Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2023, proposto da
IA MA e EL GA, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tortona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa De Margheriti e Rocco Massaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Tortona, n. 103 del 9 giugno 2022, pubblicata in data 10 giugno 2022, avente ad oggetto « approvazione regolamento avvocatura comunale » nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortona;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata il 18 dicembre 2025 e accettata dal Comune di Tortona il 26 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimo ma, il successivo 18 dicembre 2025, ha rinunciato al ricorso e di questo il Collegio deve dare atto.
Ritenuto di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
EL VI, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | EL VI |
IL SEGRETARIO