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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44756/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44756/2021 promossa da:
con sede in Via Castello n. 4, Lugano Carabbia, Svizzera 6913, C.F. Parte_1
e P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico, Dott. C.F._1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Contini (C.F. ), Ilario C.F._2
SI (C.F. e IA PA LO (C.F. C.F._3
), e telematicamente domiciliata presso gli indirizzi di posta C.F._4 elettronica certificata dei suddetti avvocati Email_1
e Email_2 Email_3
attrice contro
(C.F. e P.IVA , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione con sede legale in Milano, Via Controparte_2
Savona n. 125, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rubino (C.F.
) e AL AR Di AL (C.F. ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 2
convenuta
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria: Nel merito, in via principale: - accertare i gravi inadempimenti contrattuali posti in essere da per i motivi esposti Controparte_1 in atti e, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del Contratto per cui è causa a far data dal 31 marzo 2020 per fatto e colpa della convenuta, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni arrecati a , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, come descritti in atti e così quantificati: (i) Euro 4.218.073,00 quale perdita del valore economico della piattaforma e del brevetto industriale secondo quanto esposto in atti o, in subordine, euro 2.500.000,00, quale somma quantificata, a titolo di valore economico della , in sede di conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio Parte_3 depositata in data 10 dicembre 2024; (ii) Euro 1.997.720 per la diminuzione di valore delle opere, secondo quanto esposto in atti;
(iii) Euro 200.000 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione;
- il tutto salvo ogni diversa quantificazione accertata in corso di causa, anche in via equitativa, e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. In via subordinata:
- accertare i gravi inadempimenti contrattuali posti in essere da per i motivi Controparte_1 esposti in atti e, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del Contratto per cui è causa a far data dal 31 marzo 2020 per fatto e colpa della convenuta, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni arrecati a
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, come descritti in atti e così quantificati: Parte_1 (i) Euro 2.500.000, quale valore economico della piattaforma e perdita di chance in base alla quantificazione di cui sub § 3 della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 10 dicembre 2024 o, in subordine, euro 2.000.000,00 quale valore economico della piattaforma e perdita di chance secondo quanto esposto in atti;
(ii) Euro 1.997.720 per la diminuzione di valore delle opere, secondo quanto esposto in atti;
(iii) Euro 200.000 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione;
- il tutto salvo ogni diversa quantificazione accertata in corso di causa, anche in via equitativa, e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo;
In via istruttoria:
- ammettere, previa revoca dell'Ordinanza del 7 giugno 2023 nonché di qualsivoglia ulteriore Ordinanza di rigetto anche implicito, a prova testimoniale sulle circostanze Parte_1 capitolate sub § 2 della propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate, con i testi ivi indicati;
- ammettere, previa revoca dell'Ordinanza del 7 giugno 2023 nonché di qualsivoglia ulteriore Ordinanza di rigetto anche implicito, a prova testimoniale contraria sulle Parte_1 circostanze capitolate sub § 8 della propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate, con i testi ivi indicati;
- ammettere, come da Ordinanza del 15 aprile 2024 e quale supplemento alla Consulenza Tecnica d'Ufficio del 28 febbraio 2024, ferma la richiesta del relativo mezzo istruttorio, una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a quantificare il valore economico complessivo della Parte_3 come da istanza ex art. 177 c.p.c. di del 9 aprile 2024, sul quesito di supplemento di Parte_1 CTU da intendersi qui integralmente riportato o, in via subordinata, ammettere la rinnovazione/integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio del 28 febbraio 2024, sui n. 3 quesiti avanzati in via subordinata alle pagine da 4 a 7 dell'istanza ex art. 177 c.p.c. di del 9 Parte_1 aprile 2024, da intendersi qui integralmente riportati, per i motivi esposti nella suddetta istanza;
- ammettere, previa revoca delle Ordinanze del 7 giugno 2023, del 18 dicembre 2024 nonché di qualsivoglia ulteriore Ordinanza di rigetto anche implicito, una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a quantificare il danno subìto per la perdita di valore delle proprie opere (uniche e multipli) elencate sub doc. 12 prodotto da , a seguito e per effetto della distruzione del Database e, dunque, Parte_1 di tutti gli elementi multimediali a corredo delle stesse che riportavano la storiografia e la biografia museale e che erano essenziali per garantirne l'originalità, come da memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 cod. proc. civ., § 4;
- disporre, previa revoca dell'Ordinanza del 7 giugno 2023 nonché di qualsivoglia ulteriore Ordinanza di rigetto anche implicito, un'ispezione giudiziale, ex art. 258 c.p.c., presso il Castello Pozzi, sito in Milano, Viale Berengario n. 8, al fine di verificare la presenza in loco delle opere d'arte (uniche e
2 multiple) di proprietà della società attrice ed elencate nella relazione prodotta sub doc. 12, §§ A e B, prodotto da , come da memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 cod. proc. civ., § 4; Parte_1
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 c.p.c. depositata da . Parte_1 In ogni caso:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pubblicare, a Controparte_1 propria cura e spese, la sentenza del giudizio de quo, ai sensi dell'art. 120 del c.p.c., mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, su “il Corriere della Sera” o altro principale quotidiano a tiratura nazionale e sul sito internet www.artdata.com e www.artdata.ch o, comunque, nelle forme che saranno specificamente indicate dall'Ill.mo Tribunale adito;
- rigettare integralmente tutte domande ed eccezioni formulate dalla convenuta, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi in atti;
- con vittoria di compensi e spese legali.
Per la convenuta: Nel merito, in via principale rigettare integralmente le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice condanni Controparte_1 al risarcimento dei danni in favore di
[...] Parte_1 limitare il quantum dei danni risarcibili allo stretto provato nonché ai sensi dell'art.
7.4 del Contratto e/o dell'art. 1225 c.c. e/o dell'art. 1227, comma 2, c.c.; e dichiarare la compensazione tra il credito vantato da e quello vantato da ai sensi dell'art. 1243 c.c. Parte_1 Controparte_1 In via istruttoria Ribadito che le circostanze di fatto oggetto di causa sono pacifiche, non contestate e provate documentalmente chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova CP_1 preceduti dalla locuzione “vero che”: in data 31 dicembre 2019, in forza del Project Espresso, dismetteva i servizi IaaS e Virtual CP_1 Machines in Italia;
nel mese di marzo 2019, informava le società clienti di della Parte_4 CP_1CP_ dismissione in dei servizi IaaS e Virtual Machines;
a partire da mese di marzo 2019, informava telefonicamente , Parte_4 Parte_1 nella persona di della dismissione dei servizi IaaS e Virtual Machine;
Persona_1 era il “nome del contatto presso il cliente” nel contratto sottoscritto tra EL e Persona_1 [...]
, come da documento n. 2 che si rammostra al teste;
Pt_1 nelle more della scadenza del 31 dicembre 2019, – nella persona di – Parte_1 Persona_1 chiedeva una proroga dei servizi IaaS e Virtual Machines;
su richiesta di , concedeva un'estensione di validità dei servizi IaaS e Virtual Parte_1 CP_1 Machines fino al 31 marzo 2020; in data 19 marzo 2020, inviava un'e-mail a ribadendo che la Persona_2 Persona_1
era in dismissione alla fine del mese, come da documento n. 21 che si rammostra al teste;
Parte_3 tra il 31 marzo 2020 e il 27 maggio 2020, segnalava a il mancato Parte_1 CP_1 funzionamento della Piattaforma;
in data 31 marzo 2020, chiedeva a di controllare che CP_3 Persona_3 Parte_1 non “faccia più traffico” e solo dopo aver controllato, mettere tutto in stand by per una settimana, come da documento n. 15 che si rammostra al teste;
aveva visibilità sui dati di contenuti all'interno delle Virtual Machines. CP_1 Parte_1 Si indicano quali testi sui fatti di cui alle circostanze sopra capitolate:
, presso la sede legale di sui capitoli di prova A, B, C, D, Parte_4 Controparte_1 E, F formulati al precedente punto;
presso la sede legale di sui capitoli di prova E, Persona_2 Controparte_1
presso la sede legale di sui capitoli di prova H, I formulati al CP_3 Controparte_1 precedente punto;
, presso la sede legale di sul capitolo di prova J formulato al Testimone_1 Controparte_1 precedente punto.
3 Sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. Qualora le dichiarazioni confessorie di non fossero sufficienti a dimostrare l'assenza di Parte_2 traffico sulla Piattaforma e, dunque, l'assenza di alcuna perdita di valore della stessa, chiede CP_1 che vengano esibiti in questa sede documenti giustificativi a sostegno del numero di utenti e del relativo traffico registrato. Si tratta infatti di informazioni in possesso della controparte – in quanto proprietario e gestore della Piattaforma – e di cui non ha disponibilità materiale, basandosi per questo dato sulla CP_1 dichiarazione confessoria del legale rappresentante di . CP_1 Alla luce di quanto sopra, si chiede al Giudice di ordinare a , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, l'esibizione di un report dimostrativo del numero di utenti che accedevano alla Piattaforma nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 e il 31 marzo 2020. Parimenti, si chiede al Giudice di ammettersi ordine di esibizione nei confronti dei terzi ex art. 210 c.p.c. e, in particolare, nei confronti di EB S.p.A.:
- copia dell'offerta vincolante inviata da EB S.p.A. a prima del 30 giugno 2020; Parte_1
- copia di report di Due Diligence svolti sulla Piattaforma e sulla società e/o Parte_1 corrispondenza relativa alla negoziazione dell'operazione tra e EB S.p.A. entro Parte_1 il 30 giugno 2020. Sulla prova contraria Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito accolga i capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede ammettersi prova contraria con il teste Prof. Ing. (c/o Università di Napoli Federico II) Testimone_2 sui capitoli di prova n. 64 e 65 formulati da . Parte_1 In ogni caso, in considerazione delle informazioni ottenute con la seconda memoria avversaria,
chiede al Giudice di ammettere i seguenti capitoli di prova in replica alle produzioni CP_1 avversarie, preceduti dalla locuzione “vero che”: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria era attivo durante la vigenza del rapporto Email_4 contrattuale tra EL (prima ed poi) e;
CP_1 Parte_1 prima del 30 giugno 2020, EB S.p.A. svolgeva una due diligence sulla;
Parte_3 prima del 30 giugno 2020, EB S.p.A. svolgeva una due diligence su;
Parte_1 EB S.p.A., prima del 30 giugno 2020, sottoscriveva accordi vincolanti con;
Parte_1 il costo di realizzazione di un software con le caratteristiche di cui al software contenuto nei doc. 50 e doc. 51 prodotti da è pari ad euro 3.000,00 alla luce dei prezzi ad oggi praticati dai Parte_1 fornitori di siti web. Si indica quale teste sui predetti capitoli di prova: per il capitolo di prova E;
Persona_1 (c/o EB S.p.A.) per i capitoli di prova F, G, H;
Testimone_3 il Prof. (c/o Università di Napoli Federico II) per il capitolo di prova I. Testimone_2 Sulla revoca dell'ordinanza del 16 aprile 2024 e/o sulla nullità della CTU integrativa e/o, in subordine, sulla rinnovazione della CTU
, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nelle proprie memorie nonché nelle osservazioni CP_1 alla CTU integrativa, insiste per la revoca dell'ordinanza del 16 aprile 2024 o, in subordine, per la declaratoria di nullità della relazione del CTU integrativa, nonché, in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di nullità, chiede la rinnovazione della relazione del CTU integrativa in ragione degli errori metodologici da cui la stessa e affetta come evidenziato nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale integrativa, osservazioni restate prive di riscontro da parte del CTU e/o dell'ausiliario del CTU. In ogni caso con vittoria di spese, oneri e compensi;
condannare al pagamento di un corrispettivo equitativamente determinato ex art. Parte_1 96, comma 3, c.p.c.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
4 1. Con atto di citazione notificato in data 29/10/2021 (di seguito anche solo Parte_1
”) ha adito il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di Parte_1 [...]
(di seguito anche solo ”) al risarcimento dei danni causati CP_1 CP_1 dall'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali nascenti da un contratto atipico in materia informatica stipulato tra le parti il 17.11.2018, previa declaratoria di risoluzione di detto contratto per inadempimento di . CP_1
Tenutasi la prima udienza il 30/03/2022 nelle forme a trattazione scritta, la giudice allora procedente ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e ha fissato per la valutazione delle istanze istruttorie l'udienza del 16/11/2022.
Con successiva ordinanza del 15/02/2023 la giudice ha fissato l'udienza del 7/6/2023 per la comparizione personale delle parti, all'esito della quale, a scioglimento della riserva assunta nella medesima data, ha disposto CTU volta a descrivere le caratteristiche tecniche del software relativo alla piattaforma ArtData di proprietà di parte attrice, alla sua attuale utilizzabilità, ovvero, in caso di accertata inutilizzabilità, in ordine al costo necessario per la sua realizzazione ex novo.
Per il deposito dell'elaborato peritale era stato inizialmente fissato il termine del 31.1.2024, successivamente prorogato al 28/02/2024 su istanza del CTU, con fissazione dell'udienza del
20.3.2024 per esame perizia.
Con ordinanza in pari data, la giudice allora procedente ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5/6/2024 avanti alla scrivente giudice, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo.
Con successiva ordinanza del 15/4/2024 la scrivente giudice, in parziale accoglimento di istanza formulata da parte attrice, ha revocato la precedente ordinanza del 22/3/2024 e ha disposto supplemento di CTU sul quesito volto ad accertare quale fosse il valore economico complessivo della Piattaforma di proprietà di , tenuto anche conto del numero e Parte_1 della qualità di dati che la popolavano al momento della sua distruzione, disponendo la comparizione del CTU dott. all'udienza del 22/5/2024 (poi rinviata al 6.6.2024) Persona_4 per il conferimento dell'incarico supplementare e autorizzandolo ad avvalersi di un ausiliario.
A tale udienza il CTU ha dichiarato di accettare l'incarico e ha chiesto di essere autorizzato ad avvalersi di ausiliario indicando a tal fine il dott. e la giudice – sentite le Persona_5 parti - ha confermato la propria precedente ordinanza di ammissione di supplemento di CTU e ha fissato l'udienza del 18/12/2024 per esame perizia.
All'udienza del 18/12/2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data
9/04/2025 nelle forme a trattazione scritta.
5 Con ordinanza dell'11/04/2025 la giudice ha assegnato la causa in decisione concedendo alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nell' atto di citazione notificato a controparte, parte attrice ha esposto di aver stipulato in data
17 novembre 2018 un contratto atipico con (doc. 19) avente a oggetto l'affidamento a CP_1 quest'ultima di servizi di IT, firewall, virtual server, disaster recovery, gestione dei back up, nonchè i relativi impegni di conservazione e recovery in relazione alla piattaforma “Artdata” di proprietà di , piattaforma preposta alla registrazione, autenticazione e stima Parte_1 di prezzo di opere d'arte e beni di valore mobiliare.
Quanto ai rapporti tra le parti, ha precisato che il contratto oggetto di causa era Parte_1 stato preceduto da un diverso accordo stipulato con EL Italia s.p.a. - società successivamente acquisita da – accordo sostituito da quello stipulato con l'odierna CP_1 convenuta.
L'attrice ha inoltre affermato che i servizi avevano efficacia a partire dal 1° ottobre 2018, che il contratto aveva durata di 12 mesi, con rinnovo automatico per la medesima durata in caso di mancata disdetta entro i 90 giorni precedenti alla scadenza e che, non essendo intervenuta tale disdetta, il contratto era da ritenersi valido sino al 1° ottobre 2020.
La difesa di ha quindi dedotto che, sebbene il periodo di vigenza del contratto Parte_1 non fosse ancora terminato, aveva interrotto i servizi prestati a partire dal mese di CP_1 aprile 2020 adducendo quale motivazione l'asserita intervenuta scadenza del contratto in data
31 marzo 2020. L'interruzione ha avuto ripercussioni sia sulla piattaforma che sui siti Pt_3 www.artdata.ch e www.artdata.com, i quali non erano più raggiungibili da parte degli utenti.
L'attrice ha esposto che l'odierna convenuta, oltre ad interrompere anticipatamente l'erogazione dei servizi dovuti, aveva altresì cancellato l'intero Database ” di Pt_3 proprietà di . Parte_1
Alle richieste di recupero dei dati del Database, aveva risposto che la piattaforma era CP_1 stata cancellata per motivi di privacy inerenti all'impossibilità di conservare i dati e che la stessa risultava completamente persa e non più recuperabile (doc. 26 parte attrice).
La difesa di parte attrice ha sostenuto che la condotta di deve considerarsi violativa CP_1 degli obblighi di custodia e restituzione di cui all'art. 1177 c..c oltre che dell'obbligo contrattuale di creare delle copie di sicurezza e di approntare mezzi idonei per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. e dello standard di diligenza nell'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 1176 c.c.
6 In conseguenza dell'asserito inadempimento della controparte, l'attrice ha chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per fatto imputabile alla convenuta a far data dal 31 marzo 2020 e, comunque, di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni scaturiti dall'inadempimento.
Con riguardo alla quantificazione del danno l'attrice ha esposto che lo stesso deriva in primo luogo dalla perdita del valore della piattaforma e consiste, da una parte, nella perdita del software sviluppato per la piattaforma , anche tenuto conto del costo medio necessario Pt_3 per la creazione ed implementazione di un software analogo e, d'altra parte, nella perdita dell'intero Database . Pt_3
A tali voci di danno dovrebbe inoltre aggiungersi una somma a titolo di perdita del brevetto industriale, quantificata dall'attrice in euro 100.000.
In via subordinata ha chiesto di quantificare il danno patito a seguito della Parte_1 perdita di valore della piattaforma in euro 2.000.000 a titolo di perdita di chance, segnalando che, prima della cancellazione della piattaforma, era in corso una trattativa con la società
“EB” volta all'acquisizione di da parte di quest'ultima. Pt_3
Nell'ambito di tale trattativa era stata sottoscritta una lettera di intenti che non aveva potuto aver esito alcuno a causa della intervenuta cancellazione della piattaforma in oggetto.
Inoltre, secondo quanto dedotto dall'attrice, il danno non comprenderebbe la sola perdita del valore della piattaforma ma anche la diminuzione di valore delle opere d'arte e dei multipli di autore di proprietà dell'attrice derivata dalla distruzione dei documenti registrati e catalogati sulla piattaforma, per un valore di euro 1.997.720. A tal riguardo l'attrice ha precisato che in seguito alla distruzione dei documenti multimediali registrati e catalogati da a Parte_1 corredo delle opere d'arte e multipli di autore di sua proprietà, gli stessi hanno subito un ingente diminuzione di valore stante la perdita dei dati relativi alla storiografia e biografia museale del loro percorso nonché del relativo valore e, per quanto riguarda le opere multiple uniche d'autore, dei dati essenziali per garantirne l'originalità.
Una ulteriore somma di euro 200.000 è stata richiesta a titolo di danno all'immagine e alla reputazione.
L'attrice ha infine dedotto la possibile insorgenza di danni derivanti dalle paventate azioni risarcitorie nei propri confronti da parte degli utenti della piattaforma, danni allo stato non quantificabili.
Oltre al risarcimento del danno, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla pubblicazione a proprie cure e spese della sentenza del giudizio de quo, ai sensi dell'art. 120 del c.p.c., mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, su “il Corriere
7 della Sera” o altro principale quotidiano a tiratura nazionale e sul sito internet www.artdata.com e www.artdata.ch.
3. La convenuta si è costituita in giudizio deducendo da una parte l'assenza di un proprio inadempimento e dall'altra l'insussistenza dei danni lamentati dall'attrice.
Con riguardo ai rapporti tra le parti, la difesa di ha esposto che il contratto stipulato in CP_1 precedenza tra e EL (doc. 2) costituiva un accordo quadro che regolava Parte_1 gli obblighi delle parti, le relative responsabilità e i contatti delle parti dalle stesse comunicate, mentre il contratto stipulato in data 17/11/2018 tra ed Parte_1 CP_1 rappresentava un ordine integrativo del primo.
La convenuta ha quindi dedotto che l'interruzione dei servizi è derivata dalla dismissione della fornitura di tali servizi in da parte di – dismissione comunicata per tempo CP_1 CP_1
a Swiss Stellage– e ha precisato che l'art. 10.2 del contratto quadro prevedeva il diritto di risolvere il contratto in favore di entrambe le parti in caso di cessazione dell'attività di una delle due.
Ha inoltre sostenuto che aveva prestato il proprio tacito assenso alla cessazione Parte_1 del contratto chiedendo il supporto di per la migrazione dei dati presso altro Data CP_1 center.
Quanto alla cancellazione della piattaforma, la convenuta ha dedotto l'assenza di un proprio obbligo di conservazione dei dati successivamente alla cessazione dei servizi e ha affermato di averli comunque mantenuti per un periodo di sette giorni nel corso dei quali Parte_1 non si è attivata ai fini del recupero.
Venendo ai danni lamentati da parte attrice, la difesa di ha in primo luogo richiamato CP_1
l'art.
7.4 del Contratto quadro ai sensi del quale la responsabilità di EL non avrebbe potuto “eccedere il 75% dei Compensi totali (esclusa l'IVA, imposte, tasse o similari) pagati
o pagabili dal Cliente a durante il precedente periodo di (12) mesi”. CP_4
Inoltre, ai sensi dell'art.
7.3 del contratto quadro - il quale escludeva la responsabilità di
EL per i danni indiretti - la convenuta ha ritenuto di poter escludere la risarcibilità dei danni derivanti dalla perdita del valore della piattaforma, della perdita di chance e delle perdite occorse ai terzi.
ha altresì ritenuto che i danni ex adverso lamentati dovevano considerarsi non CP_1 prevedibili al momento della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1225 c.c., in considerazione dell'esiguità del compenso mensile corrisposto per i servizi, della gratuità dei servizi offerti da e dalla consistenza del Database al momento in cui è sorta Parte_1
l'obbligazione.
8 La convenuta ha altresì contestato le singole voci di danno, evidenziando in particolar modo l'inidoneità probatoria delle perizie allegate dall'attrice in merito al quantum del risarcimento conseguente alla perdita di valore della piattaforma e delle opere d'arte.
In relazione al danno conseguente alla perdita di valore del brevetto, ha eccepito che CP_1 lo stesso non può di per sé considerarsi venuto meno a seguito della cancellazione della piattaforma, affermando che l'attrice può in realtà continuare a dare attuazione all'invenzione in oggetto.
Quanto al danno da perdita di chance, la convenuta ha contestato l'affermazione secondo cui lo stesso sarebbe conseguito alla interruzione delle trattative tra l'attrice e EB, sostenendo che le stesse non fossero giunte ad un livello di avanzamento tale da far ritenere certo o altamente probabile il buon esito dell'operazione di acquisizione.
La resistente ha inoltre domandato in ogni caso la riduzione delle pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. affermando che sarebbe stato onere di conservare Parte_1 una copia dei documenti o attivarsi prontamente per il loro recupero.
La difesa di ha infine affermato di vantare un controcredito nei confronti dell'attrice, CP_1 pari ad euro 3.196,20, a titolo di corrispettivo per i servizi prestati dall'odierna convenuta e asseritamente non pagati dalla controparte a partire dal mese di novembre 2019. La convenuta ha pertanto domandato che in caso di accoglimento delle domande attoree, l'importo dovuto venga parzialmente ridotto per l'importo del credito vantato da ai sensi dell'articolo CP_1
1243 cc., con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
4. Rileva il Tribunale che, sulla base dei documenti prodotti in giudizio e dell'esito della consulenza tecnica svolta, può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità contrattuale di per il danno cagionato a dalla perdita della piattaforma Artdata. CP_1 Parte_1
E' emerso dagli atti che , per una maggior sicurezza della piattaforma Parte_1 Pt_3 da lei creata, aveva deciso nel 2015 di affidare in outsourcing i servizi di tenuta e conservazione del Database e la scelta era ricaduta su EL ( di seguito Controparte_5 anche solo “EL”), operatore facente parte del 'Gruppo EL', ritenuto il maggior provider europeo di data center indipendenti dai vettori di telecomunicazioni, presente in
Europa.
A EL Swiss Stellage aveva commissionato servizi di 'hosting/vps' che comprendevano, oltre all'Housing dei Server, anche i sistemi di protezione del database quali back up, disaster recovery, etc. (cfr. doc. 17 parte attrice).
Successivamente, nel gennaio 2016, il gruppo americano aveva acquisito EL, CP_1 mantenendo tra le altre la sede e l'infrastruttura italiana, situata a Basiglio (MI).
9 A seguito di tale modifica societaria, alla cessazione del contratto stipulato nel 2015 con
EL, su proposta di , nella persona del medesimo referente di EL, Dott. CP_1
Per_
il contratto originariamente stipulato, veniva sostituito da un nuovo contratto avente a oggetto sostanzialmente i medesimi servizi.
Vi è in atti il contratto sottoscritto in data 12 novembre 2018 (cfr.doc. 18 ) con Parte_1
, sostituito pochi giorni dopo da una nuova versione del medesimo contratto, CP_1 contenente minime correzioni sull'identificazione dei codici dei servizi prestati da CP_1
(contratto del 17 novembre 2018, doc. 19 ). Parte_1
L'accordo contrattuale finale prevedeva, a fronte di un corrispettivo mensile di Euro 639,24, la fornitura, da parte di , dei Servizi indicati alle pagine 1 e 2 e segnatamente, la CP_1 gestione dei servizi IT, firewall, virtual server, disaster recovery, la gestione dei back up con relativi impegni di conservazione (500GB) e recovery (500GB) prevedendosi, per ciascuna sezione dei servizi prestati da , la data di inizio efficacia (c.d. 'Effective Date') dall'1 CP_1 ottobre 2018 con previsione, all'articolo 3 (Terms & Conditions) che il Contratto medesimo avesse durata di 12 mesi con rinnovo automatico di altri dodici mesi, salvo disdetta da inviarsi per iscritto con preavviso di almeno 90 giorni (Non-renewal Notice) rispetto alla scadenza del dodicesimo mese di validità.
La disdetta era quindi da comunicarsi entro il 2 luglio 2019 e, in difetto, il contratto si sarebbe rinnovato di ulteriori 12 mesi, decorrenti dal 1° ottobre 2019.
Non avendo le parti comunicato la disdetta entro il termine indicato, la validità del contratto era da ritenersi prorogata al 1° ottobre 2020.
Rileva il Tribunale che il documento ora richiamato è costituito da una proposta completa, inviata da a , a differenza del documento prodotto da (doc. 2), CP_1 Parte_1 CP_6 incompleto nel testo e sottoscritto dalla sola , ove è contenuto il richiamo ad Parte_1 allegati non prodotti agli atti e come tale privo di efficacia in ordine agli impegni assunti da
. CP_1
Al fine di ricostruire i reciproci obblighi si ritiene dunque che l'unico documento utilizzabile sia la proposta accettata il 17.11.2018 da , sopra richiamata, con la conseguenza Parte_1 che doveva ritenersi obbligata a fornire i servizi indicati in detta proposta fino all' 1 CP_1 ottobre 2020, potendo la disdetta del contratto essere esercitata unicamente con comunicazione da trasmettere 90 giorni prima della scadenza.
Non può quindi ritenersi valido il richiamo di al doc. 2 già citato, del quale il CP_1 contratto 17.11.2018 dovrebbe considerarsi secondo un “allegato” (non è dato CP_1 comprendere in base a quale criterio ermeneutico), ove era previsto: “EL avrà il diritto di
10 risolvere il Contratto con effetto immediato nel caso in cui: (…) 10.2.3 l'una o l'altra cessi
l'attività” e ciò in quanto, come si è visto, il documento è incompleto e non sottoscritto da
EL e, in ogni caso, anche in fatto, va considerato che non si è verificata la cessazione dell'attività da parte da bensì unicamente la scelta imprenditoriale di dismettere CP_1 anticipatamente rispetto alla data prevista dal contratto in essere alcuni servizi dei quali usufruiva . Parte_1
Non trova riscontro documentale alcuno la circostanza affermata da ultimo anche in comparsa conclusionale da (pag. 15) secondo cui era stata posta a conoscenza CP_6 Parte_1 della dismissione dei servizi fin dal febbraio 2019 in quanto i documenti richiamati (da n. 4 in avanti) evidenziano che solo in data 15 novembre 2019 (doc. 5) comunicava a CP_1 [...]
la propria decisione di interrompere alcuni dei servizi resi. Pt_1
Tale decisione appare non conforme al regolamento contrattuale del 17.11.2018 che, come si
è visto, al momento della comunicazione di cessazione dei servizi, si era già rinnovato fino all'1 ottobre 2020, data fino alla quale era tenuta a fornire a i servizi CP_1 Parte_1 pattuiti in contratto.
Del tutto illegittimamente, quindi, ha sospeso i servizi in data 31.3.2020, in assenza CP_6 del “mutuo consenso” allegato dalla parte, del quale non vi è prova alcuna in atti.
A ben vedere, d'altro canto, anche in ipotesi di cessazione anticipata del contratto per mutuo consenso, non sarebbero venuti meno gli obblighi di custodia e successiva restituzione dei dati affidati a da . CP_6 Parte_1
La circostanza che si stesse interessando a reperire una collocazione diversa Parte_1 per la propria piattaforma è unicamente sintomatica della collaborazione prestata dalla parte in virtù della decisione comunicata da ma non può in alcun modo acquisire efficacia CP_1 di consenso alla cessazione anticipata del contratto al 31.3.2020 con distruzione dei dati e quindi in assenza di una compiuta migrazione dei dati ad altra piattaforma (che CP_6 avrebbe dovuto attendere, quantomeno in base ai principi di correttezza e buona fede che presiedono l'esecuzione del contratto).
A fronte dell'illegittima condotta di , appare priva di rilievo l'eccezione della CP_1 convenuta circa il fatto di essersi obbligata unicamente a garantire il back up dei dati in caso di evento dannoso (guasto, attacco hacker, disastro naturale), essendo assorbito tale obbligo da quello principale di conservare i dati necessari per garantire il funzionamento della piattaforma per tutta la durata del contratto (ovvero fino all'1.10.2020).
E' senz'altro vero che i dati affidati da a non possono considerarsi Parte_1 CP_1 beni materiali, come correttamente afferma , ma ciò non toglie che i servizi resi a CP_1
11 pagamento da avessero come presupposto la conservazione e il back up costante dei CP_1 medesimi, anche considerata la loro continua trasformazione, stante l'implementazione delle inserzioni da parte degli utenti.
In tale contesto appare non condivisibile l'affermazione di secondo cui “ non CP_1 CP_1 era gravata da alcun obbligo di custodia materiale dei dati della . Il servizio Parte_3 fornito da consisteva esclusivamente nella messa online dei dati, non nella loro CP_1 conservazione fisica o materiale. I dati in questione, infatti, sono beni immateriali, replicabili all'infinito, e, pertanto, avrebbe potuto e dovuto detenere una propria copia Parte_1 degli stessi, non certo attribuendo questa obbligazione aggiuntiva a ”. CP_1
Tale affermazione non sembra tenere nel dovuto conto la circostanza che i dati che popolavano il sito, proprio per essere un bene immateriale, erano modificabili in ogni istante e non potevano pertanto essere conservati se non da chi tali dati aveva a disposizione per garantire il funzionamento della piattaforma.
Peraltro, appare dirimente la circostanza che, tra le obbligazioni assunte con il contratto
17.11.2018 da parte di vi era anche il “committed storage” (voce autonoma rispetto al CP_1
“disaster recovery”) consistente, come è noto, nell'operazione di scrittura dei dati dalla memoria a un disco (fisico).
Il CTU ha appurato che il 31.3.2020, con la arbitraria cessazione dei servizi resi da , CP_1 sono andati perduti:
• il codice sorgente del sito internet (frontoffice e backoffice);
• il database sottostante al funzionamento del sito;
• i dati caricati dagli utenti: anagrafiche, opere caricate (identificazione, quotazione, immagini e video), gallerie, aste, compravendite).
Di tali perdite deve ritenersi responsabile, in base alla definizione degli obblighi su di CP_1 lei gravanti.
5. In relazione alla quantificazione del danno patito dall'attrice, la scrivente giudicante ritiene di aderire alle conclusioni esposte nella CTU.
Devono infatti ritenersi infondate le eccezioni di nullità (in particolare riferite al supplemento di perizia) sollevate da (da ultimo alle pagg. 35 e ss. della comparsa conclusionale) in CP_1 quanto sostanzialmente fondate su critiche dei metodi di valutazione utilizzati dall'Ausiliario, in assenza di violazioni formali o sostanziali delle norme che disciplinano l'accertamento tecnico ovvero la garanzia del contraddittorio durante l'espletamento dell'incarico.
Come è noto, qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio
“non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere,
12 delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. 15147/18).
Ciò nonostante, si ritiene utile riportare di seguito i passaggi cruciali dell'accertamento tecnico svolto.
A tal riguardo occorre preliminarmente distinguere tra la consulenza tecnica inizialmente disposta dalla giudice precedentemente assegnataria della causa, e quella successivamente disposta in via integrativa dalla scrivente giudicante.
La prima CTU era volta a individuare gli elementi tecnici utili alla decisione in ordine alle caratteristiche tecniche del software relativo alla piattaforma ArtData, alla sua attuale utilizzabilità, ovvero, in caso di perdita, al costo necessario per la sua realizzazione ex novo.
Il perito ha preliminarmente precisato che la piattaforma è stata in questo contesto Pt_3 valutata – come da quesiti del giudice – unicamente per gli aspetti tecnici e che l'effetto della perdita dei dati è stato valutato unicamente per la sua componente “informatica” e non ha riguardato una stima del valore economico di mercato della piattaforma.
Quanto alle caratteristiche tecniche del software, il CTU ha esposto che la piattaforma internet era pensata per diventare un marketplaceper la comunità degli operatori nel mondo dell'arte e che il sito – aperto sia a collezionisti che a operatori privati, quali critici e galleristi,
e istituzionali, quali musei – metteva a disposizione la catalogazione delle opere d'arte, la loro stima, la creazione di gallerie virtuali, la messa in vendita di opere in modo diretto o tramite asta;
dette funzionalità erano inoltre rafforzate da partnership con enti certificatori terzi.
Il sito prevedeva inoltre un backoffice, cioè un sistema di gestione (degli utenti, delle opere, delle aste e delle transazioni) basato sul medesimo database su internet.
La piattaforma era progettata per prevedere due siti internet: (http://artdata.ch) e Pt_3
ArtData Exchange (http://artdataex.ch). L'analisi di uno dei principali archivi di internet eseguita dal consulente (the Way Back Machine, https://web.archive.org, noto e utilizzato anche per dare riscontro terzo dell'esistenza di contenuti web) ha mostrato che ArtData
Exchange non era ancora online a luglio 2019 e che le sue funzionalità erano state portate all'interno di Pt_3
Venendo alla valutazione dell'attuale utilizzabilità del software, il CTU ha rilevato che, a seguito della cessazione dei servizi in data 31.3.2020, il codice sorgente ancora disponibile proviene da versioni non definitive del sito ovvero quello di cui ai doc. 50 e 51 di parte attrice, che riportano una versione di lavoro risalente al marzo 2018 - 2 anni prima degli eventi - oppure il sito internet di demo (http://ict-euro.com/demo/artdata/site/it), che risulta
13 comunque incompleto delle funzionalità che appaiono essere presenti sul sito archiviato da
Way Back Machine.
Il database è presente nella sua struttura non definitiva e risalente a circa 2 anni prima della messa on-line.
I dati degli utenti e delle opere non sono più recuperabili.
Quanto, infine, alla stima del costo necessario per il ripristino ex novo il CTU ha chiarito che le piattaforme di questo genere hanno una vita e uno sviluppo che dipende dal numero degli utenti e dal loro coinvolgimento, e che pertanto non è possibile effettuare una stima basata su elementi puramente tecnici in quanto il sistema ArtData è costituito non solo da un “luogo di incontro virtuale” (il marketplace) – realizzato da un software – ma anche, se non soprattutto, dai dati immessi dagli utenti e da questi elaborati: le opere, le quotazioni, le gallerie virtuali, le aste (contenuti dei quali non è rimasta alcuna traccia).
Il CTU ha utilizzato come base di calcolo di riscrittura del codice sorgente il materiale presente agli atti (in particolare i docc. 50 e 51 che riportano come i file di sviluppo siano compresi nella data tra giugno 2016 e il luglio 2017, quindi 13 mesi, e abbiano visto lo sviluppo in totale di 7 programmatori di origine indiana).
Il CTU ha altresì valutato che la complessità del sito non era elevata, tanto che sono stati impiegati software e database non specifici ma opensource (framework CodeIgniter e database MySQL), con funzionalità predeterminate, non basate su algoritmi variabili e senza ipotizzare forti carichi di lavoro.
Infine, come team di lavoro, è stato considerato personale di base in India (come quello impiegato dall'attrice) di esperienza di medio livello (range tra 6.100 e 8.500 $/anno6, circa €
5.600 - € 7.800).
Su tali basi il CTU ha raggiunto le seguenti conclusioni: stima minima: 7 programmatori * 13 mesi (1,08 anni) * € 5.600 = € 42.336,00 stima massima: 7 programmatori * 13 mesi (1,08 anni) * € 7.800 = € 58.968,00
Aggiungendo a tali costi quello di gestione del progetto (coordinamento, test e verifiche), che ha stimato essere valutabile nel 10%, ha dedotto che il costo di riscrittura del software è valutabile tra € 47.000 e € 65.000.
La seconda CTU, invece, è stata disposta al fine di stimare il valore economico di mercato della piattaforma.
All'esito delle analisi svolte, il perito ha ritenuto che il danno economico subito da
[...]
in relazione alla definitiva cancellazione del database ArtData sia equivalente al Pt_1 valore della piattaforma stessa, ragionevolmente quantificabile in € 2,5 milioni.
14 Tale valore è stato ottenuto, anche grazie all'apporto tecnico dell'ausiliario, come risultato della media semplice tra il prezzo offerto inizialmente da EB (pari a € 2 milioni) (per l'acquisizione) e l'“Equity Value” ottenuto da IN IM (primario operatore nel settore delle operazioni di mercato che aveva analizzato le possibili prospettive di sviluppo coinvolgenti la Società) (pari almeno a € 3 milioni), applicando come metodi di controllo:
- il metodo “Berkus”, con un risultato pari a € 1,95 milioni (metodo non giudicato, tuttavia, sufficiente a determinare da solo il valore della piattaforma ArtData,
Paragrafo 3.1.1);
- il c.d. modello “Venture Capital”, partendo da stime/ipotesi prevalentemente esplicitate nella memoria di Parte Attrice del 31 luglio 2024 (seppur con alcune rettifiche) con un risultato pari a € 2,6 milioni (Paragrafo 3.1.2).
Per quanto riguarda la componente di danno lamentata da parte attrice (pari a € 2 milioni) in relazione alla perdita di valore delle opere reali che erano state registrate ed autenticate grazie alla piattaforma il CTU non ha riscontrato in atti elementi utili a confermare tale Pt_3 perdita, se non la relazione de “ ” (allegata da parte attrice) (Paragrafo 2.2.4) che ha Parte_5 quantificato il danno in parola.
Il perito ha quindi dichiarato di non avere le competenze per svolgere un'attività autonoma di valutazione sul punto e ha rimesso al giudice la possibilità di quantificare tale ulteriore componente di danno, in via equitativa o avvalendosi del contributo di altro esperto in materia.
6. Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria (esclusa l'operatività dei limiti risarcitori richiamati dalla convenuta e contenuti nel più volte citato doc. 2, ritenuto privo di efficacia probatoria e in ogni caso correlati ad ipotesi di colpa lieve, insussistente nel caso in esame) formulata da possa essere accolta con riguardo alle voci relative al costo di Parte_1 realizzazione ex novo della piattaforma dal punto di vista informatico nonché al valore della piattaforma al momento della sua distruzione da parte di . CP_6
Il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale deve, come è noto, includere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno che si pongano come conseguenza immediata a e diretta dell'altrui inadempimento.
Per quanto riguarda la prima voce, il consulente ha appurato, come sopra descritto, che il costo per la realizzazione ex novo del software andato perduto si colloca in una forbice oscillante da un minimo di € 47.000 e un massimo di € 65.000.
Ritiene pertanto il Tribunale che sia equo e prudente determinare tale danno nella misura mediana di € 56.000.00.
15 Quanto al danno costituito dalla perdita del valore della piattaforma, osserva il Tribunale che ha dato prova che, nel corso del 2020, erano intercorse trattative per la Parte_1 cessione della piattaforma ad un terzo, con cui era stata sottoscritta una lettera di intenti.
E' pacifico, come sostiene , che il contenuto della lettera di intenti non sia opponibile CP_6
a ma tale produzione documentale dimostra che aveva preso in CP_6 Parte_1 considerazione l'ipotesi di cedere detta piattaforma, di tal che la determinazione del valore di mercato della stessa appare ancor più giustificata al fine di parametrare il danno effettivamente subito da parte attrice.
Assume parte convenuta che non avrebbe formulato domanda risarcitoria Parte_1 alcuna in ordine al valore della piattaforma ma è sufficiente leggere le conclusioni rassegnate fin dall'atto introduttivo per verificare che tra le voci di danno, tra le domande formulate in via subordinata, era compresa quella di condanna al pagamento di € 2.000.000,00 quale
“valore della piattaforma e perdita di chance”, oggetto di indagine nell'ambito del supplemento di perizia.
Non hanno invece trovato riscontro le richieste risarcitorie riferite al valore delle opere d'arte catalogate sulla piattaforma (si richiamano le conclusioni del perito sul punto, osservando che nulla consente peraltro di affermare che i titolari delle inserzioni non avessero conservato la certificazione cartacea relativa all'opera catalogata).
Parimenti non si ritengono risarcibili il danno da perdita del brevetto, posto che, come accertato in sede di consulenza, il software andato perduto è replicabile, con i costi sopra specificati e neppure il danno da lesione del diritto di immagine aziendale, in assenza di qualsiasi prova in merito alle modalità con cui il medesimo si sarebbe manifestato.
Non si ravvisano i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza, richiesta da
[...]
, non essendo allegato lo specifico interesse a ottenere tale misura che non sembra Pt_1 poter contribuire in alcun modo a limitare o risarcire il danno patito da . Parte_1
7. Appare fondata l'eccezione di parziale compensazione degli importi dovuti da con il CP_6 credito di € 3.196,20 vantato da nei confronti di per canoni non pagati CP_6 Parte_1 dal novembre 2019 (doc. 8 ), in assenza di contestazioni di parte attrice sul punto. CP_6
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore di CP_1 [...]
, liquidate, visto il D.M. 55/14 – parametri medi – e avuto riguardo al valore finale Pt_1 della controversia (decisum) (€ 2,5 milioni) (scaglione da € 2.000.001 a € 4.000.000) in luogo del valore della domanda (disputatum) come affermato dalla Corte di legittimità (da ultimo,
Cass. 35073/23), in € 49.336,00 per compensi (di cui € 7.786,00 per la fase di studio della
16 controversia, € 5.136,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 22.872,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 13.542,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto stipulato il 17.11.2018 tra le parti a far data dal
31.3.2020, per inadempimento di Controparte_1
- condanna al pagamento degli importi rispettivamente di € Controparte_1
56.000,00 e di € 2.500.000 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per le causali meglio descritte in motivazione oltre interessi dal dì della domanda al saldo;
- dichiara la compensazione parziale del credito in capo a con il Parte_1 debito di € 3.196,20 (oltre interessi dalla scadenza al saldo) di quest'ultima nei confronti di per canoni contrattuali non pagati a far tempo dal Controparte_1 novembre 2019;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
nella misura di € 49.336,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese Parte_1
e accessori di legge;
- pone le spese della CTU in capo alle parti in vai solidale.
Così deciso in Milano, il 28 luglio 2025
La giudice
NI RE
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44756/2021 promossa da:
con sede in Via Castello n. 4, Lugano Carabbia, Svizzera 6913, C.F. Parte_1
e P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico, Dott. C.F._1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Contini (C.F. ), Ilario C.F._2
SI (C.F. e IA PA LO (C.F. C.F._3
), e telematicamente domiciliata presso gli indirizzi di posta C.F._4 elettronica certificata dei suddetti avvocati Email_1
e Email_2 Email_3
attrice contro
(C.F. e P.IVA , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione con sede legale in Milano, Via Controparte_2
Savona n. 125, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rubino (C.F.
) e AL AR Di AL (C.F. ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 2
convenuta
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria: Nel merito, in via principale: - accertare i gravi inadempimenti contrattuali posti in essere da per i motivi esposti Controparte_1 in atti e, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del Contratto per cui è causa a far data dal 31 marzo 2020 per fatto e colpa della convenuta, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni arrecati a , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, come descritti in atti e così quantificati: (i) Euro 4.218.073,00 quale perdita del valore economico della piattaforma e del brevetto industriale secondo quanto esposto in atti o, in subordine, euro 2.500.000,00, quale somma quantificata, a titolo di valore economico della , in sede di conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio Parte_3 depositata in data 10 dicembre 2024; (ii) Euro 1.997.720 per la diminuzione di valore delle opere, secondo quanto esposto in atti;
(iii) Euro 200.000 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione;
- il tutto salvo ogni diversa quantificazione accertata in corso di causa, anche in via equitativa, e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo. In via subordinata:
- accertare i gravi inadempimenti contrattuali posti in essere da per i motivi Controparte_1 esposti in atti e, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del Contratto per cui è causa a far data dal 31 marzo 2020 per fatto e colpa della convenuta, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni arrecati a
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, come descritti in atti e così quantificati: Parte_1 (i) Euro 2.500.000, quale valore economico della piattaforma e perdita di chance in base alla quantificazione di cui sub § 3 della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 10 dicembre 2024 o, in subordine, euro 2.000.000,00 quale valore economico della piattaforma e perdita di chance secondo quanto esposto in atti;
(ii) Euro 1.997.720 per la diminuzione di valore delle opere, secondo quanto esposto in atti;
(iii) Euro 200.000 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione;
- il tutto salvo ogni diversa quantificazione accertata in corso di causa, anche in via equitativa, e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo;
In via istruttoria:
- ammettere, previa revoca dell'Ordinanza del 7 giugno 2023 nonché di qualsivoglia ulteriore Ordinanza di rigetto anche implicito, a prova testimoniale sulle circostanze Parte_1 capitolate sub § 2 della propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate, con i testi ivi indicati;
- ammettere, previa revoca dell'Ordinanza del 7 giugno 2023 nonché di qualsivoglia ulteriore Ordinanza di rigetto anche implicito, a prova testimoniale contraria sulle Parte_1 circostanze capitolate sub § 8 della propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate, con i testi ivi indicati;
- ammettere, come da Ordinanza del 15 aprile 2024 e quale supplemento alla Consulenza Tecnica d'Ufficio del 28 febbraio 2024, ferma la richiesta del relativo mezzo istruttorio, una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a quantificare il valore economico complessivo della Parte_3 come da istanza ex art. 177 c.p.c. di del 9 aprile 2024, sul quesito di supplemento di Parte_1 CTU da intendersi qui integralmente riportato o, in via subordinata, ammettere la rinnovazione/integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio del 28 febbraio 2024, sui n. 3 quesiti avanzati in via subordinata alle pagine da 4 a 7 dell'istanza ex art. 177 c.p.c. di del 9 Parte_1 aprile 2024, da intendersi qui integralmente riportati, per i motivi esposti nella suddetta istanza;
- ammettere, previa revoca delle Ordinanze del 7 giugno 2023, del 18 dicembre 2024 nonché di qualsivoglia ulteriore Ordinanza di rigetto anche implicito, una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a quantificare il danno subìto per la perdita di valore delle proprie opere (uniche e multipli) elencate sub doc. 12 prodotto da , a seguito e per effetto della distruzione del Database e, dunque, Parte_1 di tutti gli elementi multimediali a corredo delle stesse che riportavano la storiografia e la biografia museale e che erano essenziali per garantirne l'originalità, come da memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 cod. proc. civ., § 4;
- disporre, previa revoca dell'Ordinanza del 7 giugno 2023 nonché di qualsivoglia ulteriore Ordinanza di rigetto anche implicito, un'ispezione giudiziale, ex art. 258 c.p.c., presso il Castello Pozzi, sito in Milano, Viale Berengario n. 8, al fine di verificare la presenza in loco delle opere d'arte (uniche e
2 multiple) di proprietà della società attrice ed elencate nella relazione prodotta sub doc. 12, §§ A e B, prodotto da , come da memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 cod. proc. civ., § 4; Parte_1
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 c.p.c. depositata da . Parte_1 In ogni caso:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pubblicare, a Controparte_1 propria cura e spese, la sentenza del giudizio de quo, ai sensi dell'art. 120 del c.p.c., mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, su “il Corriere della Sera” o altro principale quotidiano a tiratura nazionale e sul sito internet www.artdata.com e www.artdata.ch o, comunque, nelle forme che saranno specificamente indicate dall'Ill.mo Tribunale adito;
- rigettare integralmente tutte domande ed eccezioni formulate dalla convenuta, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi in atti;
- con vittoria di compensi e spese legali.
Per la convenuta: Nel merito, in via principale rigettare integralmente le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice condanni Controparte_1 al risarcimento dei danni in favore di
[...] Parte_1 limitare il quantum dei danni risarcibili allo stretto provato nonché ai sensi dell'art.
7.4 del Contratto e/o dell'art. 1225 c.c. e/o dell'art. 1227, comma 2, c.c.; e dichiarare la compensazione tra il credito vantato da e quello vantato da ai sensi dell'art. 1243 c.c. Parte_1 Controparte_1 In via istruttoria Ribadito che le circostanze di fatto oggetto di causa sono pacifiche, non contestate e provate documentalmente chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova CP_1 preceduti dalla locuzione “vero che”: in data 31 dicembre 2019, in forza del Project Espresso, dismetteva i servizi IaaS e Virtual CP_1 Machines in Italia;
nel mese di marzo 2019, informava le società clienti di della Parte_4 CP_1CP_ dismissione in dei servizi IaaS e Virtual Machines;
a partire da mese di marzo 2019, informava telefonicamente , Parte_4 Parte_1 nella persona di della dismissione dei servizi IaaS e Virtual Machine;
Persona_1 era il “nome del contatto presso il cliente” nel contratto sottoscritto tra EL e Persona_1 [...]
, come da documento n. 2 che si rammostra al teste;
Pt_1 nelle more della scadenza del 31 dicembre 2019, – nella persona di – Parte_1 Persona_1 chiedeva una proroga dei servizi IaaS e Virtual Machines;
su richiesta di , concedeva un'estensione di validità dei servizi IaaS e Virtual Parte_1 CP_1 Machines fino al 31 marzo 2020; in data 19 marzo 2020, inviava un'e-mail a ribadendo che la Persona_2 Persona_1
era in dismissione alla fine del mese, come da documento n. 21 che si rammostra al teste;
Parte_3 tra il 31 marzo 2020 e il 27 maggio 2020, segnalava a il mancato Parte_1 CP_1 funzionamento della Piattaforma;
in data 31 marzo 2020, chiedeva a di controllare che CP_3 Persona_3 Parte_1 non “faccia più traffico” e solo dopo aver controllato, mettere tutto in stand by per una settimana, come da documento n. 15 che si rammostra al teste;
aveva visibilità sui dati di contenuti all'interno delle Virtual Machines. CP_1 Parte_1 Si indicano quali testi sui fatti di cui alle circostanze sopra capitolate:
, presso la sede legale di sui capitoli di prova A, B, C, D, Parte_4 Controparte_1 E, F formulati al precedente punto;
presso la sede legale di sui capitoli di prova E, Persona_2 Controparte_1
presso la sede legale di sui capitoli di prova H, I formulati al CP_3 Controparte_1 precedente punto;
, presso la sede legale di sul capitolo di prova J formulato al Testimone_1 Controparte_1 precedente punto.
3 Sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. Qualora le dichiarazioni confessorie di non fossero sufficienti a dimostrare l'assenza di Parte_2 traffico sulla Piattaforma e, dunque, l'assenza di alcuna perdita di valore della stessa, chiede CP_1 che vengano esibiti in questa sede documenti giustificativi a sostegno del numero di utenti e del relativo traffico registrato. Si tratta infatti di informazioni in possesso della controparte – in quanto proprietario e gestore della Piattaforma – e di cui non ha disponibilità materiale, basandosi per questo dato sulla CP_1 dichiarazione confessoria del legale rappresentante di . CP_1 Alla luce di quanto sopra, si chiede al Giudice di ordinare a , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, l'esibizione di un report dimostrativo del numero di utenti che accedevano alla Piattaforma nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 e il 31 marzo 2020. Parimenti, si chiede al Giudice di ammettersi ordine di esibizione nei confronti dei terzi ex art. 210 c.p.c. e, in particolare, nei confronti di EB S.p.A.:
- copia dell'offerta vincolante inviata da EB S.p.A. a prima del 30 giugno 2020; Parte_1
- copia di report di Due Diligence svolti sulla Piattaforma e sulla società e/o Parte_1 corrispondenza relativa alla negoziazione dell'operazione tra e EB S.p.A. entro Parte_1 il 30 giugno 2020. Sulla prova contraria Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito accolga i capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede ammettersi prova contraria con il teste Prof. Ing. (c/o Università di Napoli Federico II) Testimone_2 sui capitoli di prova n. 64 e 65 formulati da . Parte_1 In ogni caso, in considerazione delle informazioni ottenute con la seconda memoria avversaria,
chiede al Giudice di ammettere i seguenti capitoli di prova in replica alle produzioni CP_1 avversarie, preceduti dalla locuzione “vero che”: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria era attivo durante la vigenza del rapporto Email_4 contrattuale tra EL (prima ed poi) e;
CP_1 Parte_1 prima del 30 giugno 2020, EB S.p.A. svolgeva una due diligence sulla;
Parte_3 prima del 30 giugno 2020, EB S.p.A. svolgeva una due diligence su;
Parte_1 EB S.p.A., prima del 30 giugno 2020, sottoscriveva accordi vincolanti con;
Parte_1 il costo di realizzazione di un software con le caratteristiche di cui al software contenuto nei doc. 50 e doc. 51 prodotti da è pari ad euro 3.000,00 alla luce dei prezzi ad oggi praticati dai Parte_1 fornitori di siti web. Si indica quale teste sui predetti capitoli di prova: per il capitolo di prova E;
Persona_1 (c/o EB S.p.A.) per i capitoli di prova F, G, H;
Testimone_3 il Prof. (c/o Università di Napoli Federico II) per il capitolo di prova I. Testimone_2 Sulla revoca dell'ordinanza del 16 aprile 2024 e/o sulla nullità della CTU integrativa e/o, in subordine, sulla rinnovazione della CTU
, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nelle proprie memorie nonché nelle osservazioni CP_1 alla CTU integrativa, insiste per la revoca dell'ordinanza del 16 aprile 2024 o, in subordine, per la declaratoria di nullità della relazione del CTU integrativa, nonché, in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di nullità, chiede la rinnovazione della relazione del CTU integrativa in ragione degli errori metodologici da cui la stessa e affetta come evidenziato nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale integrativa, osservazioni restate prive di riscontro da parte del CTU e/o dell'ausiliario del CTU. In ogni caso con vittoria di spese, oneri e compensi;
condannare al pagamento di un corrispettivo equitativamente determinato ex art. Parte_1 96, comma 3, c.p.c.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
4 1. Con atto di citazione notificato in data 29/10/2021 (di seguito anche solo Parte_1
”) ha adito il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di Parte_1 [...]
(di seguito anche solo ”) al risarcimento dei danni causati CP_1 CP_1 dall'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali nascenti da un contratto atipico in materia informatica stipulato tra le parti il 17.11.2018, previa declaratoria di risoluzione di detto contratto per inadempimento di . CP_1
Tenutasi la prima udienza il 30/03/2022 nelle forme a trattazione scritta, la giudice allora procedente ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e ha fissato per la valutazione delle istanze istruttorie l'udienza del 16/11/2022.
Con successiva ordinanza del 15/02/2023 la giudice ha fissato l'udienza del 7/6/2023 per la comparizione personale delle parti, all'esito della quale, a scioglimento della riserva assunta nella medesima data, ha disposto CTU volta a descrivere le caratteristiche tecniche del software relativo alla piattaforma ArtData di proprietà di parte attrice, alla sua attuale utilizzabilità, ovvero, in caso di accertata inutilizzabilità, in ordine al costo necessario per la sua realizzazione ex novo.
Per il deposito dell'elaborato peritale era stato inizialmente fissato il termine del 31.1.2024, successivamente prorogato al 28/02/2024 su istanza del CTU, con fissazione dell'udienza del
20.3.2024 per esame perizia.
Con ordinanza in pari data, la giudice allora procedente ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5/6/2024 avanti alla scrivente giudice, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo.
Con successiva ordinanza del 15/4/2024 la scrivente giudice, in parziale accoglimento di istanza formulata da parte attrice, ha revocato la precedente ordinanza del 22/3/2024 e ha disposto supplemento di CTU sul quesito volto ad accertare quale fosse il valore economico complessivo della Piattaforma di proprietà di , tenuto anche conto del numero e Parte_1 della qualità di dati che la popolavano al momento della sua distruzione, disponendo la comparizione del CTU dott. all'udienza del 22/5/2024 (poi rinviata al 6.6.2024) Persona_4 per il conferimento dell'incarico supplementare e autorizzandolo ad avvalersi di un ausiliario.
A tale udienza il CTU ha dichiarato di accettare l'incarico e ha chiesto di essere autorizzato ad avvalersi di ausiliario indicando a tal fine il dott. e la giudice – sentite le Persona_5 parti - ha confermato la propria precedente ordinanza di ammissione di supplemento di CTU e ha fissato l'udienza del 18/12/2024 per esame perizia.
All'udienza del 18/12/2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data
9/04/2025 nelle forme a trattazione scritta.
5 Con ordinanza dell'11/04/2025 la giudice ha assegnato la causa in decisione concedendo alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nell' atto di citazione notificato a controparte, parte attrice ha esposto di aver stipulato in data
17 novembre 2018 un contratto atipico con (doc. 19) avente a oggetto l'affidamento a CP_1 quest'ultima di servizi di IT, firewall, virtual server, disaster recovery, gestione dei back up, nonchè i relativi impegni di conservazione e recovery in relazione alla piattaforma “Artdata” di proprietà di , piattaforma preposta alla registrazione, autenticazione e stima Parte_1 di prezzo di opere d'arte e beni di valore mobiliare.
Quanto ai rapporti tra le parti, ha precisato che il contratto oggetto di causa era Parte_1 stato preceduto da un diverso accordo stipulato con EL Italia s.p.a. - società successivamente acquisita da – accordo sostituito da quello stipulato con l'odierna CP_1 convenuta.
L'attrice ha inoltre affermato che i servizi avevano efficacia a partire dal 1° ottobre 2018, che il contratto aveva durata di 12 mesi, con rinnovo automatico per la medesima durata in caso di mancata disdetta entro i 90 giorni precedenti alla scadenza e che, non essendo intervenuta tale disdetta, il contratto era da ritenersi valido sino al 1° ottobre 2020.
La difesa di ha quindi dedotto che, sebbene il periodo di vigenza del contratto Parte_1 non fosse ancora terminato, aveva interrotto i servizi prestati a partire dal mese di CP_1 aprile 2020 adducendo quale motivazione l'asserita intervenuta scadenza del contratto in data
31 marzo 2020. L'interruzione ha avuto ripercussioni sia sulla piattaforma che sui siti Pt_3 www.artdata.ch e www.artdata.com, i quali non erano più raggiungibili da parte degli utenti.
L'attrice ha esposto che l'odierna convenuta, oltre ad interrompere anticipatamente l'erogazione dei servizi dovuti, aveva altresì cancellato l'intero Database ” di Pt_3 proprietà di . Parte_1
Alle richieste di recupero dei dati del Database, aveva risposto che la piattaforma era CP_1 stata cancellata per motivi di privacy inerenti all'impossibilità di conservare i dati e che la stessa risultava completamente persa e non più recuperabile (doc. 26 parte attrice).
La difesa di parte attrice ha sostenuto che la condotta di deve considerarsi violativa CP_1 degli obblighi di custodia e restituzione di cui all'art. 1177 c..c oltre che dell'obbligo contrattuale di creare delle copie di sicurezza e di approntare mezzi idonei per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. e dello standard di diligenza nell'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 1176 c.c.
6 In conseguenza dell'asserito inadempimento della controparte, l'attrice ha chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per fatto imputabile alla convenuta a far data dal 31 marzo 2020 e, comunque, di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni scaturiti dall'inadempimento.
Con riguardo alla quantificazione del danno l'attrice ha esposto che lo stesso deriva in primo luogo dalla perdita del valore della piattaforma e consiste, da una parte, nella perdita del software sviluppato per la piattaforma , anche tenuto conto del costo medio necessario Pt_3 per la creazione ed implementazione di un software analogo e, d'altra parte, nella perdita dell'intero Database . Pt_3
A tali voci di danno dovrebbe inoltre aggiungersi una somma a titolo di perdita del brevetto industriale, quantificata dall'attrice in euro 100.000.
In via subordinata ha chiesto di quantificare il danno patito a seguito della Parte_1 perdita di valore della piattaforma in euro 2.000.000 a titolo di perdita di chance, segnalando che, prima della cancellazione della piattaforma, era in corso una trattativa con la società
“EB” volta all'acquisizione di da parte di quest'ultima. Pt_3
Nell'ambito di tale trattativa era stata sottoscritta una lettera di intenti che non aveva potuto aver esito alcuno a causa della intervenuta cancellazione della piattaforma in oggetto.
Inoltre, secondo quanto dedotto dall'attrice, il danno non comprenderebbe la sola perdita del valore della piattaforma ma anche la diminuzione di valore delle opere d'arte e dei multipli di autore di proprietà dell'attrice derivata dalla distruzione dei documenti registrati e catalogati sulla piattaforma, per un valore di euro 1.997.720. A tal riguardo l'attrice ha precisato che in seguito alla distruzione dei documenti multimediali registrati e catalogati da a Parte_1 corredo delle opere d'arte e multipli di autore di sua proprietà, gli stessi hanno subito un ingente diminuzione di valore stante la perdita dei dati relativi alla storiografia e biografia museale del loro percorso nonché del relativo valore e, per quanto riguarda le opere multiple uniche d'autore, dei dati essenziali per garantirne l'originalità.
Una ulteriore somma di euro 200.000 è stata richiesta a titolo di danno all'immagine e alla reputazione.
L'attrice ha infine dedotto la possibile insorgenza di danni derivanti dalle paventate azioni risarcitorie nei propri confronti da parte degli utenti della piattaforma, danni allo stato non quantificabili.
Oltre al risarcimento del danno, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla pubblicazione a proprie cure e spese della sentenza del giudizio de quo, ai sensi dell'art. 120 del c.p.c., mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, su “il Corriere
7 della Sera” o altro principale quotidiano a tiratura nazionale e sul sito internet www.artdata.com e www.artdata.ch.
3. La convenuta si è costituita in giudizio deducendo da una parte l'assenza di un proprio inadempimento e dall'altra l'insussistenza dei danni lamentati dall'attrice.
Con riguardo ai rapporti tra le parti, la difesa di ha esposto che il contratto stipulato in CP_1 precedenza tra e EL (doc. 2) costituiva un accordo quadro che regolava Parte_1 gli obblighi delle parti, le relative responsabilità e i contatti delle parti dalle stesse comunicate, mentre il contratto stipulato in data 17/11/2018 tra ed Parte_1 CP_1 rappresentava un ordine integrativo del primo.
La convenuta ha quindi dedotto che l'interruzione dei servizi è derivata dalla dismissione della fornitura di tali servizi in da parte di – dismissione comunicata per tempo CP_1 CP_1
a Swiss Stellage– e ha precisato che l'art. 10.2 del contratto quadro prevedeva il diritto di risolvere il contratto in favore di entrambe le parti in caso di cessazione dell'attività di una delle due.
Ha inoltre sostenuto che aveva prestato il proprio tacito assenso alla cessazione Parte_1 del contratto chiedendo il supporto di per la migrazione dei dati presso altro Data CP_1 center.
Quanto alla cancellazione della piattaforma, la convenuta ha dedotto l'assenza di un proprio obbligo di conservazione dei dati successivamente alla cessazione dei servizi e ha affermato di averli comunque mantenuti per un periodo di sette giorni nel corso dei quali Parte_1 non si è attivata ai fini del recupero.
Venendo ai danni lamentati da parte attrice, la difesa di ha in primo luogo richiamato CP_1
l'art.
7.4 del Contratto quadro ai sensi del quale la responsabilità di EL non avrebbe potuto “eccedere il 75% dei Compensi totali (esclusa l'IVA, imposte, tasse o similari) pagati
o pagabili dal Cliente a durante il precedente periodo di (12) mesi”. CP_4
Inoltre, ai sensi dell'art.
7.3 del contratto quadro - il quale escludeva la responsabilità di
EL per i danni indiretti - la convenuta ha ritenuto di poter escludere la risarcibilità dei danni derivanti dalla perdita del valore della piattaforma, della perdita di chance e delle perdite occorse ai terzi.
ha altresì ritenuto che i danni ex adverso lamentati dovevano considerarsi non CP_1 prevedibili al momento della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1225 c.c., in considerazione dell'esiguità del compenso mensile corrisposto per i servizi, della gratuità dei servizi offerti da e dalla consistenza del Database al momento in cui è sorta Parte_1
l'obbligazione.
8 La convenuta ha altresì contestato le singole voci di danno, evidenziando in particolar modo l'inidoneità probatoria delle perizie allegate dall'attrice in merito al quantum del risarcimento conseguente alla perdita di valore della piattaforma e delle opere d'arte.
In relazione al danno conseguente alla perdita di valore del brevetto, ha eccepito che CP_1 lo stesso non può di per sé considerarsi venuto meno a seguito della cancellazione della piattaforma, affermando che l'attrice può in realtà continuare a dare attuazione all'invenzione in oggetto.
Quanto al danno da perdita di chance, la convenuta ha contestato l'affermazione secondo cui lo stesso sarebbe conseguito alla interruzione delle trattative tra l'attrice e EB, sostenendo che le stesse non fossero giunte ad un livello di avanzamento tale da far ritenere certo o altamente probabile il buon esito dell'operazione di acquisizione.
La resistente ha inoltre domandato in ogni caso la riduzione delle pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. affermando che sarebbe stato onere di conservare Parte_1 una copia dei documenti o attivarsi prontamente per il loro recupero.
La difesa di ha infine affermato di vantare un controcredito nei confronti dell'attrice, CP_1 pari ad euro 3.196,20, a titolo di corrispettivo per i servizi prestati dall'odierna convenuta e asseritamente non pagati dalla controparte a partire dal mese di novembre 2019. La convenuta ha pertanto domandato che in caso di accoglimento delle domande attoree, l'importo dovuto venga parzialmente ridotto per l'importo del credito vantato da ai sensi dell'articolo CP_1
1243 cc., con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
4. Rileva il Tribunale che, sulla base dei documenti prodotti in giudizio e dell'esito della consulenza tecnica svolta, può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità contrattuale di per il danno cagionato a dalla perdita della piattaforma Artdata. CP_1 Parte_1
E' emerso dagli atti che , per una maggior sicurezza della piattaforma Parte_1 Pt_3 da lei creata, aveva deciso nel 2015 di affidare in outsourcing i servizi di tenuta e conservazione del Database e la scelta era ricaduta su EL ( di seguito Controparte_5 anche solo “EL”), operatore facente parte del 'Gruppo EL', ritenuto il maggior provider europeo di data center indipendenti dai vettori di telecomunicazioni, presente in
Europa.
A EL Swiss Stellage aveva commissionato servizi di 'hosting/vps' che comprendevano, oltre all'Housing dei Server, anche i sistemi di protezione del database quali back up, disaster recovery, etc. (cfr. doc. 17 parte attrice).
Successivamente, nel gennaio 2016, il gruppo americano aveva acquisito EL, CP_1 mantenendo tra le altre la sede e l'infrastruttura italiana, situata a Basiglio (MI).
9 A seguito di tale modifica societaria, alla cessazione del contratto stipulato nel 2015 con
EL, su proposta di , nella persona del medesimo referente di EL, Dott. CP_1
Per_
il contratto originariamente stipulato, veniva sostituito da un nuovo contratto avente a oggetto sostanzialmente i medesimi servizi.
Vi è in atti il contratto sottoscritto in data 12 novembre 2018 (cfr.doc. 18 ) con Parte_1
, sostituito pochi giorni dopo da una nuova versione del medesimo contratto, CP_1 contenente minime correzioni sull'identificazione dei codici dei servizi prestati da CP_1
(contratto del 17 novembre 2018, doc. 19 ). Parte_1
L'accordo contrattuale finale prevedeva, a fronte di un corrispettivo mensile di Euro 639,24, la fornitura, da parte di , dei Servizi indicati alle pagine 1 e 2 e segnatamente, la CP_1 gestione dei servizi IT, firewall, virtual server, disaster recovery, la gestione dei back up con relativi impegni di conservazione (500GB) e recovery (500GB) prevedendosi, per ciascuna sezione dei servizi prestati da , la data di inizio efficacia (c.d. 'Effective Date') dall'1 CP_1 ottobre 2018 con previsione, all'articolo 3 (Terms & Conditions) che il Contratto medesimo avesse durata di 12 mesi con rinnovo automatico di altri dodici mesi, salvo disdetta da inviarsi per iscritto con preavviso di almeno 90 giorni (Non-renewal Notice) rispetto alla scadenza del dodicesimo mese di validità.
La disdetta era quindi da comunicarsi entro il 2 luglio 2019 e, in difetto, il contratto si sarebbe rinnovato di ulteriori 12 mesi, decorrenti dal 1° ottobre 2019.
Non avendo le parti comunicato la disdetta entro il termine indicato, la validità del contratto era da ritenersi prorogata al 1° ottobre 2020.
Rileva il Tribunale che il documento ora richiamato è costituito da una proposta completa, inviata da a , a differenza del documento prodotto da (doc. 2), CP_1 Parte_1 CP_6 incompleto nel testo e sottoscritto dalla sola , ove è contenuto il richiamo ad Parte_1 allegati non prodotti agli atti e come tale privo di efficacia in ordine agli impegni assunti da
. CP_1
Al fine di ricostruire i reciproci obblighi si ritiene dunque che l'unico documento utilizzabile sia la proposta accettata il 17.11.2018 da , sopra richiamata, con la conseguenza Parte_1 che doveva ritenersi obbligata a fornire i servizi indicati in detta proposta fino all' 1 CP_1 ottobre 2020, potendo la disdetta del contratto essere esercitata unicamente con comunicazione da trasmettere 90 giorni prima della scadenza.
Non può quindi ritenersi valido il richiamo di al doc. 2 già citato, del quale il CP_1 contratto 17.11.2018 dovrebbe considerarsi secondo un “allegato” (non è dato CP_1 comprendere in base a quale criterio ermeneutico), ove era previsto: “EL avrà il diritto di
10 risolvere il Contratto con effetto immediato nel caso in cui: (…) 10.2.3 l'una o l'altra cessi
l'attività” e ciò in quanto, come si è visto, il documento è incompleto e non sottoscritto da
EL e, in ogni caso, anche in fatto, va considerato che non si è verificata la cessazione dell'attività da parte da bensì unicamente la scelta imprenditoriale di dismettere CP_1 anticipatamente rispetto alla data prevista dal contratto in essere alcuni servizi dei quali usufruiva . Parte_1
Non trova riscontro documentale alcuno la circostanza affermata da ultimo anche in comparsa conclusionale da (pag. 15) secondo cui era stata posta a conoscenza CP_6 Parte_1 della dismissione dei servizi fin dal febbraio 2019 in quanto i documenti richiamati (da n. 4 in avanti) evidenziano che solo in data 15 novembre 2019 (doc. 5) comunicava a CP_1 [...]
la propria decisione di interrompere alcuni dei servizi resi. Pt_1
Tale decisione appare non conforme al regolamento contrattuale del 17.11.2018 che, come si
è visto, al momento della comunicazione di cessazione dei servizi, si era già rinnovato fino all'1 ottobre 2020, data fino alla quale era tenuta a fornire a i servizi CP_1 Parte_1 pattuiti in contratto.
Del tutto illegittimamente, quindi, ha sospeso i servizi in data 31.3.2020, in assenza CP_6 del “mutuo consenso” allegato dalla parte, del quale non vi è prova alcuna in atti.
A ben vedere, d'altro canto, anche in ipotesi di cessazione anticipata del contratto per mutuo consenso, non sarebbero venuti meno gli obblighi di custodia e successiva restituzione dei dati affidati a da . CP_6 Parte_1
La circostanza che si stesse interessando a reperire una collocazione diversa Parte_1 per la propria piattaforma è unicamente sintomatica della collaborazione prestata dalla parte in virtù della decisione comunicata da ma non può in alcun modo acquisire efficacia CP_1 di consenso alla cessazione anticipata del contratto al 31.3.2020 con distruzione dei dati e quindi in assenza di una compiuta migrazione dei dati ad altra piattaforma (che CP_6 avrebbe dovuto attendere, quantomeno in base ai principi di correttezza e buona fede che presiedono l'esecuzione del contratto).
A fronte dell'illegittima condotta di , appare priva di rilievo l'eccezione della CP_1 convenuta circa il fatto di essersi obbligata unicamente a garantire il back up dei dati in caso di evento dannoso (guasto, attacco hacker, disastro naturale), essendo assorbito tale obbligo da quello principale di conservare i dati necessari per garantire il funzionamento della piattaforma per tutta la durata del contratto (ovvero fino all'1.10.2020).
E' senz'altro vero che i dati affidati da a non possono considerarsi Parte_1 CP_1 beni materiali, come correttamente afferma , ma ciò non toglie che i servizi resi a CP_1
11 pagamento da avessero come presupposto la conservazione e il back up costante dei CP_1 medesimi, anche considerata la loro continua trasformazione, stante l'implementazione delle inserzioni da parte degli utenti.
In tale contesto appare non condivisibile l'affermazione di secondo cui “ non CP_1 CP_1 era gravata da alcun obbligo di custodia materiale dei dati della . Il servizio Parte_3 fornito da consisteva esclusivamente nella messa online dei dati, non nella loro CP_1 conservazione fisica o materiale. I dati in questione, infatti, sono beni immateriali, replicabili all'infinito, e, pertanto, avrebbe potuto e dovuto detenere una propria copia Parte_1 degli stessi, non certo attribuendo questa obbligazione aggiuntiva a ”. CP_1
Tale affermazione non sembra tenere nel dovuto conto la circostanza che i dati che popolavano il sito, proprio per essere un bene immateriale, erano modificabili in ogni istante e non potevano pertanto essere conservati se non da chi tali dati aveva a disposizione per garantire il funzionamento della piattaforma.
Peraltro, appare dirimente la circostanza che, tra le obbligazioni assunte con il contratto
17.11.2018 da parte di vi era anche il “committed storage” (voce autonoma rispetto al CP_1
“disaster recovery”) consistente, come è noto, nell'operazione di scrittura dei dati dalla memoria a un disco (fisico).
Il CTU ha appurato che il 31.3.2020, con la arbitraria cessazione dei servizi resi da , CP_1 sono andati perduti:
• il codice sorgente del sito internet (frontoffice e backoffice);
• il database sottostante al funzionamento del sito;
• i dati caricati dagli utenti: anagrafiche, opere caricate (identificazione, quotazione, immagini e video), gallerie, aste, compravendite).
Di tali perdite deve ritenersi responsabile, in base alla definizione degli obblighi su di CP_1 lei gravanti.
5. In relazione alla quantificazione del danno patito dall'attrice, la scrivente giudicante ritiene di aderire alle conclusioni esposte nella CTU.
Devono infatti ritenersi infondate le eccezioni di nullità (in particolare riferite al supplemento di perizia) sollevate da (da ultimo alle pagg. 35 e ss. della comparsa conclusionale) in CP_1 quanto sostanzialmente fondate su critiche dei metodi di valutazione utilizzati dall'Ausiliario, in assenza di violazioni formali o sostanziali delle norme che disciplinano l'accertamento tecnico ovvero la garanzia del contraddittorio durante l'espletamento dell'incarico.
Come è noto, qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio
“non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere,
12 delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. 15147/18).
Ciò nonostante, si ritiene utile riportare di seguito i passaggi cruciali dell'accertamento tecnico svolto.
A tal riguardo occorre preliminarmente distinguere tra la consulenza tecnica inizialmente disposta dalla giudice precedentemente assegnataria della causa, e quella successivamente disposta in via integrativa dalla scrivente giudicante.
La prima CTU era volta a individuare gli elementi tecnici utili alla decisione in ordine alle caratteristiche tecniche del software relativo alla piattaforma ArtData, alla sua attuale utilizzabilità, ovvero, in caso di perdita, al costo necessario per la sua realizzazione ex novo.
Il perito ha preliminarmente precisato che la piattaforma è stata in questo contesto Pt_3 valutata – come da quesiti del giudice – unicamente per gli aspetti tecnici e che l'effetto della perdita dei dati è stato valutato unicamente per la sua componente “informatica” e non ha riguardato una stima del valore economico di mercato della piattaforma.
Quanto alle caratteristiche tecniche del software, il CTU ha esposto che la piattaforma internet era pensata per diventare un marketplaceper la comunità degli operatori nel mondo dell'arte e che il sito – aperto sia a collezionisti che a operatori privati, quali critici e galleristi,
e istituzionali, quali musei – metteva a disposizione la catalogazione delle opere d'arte, la loro stima, la creazione di gallerie virtuali, la messa in vendita di opere in modo diretto o tramite asta;
dette funzionalità erano inoltre rafforzate da partnership con enti certificatori terzi.
Il sito prevedeva inoltre un backoffice, cioè un sistema di gestione (degli utenti, delle opere, delle aste e delle transazioni) basato sul medesimo database su internet.
La piattaforma era progettata per prevedere due siti internet: (http://artdata.ch) e Pt_3
ArtData Exchange (http://artdataex.ch). L'analisi di uno dei principali archivi di internet eseguita dal consulente (the Way Back Machine, https://web.archive.org, noto e utilizzato anche per dare riscontro terzo dell'esistenza di contenuti web) ha mostrato che ArtData
Exchange non era ancora online a luglio 2019 e che le sue funzionalità erano state portate all'interno di Pt_3
Venendo alla valutazione dell'attuale utilizzabilità del software, il CTU ha rilevato che, a seguito della cessazione dei servizi in data 31.3.2020, il codice sorgente ancora disponibile proviene da versioni non definitive del sito ovvero quello di cui ai doc. 50 e 51 di parte attrice, che riportano una versione di lavoro risalente al marzo 2018 - 2 anni prima degli eventi - oppure il sito internet di demo (http://ict-euro.com/demo/artdata/site/it), che risulta
13 comunque incompleto delle funzionalità che appaiono essere presenti sul sito archiviato da
Way Back Machine.
Il database è presente nella sua struttura non definitiva e risalente a circa 2 anni prima della messa on-line.
I dati degli utenti e delle opere non sono più recuperabili.
Quanto, infine, alla stima del costo necessario per il ripristino ex novo il CTU ha chiarito che le piattaforme di questo genere hanno una vita e uno sviluppo che dipende dal numero degli utenti e dal loro coinvolgimento, e che pertanto non è possibile effettuare una stima basata su elementi puramente tecnici in quanto il sistema ArtData è costituito non solo da un “luogo di incontro virtuale” (il marketplace) – realizzato da un software – ma anche, se non soprattutto, dai dati immessi dagli utenti e da questi elaborati: le opere, le quotazioni, le gallerie virtuali, le aste (contenuti dei quali non è rimasta alcuna traccia).
Il CTU ha utilizzato come base di calcolo di riscrittura del codice sorgente il materiale presente agli atti (in particolare i docc. 50 e 51 che riportano come i file di sviluppo siano compresi nella data tra giugno 2016 e il luglio 2017, quindi 13 mesi, e abbiano visto lo sviluppo in totale di 7 programmatori di origine indiana).
Il CTU ha altresì valutato che la complessità del sito non era elevata, tanto che sono stati impiegati software e database non specifici ma opensource (framework CodeIgniter e database MySQL), con funzionalità predeterminate, non basate su algoritmi variabili e senza ipotizzare forti carichi di lavoro.
Infine, come team di lavoro, è stato considerato personale di base in India (come quello impiegato dall'attrice) di esperienza di medio livello (range tra 6.100 e 8.500 $/anno6, circa €
5.600 - € 7.800).
Su tali basi il CTU ha raggiunto le seguenti conclusioni: stima minima: 7 programmatori * 13 mesi (1,08 anni) * € 5.600 = € 42.336,00 stima massima: 7 programmatori * 13 mesi (1,08 anni) * € 7.800 = € 58.968,00
Aggiungendo a tali costi quello di gestione del progetto (coordinamento, test e verifiche), che ha stimato essere valutabile nel 10%, ha dedotto che il costo di riscrittura del software è valutabile tra € 47.000 e € 65.000.
La seconda CTU, invece, è stata disposta al fine di stimare il valore economico di mercato della piattaforma.
All'esito delle analisi svolte, il perito ha ritenuto che il danno economico subito da
[...]
in relazione alla definitiva cancellazione del database ArtData sia equivalente al Pt_1 valore della piattaforma stessa, ragionevolmente quantificabile in € 2,5 milioni.
14 Tale valore è stato ottenuto, anche grazie all'apporto tecnico dell'ausiliario, come risultato della media semplice tra il prezzo offerto inizialmente da EB (pari a € 2 milioni) (per l'acquisizione) e l'“Equity Value” ottenuto da IN IM (primario operatore nel settore delle operazioni di mercato che aveva analizzato le possibili prospettive di sviluppo coinvolgenti la Società) (pari almeno a € 3 milioni), applicando come metodi di controllo:
- il metodo “Berkus”, con un risultato pari a € 1,95 milioni (metodo non giudicato, tuttavia, sufficiente a determinare da solo il valore della piattaforma ArtData,
Paragrafo 3.1.1);
- il c.d. modello “Venture Capital”, partendo da stime/ipotesi prevalentemente esplicitate nella memoria di Parte Attrice del 31 luglio 2024 (seppur con alcune rettifiche) con un risultato pari a € 2,6 milioni (Paragrafo 3.1.2).
Per quanto riguarda la componente di danno lamentata da parte attrice (pari a € 2 milioni) in relazione alla perdita di valore delle opere reali che erano state registrate ed autenticate grazie alla piattaforma il CTU non ha riscontrato in atti elementi utili a confermare tale Pt_3 perdita, se non la relazione de “ ” (allegata da parte attrice) (Paragrafo 2.2.4) che ha Parte_5 quantificato il danno in parola.
Il perito ha quindi dichiarato di non avere le competenze per svolgere un'attività autonoma di valutazione sul punto e ha rimesso al giudice la possibilità di quantificare tale ulteriore componente di danno, in via equitativa o avvalendosi del contributo di altro esperto in materia.
6. Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria (esclusa l'operatività dei limiti risarcitori richiamati dalla convenuta e contenuti nel più volte citato doc. 2, ritenuto privo di efficacia probatoria e in ogni caso correlati ad ipotesi di colpa lieve, insussistente nel caso in esame) formulata da possa essere accolta con riguardo alle voci relative al costo di Parte_1 realizzazione ex novo della piattaforma dal punto di vista informatico nonché al valore della piattaforma al momento della sua distruzione da parte di . CP_6
Il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale deve, come è noto, includere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno che si pongano come conseguenza immediata a e diretta dell'altrui inadempimento.
Per quanto riguarda la prima voce, il consulente ha appurato, come sopra descritto, che il costo per la realizzazione ex novo del software andato perduto si colloca in una forbice oscillante da un minimo di € 47.000 e un massimo di € 65.000.
Ritiene pertanto il Tribunale che sia equo e prudente determinare tale danno nella misura mediana di € 56.000.00.
15 Quanto al danno costituito dalla perdita del valore della piattaforma, osserva il Tribunale che ha dato prova che, nel corso del 2020, erano intercorse trattative per la Parte_1 cessione della piattaforma ad un terzo, con cui era stata sottoscritta una lettera di intenti.
E' pacifico, come sostiene , che il contenuto della lettera di intenti non sia opponibile CP_6
a ma tale produzione documentale dimostra che aveva preso in CP_6 Parte_1 considerazione l'ipotesi di cedere detta piattaforma, di tal che la determinazione del valore di mercato della stessa appare ancor più giustificata al fine di parametrare il danno effettivamente subito da parte attrice.
Assume parte convenuta che non avrebbe formulato domanda risarcitoria Parte_1 alcuna in ordine al valore della piattaforma ma è sufficiente leggere le conclusioni rassegnate fin dall'atto introduttivo per verificare che tra le voci di danno, tra le domande formulate in via subordinata, era compresa quella di condanna al pagamento di € 2.000.000,00 quale
“valore della piattaforma e perdita di chance”, oggetto di indagine nell'ambito del supplemento di perizia.
Non hanno invece trovato riscontro le richieste risarcitorie riferite al valore delle opere d'arte catalogate sulla piattaforma (si richiamano le conclusioni del perito sul punto, osservando che nulla consente peraltro di affermare che i titolari delle inserzioni non avessero conservato la certificazione cartacea relativa all'opera catalogata).
Parimenti non si ritengono risarcibili il danno da perdita del brevetto, posto che, come accertato in sede di consulenza, il software andato perduto è replicabile, con i costi sopra specificati e neppure il danno da lesione del diritto di immagine aziendale, in assenza di qualsiasi prova in merito alle modalità con cui il medesimo si sarebbe manifestato.
Non si ravvisano i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza, richiesta da
[...]
, non essendo allegato lo specifico interesse a ottenere tale misura che non sembra Pt_1 poter contribuire in alcun modo a limitare o risarcire il danno patito da . Parte_1
7. Appare fondata l'eccezione di parziale compensazione degli importi dovuti da con il CP_6 credito di € 3.196,20 vantato da nei confronti di per canoni non pagati CP_6 Parte_1 dal novembre 2019 (doc. 8 ), in assenza di contestazioni di parte attrice sul punto. CP_6
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore di CP_1 [...]
, liquidate, visto il D.M. 55/14 – parametri medi – e avuto riguardo al valore finale Pt_1 della controversia (decisum) (€ 2,5 milioni) (scaglione da € 2.000.001 a € 4.000.000) in luogo del valore della domanda (disputatum) come affermato dalla Corte di legittimità (da ultimo,
Cass. 35073/23), in € 49.336,00 per compensi (di cui € 7.786,00 per la fase di studio della
16 controversia, € 5.136,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 22.872,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 13.542,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto stipulato il 17.11.2018 tra le parti a far data dal
31.3.2020, per inadempimento di Controparte_1
- condanna al pagamento degli importi rispettivamente di € Controparte_1
56.000,00 e di € 2.500.000 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per le causali meglio descritte in motivazione oltre interessi dal dì della domanda al saldo;
- dichiara la compensazione parziale del credito in capo a con il Parte_1 debito di € 3.196,20 (oltre interessi dalla scadenza al saldo) di quest'ultima nei confronti di per canoni contrattuali non pagati a far tempo dal Controparte_1 novembre 2019;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
nella misura di € 49.336,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese Parte_1
e accessori di legge;
- pone le spese della CTU in capo alle parti in vai solidale.
Così deciso in Milano, il 28 luglio 2025
La giudice
NI RE
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