Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1036
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Sentenza 16 gennaio 2023

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In caso di avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, sebbene non vi sia obbligo di allegazione integrale del verbale di constatazione redatto nei confronti del terzo soggetto, ritenuto l'interposto della simulazione soggettiva delle operazioni, è tuttavia necessario che nell'avviso d'accertamento indirizzato all'interponente, che si assume coinvolto nell'operazione soggettivamente inesistente, siano riprodotti i passaggi essenziali afferenti l'interposto. Nel caso di specie, veniva rilevato che nell'avviso d'accertamento non era stata esplicitata neppure in sintesi la natura degli accertamenti svolti e, di conseguenza, venivano richiamate le contraddizioni tra i dati riportati nell'atto impositivo impugnato e quanto effettivamente emergente, come ad esempio la denuncia di pagamenti in contanti, sconfessata dalle prove di pagamenti tracciabili, quale conseguenza del corto circuito tra inadeguato contenuto dell'avviso d'accertamento e difese dell'ufficio. Pertanto, l'avviso d'accertamento deve ritenersi nullo per difetto di motivazione individuato nella mancata allegazione di elementi in base ai quali l'attività della società contribuente dovesse considerarsi interposta.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1036
    Data del deposito : 16 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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