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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. GE Fuina Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1073 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(Part. Iva con sede in San Salvo (CH), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Parte_1
ME (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata (domicilio CodiceFiscale_1 elettronico presso lo studio del difensore in San Salvo (CH) in Via Email_1
Trignina n° 147 tutto per delega a corredo dell'atto di appello;
- appellante –
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Ing. corrente CP_2 Controparte_3 in VA (Ch) C.so Plebiscito n.47, c.f. e P.IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
VA (Ch) via San Rocco n.36 presso e nello Studio dell'avv. Alida R.Paladino (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._2 costituzione;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di VA, n. 198-2024, pubblicata in data 30.05.2024, su R.G. n. 1038-2022.
1
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila,
In via principale - rigettare integralmente la domanda avanzata in primo grado dall'appellata perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. In subordine - nella denegata ipotesi di riconoscimento della pretesa attorea, ritenere comunque provato il controcredito opposto dall'odierna appellante e disporre la compensazione ex art. 1243 cod. civ. della somma di euro 21.674,21 con la maggior somma pretesa dalla In ulteriore CP_2 subordine - rimettere la causa in istruttoria dinanzi il Tribunale competente per l'ammissione dei documenti e delle prove per testi articolate nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 cpc. Tutto e sempre con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:
“Conclude affinché' l'Ecc.ma Corte Voglia dichiarare inammissibile l'appello perché proposto tardivamente e/o perché proposto in violazione dell'art.342 c.p.c. Nella denegata ipotesi in cu ritenesse ammissibile l'impugnazione Voglia rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto”.
Fatto e diritto
1.La conveniva dinanzi al Tribunale di VA la per CP_2 Controparte_1 sentir accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti della convenuta per la complessiva somma di € 27.821,13 a titolo di corrispettivo per la vendita di materiale edile.
Si costituiva in giudizio la che contestava la pretesa creditoria in Controparte_1 ragione della eccezione di compensazione del maggior credito richiesto, con un controcredito pari ad € 19.000,00 indicato quale corrispettivo di lavori edili dalla stessa asseritamente eseguiti per conto dell'attrice.
La convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la compensazione della somma ex adverso pretesa con la somma di € 19.000,00 (poi rettificata in corso di giudizio in € 21.674,21) vantata da Controparte_1
La causa dopo una proposta conciliativa formulata dal giudice e disattesa da parte attrice, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.02.2024 in cui il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Con la sentenza impugnata il Tribunale di VA, così provvedeva:
“1) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, della somma di € 27.821,13, oltre interessi dalle singole fatture al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Riteneva in particolare il primo giudice fondata la pretesa attorea, in difetto di contestazione del credito allegato per la fornitura ed inaccessibile la richiesta di compensazione sia legale che giudiziale per difetto dei requisiti della liquidità ed esigibilità del credito opposto in compensazione (compensazione legale) e non ricorrendo la possibilità di procedere alla liquidazione giudiziale del controcredito, contestato dall'attrice sia nell'an che nel quantum e di non facile e pronta liquidazione.
La condanna alle spese di lite seguiva la soccombenza.
2. Nel proprio atto di appello la contesta la decisione per i motivi Controparte_1 di seguito indicati.
1) “Erronea valutazione circa la sussistenza del credito dedotto in citazione. travisamento dei fatti, omesso esame di prove documentali decisive per il giudizio, omessa motivazione, violazione artt. 115, 116, 132 e 245 c.p.c.”.
Con tale motivo si duole della statuizione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto il credito azionato da parte attrice non contestato da parte convenuta né in punto di an, né in punto di quantum, ovvero nel suo complessivo ammontare, adducendo come con la produzione documentale effettuata nel corso del giudizio di primo grado (documenti allegati alle memorie depositate ex art. 183 comma 6 c.p.c.), la difesa della convenuta avesse dimostrato, l'esistenza di un accordo contrattuale tra e CP_2 Controparte_1
Tale assunto veniva comprovato oltre che dalle riferite fatture elettroniche, anche dalle e-mail intercorse tra le due società, da cui poteva evincersi come la Controparte_1 risultasse incaricata del rifacimento sistema protezione del tetto e tinteggiatura interna.
Rappresenta che infatti proprio sulla scorta di tale documentazione era stata formulata una proposta conciliativa ove si prevedeva de residuo, il pagamento in favore della CP_2 della somma di euro 6.146,92 con spese di lite compensate.
3 2) “Errore di diritto e di valutazione circa l'inapplicabilità dell'istituto della compensazione legale e giudiziale per inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e comunque perché non incontestato”.
Con tale motivo evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il credito opposto in compensazione era liquido, certo ed esigibile essendo indicato nelle fatture: la fattura n. 7 e 8 del 26 aprile 2023.
Anche sotto tale profilo ribadisce che la riprova era nelle determinazioni del Giudice assunte con la proposta conciliativa per la definizione del contenzioso, che veniva indicata in euro
6.146,92, ossia nella differenza tra i rispettivi crediti.
Proposta accettata dalla parte attrice come da sua dichiarazione del 14 settembre 2023 e depositata nel PCT in data 18 settembre 2023.
L'interpretazione del Tribunale viene ritenuta errata psi sarebbe dovuto procedere con la compensazione, essendo il controcredito documentato e provato dalle fatture n. 7 e 8 dell'aprile 2023 e quindi provato ai sensi dell'art. 2710 cod. civ..
3) “Errore di diritto e di valutazione circa la certezza della pretesa creditoria della parte attrice, difetto di prova, violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Con tale motivo lamenta l'erroneità della decisione in punto di affermata esistenza del credito attoreo che invece non risulta in alcun modo documentato (in citazione parte attrice elencava le fatture poste a sostegno della sua pretesa ma non le produceva mai in giudizio) e ciò malgrado la veniva condannata al pagamento anche degli interessi Controparte_1 determinati “dalle singole fatture al saldo effettivo”, mentre, al contrario, solo le fatture emesse dalla venivano prodotte ed erano numerate, datate ed Controparte_1 autenticate.
4) “Violazione del diritto di difesa, erronea valutazione delle richieste probatorie, mancata attività istruttoria, violazione artt. 115, 116 e 245 cod. civ.”.
Con tale motivo contesta il contenuto dell'ordinanza del 12 novembre 2023 con la quale il
G.O.T. aveva ritenuto inammissibile il deposito di una seconda memoria istruttoria ex art 183
VI comma c.p.c. integrativa, depositata da parte convenuta il 27.05.2023, laddove era evidente, dal mero esame della Finestra del PCT della causa di primo grado, che la Memoria
n. 2 ex art 183 c.p.c. sesto comma, veniva depositata in data 27 maggio 2023 attraverso un invio multiplo come previsto dalla legge, resosi necessario dal superamento dello spazio
(MB) della busta per il deposito al PCT.
Ciò malgrado si era ritenuto non provata l'esecuzione dei lavori opposti in compensazione
(erroneamente qualificato come subappalto) , pur dimostrata con la produzione documentale
4 e ulteriormente attestabile mediante ammissione della prova testimoniale richiesta e non ammessa.
La resa sentenza viene dunque ritenuta palesemente affetta dal vizio dell'iter logico seguito.
5) “Sulla condanna alle spese ”.
Per tale versante rappresenta infine come alla proposta conciliativa era seguito un immotivato rifiuto alla adesione da controparte, evenienza idonea a far ritenere i presupposti per la condanna della controparte alle spese di lite, invece erroneamente poste a suo carico.
Instava l'appellante per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., non reiterata nelle note di trattazione in vista della prima udienza.
3. L'appellata costituendosi in giudizio in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione per sua tardività in quanto la sentenza pubblicata in data 30.05.2024 era stata notificata, in data 02.09.2024 dalla a mezzo pec alla CP_2 [...] unitamente all'atto di precetto facendo, così, decorrere il termine Controparte_1 breve per l'impugnazione scaduto in data 02/10/2024 a fronte di appello notificato solo in data 23.11.2024 (doc.3).
Eccepisce ancora l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. e nel merito ne contesta la fondatezza.
4. La causa è stata trattenuta a decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note in atti, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c..
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato .
5.1 In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione.
Infatti, la notifica della sentenza, anche se avviene insieme all'atto di precetto, fa decorrere il termine breve di impugnazione solo se è fatta secondo le modalità previste dagli artt. 285 e
170 c.p.c.: vale a dire al procuratore costituito.
La Suprema Corte aveva già avuto modo di precisare che la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. civ. n. 18184/2010, Cass. civ. n. 31251/2018, n. 35164/2023).
Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 6278 del 2019, dirimendo un contrasto insorto all'interno della Corte, hanno, in motivazione, osservato “come la decorrenza del termine breve non sia correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né
5 alla conoscenza effettiva della stessa…La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida – cioè entro il termine breve previsto dalla legge – in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare;
sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al “procuratore costituito”, ai sensi degli artt. 285, 326, 170 c.p.c. (Corte di Cassazione, Se. Un., 13 giugno 2011, n.
12898)”.
Nel caso di specie, invece, la notifica della sentenza con pedissequo atto di precetto veniva fatto solo alla Pec della società Controparte_1
5.2 Sempre in via preliminare, non può essere accolta la richiesta di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per i seguenti motivi.
Nella giurisprudenza riferita all'art. 342 c.p.c. si osserva che la volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravanti, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Nella fattispecie risulta evidente l'esposizione dei fatti;
gli aspetti funzionalmente utili per cogliere la vicenda sottostante al ricorso;
le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, con le relative doglianze (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5836, espressamente valorizzata, in motivazione, da Cass., S.U., n. 5698 del 2012; Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.; nello stesso senso, dopo tale pronuncia, cfr.: Cass. 8 luglio 2014, n. 15478; Cass., 28 giugno 2018, n. 17036; cfr Cass. n. 1935/2020).
5.3 Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione preliminare formulata dall'appellante solo con la comparsa conclusionale volta a contestare la rituale costituzione dell'appellata per erronea indicazione della partita IVA riportata nella sua comparsa di risposta.
In effetti nel caso di specie l'erronea indicazione della partita I.V.A. della convenuta in appello (già attrice) non ha determinato alcuna incertezza sulla parte che ha agito in giudizio in primo grado ed oggi resiste al gravame, identificata anche attraverso la denominazione sociale e la persona del suo legale rappresentante, tanto che ad essa l'attuale appellante ha opposto un controcredito, a riprova della insussistenza di qualsiasi dubbio sulla sua identità soggettiva.
6 Peraltro nella sentenza impugnata risulta riportato il numero di partita I.V.A. corretto dell'appellata, con conseguente ininfluenza della inesatta indicazione offerta da tale parte.
5.4 Passando al merito, col primo motivo di appello il ricorrente deduce erronea valutazione circa la sussistenza del credito dedotto in citazione, ribadendo la sussistenza di un accordo contrattuale tra le parti in causa rinvenibile dalle e-mail allegate in atti e dalla proposta conciliativa/transattiva in compensazione avvenuta in primo grado e di poi dai computi metrici allegati alle seconde memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (documenti di cui si dirà nel quarto motivo di appello).
Esaminando la valenza della proposta conciliativa da inquadrarsi giuridicamente, ove formulata in ambito giudiziale, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (vedi verbale del 04.07.2023), come un atto di diritto processuale che mira a stimolare un accordo transattivo tra le parti, è da escludersi che essa possa costituire prova dei fatti allegati da una o entrambe le parti, proprio in ragione della sua specifica funzione, ossia raggiungere una definizione senza addivenire ad una pronuncia giudiziale.
Per il resto l'appellante deduce come fonte probatoria delle proprie opere svolte e che offriva in compensazione, le e-mail del 30.07.2019; del 31.07.2019; del 05.08.2019, le fatture n. 7 e 8 del 26.04.2023.
Dalle e-mail citate risulta certamente un'attività programmatica di lavori di ristrutturazione immobiliare (tetto e tinteggiatura interna), ma non la prova della concreta esecuzione.
Le fatture n. 7 e 8 del 2023 inoltre venivano emesse tardivamente nell'aprile 2023, dopo l'iscrizione della causa al ruolo del novembre 2022.
Nel Piano di sicurezza e coordinamento, allegato in e-mail, risultava che i lavori della dovevano svolgersi dal 5 agosto 2019 al 2 settembre 2019; quindi Controparte_1 non si comprende come mai le fatture venivano emesse circa quattro anni dopo, nell'aprile
2023.
Le circostanze fattuali dedotte dall'appellante non sono quindi sufficienti per dare certezza alle prestazioni rese né tanto meno ai relativi importi patrimoniali opposti in compensazione, pur a fronte della specifica contestazione svolta dall'attrice oggi appellata.
Il motivo va pertanto rigettato.
5.5. Col secondo motivo di appello il ricorrente di nuovo eccepisce che dalle fatture emesse si traeva che il credito fosse certo, liquido ed esigibile.
L'assunto non è condivisibile essendo ben noto come la fattura sia un documento a formazione unilaterale, emesso dal creditore. Per questa ragione, in sede di giudizio di cognizione ordinaria, la fattura da sola non costituisce piena prova del credito: “…sicché
7 nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. civ. Sez. III, 3 aprile 2008, n. 8549; in termini, Id., 28 aprile 2004 n. 8126;
Cass. 4/03/2003, n. 3188; Cass.08/06/2004, n. 10830).
Inoltre non può che ribadirsi come appaia quantomeno anomalo che a fronte di prestazioni oggetto di attività nel 2019 le relative fatture siano state emesse solo, a giudizio già introdotto dalla controparte, nel 2023.
5.6 Col terzo motivo di appello il ricorrente eccepisce errore di diritto e valutazione circa la certezza della pretesa creditoria della parte attrice.
Il convenuto, attuale appellante, nella sua comparsa di costituzione (così come nella prima memoria 193 c.p.c.) ha contestato la pretesa creditoria argomentando tuttavia solo in relazione alla eccepita compensazione.
Deve ritenersi pertanto pienamente operante, sul punto l'art. 115, primo comma, c.p.c., che introduce il principio di non contestazione, per cui i fatti allegati da una parte e non specificatamente contestati dalla controparte costituita devono essere posti a fondamento della decisione del giudice, senza necessità di prova ( e tanto è a dirsi sia in relazione alla pretesa in sé sia in relazione alla mancata produzione delle fatture). Questo principio, introdotto dalla legge 69/2009, ha carattere generale e opera sui fatti che una parte ha l'onere di provare.
Quindi anche su questo punto può pienamente condividersi la decisione di prime cure, di ritenere come non contestati i fatti attorei e comprovate le relative istanze.
5.7 Quanto al quarto motivo di appello con cui l'appellante eccepisce violazione del diritto di difesa ed erronea valutazione delle richieste probatorie, per quanto sia condivisibile l'assunto per cui erroneamente il primo giudice nel corso dell'istruttoria ha ritenuto inammissibile una memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (apparendo al contrario evidente dall'esame Cont del PCT che si era trattato di un mero invio multiplo per ragioni di spazio di nondimeno neanche attraverso l'esame della documentazione prodotta con le memorie istruttorie, può evincersi, la ricorrenza del credito di pronta e facile liquidazione, eccepito in compensazione.
Dall'analisi dei computi metrici per lavori montaggio ponteggio e lavori Pt_2 Parte_3
a VA (CH), allegati alla seconda memoria istruttoria, non si comprende a chi facesse riferimento l'ingegnere firmatario dei computi, ing. , dato che nel Piano di Controparte_5
Sicurezza e Coordinamento per lavori di ristrutturazione la Parte_4 [...] faceva riferimento all'Ing. quale progettista, direttore dei Controparte_1 Persona_1
8 lavori, responsabile dei lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.
Nei computi metrici detti, alcuna firma della ditta esecutrice risulta apposta.
Inoltre, nel computo montaggio ponteggio risulta apposta la data del 19.12.2019 e nel Pt_2 computo lavori la data del 22.11.2019, vale a dire date non conferenti rispetto a Parte_3 quelle di inizio e fine lavori indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori Pt_3
che dovevano andare dal 5 agosto 2019 al 2 settembre 2019.
[...]
Quindi anche il materiale probatorio allegato con le memorie ex art. 183, co. 6, n.
2. c.p.c., pur valutate nell'invio multiplo che venne effettuato, non sono sufficienti a corroborare la tesi creditizia dell'odierno appellante che, si ribadisce, è contestata sia nell'an che nel quantum
(cfr. memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. dell'attrice).
Né può oggi l'appellante dolersi della mancata ammissione della prova orale ( non avendo reiterato la richiesta né all'atto della precisazione delle conclusioni, né nelle memorie conclusionali e di replica, in primo grado, con conseguente presunzione di abbandono della stessa) che in ogni caso non avrebbe dato conto della natura e dell'entità dei rapporti per come articolata.
5.8 Passando all'esame dell'ultimo motivo vertente sulla asserita erronea sua condanna alle spese di lite nonostante la mancata accettazione avversaria della proposta conciliativa dedotta in atti (art. 185 bis c.p.c.), deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 91, co. 1, secondo periodo,
c.p.c.. il presupposto perché possano trarsi conseguenze sul carico delle spese dalla mancata accettazione della proposta conciliativa (e limitatamente a quelle successive alla sua formulazione) è che essa sia ingiustificata, condizione non rinvenibile nella fattispecie in oggetto, in cui l'attrice ha visto pienamente riconosciuto il suo diritto di credito mentre ciò non è avvenuto per la parte convenuta.
Non poteva pertanto che farsi applicazione del principio della soccombenza.
5.9 Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svoltasi, considerata l'infondatezza del gravame, vanno poste a carico dell'appellante.
Peraltro trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Controparte_1
9 sentenza n. 198-2024, resa dal Tribunale di VA, pubblicata il 30.05.2024, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: CP_2
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi forensi , oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Dichiara che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 09.12.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. GE Fuina
Il Presidente
Dr. Barbara Del Bono
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