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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1789/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.f. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura alle liti in calce all'atto appello dall'avv. Alberto Fantozzi appellante e Controparte_1 contumace appellata e (C.f. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_1
(C.f. ), in persona del procuratore speciale avv. CP_3 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e CP_4 risposta dall'avv. Roberto Malizia appellata e (C.f. , e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_5 P.IVA_3
(C.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_4 pro tempore , rappresentata e difesa giusta procura in calce Parte_2 alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gobardi appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 5993/2023 emessa nel giudizio rubricato al n. 3750/2023 R.G., pubblicata in data 5.10.2023.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. - Con reclamo ex art. 630 c.p.c domandava al Controparte_1
Tribunale di Velletri di revocare l'ordinanza emessa il 13.6.2023 con cui veniva disposta l'estinzione della procedura rubricata al n. 869/2011 R.G.E. a causa della mancata riassunzione del giudizio entro 6 mesi dalla cessazione della causa di sospensione. Deduceva la reclamante che il Tribunale aveva erroneamente disposto l'estinzione della procedura esecutiva a causa di un errore di qualificazione della natura della sospensione. Invero, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato tale sospensione come concordata tra le parti ex art. 624 bis c.p.c. , quando invece si sarebbe trattata di una sospensione avvenuta ai sensi del Decreto Cura Italia. Assumeva, infine, che sia che Controparte_1 Controparte_7 creditore intervenuto nella procedura, avessero regolarmente depositato l'istanza di riassunzione entro il termine previsto dalla legge (rispettivamente il 26.11.2020 e il 28.6.2021). All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“- Revoca l'ordinanza resa dal g.e. in data 13.06.2023 con cui è stata disposta l'estinzione della procedura esecutiva r.g.e 869/2011.
- Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in Parte_1 favore di che liquida in Euro 1.727,00 per compensi, oltre accessori Controparte_8 di legge.
- Nulla sulle spese tra il reclamante e il reclamato (non avendo il reclamante Pt_1 chiesto la refusione delle spese di lite)”.
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Il reclamo è manifestamente fondato. Preliminarmente osserva il collegio che la sospensione disposta nel caso di specie, costituisce un'ipotesi di sospensione prevista dalla legge ai sensi dell'art. 623 c.p.c. e non anche un'ipotesi di sospensione su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. . Osserva altresì il collegio che l'ipotesi di estinzione per mancata riassunzione nel termine di legge è tipicamente prevista dall'art. 630 c.p.c., con conseguente ammissibilità del reclamo al collegio (cfr. C. Cost. n. 45 del 2023 sull'art. 630 co. III c.p.c.) Rileva poi il Tribunale che il termine di sospensione originariamente previsto dal 30.04.2020, poi prorogato sino al 31.12.2020 e infine sino al 30.06.2021, è stato dichiarato incostituzionale con riferimento al secondo termine di proroga (cfr. C. cost. n. 128 del 2021), con conseguente necessità di riassumere le procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale a far data dal 31.12.2020. Ne consegue che, risultando documentata l'istanza di riassunzione sia da parte del creditore procedente (correttamente presentata il 26.11.2020 in vista dello spirare del termine di sospensione), nonché del creditore intervenuto (per il creditore intervenuto in data 28.06.2021 e quindi entro i sei mesi) alcuna estinzione avrebbe potuto dichiararsi. Nulla sulle spese tra il reclamante e il reclamato (non avendo il Pt_1 reclamante chiesto la refusione delle spese di lite.) Il soccombente va Pt_1 condannato alla refusione delle spese di lite nei riguardi di che si Controparte_8 liquidano come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per i procedimenti cautelari (valore tra i 52.000,00 e il 260.000,01) limitatamente alle fasi di studio e introduttiva stante l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia…”
§ 3. - Con atto di appello contenente due motivi, impugnava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Velletri chiedendone la riforma. In data 5.9.2024 ed in data 17.9.2024 si costituivano rispettivamente in CP_3 nome e per conto di cessionaria del credito della Controparte_2 [...]
, e in nome e per conto di Controparte_7 Controparte_6 CP_5
cessionaria del credito della , chiedendo il rigetto
[...] Controparte_1 dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
§ 4. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza poiché il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione. A tal proposito, deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'ipotesi di estinzione che si era verificata fosse riconducibile all'art. 630 c.p.c. Invero, la sospensione del giudizio ai sensi del Decreto Cura non avrebbe dovuto CP_6 essere considerata tipica. Pertanto, avrebbe dovuto impugnare la detta ordinanza a Controparte_1 mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con conseguente inammissibilità del reclamo nelle forme dell'art. 630 c.p.c.. Con ulteriore censura, l'appellante critica la sentenza per omessa motivazione sull'eccezione riguardante l'irrituale proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione, in quanto presentato al tribunale anziché al giudice dell'esecuzione, atteso che l'art.178 c.p.c., cui l'art.630 c.p.c. rimanda per l'indicazione delle forme del reclamo, indica come destinatario il giudice istruttore, che per pacifica giurisprudenza, nel processo esecutivo, va inteso come il giudice dell'esecuzione.
La prima censura è infondata. L'appellante erra nella sua argomentazione laddove sostiene che da una causa di sospensione del giudizio asseritamente atipica deriverebbe la necessità di impugnare l'ordinanza di estinzione a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Invero, la inammissibilità del reclamo ex art.630 III comma c.p.c. riguarda l'impugnativa dei provvedimenti di chiusura anticipata del processo esecutivo (c.d.
“estinzione atipica”), che sono assoggettati solamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e che sono identificati nei provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia (Cass.n.11241/2022). L'atipicità che preclude il rimedio di cui all'art.630 III comma c.p.c. investe quindi il provvedimento impugnato, e nel caso in esame non sussiste, atteso che l'estinzione è stata pronunciata per inattività delle parti, ai sensi dell'art.630 I comma c.p.c.. La seconda censura è parimenti infondata. Il reclamo è stato correttamente indirizzato al tribunale che è competente a provvedere su di esso in composizione collegiale, composizione che non include il giudice dell'esecuzione che ha pronunciato l'ordinanza reclamata, a differenza di quanto avveniva per i reclami contro le ordinanze del giudice istruttore regolati dall'art.178 c.p.c. e che per tale ragione dovevano essere proposti al giudice del provvedimento reclamato.
§ 4.2. – Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza perché il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato valida l'istanza di riassunzione da parte di nonostante la stessa fosse stata depositata prima dello Controparte_1 spirare del termine di sospensione. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel considerare l'istanza di riassunzione depositata dal creditore intervenuto il 28.6. 2021, atteso che la stessa non potrebbe essere fatta valere a vantaggio di , in quanto il creditore intervenuto Controparte_1 non aveva proposto alcun reclamo. Pertanto, qualora il reclamo di Controparte_1
fosse accolto in base all'istanza di riassunzione presentata dall'intervenuto,
[...] risulterebbe violato il termine di cui all'art. 630 c.p.c.
Il motivo è infondato.
L'istanza di riassunzione depositata da risulta Controparte_1 tempestivamente depositata e quindi deve essere considerata ammissibile. Invero, non è riscontrabile alcuna disposizione nel diritto positivo che impedisce alla parte di depositare l'istanza di riassunzione prima della scadenza del termine finale della sospensione che sia fissato per legge a una data certa. È vero che, qualora la sospensione sia stata disposta fino al venir meno di una determinata causa, è onere del riassumente documentare l'esistenza del presupposto per la riassunzione, per cui questa non può precedere la cessazione della causa della sospensione. Invece, nella sospensione disposta per legge fino a una data fissa, la riassunzione anticipata rispetto alla scadenza è ammissibile, perché ciò che rileva ai fini della prosecuzione del processo è la manifestazione di volontà della parte interessata di darvi impulso.
§ 4.2. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale ha condannato a rifondere le spese di lite a Parte_1 CP_2 nonostante la stessa non avesse proposto reclamo avverso il provvedimento di estinzione e, pertanto, non avrebbe potuto essere parte del giudizio ed avanzare domande. Il motivo è infondato, perché era parte del processo esecutivo quale CP_2 creditore intervenuto e, di conseguenza, parte necessaria anche nel giudizio di reclamo ove si è tempestivamente costituita. Si deve ritenere, pertanto, che la parte abbia svolto un'effettiva attività processuale e le sia dovuta la rifusione delle spese di lite dalla parte soccombente.
§ 5. Le spese per compensi seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 a € 260.000,00, applicando i valori minimi in considerazione dell'esiguità delle questioni trattate, quindi in € 7.160,00 per tutte le fasi.
§ 6. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente e l'appello incidentale da dichiarare inammissibile deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 5993/2023, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_2 processuali che liquida per compensi in € 7.160,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, iva e c.a. come per legge;
3. condanna a rifondere a le spese processuali Parte_1 Controparte_5 che liquida per compensi in € 7.160,00 oltre spese generali eart.2 , C.F._2 iva e c.a. come per legge;
4. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 11.7.2025 Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1789/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.f. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura alle liti in calce all'atto appello dall'avv. Alberto Fantozzi appellante e Controparte_1 contumace appellata e (C.f. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_1
(C.f. ), in persona del procuratore speciale avv. CP_3 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e CP_4 risposta dall'avv. Roberto Malizia appellata e (C.f. , e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_5 P.IVA_3
(C.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_4 pro tempore , rappresentata e difesa giusta procura in calce Parte_2 alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gobardi appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 5993/2023 emessa nel giudizio rubricato al n. 3750/2023 R.G., pubblicata in data 5.10.2023.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. - Con reclamo ex art. 630 c.p.c domandava al Controparte_1
Tribunale di Velletri di revocare l'ordinanza emessa il 13.6.2023 con cui veniva disposta l'estinzione della procedura rubricata al n. 869/2011 R.G.E. a causa della mancata riassunzione del giudizio entro 6 mesi dalla cessazione della causa di sospensione. Deduceva la reclamante che il Tribunale aveva erroneamente disposto l'estinzione della procedura esecutiva a causa di un errore di qualificazione della natura della sospensione. Invero, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato tale sospensione come concordata tra le parti ex art. 624 bis c.p.c. , quando invece si sarebbe trattata di una sospensione avvenuta ai sensi del Decreto Cura Italia. Assumeva, infine, che sia che Controparte_1 Controparte_7 creditore intervenuto nella procedura, avessero regolarmente depositato l'istanza di riassunzione entro il termine previsto dalla legge (rispettivamente il 26.11.2020 e il 28.6.2021). All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“- Revoca l'ordinanza resa dal g.e. in data 13.06.2023 con cui è stata disposta l'estinzione della procedura esecutiva r.g.e 869/2011.
- Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in Parte_1 favore di che liquida in Euro 1.727,00 per compensi, oltre accessori Controparte_8 di legge.
- Nulla sulle spese tra il reclamante e il reclamato (non avendo il reclamante Pt_1 chiesto la refusione delle spese di lite)”.
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Il reclamo è manifestamente fondato. Preliminarmente osserva il collegio che la sospensione disposta nel caso di specie, costituisce un'ipotesi di sospensione prevista dalla legge ai sensi dell'art. 623 c.p.c. e non anche un'ipotesi di sospensione su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. . Osserva altresì il collegio che l'ipotesi di estinzione per mancata riassunzione nel termine di legge è tipicamente prevista dall'art. 630 c.p.c., con conseguente ammissibilità del reclamo al collegio (cfr. C. Cost. n. 45 del 2023 sull'art. 630 co. III c.p.c.) Rileva poi il Tribunale che il termine di sospensione originariamente previsto dal 30.04.2020, poi prorogato sino al 31.12.2020 e infine sino al 30.06.2021, è stato dichiarato incostituzionale con riferimento al secondo termine di proroga (cfr. C. cost. n. 128 del 2021), con conseguente necessità di riassumere le procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale a far data dal 31.12.2020. Ne consegue che, risultando documentata l'istanza di riassunzione sia da parte del creditore procedente (correttamente presentata il 26.11.2020 in vista dello spirare del termine di sospensione), nonché del creditore intervenuto (per il creditore intervenuto in data 28.06.2021 e quindi entro i sei mesi) alcuna estinzione avrebbe potuto dichiararsi. Nulla sulle spese tra il reclamante e il reclamato (non avendo il Pt_1 reclamante chiesto la refusione delle spese di lite.) Il soccombente va Pt_1 condannato alla refusione delle spese di lite nei riguardi di che si Controparte_8 liquidano come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per i procedimenti cautelari (valore tra i 52.000,00 e il 260.000,01) limitatamente alle fasi di studio e introduttiva stante l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia…”
§ 3. - Con atto di appello contenente due motivi, impugnava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Velletri chiedendone la riforma. In data 5.9.2024 ed in data 17.9.2024 si costituivano rispettivamente in CP_3 nome e per conto di cessionaria del credito della Controparte_2 [...]
, e in nome e per conto di Controparte_7 Controparte_6 CP_5
cessionaria del credito della , chiedendo il rigetto
[...] Controparte_1 dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
§ 4. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza poiché il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione. A tal proposito, deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'ipotesi di estinzione che si era verificata fosse riconducibile all'art. 630 c.p.c. Invero, la sospensione del giudizio ai sensi del Decreto Cura non avrebbe dovuto CP_6 essere considerata tipica. Pertanto, avrebbe dovuto impugnare la detta ordinanza a Controparte_1 mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con conseguente inammissibilità del reclamo nelle forme dell'art. 630 c.p.c.. Con ulteriore censura, l'appellante critica la sentenza per omessa motivazione sull'eccezione riguardante l'irrituale proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione, in quanto presentato al tribunale anziché al giudice dell'esecuzione, atteso che l'art.178 c.p.c., cui l'art.630 c.p.c. rimanda per l'indicazione delle forme del reclamo, indica come destinatario il giudice istruttore, che per pacifica giurisprudenza, nel processo esecutivo, va inteso come il giudice dell'esecuzione.
La prima censura è infondata. L'appellante erra nella sua argomentazione laddove sostiene che da una causa di sospensione del giudizio asseritamente atipica deriverebbe la necessità di impugnare l'ordinanza di estinzione a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Invero, la inammissibilità del reclamo ex art.630 III comma c.p.c. riguarda l'impugnativa dei provvedimenti di chiusura anticipata del processo esecutivo (c.d.
“estinzione atipica”), che sono assoggettati solamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e che sono identificati nei provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia (Cass.n.11241/2022). L'atipicità che preclude il rimedio di cui all'art.630 III comma c.p.c. investe quindi il provvedimento impugnato, e nel caso in esame non sussiste, atteso che l'estinzione è stata pronunciata per inattività delle parti, ai sensi dell'art.630 I comma c.p.c.. La seconda censura è parimenti infondata. Il reclamo è stato correttamente indirizzato al tribunale che è competente a provvedere su di esso in composizione collegiale, composizione che non include il giudice dell'esecuzione che ha pronunciato l'ordinanza reclamata, a differenza di quanto avveniva per i reclami contro le ordinanze del giudice istruttore regolati dall'art.178 c.p.c. e che per tale ragione dovevano essere proposti al giudice del provvedimento reclamato.
§ 4.2. – Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza perché il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato valida l'istanza di riassunzione da parte di nonostante la stessa fosse stata depositata prima dello Controparte_1 spirare del termine di sospensione. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel considerare l'istanza di riassunzione depositata dal creditore intervenuto il 28.6. 2021, atteso che la stessa non potrebbe essere fatta valere a vantaggio di , in quanto il creditore intervenuto Controparte_1 non aveva proposto alcun reclamo. Pertanto, qualora il reclamo di Controparte_1
fosse accolto in base all'istanza di riassunzione presentata dall'intervenuto,
[...] risulterebbe violato il termine di cui all'art. 630 c.p.c.
Il motivo è infondato.
L'istanza di riassunzione depositata da risulta Controparte_1 tempestivamente depositata e quindi deve essere considerata ammissibile. Invero, non è riscontrabile alcuna disposizione nel diritto positivo che impedisce alla parte di depositare l'istanza di riassunzione prima della scadenza del termine finale della sospensione che sia fissato per legge a una data certa. È vero che, qualora la sospensione sia stata disposta fino al venir meno di una determinata causa, è onere del riassumente documentare l'esistenza del presupposto per la riassunzione, per cui questa non può precedere la cessazione della causa della sospensione. Invece, nella sospensione disposta per legge fino a una data fissa, la riassunzione anticipata rispetto alla scadenza è ammissibile, perché ciò che rileva ai fini della prosecuzione del processo è la manifestazione di volontà della parte interessata di darvi impulso.
§ 4.2. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale ha condannato a rifondere le spese di lite a Parte_1 CP_2 nonostante la stessa non avesse proposto reclamo avverso il provvedimento di estinzione e, pertanto, non avrebbe potuto essere parte del giudizio ed avanzare domande. Il motivo è infondato, perché era parte del processo esecutivo quale CP_2 creditore intervenuto e, di conseguenza, parte necessaria anche nel giudizio di reclamo ove si è tempestivamente costituita. Si deve ritenere, pertanto, che la parte abbia svolto un'effettiva attività processuale e le sia dovuta la rifusione delle spese di lite dalla parte soccombente.
§ 5. Le spese per compensi seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 a € 260.000,00, applicando i valori minimi in considerazione dell'esiguità delle questioni trattate, quindi in € 7.160,00 per tutte le fasi.
§ 6. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente e l'appello incidentale da dichiarare inammissibile deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 5993/2023, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_2 processuali che liquida per compensi in € 7.160,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, iva e c.a. come per legge;
3. condanna a rifondere a le spese processuali Parte_1 Controparte_5 che liquida per compensi in € 7.160,00 oltre spese generali eart.2 , C.F._2 iva e c.a. come per legge;
4. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 11.7.2025 Il presidente est.
Antonella Izzo