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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2193/18 R.G. introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., all'udienza non partecipata del 20.11.2024
Tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ) e (C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Pasquale Acconcia, dall'Avv. Aniello CodiceFiscale_4
Ferrentino, dall'Avv. Brigida D'Aurelio giusta procura in atti;
(attori)
(C.F. ) e (C.F. Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pecoraro, giusta procura in atti C.F._6
(attori)
Contro
(C. F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._7 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Mario Della Porta, giusta procura in atti;
C.F._8
(convenuti)
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 5 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, premesso di essere proprietari di alcuni fondi agricoli, meglio identificati in atti, nonché di esercitare sulle particelle individuate al fol. 4 nn. 995, 850 e 847 - di proprietà dei sigg. e una CP_1 CP_2 servitù carrabile e pedonale per l'accesso ai loro fondi;
che tale situazione è stata accertata con ordinanza (possessoria) resa in data 01.08.2016; che la parte che attraversa la proprietà dei convenuti presenta una situazione di degrado tale da non consentire l'effettiva utilità; che tale situazione è imputabile ai convenuti che non hanno posto in essere idonee opere di manutenzione, hanno evocato in giudizio i sigg. e al fine Controparte_1 CP_2 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto degli attori ad eseguire tutte quelle opere necessarie e funzionali all'esercizio della servitù di passaggio, pedonale e carrabile e per tutta la sua lunghezza , così come innanzi precisata , mediante il ripristino della stessa , con massetto in cemento o altro materiale idoneo ad assicurare , nell'interesse di tutti gli aventi diritto e secondo la ripartizione delle spese , la migliore e comoda fruibilità della stessa;
dichiarare tenuti anche i convenuti a partecipare a tali spese secondo i rispettivi vantaggi ed in ragione dello stato di degrado della servitù , per la parte ad essi imputabile ex art. 2051 c.c. e per l'effetto condannarli al pagamento di quella somma che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
2. Con comparsa depositata in data 23.07.2018 si sono costituiti in giudizio gli odierni convenuti, eccependo, in estrema sintesi: 1) l'imporcedibilità della domanda per non essere stato esperito il preventivo tentativo di mediazione;
2) l'indeterminatezza della causa petendi;
3) il difetto di legittimazione attiva;
4) l'infondatezza nel merito della proposta domanda. I convenuti hanno infine proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dagli attori alla proprietà dei convenuti. Hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva
e/o di legittimazione ad agire. Sempre in via preliminare: pronunciare la connessione del presente giudizio con quello avente R.G. 2659/16 pendente innanzi a Codesto Tribunale, riunendo per l'effetto i due giudizi. Nel merito: 1) rigettare la domanda così come proposta in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto e in diritto;
2) accogliere la domanda riconvenzionale così come spiegata e per l'effetto, accertati i danni come sopra indicati e quantificati, dichiarata la responsabilità degli attori, voglia condannare gli stessi a pagare la somma di € 4941,00 oltre interessi e rivalutazione , nonché condannare gli attori a
pagina 2 di 5 titolo di risarcimento in favore dei convenuti ex art. 96 c.p.c. terzo comma;
3) In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi dovesse trovare riconoscimento in tutto o in parte la domanda così come proposta, compensare in tutto o in parte quanto eventualmente dovuto agli istanti con la somma riconosciuta ai convenuti in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale;
4) condannare in ogni caso gli attori alle spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario anche ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c.”
3. In pendenza del presente giudizio in data 18.05.2018 gli attori hanno provveduto altresì a depositare ricorso ex art. 700 c.p.c. conclusosi con ordinanza di rigetto del 05 settembre 2019.
4. Disattese dal precedente G.I. le richieste istruttorie formulate dalle parti la causa veniva rinviata ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.12.2020. Successivamente il presente procedimento veniva assegnato alla scrivente e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza non partecipata del 21.11.2024.
***
Domanda principale
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Invero gli attori si sono affermati titolari di una servitù sulla base del provvedimento emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore in data 01.8.2016 all'esito del giudizio possessorio R.G. 2659/16.
Con tale provvedimento i ricorrenti, odierni attori, erano stati reintegrati nel possesso dell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di passaggio mediante consegna delle chiavi di un cancello e rimozione di materiale ferroso e pietre. A parere di chi scrive (e come evidenziato anche dal precedente giudice istruttore nell'ordinanza cautelare del 05 settembre 2019) il suddetto provvedimento non costituisce un accertamento dell'esistenza di un titolo attestante l'esistenza di una servitù di passaggio o della intervenuta usucapione della servitù.
Invero, “l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”. Sul punto, le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che "Ciò è chiaro non tanto perché
l'autorità del provvedimento sussiste solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del quale lo stesso è stato emesso, ma anche perché il suo contenuto accertativo non può mai "fare stato" tra le parti e i loro aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c., dal momento che la sua efficacia può venire sempre meno per effetto di altra "sentenza anche non passata in giudicato, che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso" (Cass. Sez. Un.
n. 27187/2007).
Il carattere anticipatorio non assicura la stabilità, neppure provvisoria, del "decisum". Allorché il giudizio di merito non sia iniziato da nessuna delle parti del procedimento cautelare, il permanere pagina 3 di 5 dell' efficacia esecutiva del provvedimento che lo conclude non ne comporta la stabilità, da intendere come concreta idoneità a costituire giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. .
Alla luce di siffatti principi, va evidenziato che l'ordinanza cautelare qui invocata non può avere l'effetto di vincolare le valutazioni che devono svolgersi nella presente causa.
Non vi è stato, infatti, alcun accertamento incontrovertibile in ordine alla esistenza di una servitù di passaggio e né può sostenersi un permanere degli effetti giuridici del provvedimento cautelare spendibile perpetuamente in qualsiasi sede.
Si ritiene in definitiva che l'ordinanza cautelare pronunciata in favore degli odierni ricorrenti non può vincolare, quindi, il giudizio da esprimersi in questa causa. Ebbene gli attori non hanno neanche allegato l'esistenza di titoli fondanti una servitù di passaggio sulla strada che attraversa il terreno dei convenuti, né prospettato in maniera specifica l'usucapione della servitù di passaggio o la sussistenza degli estremi per il riconoscimento di una servitù coattiva.
Ancora, il mero possesso di una servitù di passaggio, pur consentendo al possessore di praticare il passaggio su una determinata strada, non legittima il possessore a richiedere la manutenzione della strada oggetto di possesso, a meno che le problematiche relative allo stato della strada non siano derivati da atti di turbativa del possesso e siano denunciabili dal possessore con apposita domanda possessoria in via autonoma (cfr. Cass. n. 1896/2011).
In conclusione i sigg. , , Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Parte_6
e non hanno dimostrato o fornito prova della titolarità di un Parte_3 Parte_4
qualche diritto di servitù gravante sui fondi di proprietà dei convenuti in favore dei loro terreni neppure in sede di memorie 183 sesto comma c.p.c.
Pertanto la domanda dagli stessi proposta non può che essere rigettata.
Domanda riconvenzionale
Nulla può pronunciarsi in ordine all'eccezione ex artt. 39 e 295 c.p.c. formulata da parte attrice, atteso che il giudizio instaurato avanti al Giudice di Pace di Mercato San Severino (iscritto al R.G.A.C. n.
1442/2017) si è ormai definito con sentenza n. 884 del 04 ottobre 2019, resa da detto organo giudicante.
Cionondimeno la proposta domanda è infondata e deve essere rigettata.
Al riguardo, assorbente è il rilievo per cui, all'esito del giudizio, è rimasta indimostrato il danno subito dai convenuti, essendosi gli stessi limitati a quantificare tali danni in € 4.941,00. Corre l'obbligo di pagina 4 di 5 precisare che la relazione tecnica di parte a firma del dott. , menzionata nel corpo della CP_4
comparsa di costituzione e risposta, è stata tardivamente unitamente alle memoria ex art 183 comma
VI terzo termine.
Invero il predetto documento doveva essere prodotto quantomeno entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che rappresenta la barriera preclusiva per «indicazione dei mezzi di prova» e «produzioni documentali»; in caso contrario, la produzione va ritenuta tardiva e i documenti risultano inammissibili.
In conclusione, in difetto di prova del lamentato danno - questione logicamente subordinata, ma di più agevole soluzione rispetto a quella pregiudiziale relativa alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno – anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimento di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato
Spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta la domanda proposta dagli attori
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti
3. Compensa integralmente le spese di lite
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 18 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
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