere “la sospensione dell'esecuzione”, gli odierni opponenti eccepivano:
1) l'irregolarità/nullità della procura alle liti, in virtù della quale era stato sottoscritto il ricorso per intervento depositato in data 20.05.2022, siccome “non conte(nente) alcun generico riferimento né alla procedura esecutiva per la quale è stata conferita (come pacificamente, ammissibile in caso di conferimento di mandato difensivo a margine, ovvero in calce al medesimo atto), né, nemmeno genericamente, dell'attività processuale da compiere (ovvero, esercizio dell'azione esecutiva, costituzione nella procedura indicata, etc.) ovvero, in tal caso, proposizione di intervento nella procedura esecutiva” (cfr. pag. 5 ricorso);
2) la carenza di legittimazione attiva per “difetto di prova della titolarità del credito per intervenuta cessione nonché nullità del contratto di cessione del credito” (cfr. pag. 5 -9);
3) la “nullità del contratto di mutuo “fondiario” per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB (cfr. pag. 9-12).
Riqualificata dal competente GE detta istanza come ricorso in opposizione (artt. 615 co. 2 e 624
c.p.c.), la relativa fase sommaria endo-esecutiva (rubricata RGE 285- 2/2021) veniva definita con ordinanza del 25 novembre 2022 (comunicata il 28.11.2022; doc. 18 parte opponente) di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione RGE 285/2021, con assegnazione del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e condanna degli opponenti al pagamento in favore di delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.535,00 oltre IVA e CPA Controparte_2
(doc. 18 parte opponente e doc. 3 allegato a comparsa costitutiva del creditore opposto).
Avverso detta ordinanza veniva proposto reclamo ex artt. 624 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c. dagli odierni opponenti (con allegazione, per la prima volta, in detta sede, di un ulteriore motivo di censura dello ius postulandi non previamente dedotto), definito con ordinanza collegiale di rigetto del 2 marzo
2023 (N. R.G. 14591/2022, doc. 5 allegato alla comparsa costitutiva della parte opposta), con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite della suddetta fase, liquidate in € 3500,00 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori.
In detta sede, il Tribunale adito in composizione collegiale osservava che:
2 - “per quanto riguarda l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita al difensore del creditore intervenuto, preme in primo luogo precisare che la doglianza non risulta assolutamente chiara, poiché non si comprende se i debitori rilevino il difetto dei poteri rappresentativi in chi ha conferito il mandato difensionale o l'esistenza di una valida procura alle liti con riferimento all'attività processuale concretamente svolta (l'atto di intervento). In ogni caso la stessa parte reclamante dà atto dell'avvenuto deposito nella precedente opposizione all'esecuzione (quella radicata con ricorso depositato in data 12/04/2022 e già rigettata, pag. 10 reclamo) della procura speciale notarile conferita dal legale rappresentante di a favore del dott. si tratta di una Controparte_2 CP_6
procura speciale conferita dal ET generale (munito dei relativi poteri, come da visura camerale agli atti) a rappresentare la società avanti a qualsiasi giurisdizione, con facoltà di conferimento delle relative procure ai difensori, per cui l'eccezione su tale fronte appare palesemente infondata (del resto l'eventuale nullità della procura non determinerebbe alcuna forma di invalidità essendo sempre emendabile poiché “il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione” - v. Cass. n. 5925/2019); la procura alle liti, invece, come rappresentato dal GE, risulta sufficientemente riferita all'attività esecutiva, anche in relazione all'intervento spiegato dal medesimo creditore procedente e intervenuto;
ancora, in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva, ….l'informativa sulla cessione riportata in Gazzetta Ufficiale prodotto da parte opposta indica gli estremi dell'atto di cessione ed i criteri selettivi dei crediti in esso ricompresi consentendo l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione, ogni ipotetico dubbio avanzato dai debitori esecutati risulta comunque superato dalla certificazione notarile estratta dai libri contabili (prodotta quale doc. n. 4 da parte resistente anche in prima istanza), dalla quale si evince pacificamente che il credito vantato da quale Controparte_2 creditore intervenuto è stato ceduto nell'ambito della cessione c.d. in blocco del 31/07/2019 essendo stati espressamente riportati entrambi i nominativi degli odierni reclamanti per l'esatto ammontare dell'atto di intervento pari ad euro 55.726,45”.
Nelle more della definizione della fase di reclamo, veniva introdotto tempestivamente il presente giudizio di merito, con atto di citazione notificato alla controparte ( in data 30.01.2023, CP_2
con il quale gli opponenti chiedevano di:
1)“accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita dal creditore intervenuto,
“ ”, …in virtù della quale è stato sottoscritto il “Ricorso per intervento di creditore Controparte_2
3 munito di titolo esecutivo” del 13.05.2022, depositato nella procedura esecutiva il 20.05.2022, per i motivi dedotti in premessa, e per carenza e difetto di prova di potere rappresentativo, e dunque di tutti gli atti connessi e successivi nella procedura esecutiva, con improcedibilità dell'esecuzione ed adozione di ogni consequenziale provvedimento;
2)accertare e dichiarare la carenza in capo al creditore intervenuto, “ ”, … come Controparte_2
rappresentata, della titolarità dei crediti, per cui è stato promosso intervento con ricorso per intervento del 13.05.2022 e depositato il 20.05.2022 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. Imm. presso il Tribunale di Bologna, e dunque il difetto di legittimazione nella suindicata procedura esecutiva, ovvero l'inefficacia della cessione del credito, … con dichiarazione di nullità dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento immobiliare e dei successivi atti dell'esecuzione, e dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, e con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento;
3) nel merito, -accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario e surroga stipulato in data 07.05.2010, tra “ , ora “ Controparte_4 CP_5 CP_7
, ed i sigg.ri ed , come sopra generalizzati, a rogito del
[...] Parte_1 Parte_2
Notaio Dott. di cui in premessa, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente Persona_1 atto, e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore intervenuto “ ”, Controparte_2
… ad agire in sede esecutiva ovvero procedere ad esecuzione forzata, con dichiarazione di nullità
e/o inesistenza del ricorso per intervento e dei successivi atti dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. Imm. presso il Tribunale di Bologna, e con
l'adozione di ogni consequenziale provvedimento.
- Accogliere, in ogni caso, nel merito, i motivi formulati dagli istanti, odierna parte attrice, come generalizzati nel presente atto, con l'”Istanza al Giudice dell'esecuzione” depositata il 17.06.2022 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. imm. Trib. Bologna, di cui in premessa del presente atto (subprocedimento R.g. n. 285/2021-2 Es. Imm.).
-Con vittoria di spese e compensi, in favore della parte attrice, come per legge”.
Si costituiva in giudizio, in surroga della società creditrice opposta ( ), giusto atto di CP_2
intervento ex art. 111 c.p.c. depositato nel processo esecutivo a quo, il successore CP_1
( di seguito per brevità , a mezzo della mandataria con Controparte_1 CP_8
rappresentanza contestando in fatto ed in diritto l'avversa Controparte_3
opposizione, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. dell'11.05.2023 (vecchio rito) parte opponente dichiarava a verbale di riportarsi all'atto introduttivo, contestando, altresì, “la regolarità e l'efficacia dell'ulteriore cessione del credito”.
4 Con memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. depositata in data 12.06.2023 parte opponente insisteva, tra l'altro, nella censura di “omesso tempestivo deposito” nel processo esecutivo della procura notarile in favore del ET Generale del creditore (procedente e al contempo intervenuto) CP_2
e carenza di legittimazione attiva di quest'ultimo nonché, da ultimo, del cessionario CP_8
Quindi la causa, istruita documentalmente (e con acquisizione della visibilità telematica del fascicolo dell'esecuzione), dopo taluni rinvii, all'udienza del 23.01.2025 (frattanto mutato il GI) veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabili.
Nella citata udienza il GE invitava, altresì, le parti, nei limiti delle preclusioni già maturate, a depositare comparse conclusionali e memorie di replica 'sintetiche' (attesa l'eccessiva lunghezza degli atti di parte opponente), prendendo, altresì, posizione sulla questione di eventuale
“inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. “nuovi” (formulati in corso di causa) ove non previamente vagliati dal GE (al momento dell'intervento ex art. 111 c.p.c. in sede esecutiva di ed entro l'udienza di discussione del piano di riparto in detta sede), nel rispetto CP_8
della struttura bifasica delle opposizioni esecutive”.
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio
1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre
2009, n. 24047).
Le contestazioni afferenti la regolarità degli atti esecutivi (il quomodo dell'esecuzione), invece, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da farsi valere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscibilità (legale o se carente effettiva) dell'atto esecutivo contestato.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n.
14554 ed altre).
5 Ne consegue che le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata o il quomodo dell'esecuzione costituiscono causa petendi della domanda oppositiva, come cristallizzata nell'atto introduttivo dell'opposizione (id est, nella specie, nel ricorso avanti al GE).
In dettaglio, le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione si connotano per la struttura bifasica 'necessaria', nel senso che “ la preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione (id est di tutti
i motivi di opposizione sollevati) – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione
a cognizione piena…” (Cass. 25170/2018).
Sul punto, come da ultimo ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 8419 del 31/03/2025, “è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. SU n. 25478/2021 e 28387/2020, nel cui solco si è successivamente posta la giurisprudenza di legittimità a Sezione semplice: cfr., tra le tante,
Cass. n. 23216/24, n. 31363/2023, n. 11237/2022), il principio per cui nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova. Tale principio di diritto preclude, quindi, motivi nuovi rispetto
a quelli introdotti con l'atto introduttivo della fase sommaria della singola opposizione esecutiva; ciò che, però, non osta, in base ai principi generali in tema di giudicato, all'estensione di questo alle ragioni deducibili quanto a quelli ritualmente proposti o da quelli dipendenti”.
Ne consegue che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo” (Cass.
n.17441 del 28/06/2019).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di inammissibilità/improseguibilità, nel presente giudizio di merito, dei motivi di opposizione 'nuovi' non previamente dedotti avanti al
GE.
6 In dettaglio, risultano inammissibili/improcedibili, nel presente giudizio di merito, siccome non previamente sollevate avanti al GE, le eccezioni 'nuove' di:
1) asserita carenza di poteri rappresentativi in capo al ET Generale del creditore, già procedente,
(censura sollevata irritualmente per la prima volta in sede di reclamo ex art. 669 CP_2
terdecies c.p.c. e non sottoposta al vaglio del GE;
cfr. tenore dell'istanza/ricorso avanti al GE sul punto1);
2) asserita carenza di (prova della) legittimazione sostanziale attiva di (pacifica quella CP_8
processuale, come dichiarata), in assenza della previa contestazione avanti al GE dell'intervento da quest'ultima spiegato nel processo esecutivo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in surroga del creditore
(e sempreché sussista l'interesse ex art. 100 c.p.c. sul punto, atteso che nell'ipotesi di CP_2
cessione a titolo particolare del diritto controverso in corso di causa, ai sensi dell'art.111 c.p.c. , ritenuto pacificamente applicabile anche al processo esecutivo, “il processo prosegue fra le parti originarie”, pur dispiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare).
Invero, neppure è ipotizzabile, come pure sostenuto dagli opponenti (al fine di ritenere ammissibili contestazioni nuove, non sollevate avanti al GE), alcun controllo e rilievo officioso di questo GI sulla regolare costituzione del creditore “nel processo esecutivo” a quo, in assenza di previa delibazione sul punto del giudice naturale (id est il GE ed entro i limiti preclusivi, per fasi, di detto processo).
Basti, al riguardo, rammentare, più in generale, che “non può essere messa in discussione
l'ammissibilità della costituzione” di una parte processuale, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso giudizio “nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi” (Cass., 18 maggio 2017, n. 12461; Cass., 5 novembre 2009, n. 23467; Cass., 4 aprile2008, n. 8806; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330).
Con l'ulteriore precisazione che “con specifico riferimento alla rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la (Suprema) Corte ha rimarcato che laddove il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica , semprechè non soggetto a pubblicità legale – … incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia 'tempestiva', non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (così Cass. Sez. U., 1 ottobre 2007, n. 20596 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 marzo 2019, n. 8120; Cass., 30 settembre
2014, n. 20563 e da ultimo Cass. n. 29779 del 2024).
Nella specie, alcuna contestazione sui poteri rappresentativi dei soggetti indicati nella procura alle liti di al momento del deposito dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. in contestazione CP_2 risulta 'tempestivamente' sollevata dagli opponenti avanti al GE nel ricorso da cui promana l'odierno giudizio di merito, appuntandosi le contestazioni su altri asseriti vizi.
Tanto precisato, sono, dunque, suscettibili di scrutinio, nella presente sede, a fronte dell'intervenuta rinuncia da parte opponente (ribadita nelle memorie di replica, cfr. pag. 29) all'ultimo motivo di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. formulato nell'istanza al GE (sub 3 : “nullità del contratto di mutuo “fondiario” per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB”), le sole censure inerenti:
1) l'asserito vizio di costituzione del creditore (già procedente) al momento del CP_2 deposito dell'intervento ex art. 499 c.p.c. in ragione dell'eccepita nullità, per genericità, della procura alle liti;
2) la carenza di legittimazione attiva del creditore (già procedente) in relazione CP_2 al credito azionato con l'intervento ex art. 499 c.p.c. in contestazione (motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.).
2.1 Sulla nullità della procura alle liti dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. del medesimo creditore già procedente.
All'evidenza infondate -in linea con le osservazioni del GE e del Collegio in sede di reclamo- sono le censure sollevate dagli opponenti in ordine alla regolare costituzione del creditore (già procedente)
al momento del deposito dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. in contestazione. CP_2
Quanto all'eccezione di nullità, per genericità, della procura, merita condivisione l'osservazione del
GE sul punto, secondo cui “l'eccezione sull'asserita nullità della procura è ictu oculi infondata essendo menzionato nell'atto di mandato con rappresentanza l'autorizzazione a difendere la società creditrice nel presente procedimento anche nella fase esecutiva”, e “non essendo prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali” (Cass. Civ. S.U., n. 5528/1991).
8 In relazione, poi, all'eccezione di nullità della procura alle liti per difetto di (prova di) potere rappresentativo in capo al soggetto conferente, pur inammissibile nella presente sede (siccome non sollevata nell'istanza/ricorso di cui il presente giudizio di merito è prosecuzione) meritano, comunque, ad abundantiam integrale condivisione le osservazioni sul punto espresse incidenter tantum dal Collegio in sede di reclamo, di seguito trascritte: “la stessa parte reclamante dà atto dell'avvenuto deposito (in) precedente opposizione all'esecuzione (quella radicata con ricorso depositato in data 12/04/2022 e già rigettata, pag. 10 reclamo) della procura speciale notarile conferita dal legale rappresentante di a favore del dott. si tratta di una Controparte_2 CP_6
procura speciale conferita dal ET generale (munito dei relativi poteri, come da visura camerale agli atti) a rappresentare la società avanti a qualsiasi giurisdizione, con facoltà di conferimento delle relative procure ai difensori, per cui l'eccezione su tale fronte appare palesemente infondata ”.
In tal senso, già in relazione ad un primo incidente di opposizione (sub-1), relativo all'eccepita nullità della procura in calce al precetto sulla cui base era stato poi notificato l'atto di pignoramento, con ordinanza del 22.07.2022 (in atti) il GE aveva osservato che “la censura relativa alla validità della procura alle liti” conferita al difensore del creditore procedente dal (medesimo) CP_2
procuratore speciale dott. “appare superabile e superata dalla produzione della procura CP_6
speciale notarile con la memoria di costituzione di parte opposta; tale produzione documentale ha permesso, infatti, di appurare l'effettiva esistenza dei poteri rappresentativi sin dal momento del conferimento dell'incarico al difensore”, con la precisazione che “il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione” (v. Cass. n. 5925/2019).
Ed ancora, non solo è inammissibile, come sopra osservato, l'ulteriore censura ai poteri rappresentativi in capo al ET Generale, per la prima volta avanzata in sede di reclamo, e dunque senza il previo necessario vaglio del GE, ma anche destituita di fondamento, alla stregua della espressa indicazione dei poteri in capo a quest'ultimo (nominativamente indicato) già risultanti per tabulas dalla visura camerale della società (come osservato incidenter tantum dal Collegio).
Il deposito, poi, nel presente giudizio della procura notarile rilasciata in favore del suddetto ET
Generale Dott. (cfr. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di Persona_3 parte convenuta, id est procura notarile autenticata nella firma dal notaio, Dott. Persona_4
9 rep. 26293 – racc. 16905) rende inconsistente e pretestuosa ogni ulteriore doglianza di parte opponente nella presente sede.
Né colgono nel segno le considerazioni svolte dagli opponenti non (più) tanto sulla eccepita carenza/inesistenza dei poteri rappresentativi, quanto sul momento di deposito della procura notarile in capo al ET Generale nel presente giudizio di merito (in allegato alla memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. della convenuta), non essendosi verificata alcuna preclusione processuale sul punto, contrariamente a quanto asseritamente dedotto.
In primo luogo, come già rilevato, la contestazione degli opponenti sul punto non risulta affatto
'tempestivamente' sollevata avanti al GE, id est con il ricorso del 17.06.2022 (da cui promana il presente giudizio di merito), di tal chè non è in radice neppure ipotizzabile una preclusione documentale sul punto a carico del creditore opposto (sulla base di non pertinenti richiami giurisprudenziali).
Ed ancora, in punto di diritto, essendo il presente giudizio di merito proprio la sedes materiae preordinata alla verifica – a cognizione piena- della fondatezza dei motivi di opposizione, come previamente dedotti avanti al GE, non solo deve tenersi conto della documentazione già prodotta dal creditore opposto e ritenuta sufficiente dal GE “alla stregua di una delibazione sommaria allo stato degli atti”, ma anche di quella ulteriore prodotta nel presente giudizio di merito entro il termine per le preclusioni probatorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ratione temporis applicabile.
2.2 SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA DI CREDITI IN
BLOCCO
Passando, quindi, al secondo motivo di opposizione (ritenuto proseguibile nel presente giudizio di merito), in limine, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari ( cfr. altresì,
Cass., 19/02/2019, n. 4713).
In particolare, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, come noto, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ. e dunque la finalità di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Da ciò consegue che “tale adempimento..ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi … senza
10 particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto … con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto”o, nella specie, con il deposito dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. nel processo esecutivo già introdotto (nel quale è costituito il debitore ceduto); “ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione” di pagamento al debitore ceduto da parte del cessionario (cfr. ex multis Cass. n. 10200 del 2021).
Ciò precisato, è ormai pacifico in giurisprudenza che “la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata da quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 c.c., mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi” (Cfr. Cass. sez. I, ord. 28.04.2017; nonché a contrario Cass.
n.9529/2019); diversamente e/o nel caso di specifiche contestazioni da parte del debitore asseritamente ceduto, grava sul creditore (e non sul debitore) l'onere di produrre “documenti idonei
a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione” in blocco ex art. 58 T.U.B. richiamata nel precetto (Cass. N. 4116 del 2016 e Cass. N. 15414 del 2007).
Nel solco del suesposto orientamento, da ultimo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7866 del
22 marzo 2024, ha chiarito che “vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa
Corte n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione”; dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientetemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Ciò posto, alla stregua della documentazione versata in atti dalla parte opposta, ritiene l'adito Giudice che risulti sufficientemente documentata la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto alla data di deposito dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. in contestazione (cui è CP_2
subentrato ex art. 111 c.p.c. nella pendenza del processo esecutivo). CP_8
11 In tal senso depongono i convergenti, univoci e plurimi elementi probatori offerti dalla parte opposta, valutati congiuntamente, e segnatamente:
a) avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 agosto 2019 foglio inserzioni n. 93, di contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 stipulato in data 31.07.2019 , con il quale ha Controparte_2 acquistato pro soluto da , con efficacia a valere dal 1 agosto 2019 (la “Data di CP_5
Efficacia”), tutti i crediti (i “Crediti ”) derivanti da “finanziamenti ipotecari e/o CP_5 chirografari vantati verso debitori classificati da sofferenza …;” alla Controparte_5
data della cessione (31 luglio 2019): nella specie, il credito in contestazione risulta passato a sofferenza in data anteriore alla cessione, come indicato nell'atto di intervento ex art. 499
c.p.c. e non contestato sul punto dalla parte opposta;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuta cessione, come si evince dalla visura camerale storica della in atti (doc. 6 – visura camerale , pag. 5); CP_2 CP_2
c) estratto, autenticato dal notaio avv. Lorenzo Princivalle (munito di firma digitale), dell'elenco dei crediti in sofferenza al 31.07.2019 ceduti da ad , ricomprendente anche, CP_5 CP_2 con relativo NDG, il credito oggetto dell'atto di intervento per cui è causa, di € 55.726,45
(doc. 4, fascicolo fase cautelare prodotto nel presente giudizio sub doc. 2 parte opposta), quale ulteriore elemento probatorio liberamente valutabile dal GI;
d) disponibilità del titolo esecutivo sotteso all'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. ( Cass. ord. cit.
n. 10200 del 2021).
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione, come proposta.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, confermate quelle della fase sommaria endo- esecutiva e di reclamo, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tra i medi ed i massimi tabellari (valore: credito in contestazione dell'atto di intervento), con esclusione della fase istruttoria, solo documentale, in considerazione del tenore, inutilmente ed eccessivamente sovrabbondante, degli atti difensivi di parte opponente, ivi comprese la comparsa conclusionale e memoria di replica, nonostante l'invito alla sintesi da parte del GI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili e improcedibili i motivi di opposizione di cui in parte motiva non previamente oggetto di disamina avanti al GE, in violazione della struttura bifasica necessaria delle opposizioni esecutive;
12 2) RI , per il resto, l'opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2 c.p.c. come proposta;
3) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 10.119,60 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge (IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 4.06.2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In via preliminare la parte istante, come rappresentata, formula eccezione di inammissibilità e/o nullità della procura speciale alle liti, in virtù della quale è stato sottoscritto l'atto di intervento depositato in data 20.05.2022, conferita dal creditore intervenuto Il mandato difensivo è stato infatti conferito dal creditore intervenuto, come si legge CP_2 nella procura allegata all'atto del deposito dell'intervento, nella persona del dott. quale procuratore CP_9 speciale in virtù dei poteri allo stesso conferiti con procura speciale rogata il 04.02.2021 dal dott. Persona_2 notaio in Bologna, rep. n. 94759/ racc. n. 10989. La procura alle liti, prodotta all'atto del deposito dell'intervento (con cui si afferma appunto essere stata conferita dalla procedente “ ” procura alle liti agli Avv.ti Lorenzo Controparte_2 Princivalle e Chiara Danielli), non contiene, tuttavia, alcun generico riferimento né alla procedura esecutiva per la quale è stata conferita (come può ritenersi, eventualmente, ammissibile in caso di conferimento di mandato difensivo a margine, ovvero in calce al medesimo atto), né, nemmeno genericamente, dell'attività processuale da compiere (ovvero, esercizio dell'azione esecutiva, costituzione nella procedura, etc.), ovvero, in tal caso, proposizione di intervento nella procedura esecutiva. A ciò consegue, dunque, la nullità ed inammissibilità del ricorso per intervento depositato nella procedura”.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1488 dell'anno 2023 R.G. promossa
DA
(c.f ) e (c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ELDA BISCEGLIA, virtù di C.F._2
procura alle liti in calce al ricorso (istanza) depositato il 17.06.2022 nella procedura esecutiva immobiliare
R.G. n. 285/2021 Es. Imm. (in atti), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Via
Nettuno n.5, San Severo (FG) (cfr. rectius indirizzo digitale);
OPPONENTI (DEBITORI ESECUTATI)
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, quale successore ex art. 111 c.p.c. nel processo esecutivo
RGE 285/2021 di e per essa in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale e P. I.V.A. quale mandataria di P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CARTENI, con domicilio eletto in VIA BIGLI 19 20122
MILANO, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva.
OPPOSTA (CREDITRICE INTERVENUTA)
Oggetto: opposizione ex artt. 615 co. 2, 617 co. 2 e 616/618 c.p.c. (merito).
Conclusioni: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., salvo parte opponente a rinunciare sin d'ora alla domanda relativa alla nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB.
Contestano entrambi quanto ex adverso dedotto ed eccepito” e chiedono assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. verbale dell'udienza del 23.01.2025)
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.06.2022 (rubricato “istanza al giudice dell'esecuzione”) in seno alla procedura esecutiva immobiliare RGE N. 285/2021, promossa da ei confronti Controparte_2
dei Signori ed , in forza di due contratti di mutuo ipotecari, Parte_1 Parte_2
1 questi ultimi contestavano l'intervento ex art. 499 c.p.c. depositato dal medesimo creditore procedente (di seguito per brevità ) in data 20.05.2022 per un (ulteriore) credito fondato CP_2
su contratto di mutuo fondiario per atto pubblico stipulato in data 07.05.2010 tra gli odierni opponenti e l'allora poi a Controparte_4 Controparte_5
rogito del notaio dott. Rep. n. 6280, Raccolta n. 1852 (cfr. doc. 3 fascicolo Persona_1
intervento; doc. 1 comparsa costitutiva del creditore opposto), cui sarebbe subentrata, per intervenuta cessione, . CP_2
Segnatamente, con la suddetta “istanza al GE” (allegata a nota di deposito n.2 di parte opponente dell'8.02.2023) volta ad ottenere “la sospensione dell'esecuzione”, gli odierni opponenti eccepivano:
1) l'irregolarità/nullità della procura alle liti, in virtù della quale era stato sottoscritto il ricorso per intervento depositato in data 20.05.2022, siccome “non conte(nente) alcun generico riferimento né alla procedura esecutiva per la quale è stata conferita (come pacificamente, ammissibile in caso di conferimento di mandato difensivo a margine, ovvero in calce al medesimo atto), né, nemmeno genericamente, dell'attività processuale da compiere (ovvero, esercizio dell'azione esecutiva, costituzione nella procedura indicata, etc.) ovvero, in tal caso, proposizione di intervento nella procedura esecutiva” (cfr. pag. 5 ricorso);
2) la carenza di legittimazione attiva per “difetto di prova della titolarità del credito per intervenuta cessione nonché nullità del contratto di cessione del credito” (cfr. pag. 5 -9);
3) la “nullità del contratto di mutuo “fondiario” per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB (cfr. pag. 9-12).
Riqualificata dal competente GE detta istanza come ricorso in opposizione (artt. 615 co. 2 e 624
c.p.c.), la relativa fase sommaria endo-esecutiva (rubricata RGE 285- 2/2021) veniva definita con ordinanza del 25 novembre 2022 (comunicata il 28.11.2022; doc. 18 parte opponente) di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione RGE 285/2021, con assegnazione del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e condanna degli opponenti al pagamento in favore di delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.535,00 oltre IVA e CPA Controparte_2
(doc. 18 parte opponente e doc. 3 allegato a comparsa costitutiva del creditore opposto).
Avverso detta ordinanza veniva proposto reclamo ex artt. 624 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c. dagli odierni opponenti (con allegazione, per la prima volta, in detta sede, di un ulteriore motivo di censura dello ius postulandi non previamente dedotto), definito con ordinanza collegiale di rigetto del 2 marzo
2023 (N. R.G. 14591/2022, doc. 5 allegato alla comparsa costitutiva della parte opposta), con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite della suddetta fase, liquidate in € 3500,00 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori.
In detta sede, il Tribunale adito in composizione collegiale osservava che:
2 - “per quanto riguarda l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita al difensore del creditore intervenuto, preme in primo luogo precisare che la doglianza non risulta assolutamente chiara, poiché non si comprende se i debitori rilevino il difetto dei poteri rappresentativi in chi ha conferito il mandato difensionale o l'esistenza di una valida procura alle liti con riferimento all'attività processuale concretamente svolta (l'atto di intervento). In ogni caso la stessa parte reclamante dà atto dell'avvenuto deposito nella precedente opposizione all'esecuzione (quella radicata con ricorso depositato in data 12/04/2022 e già rigettata, pag. 10 reclamo) della procura speciale notarile conferita dal legale rappresentante di a favore del dott. si tratta di una Controparte_2 CP_6
procura speciale conferita dal ET generale (munito dei relativi poteri, come da visura camerale agli atti) a rappresentare la società avanti a qualsiasi giurisdizione, con facoltà di conferimento delle relative procure ai difensori, per cui l'eccezione su tale fronte appare palesemente infondata (del resto l'eventuale nullità della procura non determinerebbe alcuna forma di invalidità essendo sempre emendabile poiché “il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione” - v. Cass. n. 5925/2019); la procura alle liti, invece, come rappresentato dal GE, risulta sufficientemente riferita all'attività esecutiva, anche in relazione all'intervento spiegato dal medesimo creditore procedente e intervenuto;
ancora, in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva, ….l'informativa sulla cessione riportata in Gazzetta Ufficiale prodotto da parte opposta indica gli estremi dell'atto di cessione ed i criteri selettivi dei crediti in esso ricompresi consentendo l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione, ogni ipotetico dubbio avanzato dai debitori esecutati risulta comunque superato dalla certificazione notarile estratta dai libri contabili (prodotta quale doc. n. 4 da parte resistente anche in prima istanza), dalla quale si evince pacificamente che il credito vantato da quale Controparte_2 creditore intervenuto è stato ceduto nell'ambito della cessione c.d. in blocco del 31/07/2019 essendo stati espressamente riportati entrambi i nominativi degli odierni reclamanti per l'esatto ammontare dell'atto di intervento pari ad euro 55.726,45”.
Nelle more della definizione della fase di reclamo, veniva introdotto tempestivamente il presente giudizio di merito, con atto di citazione notificato alla controparte ( in data 30.01.2023, CP_2
con il quale gli opponenti chiedevano di:
1)“accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita dal creditore intervenuto,
“ ”, …in virtù della quale è stato sottoscritto il “Ricorso per intervento di creditore Controparte_2
3 munito di titolo esecutivo” del 13.05.2022, depositato nella procedura esecutiva il 20.05.2022, per i motivi dedotti in premessa, e per carenza e difetto di prova di potere rappresentativo, e dunque di tutti gli atti connessi e successivi nella procedura esecutiva, con improcedibilità dell'esecuzione ed adozione di ogni consequenziale provvedimento;
2)accertare e dichiarare la carenza in capo al creditore intervenuto, “ ”, … come Controparte_2
rappresentata, della titolarità dei crediti, per cui è stato promosso intervento con ricorso per intervento del 13.05.2022 e depositato il 20.05.2022 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. Imm. presso il Tribunale di Bologna, e dunque il difetto di legittimazione nella suindicata procedura esecutiva, ovvero l'inefficacia della cessione del credito, … con dichiarazione di nullità dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento immobiliare e dei successivi atti dell'esecuzione, e dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, e con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento;
3) nel merito, -accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario e surroga stipulato in data 07.05.2010, tra “ , ora “ Controparte_4 CP_5 CP_7
, ed i sigg.ri ed , come sopra generalizzati, a rogito del
[...] Parte_1 Parte_2
Notaio Dott. di cui in premessa, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente Persona_1 atto, e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore intervenuto “ ”, Controparte_2
… ad agire in sede esecutiva ovvero procedere ad esecuzione forzata, con dichiarazione di nullità
e/o inesistenza del ricorso per intervento e dei successivi atti dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. Imm. presso il Tribunale di Bologna, e con
l'adozione di ogni consequenziale provvedimento.
- Accogliere, in ogni caso, nel merito, i motivi formulati dagli istanti, odierna parte attrice, come generalizzati nel presente atto, con l'”Istanza al Giudice dell'esecuzione” depositata il 17.06.2022 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. imm. Trib. Bologna, di cui in premessa del presente atto (subprocedimento R.g. n. 285/2021-2 Es. Imm.).
-Con vittoria di spese e compensi, in favore della parte attrice, come per legge”.
Si costituiva in giudizio, in surroga della società creditrice opposta ( ), giusto atto di CP_2
intervento ex art. 111 c.p.c. depositato nel processo esecutivo a quo, il successore CP_1
( di seguito per brevità , a mezzo della mandataria con Controparte_1 CP_8
rappresentanza contestando in fatto ed in diritto l'avversa Controparte_3
opposizione, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. dell'11.05.2023 (vecchio rito) parte opponente dichiarava a verbale di riportarsi all'atto introduttivo, contestando, altresì, “la regolarità e l'efficacia dell'ulteriore cessione del credito”.
4 Con memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. depositata in data 12.06.2023 parte opponente insisteva, tra l'altro, nella censura di “omesso tempestivo deposito” nel processo esecutivo della procura notarile in favore del ET Generale del creditore (procedente e al contempo intervenuto) CP_2
e carenza di legittimazione attiva di quest'ultimo nonché, da ultimo, del cessionario CP_8
Quindi la causa, istruita documentalmente (e con acquisizione della visibilità telematica del fascicolo dell'esecuzione), dopo taluni rinvii, all'udienza del 23.01.2025 (frattanto mutato il GI) veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabili.
Nella citata udienza il GE invitava, altresì, le parti, nei limiti delle preclusioni già maturate, a depositare comparse conclusionali e memorie di replica 'sintetiche' (attesa l'eccessiva lunghezza degli atti di parte opponente), prendendo, altresì, posizione sulla questione di eventuale
“inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. “nuovi” (formulati in corso di causa) ove non previamente vagliati dal GE (al momento dell'intervento ex art. 111 c.p.c. in sede esecutiva di ed entro l'udienza di discussione del piano di riparto in detta sede), nel rispetto CP_8
della struttura bifasica delle opposizioni esecutive”.
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio
1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre
2009, n. 24047).
Le contestazioni afferenti la regolarità degli atti esecutivi (il quomodo dell'esecuzione), invece, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da farsi valere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscibilità (legale o se carente effettiva) dell'atto esecutivo contestato.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n.
14554 ed altre).
5 Ne consegue che le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata o il quomodo dell'esecuzione costituiscono causa petendi della domanda oppositiva, come cristallizzata nell'atto introduttivo dell'opposizione (id est, nella specie, nel ricorso avanti al GE).
In dettaglio, le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione si connotano per la struttura bifasica 'necessaria', nel senso che “ la preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione (id est di tutti
i motivi di opposizione sollevati) – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione
a cognizione piena…” (Cass. 25170/2018).
Sul punto, come da ultimo ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 8419 del 31/03/2025, “è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. SU n. 25478/2021 e 28387/2020, nel cui solco si è successivamente posta la giurisprudenza di legittimità a Sezione semplice: cfr., tra le tante,
Cass. n. 23216/24, n. 31363/2023, n. 11237/2022), il principio per cui nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova. Tale principio di diritto preclude, quindi, motivi nuovi rispetto
a quelli introdotti con l'atto introduttivo della fase sommaria della singola opposizione esecutiva; ciò che, però, non osta, in base ai principi generali in tema di giudicato, all'estensione di questo alle ragioni deducibili quanto a quelli ritualmente proposti o da quelli dipendenti”.
Ne consegue che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo” (Cass.
n.17441 del 28/06/2019).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di inammissibilità/improseguibilità, nel presente giudizio di merito, dei motivi di opposizione 'nuovi' non previamente dedotti avanti al
GE.
6 In dettaglio, risultano inammissibili/improcedibili, nel presente giudizio di merito, siccome non previamente sollevate avanti al GE, le eccezioni 'nuove' di:
1) asserita carenza di poteri rappresentativi in capo al ET Generale del creditore, già procedente,
(censura sollevata irritualmente per la prima volta in sede di reclamo ex art. 669 CP_2
terdecies c.p.c. e non sottoposta al vaglio del GE;
cfr. tenore dell'istanza/ricorso avanti al GE sul punto1);
2) asserita carenza di (prova della) legittimazione sostanziale attiva di (pacifica quella CP_8
processuale, come dichiarata), in assenza della previa contestazione avanti al GE dell'intervento da quest'ultima spiegato nel processo esecutivo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in surroga del creditore
(e sempreché sussista l'interesse ex art. 100 c.p.c. sul punto, atteso che nell'ipotesi di CP_2
cessione a titolo particolare del diritto controverso in corso di causa, ai sensi dell'art.111 c.p.c. , ritenuto pacificamente applicabile anche al processo esecutivo, “il processo prosegue fra le parti originarie”, pur dispiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare).
Invero, neppure è ipotizzabile, come pure sostenuto dagli opponenti (al fine di ritenere ammissibili contestazioni nuove, non sollevate avanti al GE), alcun controllo e rilievo officioso di questo GI sulla regolare costituzione del creditore “nel processo esecutivo” a quo, in assenza di previa delibazione sul punto del giudice naturale (id est il GE ed entro i limiti preclusivi, per fasi, di detto processo).
Basti, al riguardo, rammentare, più in generale, che “non può essere messa in discussione
l'ammissibilità della costituzione” di una parte processuale, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso giudizio “nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi” (Cass., 18 maggio 2017, n. 12461; Cass., 5 novembre 2009, n. 23467; Cass., 4 aprile2008, n. 8806; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330).
Con l'ulteriore precisazione che “con specifico riferimento alla rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la (Suprema) Corte ha rimarcato che laddove il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica , semprechè non soggetto a pubblicità legale – … incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia 'tempestiva', non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (così Cass. Sez. U., 1 ottobre 2007, n. 20596 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 marzo 2019, n. 8120; Cass., 30 settembre
2014, n. 20563 e da ultimo Cass. n. 29779 del 2024).
Nella specie, alcuna contestazione sui poteri rappresentativi dei soggetti indicati nella procura alle liti di al momento del deposito dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. in contestazione CP_2 risulta 'tempestivamente' sollevata dagli opponenti avanti al GE nel ricorso da cui promana l'odierno giudizio di merito, appuntandosi le contestazioni su altri asseriti vizi.
Tanto precisato, sono, dunque, suscettibili di scrutinio, nella presente sede, a fronte dell'intervenuta rinuncia da parte opponente (ribadita nelle memorie di replica, cfr. pag. 29) all'ultimo motivo di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. formulato nell'istanza al GE (sub 3 : “nullità del contratto di mutuo “fondiario” per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB”), le sole censure inerenti:
1) l'asserito vizio di costituzione del creditore (già procedente) al momento del CP_2 deposito dell'intervento ex art. 499 c.p.c. in ragione dell'eccepita nullità, per genericità, della procura alle liti;
2) la carenza di legittimazione attiva del creditore (già procedente) in relazione CP_2 al credito azionato con l'intervento ex art. 499 c.p.c. in contestazione (motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.).
2.1 Sulla nullità della procura alle liti dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. del medesimo creditore già procedente.
All'evidenza infondate -in linea con le osservazioni del GE e del Collegio in sede di reclamo- sono le censure sollevate dagli opponenti in ordine alla regolare costituzione del creditore (già procedente)
al momento del deposito dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. in contestazione. CP_2
Quanto all'eccezione di nullità, per genericità, della procura, merita condivisione l'osservazione del
GE sul punto, secondo cui “l'eccezione sull'asserita nullità della procura è ictu oculi infondata essendo menzionato nell'atto di mandato con rappresentanza l'autorizzazione a difendere la società creditrice nel presente procedimento anche nella fase esecutiva”, e “non essendo prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali” (Cass. Civ. S.U., n. 5528/1991).
8 In relazione, poi, all'eccezione di nullità della procura alle liti per difetto di (prova di) potere rappresentativo in capo al soggetto conferente, pur inammissibile nella presente sede (siccome non sollevata nell'istanza/ricorso di cui il presente giudizio di merito è prosecuzione) meritano, comunque, ad abundantiam integrale condivisione le osservazioni sul punto espresse incidenter tantum dal Collegio in sede di reclamo, di seguito trascritte: “la stessa parte reclamante dà atto dell'avvenuto deposito (in) precedente opposizione all'esecuzione (quella radicata con ricorso depositato in data 12/04/2022 e già rigettata, pag. 10 reclamo) della procura speciale notarile conferita dal legale rappresentante di a favore del dott. si tratta di una Controparte_2 CP_6
procura speciale conferita dal ET generale (munito dei relativi poteri, come da visura camerale agli atti) a rappresentare la società avanti a qualsiasi giurisdizione, con facoltà di conferimento delle relative procure ai difensori, per cui l'eccezione su tale fronte appare palesemente infondata ”.
In tal senso, già in relazione ad un primo incidente di opposizione (sub-1), relativo all'eccepita nullità della procura in calce al precetto sulla cui base era stato poi notificato l'atto di pignoramento, con ordinanza del 22.07.2022 (in atti) il GE aveva osservato che “la censura relativa alla validità della procura alle liti” conferita al difensore del creditore procedente dal (medesimo) CP_2
procuratore speciale dott. “appare superabile e superata dalla produzione della procura CP_6
speciale notarile con la memoria di costituzione di parte opposta; tale produzione documentale ha permesso, infatti, di appurare l'effettiva esistenza dei poteri rappresentativi sin dal momento del conferimento dell'incarico al difensore”, con la precisazione che “il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione” (v. Cass. n. 5925/2019).
Ed ancora, non solo è inammissibile, come sopra osservato, l'ulteriore censura ai poteri rappresentativi in capo al ET Generale, per la prima volta avanzata in sede di reclamo, e dunque senza il previo necessario vaglio del GE, ma anche destituita di fondamento, alla stregua della espressa indicazione dei poteri in capo a quest'ultimo (nominativamente indicato) già risultanti per tabulas dalla visura camerale della società (come osservato incidenter tantum dal Collegio).
Il deposito, poi, nel presente giudizio della procura notarile rilasciata in favore del suddetto ET
Generale Dott. (cfr. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di Persona_3 parte convenuta, id est procura notarile autenticata nella firma dal notaio, Dott. Persona_4
9 rep. 26293 – racc. 16905) rende inconsistente e pretestuosa ogni ulteriore doglianza di parte opponente nella presente sede.
Né colgono nel segno le considerazioni svolte dagli opponenti non (più) tanto sulla eccepita carenza/inesistenza dei poteri rappresentativi, quanto sul momento di deposito della procura notarile in capo al ET Generale nel presente giudizio di merito (in allegato alla memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. della convenuta), non essendosi verificata alcuna preclusione processuale sul punto, contrariamente a quanto asseritamente dedotto.
In primo luogo, come già rilevato, la contestazione degli opponenti sul punto non risulta affatto
'tempestivamente' sollevata avanti al GE, id est con il ricorso del 17.06.2022 (da cui promana il presente giudizio di merito), di tal chè non è in radice neppure ipotizzabile una preclusione documentale sul punto a carico del creditore opposto (sulla base di non pertinenti richiami giurisprudenziali).
Ed ancora, in punto di diritto, essendo il presente giudizio di merito proprio la sedes materiae preordinata alla verifica – a cognizione piena- della fondatezza dei motivi di opposizione, come previamente dedotti avanti al GE, non solo deve tenersi conto della documentazione già prodotta dal creditore opposto e ritenuta sufficiente dal GE “alla stregua di una delibazione sommaria allo stato degli atti”, ma anche di quella ulteriore prodotta nel presente giudizio di merito entro il termine per le preclusioni probatorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ratione temporis applicabile.
2.2 SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA DI CREDITI IN
BLOCCO
Passando, quindi, al secondo motivo di opposizione (ritenuto proseguibile nel presente giudizio di merito), in limine, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari ( cfr. altresì,
Cass., 19/02/2019, n. 4713).
In particolare, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, come noto, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ. e dunque la finalità di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Da ciò consegue che “tale adempimento..ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi … senza
10 particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto … con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto”o, nella specie, con il deposito dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. nel processo esecutivo già introdotto (nel quale è costituito il debitore ceduto); “ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione” di pagamento al debitore ceduto da parte del cessionario (cfr. ex multis Cass. n. 10200 del 2021).
Ciò precisato, è ormai pacifico in giurisprudenza che “la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata da quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 c.c., mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi” (Cfr. Cass. sez. I, ord. 28.04.2017; nonché a contrario Cass.
n.9529/2019); diversamente e/o nel caso di specifiche contestazioni da parte del debitore asseritamente ceduto, grava sul creditore (e non sul debitore) l'onere di produrre “documenti idonei
a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione” in blocco ex art. 58 T.U.B. richiamata nel precetto (Cass. N. 4116 del 2016 e Cass. N. 15414 del 2007).
Nel solco del suesposto orientamento, da ultimo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7866 del
22 marzo 2024, ha chiarito che “vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa
Corte n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione”; dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientetemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Ciò posto, alla stregua della documentazione versata in atti dalla parte opposta, ritiene l'adito Giudice che risulti sufficientemente documentata la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto alla data di deposito dell'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. in contestazione (cui è CP_2
subentrato ex art. 111 c.p.c. nella pendenza del processo esecutivo). CP_8
11 In tal senso depongono i convergenti, univoci e plurimi elementi probatori offerti dalla parte opposta, valutati congiuntamente, e segnatamente:
a) avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 agosto 2019 foglio inserzioni n. 93, di contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 stipulato in data 31.07.2019 , con il quale ha Controparte_2 acquistato pro soluto da , con efficacia a valere dal 1 agosto 2019 (la “Data di CP_5
Efficacia”), tutti i crediti (i “Crediti ”) derivanti da “finanziamenti ipotecari e/o CP_5 chirografari vantati verso debitori classificati da sofferenza …;” alla Controparte_5
data della cessione (31 luglio 2019): nella specie, il credito in contestazione risulta passato a sofferenza in data anteriore alla cessione, come indicato nell'atto di intervento ex art. 499
c.p.c. e non contestato sul punto dalla parte opposta;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuta cessione, come si evince dalla visura camerale storica della in atti (doc. 6 – visura camerale , pag. 5); CP_2 CP_2
c) estratto, autenticato dal notaio avv. Lorenzo Princivalle (munito di firma digitale), dell'elenco dei crediti in sofferenza al 31.07.2019 ceduti da ad , ricomprendente anche, CP_5 CP_2 con relativo NDG, il credito oggetto dell'atto di intervento per cui è causa, di € 55.726,45
(doc. 4, fascicolo fase cautelare prodotto nel presente giudizio sub doc. 2 parte opposta), quale ulteriore elemento probatorio liberamente valutabile dal GI;
d) disponibilità del titolo esecutivo sotteso all'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. ( Cass. ord. cit.
n. 10200 del 2021).
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione, come proposta.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, confermate quelle della fase sommaria endo- esecutiva e di reclamo, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tra i medi ed i massimi tabellari (valore: credito in contestazione dell'atto di intervento), con esclusione della fase istruttoria, solo documentale, in considerazione del tenore, inutilmente ed eccessivamente sovrabbondante, degli atti difensivi di parte opponente, ivi comprese la comparsa conclusionale e memoria di replica, nonostante l'invito alla sintesi da parte del GI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili e improcedibili i motivi di opposizione di cui in parte motiva non previamente oggetto di disamina avanti al GE, in violazione della struttura bifasica necessaria delle opposizioni esecutive;
12 2) RI , per il resto, l'opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2 c.p.c. come proposta;
3) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 10.119,60 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge (IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 4.06.2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In via preliminare la parte istante, come rappresentata, formula eccezione di inammissibilità e/o nullità della procura speciale alle liti, in virtù della quale è stato sottoscritto l'atto di intervento depositato in data 20.05.2022, conferita dal creditore intervenuto Il mandato difensivo è stato infatti conferito dal creditore intervenuto, come si legge CP_2 nella procura allegata all'atto del deposito dell'intervento, nella persona del dott. quale procuratore CP_9 speciale in virtù dei poteri allo stesso conferiti con procura speciale rogata il 04.02.2021 dal dott. Persona_2 notaio in Bologna, rep. n. 94759/ racc. n. 10989. La procura alle liti, prodotta all'atto del deposito dell'intervento (con cui si afferma appunto essere stata conferita dalla procedente “ ” procura alle liti agli Avv.ti Lorenzo Controparte_2 Princivalle e Chiara Danielli), non contiene, tuttavia, alcun generico riferimento né alla procedura esecutiva per la quale è stata conferita (come può ritenersi, eventualmente, ammissibile in caso di conferimento di mandato difensivo a margine, ovvero in calce al medesimo atto), né, nemmeno genericamente, dell'attività processuale da compiere (ovvero, esercizio dell'azione esecutiva, costituzione nella procedura, etc.), ovvero, in tal caso, proposizione di intervento nella procedura esecutiva. A ciò consegue, dunque, la nullità ed inammissibilità del ricorso per intervento depositato nella procedura”.
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