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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 16706/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
06/12/2024
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella BORDONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana MAZZI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e celebrato il 27/05/2006 e Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sommacampagna
(VR) (atto n. 13 - parte II - serie A - anno 2006), ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove ritiene più opportuno, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambiamenti.
3) continuerà ad abitare presso l'abitazione di sua Parte_2
esclusiva proprietà sita nel Comune di Vigasio (VR), Viale Bassini, n. 31/E,
unitamente agli arredi e ai corredi in essa presenti, mentre Parte_1
continuerà ad abitare presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita nel
Comune di Caselle di Sommacampagna (VR), via Campagnola, n. 23,
assieme alla figlia minore che con lei manterrà la Persona_1
residenza.
4) La figlia minore sarà affidata in via condivisa e congiunta Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'educazione,
istruzione e salute, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia minore.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni Persona_1
qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre almeno un giorno
2 prima, rispettando gli impegni della figlia;
in ogni caso avrà il diritto - dovere di vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, dal termine dell'orario lavorativo del padre alle ore 20.30 circa nel periodo scolastico e alle ore 21.30
circa nel periodo non scolastico, quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
b) un fine settimana ogni quindici giorni, dal termine dell'orario di lavoro del padre il venerdì sino alla domenica sera alle ore 20.30 circa nel periodo scolastico e alle ore 21.30 circa nel periodo non scolastico, quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
c) la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta;
una settimana durante le vacanze natalizie comprendente, ad anni alterni, i giorni dal
24 dicembre al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre alla sera precedente la ripresa della scuola;
trascorrerà, altresì, con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi durante l'estate, da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno e le festività civili e religiose alternate di anno in anno;
trascorrerà, infine, la festa del papà e la festa della mamma con il rispettivo genitore, nonché il compleanno ad anni alterni.
6) verserà a , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della figlia minore la somma mensile complessiva di € 410,00
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, entro il giorno 25 di ogni mese. L'importo sarà come per legge annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio.
7) Entrambi i genitori sosterranno, in favore della figlia, in misura pari al 50%
ciascuno, le seguenti spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Verona:
3 - spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure
dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari
erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa
l'ordinaria farmacia da banco;
- spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono uno preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici,
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi
relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di
recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi
equamente; acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet
domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle
attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
- spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo
prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento
ed attrezzatura;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
Per le spese accessorie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con
4 obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro quindici giorni dall'esibizione delle pezze giustificative.
Per le spese accessorie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso per iscritto entro quindici giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
Qualora il padre non dovesse concordare il costo di eventuali visite private occorrenti per la salute della figlia, sarà obbligato a prenotarle con altro professionista da lui scelto, curando altresì di accompagnare la figlia a detta visita, così come lo dovrà fare la madre nell'ipotesi in cui non dovesse concordare la spesa con il padre.
7) A continuerà a competere il 100% dell'assegno unico Parte_1
spettante per la figlia minore e sottoscriverà eventuali Parte_2
consensi qualora fossero necessari.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (carta d'identità / passaporto), per sé e per la figlia.
9) I coniugi dichiarano di avere già definito tra loro ogni questione patrimoniale;
con la sottoscrizione del presente ricorso, danno atto di aver disciplinato ogni loro rapporto economico e di non aver nulla a pretendere per qualsiasi causa dedotta e deducibile dal rapporto di coniugio tra gli stessi.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo per il loro mantenimento, in quanto gli stessi si trovano nelle condizioni di provvedervi autonomamente, tenendo conto della situazione lavorativa e di salute attuale di entrambi i coniugi.
5 11) I coniugi chiedono la compensazione delle spese dell'odierno giudizio, con sottoscrizione degli Avvocati Loredana MAZZI e Raffaella BORDONI per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.
12) I coniugi concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
6 I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 04/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7
N. 16706/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
06/12/2024
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella BORDONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana MAZZI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e celebrato il 27/05/2006 e Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sommacampagna
(VR) (atto n. 13 - parte II - serie A - anno 2006), ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove ritiene più opportuno, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambiamenti.
3) continuerà ad abitare presso l'abitazione di sua Parte_2
esclusiva proprietà sita nel Comune di Vigasio (VR), Viale Bassini, n. 31/E,
unitamente agli arredi e ai corredi in essa presenti, mentre Parte_1
continuerà ad abitare presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita nel
Comune di Caselle di Sommacampagna (VR), via Campagnola, n. 23,
assieme alla figlia minore che con lei manterrà la Persona_1
residenza.
4) La figlia minore sarà affidata in via condivisa e congiunta Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'educazione,
istruzione e salute, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia minore.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni Persona_1
qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre almeno un giorno
2 prima, rispettando gli impegni della figlia;
in ogni caso avrà il diritto - dovere di vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, dal termine dell'orario lavorativo del padre alle ore 20.30 circa nel periodo scolastico e alle ore 21.30
circa nel periodo non scolastico, quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
b) un fine settimana ogni quindici giorni, dal termine dell'orario di lavoro del padre il venerdì sino alla domenica sera alle ore 20.30 circa nel periodo scolastico e alle ore 21.30 circa nel periodo non scolastico, quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
c) la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta;
una settimana durante le vacanze natalizie comprendente, ad anni alterni, i giorni dal
24 dicembre al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre alla sera precedente la ripresa della scuola;
trascorrerà, altresì, con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi durante l'estate, da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno e le festività civili e religiose alternate di anno in anno;
trascorrerà, infine, la festa del papà e la festa della mamma con il rispettivo genitore, nonché il compleanno ad anni alterni.
6) verserà a , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento della figlia minore la somma mensile complessiva di € 410,00
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, entro il giorno 25 di ogni mese. L'importo sarà come per legge annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio.
7) Entrambi i genitori sosterranno, in favore della figlia, in misura pari al 50%
ciascuno, le seguenti spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Verona:
3 - spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure
dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari
erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa
l'ordinaria farmacia da banco;
- spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono uno preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici,
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi
relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di
recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi
equamente; acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet
domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle
attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
- spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo
prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento
ed attrezzatura;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
Per le spese accessorie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con
4 obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro quindici giorni dall'esibizione delle pezze giustificative.
Per le spese accessorie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso per iscritto entro quindici giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
Qualora il padre non dovesse concordare il costo di eventuali visite private occorrenti per la salute della figlia, sarà obbligato a prenotarle con altro professionista da lui scelto, curando altresì di accompagnare la figlia a detta visita, così come lo dovrà fare la madre nell'ipotesi in cui non dovesse concordare la spesa con il padre.
7) A continuerà a competere il 100% dell'assegno unico Parte_1
spettante per la figlia minore e sottoscriverà eventuali Parte_2
consensi qualora fossero necessari.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (carta d'identità / passaporto), per sé e per la figlia.
9) I coniugi dichiarano di avere già definito tra loro ogni questione patrimoniale;
con la sottoscrizione del presente ricorso, danno atto di aver disciplinato ogni loro rapporto economico e di non aver nulla a pretendere per qualsiasi causa dedotta e deducibile dal rapporto di coniugio tra gli stessi.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo per il loro mantenimento, in quanto gli stessi si trovano nelle condizioni di provvedervi autonomamente, tenendo conto della situazione lavorativa e di salute attuale di entrambi i coniugi.
5 11) I coniugi chiedono la compensazione delle spese dell'odierno giudizio, con sottoscrizione degli Avvocati Loredana MAZZI e Raffaella BORDONI per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.
12) I coniugi concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
6 I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 04/02/2025
Il Presidente
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