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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, c. f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], c. da Santamaria delle Palate, rappresentato e difeso dall' Avv. Loredana
Maccora, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Sinagra, via Angelo Musco snc, è elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE -
CONTRO
Avv. c. f. nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
20.02.1975, rappresentato e difeso da se stesso e elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Sant'Agata Militello, c. da Cavarretta n. 11;
- CONVENUTO OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio l'Avv. Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 276/2024 emesso da Controparte_1 questo Tribunale il 24.09.2024 e notificato in data 27.09.2024, con il quale era stato ingiunto il pagamento per la somma di € 22.436,32 -oltre interessi e spese legali- in favore dell'Avv. CP_1
Spiegava che la somma ingiunta traeva origine dall'attività difensiva prestata dall'Avv. CP_1 in quattro procedimenti tutti incardinati presso il Tribunale di Patti e relativamente ai quali l'odierno opposto depositava i pareri di congruità rilasciati dal competente COA. Rappresentava che i suddetti procedimenti prendevano il via con l'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti di e proseguivano con il giudizio di opposizione (che si Parte_2 concludeva con sentenza di rigetto) e con la successiva fase esecutiva volta al recupero delle somme riconosciute in sede monitoria.
Deduceva l'assoluta sproporzione tra l'attività prestata nei singoli giudizi e la somma ingiunta.
Lamentava che la somma richiesta a titolo di compensi in relazione al giudizio di opposizione a precetto R. G. 418/2019 risultava eccessiva poiché dal 2020 al 2024 non era stata svolta alcuna attività (solo udienze di mero rinvio) e, dopo la sostituzione dell'Avv. con altro CP_1 procuratore, il giudizio risultava successivamente estinto a seguito di rinuncia delle parti.
Sosteneva, pertanto, che non spettavano all'odierno opposto né i compensi per la fase decisoria né quelli della fase istruzione e trattazione.
Esponeva che i compensi liquidati dal Giudice nei procedimenti di pignoramento presso terzi
(R.G.E. 94/2020) e nel sub procedimento di opposizione al pignoramento (R. G. E. 94-1/2020) dovevano intendersi complessivi di spese, generali, iva e c.p.a.
Deduceva che, nell'ambito dell'azione revocatoria di cui al giudizio R. G. 56/2014, l'unica attività espletata dall'Avv. era quella relativa alla fase di studio della controversia, mentre CP_1 per la successiva fase introduttiva (che risulta comprensiva di svariate attività) lo stesso si era limitato all'iscrizione a ruolo del giudizio e, pertanto, il compenso andava considerevolmente rideterminato.
Lamentava l'illegittimità delle somme chieste a titolo di IVA poiché l'odierno opposto non aveva emesso fattura e dunque sostenuto i relativi costi e spiegava che, in ogni caso, L'Avv. CP_1 avrebbe dovuto dimostrare di aderire al regime ordinario e dunque di essere tenuto al relativo versamento dell'imposta.
Contestava, altresì, la richiesta delle somme a titolo di spese vive giacché sosteneva che le stesse erano state a suo tempo anticipate dall'odierno opponente, circostanza confermata dal fatto che l'Avv. non aveva chiesto la distrazione delle spese. CP_1
Sosteneva la mancata prova del credito ingiunto dal momento che relativamente ai compensi per prestazioni professionali in caso di contestazione dell'attività svolta dal professionista spetta a quest'ultimo dare la prova della fondatezza del credito vantato.
Sottolineava che l'odierno opposto depositava in sede monitoria solo il parere ripostante l'importo complessivo richiesto e non anche la relativa parcella e che lo stesso aveva incassato nelle more acconti per la somma pari a € 3.500,00, circostanza mai contestata dall'Avv. e CP_1 risultante anche dal provvedimento di revoca del mandato a firma del Pt_1
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la revoca della provvisoria esecuzione e nel merito l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta, l'Avv. contestando interamente CP_1 quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito.
Osservava che il calcolo delle parcelle relative ai giudizi R. G. 418/2019 e R. G. e 56/2024 era stato eseguito applicando i parametri minimi di cui al D. M. 55/2014.
Spiegava che, con riferimento alla fase esecutiva (r. g. e. 94/2020 e 94-1/2020) gli importi richiesti coincidevano con quelli liquidati dal giudice dell'esecuzione e le spese erano solo quelle anticipate dall'opposto e non anche quelle versate dal Pt_1
Deduceva, con riferimento alle spese della fase esecutiva, che con decreto di correzione emesso dal giudice in data 1° maggio 2021 era stato specificato che spese generali, IVA e CPA, erano da calcolarsi a parte rispetto all'importo liquidato.
Sosteneva l'infondatezza delle contestazioni circa il mancato svolgimento di attività per lungo periodo nel giudizio di opposizione a precetto.
Rappresentava che la documentazione versata in atti, già in fase monitoria, rappresentava la prova documentale dell'attività svolta in difesa dell'odierno opponente.
Si opponeva alla chiesta revoca della provvisoria esecuzione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, lette le richieste, istanze e conclusioni dalle parti formulate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, veniva decisa con la presente sentenza previa assegnazione dei termini ex art. 189 c. p. c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, note conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ciò posto, in materia di pagamento dei compensi professionali, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato, mentre ricade sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere.
In particolare, è stato precisato dalla S. C. che in tali fattispecie incombe sul professionista l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico, ed in secondo luogo l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Inoltre, è opportuno altresì osservare che le parcelle corredate dal parere del COA non hanno valore probatorio, secondo la Suprema Corte infatti: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali dell'avvocato, la parcella fornita dal legale corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza non ha valore di prova, incombendo sul creditore l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.” (cass. civ. n.712/2018).
Nella fattispecie concreta parte attrice non contesta né il conferimento dell'incarico né
l'effettiva esecuzione della prestazione professionale sottesa al credito vantato dall'Avv. CP_1 ma sostiene la sproporzione tra l'attività prestata e i compensi richiesti, la non dovutezza delle somme chieste a titolo di IVA e la mancata prova del credito.
2.1. Nello specifico, in relazione alla prestazione professionale posta in essere dall'Avv. CP_1 nel giudizio R. G. 418/2019, l'odierno opponente contesta la sproporzione della somma richiesta.
Dall'esame degli atti di causa emerge che il giudizio in questione è un'opposizione a precetto il cui valore ammonta a € 67.416,01, il materiale documentale depositato non consente di rilevare alcuna particolare complessità della controversia di talché appare congrua l'applicazione dei parametri minimi.
Inoltre, il giudizio non risulta essere stato definito con sentenza ma estinto in data 7 ottobre
2024 per il mancato deposito di note ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Da quanto sopra è possibile affermare che spetta all'odierno opposto la liquidazione dei compensi per le fasi studio, introduttiva, istruzione – trattazione;
mentre con riferimento alla fase decisionale (che comprende, a titolo esemplificativo, la precisazione delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica) poiché con provvedimento del 11 aprile 2021 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, ritiene questo giudicante non potersi affermare che la stessa non abbia mai avuto luogo, ragion per cui le attività rientranti nella fase decisoria possono intendersi, almeno in parte, espletate dal procuratore del Pt_1
Tuttavia, dato il proseguo del giudizio e la sua successiva estinzione, oltreché l'intervenuta costituzione di altro procuratore, appare congruo allo scrivente riconoscere all'Avv. per la CP_1 fase decisoria la metà dell'importo previsto dalle tabelle ministeriali ai parametri minimi.
In altre parole, in merito al giudizio R. g. 418/2019 compete all'Avv. Farci l'onorario delle fasi studio, introduttiva, istruzione – trattazione per intero e quello della fase decisionale per metà, per un importo complessivo pari a € 5.988,50.
Va altresì riconosciuto l'importo chiesto a titolo di spese pari a € 64,00 poiché risulta agli atti la prova del rilascio delle copie in favore dell'Avv. (cfr. all. 5 parte opposta). CP_1
2.2. Riguardo al procedimento iscritto al n. 94/2020 R.G.E. l'odierno opposto chiedeva in sede monitoria la medesima somma liquidata dal G. E. pari a € 2.300,00, oltre spese esenti, rimborso spese generali, iva e c.p.a come per legge e l'odierno opponente si limita a contestare genericamente gli importi.
A riguardo va osservato che la produzione documentale di parte opposta va ritenuta idonea e sufficiente a provare l'attività svolta dall'Avv. nell'ambito del suddetto giudizio e, CP_1 pertanto, può ritenersi congruo l'importo da esso richiesto in fase monitoria pari a € 2.300,00 oltre spese esenti, rimborso spese generali, iva e c.p.a., come previsto dalle tabelle ministeriali ai parametri minimi.
2.3. In merito, invece, al procedimento R.g.e. 94-1/2020 il credito vantato corrisponde complessivamente ad 3.298,83 importo raggiunto partendo dalla somma liquidata dal giudice dell'esecuzione (€ 2.631,00) e aggiungendo spese generali, iva e cpa.
Sul punto risulta del tutto priva di pregio l'unica contestazione di parte opponente secondo la quale l'importo liquidato dal giudice era già comprensivo dei suddetti accessori, difatti come correttamente affermato dalla parte opposta è intervenuto un provvedimento di correzione nel quale il giudice dell'esecuzione specifica che l'importo liquidato era da intendersi non comprensivo di Iva, cpa e rimborso forfettario come per legge (cfr all.4 parte opposta).
La relativa doglianza, quindi, non può trovare accoglimento e l'importo richiesto va confermato.
2.4. Rimane da esaminare la fondatezza del credito relativo all'attività difensiva svolta nel giudizio R. g. 56/2024 per la quale l'Avv. ha ingiunto il pagamento della somma di € CP_1 2.147,04 per onorari (esclusi iva e cpa) ed € 157,04 per spese esenti e la parte opponente sostiene la non dovutezza degli importi di cui alla fase di introduttiva poiché l'attività di quest'ultimo è terminata subito dopo l'iscrizione a ruolo del giudizio.
Orbene, va detto che ai sensi dell'art. 4 bis D. M. 55/2014 la fase introduttiva del giudizio comprende “gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
”.
Nella fattispecie concreta risulta provata l'attività dell'Avv. relativamente all'iscrizione CP_1
a ruolo, all'attività di deposito ed esame delle notificazioni, pagamento del c.u. e il deposito di delega di un sostituto per la partecipazione alla prima udienza.
Ciò detto, a parere dello scrivente, risulta congruo il pagamento per intero della fase in esame.
In conclusione, per il giudizio in questione l'onorario, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, dovuto all'odierno opposto dal signor muratore è pari a € 2.090,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Con riferimento alla somma di € 157,04 chiesta a titolo di spese esenti per la notifica dell'atto e per la trascrizione della domanda, va riconosciuto solo l'importo di cui vi è prova agli atti ovvero quello corrispondente alle spese di notifica dell'atto di citazione pari a € 136,63.
Va altresì osservato che dichiara di aver corrisposto all'Avv. la Parte_1 CP_1 somma di € 3.500,00 a titolo di acconto, ma tale circostanza, contestata dall'odierno opposto, è rimasta priva di alcuna allegazione probatoria e rimane, dunque, una mera affermazione labiale.
Da ultimo, riguardo all'esame della doglianza mossa da parte opponente circa le somme chieste dall'Avv. a titolo di IVA va detto che, per un verso, il pagamento dell'imposta in CP_1 questione da parte del professionista deriva dalla tipologia di regime dallo stesso scelto e, per altro verso, trattandosi di onere accessorio è soggetto a variazione nel tempo e pertanto la sua quantificazione va effettuata nel momento esatto del pagamento.
3. In definitiva, stante quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo n. 276/2024, emesso dal
Tribunale di Patti il 24.09.2024 va revocato e va condannato al pagamento in Parte_1 favore dell'Avv. della somma di € 13.213,16 oltre il rimborso spese nella misura del 15%, CP_1
IVA e c.p.a. e interessi come per legge. Da ultimo va respinta la domanda di parte opposta di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella condotta processuale di questi i requisiti della mala fede o colpa grave, né forme di abuso del processo.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
4. Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo e i restanti due terzi vanno posti a carico della parte opponente rimasta maggiormente soccombente.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1145/2024 vertente tra Parte_1
(opponente) e Avv. (opposto) disattesa e respinta ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 276/2024 emesso dal Tribunale di Patti il 24.09.2024 e notificato in data 27.09.2024;
- condanna al pagamento in favore di parte opposta della somma di € Parte_1
13.213,16 oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cpa e interessi fino al soddisfo come per legge;
- compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'Avv. , dei restanti due terzi delle dette spese che liquida in Controparte_1
€ 1.133,33 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute.
Così deciso in Patti, 04/06/2025.
Il Giudice Pietro Paolo Arena