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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4587/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Cinzia Balletti Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 4587/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 15.04.2024 da:
, Parte_1
e da entrambi con l'avv. PIVA Parte_2
TIZIANA, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“DICHIARARE
• la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 11.06.2005, matrimonio trascritto
[...] Parte_2 2
nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Martino di Lupari, Atto al n.8,
Parte I, anno 2005
• ordinare al Comune di San Martino di Lupari di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio.
• Nulla, per accordo tra le parti, sulle spese legali del procedimento cumulativo.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità
poiché entrambi i ricorrenti sono cittadini rumeni in quanto nati in tale stato e,
nonostante gli stessi abbiano allegato di avere acquisito anche la cittadinanza italiana, non hanno prodotto documentazione al riguardo .
Appare, quindi, necessario verificare per la domanda di divorzio proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Quanto alla predetta domanda, dunque, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale sulla base dell'art. 3, lett. A, punto I) Reg. (UE) n. 1111/2019
(applicabile ratione temporis al caso in esame), in base al quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”.
Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A. giurisprudenza che,
seppur riferita al precedente Regolamento in materia, deve ritenersi applicabile anche a quello sopra indicato nel quale è stata riproposta la precedente formulazione in 3
relazione al foro esaminato). Nel caso di specie, agli atti risulta documentato che entrambe le parti risiedono fin dall'instaurazione del procedimento in Italia (cfr.
docc. 1 e 2 all. al ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla suddetta domanda, l'art. 8, lett. A
Reg. (UE) n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato
“della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale”, cioè, come sopra detto, la legge dello Stato italiano.
Ciò posto, i ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 11.06.2005 a San Martino di
[...]
Lupari (PD), trascritto nel relativo Registro, parte I, n. 8, anno 2005; dall'unione coniugale nascevano due figli: nato a Cittadella, in [...] Persona_1
15.08.003 e nato a [...] il [...]. Persona_2
Le parti, in data 15.04.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 04.06.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 377/2024, pubblicata il 02.07.2024, passata in giudicato, e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 20.01.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 4
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 04.06.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto in data
[...] Controparte_1
11.06.2005 a San Martino di Lupari (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, anno 2005;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni delle conclusioni rassegnante in punto di scioglimento del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.03.2025. Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
5
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Cinzia Balletti Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 4587/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 15.04.2024 da:
, Parte_1
e da entrambi con l'avv. PIVA Parte_2
TIZIANA, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“DICHIARARE
• la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 11.06.2005, matrimonio trascritto
[...] Parte_2 2
nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Martino di Lupari, Atto al n.8,
Parte I, anno 2005
• ordinare al Comune di San Martino di Lupari di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio.
• Nulla, per accordo tra le parti, sulle spese legali del procedimento cumulativo.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità
poiché entrambi i ricorrenti sono cittadini rumeni in quanto nati in tale stato e,
nonostante gli stessi abbiano allegato di avere acquisito anche la cittadinanza italiana, non hanno prodotto documentazione al riguardo .
Appare, quindi, necessario verificare per la domanda di divorzio proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Quanto alla predetta domanda, dunque, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale sulla base dell'art. 3, lett. A, punto I) Reg. (UE) n. 1111/2019
(applicabile ratione temporis al caso in esame), in base al quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”.
Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A. giurisprudenza che,
seppur riferita al precedente Regolamento in materia, deve ritenersi applicabile anche a quello sopra indicato nel quale è stata riproposta la precedente formulazione in 3
relazione al foro esaminato). Nel caso di specie, agli atti risulta documentato che entrambe le parti risiedono fin dall'instaurazione del procedimento in Italia (cfr.
docc. 1 e 2 all. al ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla suddetta domanda, l'art. 8, lett. A
Reg. (UE) n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato
“della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale”, cioè, come sopra detto, la legge dello Stato italiano.
Ciò posto, i ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 11.06.2005 a San Martino di
[...]
Lupari (PD), trascritto nel relativo Registro, parte I, n. 8, anno 2005; dall'unione coniugale nascevano due figli: nato a Cittadella, in [...] Persona_1
15.08.003 e nato a [...] il [...]. Persona_2
Le parti, in data 15.04.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 04.06.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 377/2024, pubblicata il 02.07.2024, passata in giudicato, e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 20.01.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 4
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 04.06.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto in data
[...] Controparte_1
11.06.2005 a San Martino di Lupari (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, anno 2005;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni delle conclusioni rassegnante in punto di scioglimento del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.03.2025. Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
5
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti