Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/06/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1939/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 20.11.2024
da
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale, dall'avv. Lorenza Crestoni (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Verona, viale Nino Bixio n. 2.
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata ed elettivamente domiciliata, CP_1 C.F._3
per procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avvocato Andrea
Massignani (C.F. ), del foro di Vicenza, con studio ivi in piazza C.F._4
Giacomo Matteotti 6.
Appellata
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Divorzio-cessazione degli effetti civili – appello avverso la sentenza n. 2323 del 16-
17/10/2024 del Tribunale di Verona
Conclusioni per l'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE SI CHIEDE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., con particolare riguardo ai capi 3 e 4, in punto spese, sussistendo gravi e fondati motivi di un pregiudizio irreparabile sia per il sig. e la sua attività lavorativa, sia soprattutto Pt_1
relativamente al mantenimento dei due figli.
NEL MERITO
1) in riforma parziale del capo 1 della sentenza impugnata, provvedere all'audizione di più volte richiesta in primo grado, e decidere la sua collocazione, tenendo conto Per_1
della volontà da lui espressa;
2) in riforma parziale del capo 2 della sentenza impugnata, diminuire il contributo economico posto a carico del sig. a titolo di mantenimento dei figli e Parte_1 Per_2 Per_1
ad una cifra congrua rispetto alle reali capacità patrimoniali e reddituali dei genitori;
3) in riforma integrale del capo 3, compensarsi le spese di lite del primo grado;
4) in riforma integrale del capo 4, condannarsi entrambe le parti alla corresponsione del 50%
ciascuna delle spese relative al CTU.
Ai fini del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (sul Contributo Unificato) si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che è stato corrisposto il contributo unificato di €
147,00. Si chiede che i compensi relativi al presente giudizio vengano aumentati, ai sensi
Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 e successive modifiche, per aver depositato telematicamente i propri scritti difensivi avendo cura di adottare particolari tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo”.
pag. 2/15 Conclusioni per l'appellata:
“Ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
- rigettare integralmente l'appello di e confermare la sentenza di primo Parte_1
grado;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da formula le seguenti Parte_1
conclusioni: rigetto delle istanze di cui alle conclusioni, risultando la sentenza di primo grado condivisibile sotto tutti gli aspetti ivi trattati”.
Ragioni della decisione
1.Con ricorso del 10.12.20, la sig.ra conveniva innanzi al tribunale di Verona il CP_1
sig. , chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
lo stesso, dalla cui unione erano nati (12.04.2004) e (01.11.2007) ed istava Per_2 Per_1
per la conferma delle medesime condizioni previste nella sentenza n. 2904/2016 emessa in sede di separazione ed ivi concordate dalle parti (come da conclusioni congiunte dell'udienza del 29.09.2016) in punto di: affidamento dei figli ad entrambi i genitori con residenza in via prevalente presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita padre/figli “Il padre terrà
con sé e a settimane alterne dal venerdì, al termine delle lezioni scolastiche, Per_2 Per_1
fino alla mattina del lunedì successivo, quando li riporterà a scuola, e nelle altre due
settimane il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 22.30; ed inoltre ogni
mercoledì pomeriggio, per 2 ore dopo l'uscita di scuola;
il padre terrà con sé i figli durante il
periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il
30 aprile di ogni anno, sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando la settimana dal
23 al 30 dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni a Pasqua, in modo che i
figli trascorrano con il padre e la madre alternativamente il Natale o la Pasqua”; previsione pag. 3/15 di un contributo al mantenimento in capo al padre in favore di e pari ad € Per_2 Per_1
1.050,00 con rivalutazione ISTAT, oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale ed il 50 % delle spese scolastiche e parascolastiche.
2. Si costituiva in primo grado il , che aderiva alla dichiarazione di cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio, facendo istanza di audizione dei minori, al fine di stabilire il collocamento prevalente degli stessi, nonché chiedendo la riduzione del quantum dell'assegno per i figli, in considerazione dell'età degli stessi e delle mutate condizioni economiche dell'azienda vinicola ereditata dai genitori dovute anche alla pandemia Covid-19.
All'udienza del 25.06.21, i coniugi comparivano e venivano sentiti dal Presidente, il quale,
all'esito, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali confermava le condizioni di cui alla separazione.
A seguito del deposito delle memorie integrative, i legali delle parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Veniva poi espletata l'audizione della minore all'udienza del 09.12.21 (per gli Per_2
eventuali provvedimenti in ordine alla sua vaccinazione), e successivamente dichiarata la cessione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi con sentenza parziale n. 2478 del
15.12.2021.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 13.09.22 era disposto l'interrogatorio libero delle parti ed esperito inutilmente il tentativo di proposta conciliativa (consistente nella conferma delle condizioni economiche e di affidamento decise in sede di separazione) cui aderiva la sola ricorrente;
veniva poi espletata CTU contabile per l'accertamento delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
3.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, il tribunale di Verona, con l'impugnata sentenza definitiva, in accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, affidava il pag. 4/15 minore ad entrambi i genitori disponendo che egli risiedesse Persona_3
prevalentemente presso la madre, con diritto-dovere del padre di incontrarlo e tenerlo con sé
secondo un calendario e una frequenza da concordarsi tra i due (padre e minore); determinava in € 1.261,05 mensili la somma che il resistente era tenuto a versare all'originaria ricorrente a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, con rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
condannava il resistente a rifondere alla ricorrente i 2/3 delle spese di lite con compensazione tra le parti del restante terzo.
3.1. A fondamento della sua decisione, il Giudice di prime cure, tenuto conto della valutazione dei Consultori territorialmente competenti effettuata nel corso della causa di separazione, dell'audizione della figlia (nelle more divenuta maggiorenne), nonché Per_2
dell'età del minore, disciplinava la frequentazione di padre e minore secondo i tempi e le modalità da concordarsi tra i due.
Riteneva inoltre di determinare nella somma mensile di € 1.261,05 il contributo in capo al per il mantenimento di entrambi i figli, esaminando le risultanze processuali ed in Pt_1
particolare gli esiti della CTU espletata nel corso di giudizio, comparativa delle situazioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti in causa ed evidenzianti uno squilibrio economico in favore del resistente.
4. Avverso tale sentenza, il sig. depositava ricorso in appello sulla base dei seguenti Pt_1
motivi:
4.1. “Visite del figlio con il padre e mancata sua audizione”. Per_1
Chiedeva l'audizione di al fine di decidere il suo miglior assetto di collocamento e Per_1
visita, adducendo che era per lui di pregiudizio il calendario di visita rigoroso che l'ex moglie gli aveva sempre imposto. Rilevava inoltre sul punto che, in seguito alla pubblicazione della sentenza civile di appello, gli erano stati notificati due decreti penali: decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 25.11.24 (doc. 3) e l'avviso di conclusione delle indagini pag. 5/15 preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (doc. 59) attinenti ad imputati ritardi nella restituzione dei due figli, comprovanti la conflittualità che la aveva nei suoi confronti in danno della CP_1
serenità familiare.
4.2. “Erronea e omessa valutazione di prove su un fatto decisivo per il giudizio-errore sul
calcolo dei redditi medi effettivi mensili delle parti.
Censurava la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine al compendio probatorio in atti,
non essendo stati correttamente valutati i documenti prodotti nel corso dell'intero giudizio.
4.2.1. Rilevava che la sua capacità patrimoniale valutata dal Consulente Tecnico in €
537.000,00 risultava essere illiquida, poiché formata in prevalenza da beni immobili su cui gravava ipoteca per l'importo complessivo di € 600.000,00, a fronte di un mutuo fondiario di
Parte
€ 440.000,00 acceso per ristrutturare il cui era adibita parte della casa coniugale.
4.2.2. Adduceva inoltre che la somma di € 115.800,00 in quanto rappresentante, così come accertato dal CTU, il suo patrimonio mobiliare aziendale, non fosse pignorabile per legge e riteneva che la somma di € 155.368,00, per crediti desunti da versamenti dallo stesso effettuati a favore dei suoi genitori, non fosse esigibile perché in parte compensava il lavoro svolto dai genitori all'interno dell'azienda agricola e rappresentava altresì il rimborso delle rate del mutuo che aveva potuto ottenere grazie all'aiuto dei genitori.
4.2.3. Riteneva che i debiti indicati nella CTU (pagg. 19 e 20) avrebbero dovuto essere detratti anche dalla sua capacità reddituale e non solo patrimoniale.
4.2.4. Rilevava, inoltre, che il Tribunale aveva omesso di valutare all'interno del patrimonio/reddito della la somma di € 1.438,97 mensili, a titolo di assegni di CP_1
mantenimento arretrati per il complessivo importo di € 61.866,97, nonché la percezione da parte di costei dell'assegno unico universale.
pag. 6/15 4.2.5. Evidenziava gli importi dovuti all'Agenzia delle Entrate relativi alla cd “rottamazione quater” ed i bonifici ad oggi effettuati, comprovanti le ulteriori spese che deve sostenere mensilmente.
5. Si costituiva in grado di appello la sig.ra contestando i motivi di impugnazione e CP_1
chiedendone il rigetto in quanto infondati in fatto e in diritto.
6. E' stato disposto a cura della cancelleria il passaggio degli atti al Procuratore Generale che ha concluso come in epigrafe.
7. Rigettata l'istanza inibitoria con ordinanza del 29.04.25, depositate note scritte in vista delle udienze del 31.03 e 28.04.25 ed espletata l'audizione del minore all'udienza Per_1
del 26.05.25, la causa all'esito era trattenuta in decisione dal Collegio.
* * * * * *
8. Entrambi i motivi di appello sono infondati, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
8.1. Con il primo motivo di gravame il censura il capo della sentenza statuente il Pt_1
collocamento prevalente di presso la madre e regolamentante il diritto di visita del Per_1
padre, chiedendo l'audizione del minore al fine di fare emergere “una Per_1
rappresentazione della realtà familiare più autentica e diretta”.
È da premettersi anzitutto che, diversamente da quanto sostiene l'appellante, le vicende penali documentate a suo carico (il decreto di citazione a giudizio, sub doc. 4 e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., sub doc. 5 atto di appello) non sono dirimenti nel dimostrare l'asserita elevata conflittualità che la avrebbe ancora nei CP_1
confronti del e ciò a scapito della serenità dei figli. Per contro, l'appellata ha invece Pt_1
controdedotto sul punto che “non vi è alcuna situazione di conflittualità inerente ai rapporti
genitori-figli, essendo entrambi i ragazzi liberi di incontrare il padre ogni volta che lo
desiderano, sulla base dei rispettivi impegni, come effettivamente avviene”.
pag. 7/15 Ciò constatato, ritenutane la necessità ed in accoglimento dell'istanza dell'odierno appellante,
all'udienza del 26.05.25, è stata svolta l'audizione del minore il quale è apparso Per_1
essere un ragazzo maturo che ha espressamente dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, che d'estate è abituato ad andare in vacanza con il papà e che ormai ha fatto l'abitudine “a questi rapporti con il papà”.
È emerso il suo chiaro desiderio di non modificare la realtà attuale familiare, anche in considerazione dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici nel contesto sociale del comune di Montecchio Maggiore ove risiede con la madre.
Con ciò si dà altresì atto che l'altra figlia delle parti, sentita in primo grado all'udienza Per_2
del 09.12.21, aveva già riferito la medesima posizione del fratello con riguardo al rapporto sereno e non conflittuale con il padre.
Ne discende che, considerati, per quanto qui di rilievo, i buoni rapporti di anche con Per_1
il , disporre un diverso assetto familiare inciderebbe negativamente sul già Pt_1
consolidato equilibrio familiare in essere, che permane sin dall'anno della separazione dei coniugi e che vede e risiedere stabilmente presso la madre, nonché Per_2 Per_1
contrasterebbe con la manifesta volontà di entrambi i figli delle parti alla permanenza dello stato attuale dei rapporti con la figura paterna.
Si ritiene, pertanto, di dare continuità alla statuizione di prime cure, confermando l'affido condiviso di ad entrambi i genitori (situazione di affido passata in giudicato), nonché Per_1
il suo collocamento prevalente presso la madre, con libertà di incontrare il padre secondo i tempi e modalità di suo gradimento e con una frequenza da concordarsi tra padre e minore.
9. Anche il secondo motivo di appello censurante il quantum del contributo economico posto a carico del in favore dei figli è infondato. Pt_1 Per_2 Per_1
pag. 8/15 La pretesa dell'appellante volta unicamente alla diminuzione di detto assegno “ad una cifra
congrua rispetto alle reali capacità patrimoniali e reddituali dei genitori” non è infatti accoglibile.
9.1.Ciò in quanto si ritiene che il Tribunale abbia valutato l'intero compendio probatorio in atti, valorizzando sia l'espletata CTU, sia i documenti prodotti in causa (pag.10) e posti a fondamento della stessa analisi dell'Esperto (unitamente alla documentazione bancaria dallo stesso richiesta ed alle visure estratte dai pubblici uffici) che ha confrontato gli “elementi
patrimoniali e reddituali risultanti dagli atti di causa e dalle visure estratte dai pubblici
uffici” (pag. 4 CTU) avvalendosi dell'ausilio del Perito Agronomo, dott. per la Per_4
stima della capacità patrimoniale e reddituale desumibile dall'attività agricola del resistente.
Sul punto, si premette che la perizia non è stata contestata in primo grado né dal CTP del resistente, né dal suo difensore e in ogni caso i rilievi mossi in sede di gravame dal Pt_1
sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
9.2.A detta dell'appellante, la sua capacità patrimoniale valutata in complessivi € 537.490,00
(pag. 30 CTU) risulterebbe essere illiquida poiché formata da immobili su cui grava un'ipoteca per l'importo complessivo di € 600.000,00, a fronte di un mutuo fondiario di €
440.000,00.
Va osservato che, secondo quanto emerge dalla CTU, la capacità patrimoniale del sig.
deriva da patrimonio immobiliare (€ 360.744,00), patrimonio mobiliare aziendale (€ Pt_1
115.800,00), e crediti per versamenti a favore della famiglia originaria (€ 155.368,00), al netto dei debiti per finanziamenti e cartelle esattoriali (€ 94.422,00).
Sugli immobili dell'appellante, oltre all'iscrizione ipotecaria per il pignoramento immobiliare notificato, il 12/01/2021, dalla sig.ra per il mancato pagamento nel corso degli CP_1
anni degli assegni di mantenimento dei figli, grava un'ipoteca per il complessivo importo di €
600.000,00, a fronte di un mutuo fondiario del 28.01.2016 di € 440.000,00 contratto con la pag. 9/15 Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova Credito Cooperativo, che vede come parte mutuataria la società dei genitori in persona dei soci Controparte_2 Parte_3
e (società e soci che hanno anche loro concesso garanzia
[...] Controparte_3
ipotecaria su propri terreni e fabbricati), e parte datrice di ipoteca il , quale Parte_1
titolare della ditta individuale Le Albare di Posenato Stefano. Il rimborso, come da contratto,
è previsto entro il 27/01/2046 mediante 360 rate mensili di € 2.429,70 ciascuna.
Orbene, il CTU ha evidenziato che “il debito contratto dalla Società con il finanziamento non
riduce la capacità patrimoniale del resistente per la sua posizione di garante, anche in
ragione delle – capienti - proprietà di terreni e fabbricati della mutuataria Controparte_2
e dei suoi soci”.
[...]
In ogni caso il fatto che l'appellante non possa monetizzare detti immobili in quanto gravati da ipoteca (assunto dal quale si presume che il sig. voglia far derivare che Pt_1
l'impossibilità di smobilizzazione non gli consentirebbe di far fronte all'assegno di mantenimento per i figli), non può andare ad incidere sulla quantificazione dell'assegno disposto dal giudice di primo grado.
Tanto va detto anche per la pretesa inesigibilità (e impignorabilità) del patrimonio mobiliare aziendale.
Invero, sulla base degli accertamenti espletati dal CTU e dal suo coadiutore, è stata attribuita all'appellante una capacità reddituale media complessiva, al netto dei costi e delle imposte,
d'arrotondati € 39.000,00 annui – pari a € 3.250,00 mensili - derivante dall'attività
vinicola/viticola/commercializzazione vini imbottigliati e attività di B&B, rispetto alla quale risulta congruo l'assegno come stabilito nella sentenza appellata.
Da tale reddito non vanno scomputate le voci di debito indicate dall'appellante (riportate a pagg. 19-20 della CTU), dal momento che correttamente l'Ausiliare le ha portate a deconto della capacità patrimoniale.
pag. 10/15 9.3. Per quanto attiene, poi, alla voce dello stato patrimoniale “Crediti per versamenti a
favore della famiglia originaria" vantati dall'appellante e pari alla somma di € 115.368,00,
non si condividono le argomentazioni sottese all'asserita inesigibilità: “E' evidente che tale
credito che il sig. avrebbe nei confronti dei suoi genitori sia per sua natura Pt_1
inesigibile, sia perché in parte compensa il lavoro svolto dagli stessi all'interno dell'azienda
Parte agricola e del (pag. 7 della CTU), sia perché rappresenta il rimborso delle rate di un
mutuo davvero importante che, lo si ripete, solo con l'aiuto dei suoi genitori l'odierno
Parte opponente poteva ottenere per realizzare il a lui intestato”, poiché non sorrette da idonea giustificazione (tanto più che è lo stesso appellante ad affermare che i genitori “da
sempre lavorano a titolo gratuito all'interno dell'azienda”: pag. 8 atto di appello) ed essendo in ogni caso indimostrata la quantificazione del presunto “aiuto” che il sig. avrebbe Pt_1
avuto dai genitori per l'ottenimento di detto mutuo.
Per contro l'esame delle movimentazioni del conto corrente BRV Banca c/c n°910377 ha invece evidenziato che il resistente ha effettuato regolari e consistenti bonifici ai propri genitori e alla loro società Antica Azienda La Vigna S.S. (CTU), che fanno presumere una disponibilità liquida di € 1.806,60 mensili.
L'appellante sostiene che di fatto è lui che sostiene le rate del mutuo e non i di lui genitori,
con conseguente diminuzione della sua capacità reddituale.
E' evidente che, a fronte di un mutuo concesso a favore della società dei genitori e con garanzia ipotecaria – capiente (come sopra esposto) – data dalla stessa società e dai soci, il fatto che il si sia determinato a corrispondere le rate di mutuo non può di certo Pt_1
andare a detrimento dei figli.
9.4. L'appellante assume poi che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato, all'interno del patrimonio/reddito dell'ex moglie, le somme corrisposte sul libretto bancario a titolo di assegni di mantenimento arretrati, per il complessivo importo di € 61.866,97.
pag. 11/15 Anche tale doglianza è infondata, in quanto tali somme erano e sono comunque dovute e non in favore dei bisogni propri dell'ex moglie, ma dei figli e di certo non possono andare ad accrescere il reddito della sig.ra CP_1
9.5. Quanto poi all'assegno unico universale percepito dalla (e che il CTU ha CP_1
quantificato in complessivi € 3.879,22 per l'anno 2022; pag.9), occorre rilevare che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui è osservato che “indimostrata, e comunque irrilevante” è “la circostanza dedotta dal solo in comparsa conclusionale Pt_1
che la percepisca l'assegno unico universale per entrambi i figli”. Va qui ribadito CP_1
che, diversamente da quanto adduce il , si tratta di circostanza che non ha Pt_1
un'incidenza significativa sul suo stato reddituale complessivo;
con la precisazione che l'importo di tale assegno è ora limitato a essendo venuto meno il presupposto della Per_1
relativa percezione per poiché ella ha compiuto 21 anni nel mese di aprile del corrente Per_2
anno.
9.6.Ciò considerato, in relazione alla posizione della si rileva che ella, a differenza CP_1
dell'ex marito, non essendo titolare di alcun immobile, non risulta avere capacità patrimoniale e, conseguentemente, il suo unico introito deriva dai redditi da lavoro dipendente.
Sono infatti documentati in causa (e valorizzati dal CTU pag. 9) i contratti di lavoro a tempo determinato dall'anno 2016 all'anno 2022, anno in cui risultava lavorare come impiegata amministrativa presso lo Studio Consulenti Aziendali Associati Srl-Stp e, dalla dichiarazione dei redditi da ultimo depositata relativa all'anno 2023 (doc. 5 comparsa appello) si evince un reddito complessivo lordo di € 21.815,00: da cui si deduce che, al netto dell'imposta netta, la percepisca (e continui a percepire) la somma mensile di € 1.637,00 (somma peraltro CP_1
inferiore a quanto percepito dalla stessa nell'anno 2022 per € 1.746,00 mensili).
Come sopra esposto, allo stato ella risulta altresì percettrice dell'assegno unico solo per il figlio Per_1
pag. 12/15 È da evidenziarsi ulteriormente che, diversamente dall'ex marito, è onerata del pagamento del canone di affitto per l'abitazione in cui vive pari ad € 539,00 mensili (v. dichiarazione della ricorrente all'udienza del 10.11.22 e doc. 22/44 ricorrente).
10.Va poi ulteriormente osservato che i figli e rispettivamente di anni 21 e Per_2 Per_1
17, convivono con la madre e sono entrambi allo stato non ancora economicamente autosufficienti (circostanza pacifica in causa).
Invero, è da evidenziarsi che non è contestata in appello la statuizione secondo cui:
“Parimenti indimostrato, oltre che allegato solo in comparsa conclusionale e quindi
tardivamente, è l'assunto del secondo cui la figlia maggiorenne recentemente Pt_1
avrebbe iniziato a lavorare presso un esercizio, invero nemmeno specificamente indicato, di
somministrazione di alimenti”.
11.In definitiva, sulla base di tutto quanto argomentato ed in virtù del principio di proporzionalità che impone a ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione delle proprie risorse economiche (sia reddituali che patrimoniali) e delle esigenze dei figli (v. Cassazione nn. 23323/2024, n. 4145/2023), è da ritenersi infondata la pretesa del di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore di e Pt_1 Per_2
Per_1
Conseguentemente, si conferma il disposto obbligo a carico dell'appellante di corrispondere all'appellata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.261,05, con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contribuzione al mantenimento di entrambi i figli sino a quando non diverranno economicamente autosufficienti (oltre al 50 % delle spese straordinarie-capo quest'ultimo passato in giudicato in quanto non contestato in sede di gravame).
12.Dal rigetto di entrambi i motivi di gravame discende l'assorbimento della doglianza relativa alle spese di lite di primo grado, le quali erano state in ogni caso ripartite correttamente tenuto conto della prevalente soccombenza dell'originario resistente rispetto pag. 13/15 alle richieste della della neutralità della pronuncia sullo status, nonché del fatto che i CP_1
coniugi concordavano sull'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_1
11. Inoltre, va confermato il capo della sentenza gravata cha ha disposto le spese di CTU a carico dell'originario resistente, poiché le risultanze peritali hanno consentito di pervenire ad una oggettiva rappresentazione veritiera della situazione economica dell'originario resistente,
differente rispetto a quella da lui fornita nel corso del giudizio di primo grado.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 2323 del 16-17/10/2024
del Tribunale di Verona.
2-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 5.211,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
pag. 14/15 A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 26 maggio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 15/15