TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1163/2025 R.G. e promossa da
(avv.A.Terenzi) Parte_1
attore contro
(avv.L.Falzarano e V.Bastianelli) CP_1
convenuta e
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta
Oggetto : scioglimento del matrimonio
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti. motivazione
I coniugi vivono separati da oltre 12 mesi, per effetto della sentenza di questo Tribunale del 16.10.2023.
Non è mai intervenuta riconciliazione e pertanto deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Dal matrimonio sono nati e , in data 15.2.2004, 17.3.2006 e 11.1.2014. Per_1 Per_2 Per_3
e sono maggiorenni e quindi nulla va statuito in ordine al loro affidamento e Per_1 Per_2 collocazione.
Le parti invece concordano sull'affidamento, sulla collocazione e sui tempi di frequentazione di
. Per_3
L'abitazione famigliare va assegnata alla madre, con cui tutti i figli prevalentemente abitano e come d'altra parte concordato dagli ex coniugi.
Non vi è richiesta di assegno divorzile.
Si discute quindi sostanzialmente sull'ammontare dell'assegno mensile di mantenimento dei figli da porre a carico del padre.
Nel recente giudizio di separazione i coniugi avevano consensualmente stabilito la complessiva somma di € 800,00.
In sede di separazione erano stato peraltro concordato un maggior tempo di frequentazione dei figli con il padre, con cui sarebbero dovuti stare tutti i weekend.
E' evidente che la regolamentazione qui concordata dai due genitori prevede minori tempi con il padre.
Vi è quindi la necessità di adeguare anche il conseguente obbligo di mantenimento, in quanto : a) è incontestabile che la madre, con cui ora i figli trascorrono più tempo, dovrà sostenere maggiori costi per il loro accudimento quotidiano;
b) non vi è stata una sostanziale modifica delle capacità reddituali dell'attore, stante anche il breve arco di tempo trascorso, il quale, ora come allora, lavora come autotrasportatore, dichiara un reddito lordo attorno ai 50 mila euro e deve sostenere costi mensili di locazione di € 500,00.
Anche i due figli maggiorenni - circostanza non contestata – non sono economicamente autosufficienti.
2 In questo contesto va aumento ad € 1.100,00 l'obbligo mensile del padre.
Le ragioni della decisione ed il parziale accordo giustificano la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 CP_1 Sant'Angelo in Lizzola il 30.8.2003 e trascritto nei Registri di Stato Civile di quel Comune;
dispone l'affidamento condiviso di , con sua collocazione presso l'abitazione della madre, Per_3 cui assegna la casa famigliare di Vallefoglia, via Lunga n.7/12; dispone che il padre ha diritto/dovere di vedere e frequentare il figlio liberamente e comunque , salvo diverso accordo:
• weekend alternato, dal venerdì (ora di cena) al lunedì mattina, quando si reca a Per_3 scuola. poi ritorna il lunedì sera, cena con il padre e lì pernotta, per poi andare a Per_3 scuola il martedì mattina al martedì mattina;
• nei weekend in cui non è con il padre, raggiunge il padre il venerdì per Per_3 Per_3 cena, pernotta presso l'abitazione paterna, resta fino al sabato dopo pranzo, poi fa rientro presso la casa materna e ritorna dal padre il lunedì sera, cena e pernotta presso e poi il martedì si reca a scuola;
dispone che il minore trascorrerà con ciascun genitore le vacanze e le festività secondo il criterio dell'alternanza, quelle natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, quelle pasquali dal venerdì alla domenica di Pasqua o dal Lunedì di Pasqua al giorno seguente e quelle estive 15 giorni anche consecutivi da concordare entro il 30 del mese di maggio di ogni anno;
pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile complessiva di € 1.100,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dalla convenuta, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
attribuisce all'attrice per intero l'assegno unico;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro il 25 novembre 2025 Il Presidente dott.Davide Storti
3 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1163/2025 R.G. e promossa da
(avv.A.Terenzi) Parte_1
attore contro
(avv.L.Falzarano e V.Bastianelli) CP_1
convenuta e
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta
Oggetto : scioglimento del matrimonio
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti. motivazione
I coniugi vivono separati da oltre 12 mesi, per effetto della sentenza di questo Tribunale del 16.10.2023.
Non è mai intervenuta riconciliazione e pertanto deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Dal matrimonio sono nati e , in data 15.2.2004, 17.3.2006 e 11.1.2014. Per_1 Per_2 Per_3
e sono maggiorenni e quindi nulla va statuito in ordine al loro affidamento e Per_1 Per_2 collocazione.
Le parti invece concordano sull'affidamento, sulla collocazione e sui tempi di frequentazione di
. Per_3
L'abitazione famigliare va assegnata alla madre, con cui tutti i figli prevalentemente abitano e come d'altra parte concordato dagli ex coniugi.
Non vi è richiesta di assegno divorzile.
Si discute quindi sostanzialmente sull'ammontare dell'assegno mensile di mantenimento dei figli da porre a carico del padre.
Nel recente giudizio di separazione i coniugi avevano consensualmente stabilito la complessiva somma di € 800,00.
In sede di separazione erano stato peraltro concordato un maggior tempo di frequentazione dei figli con il padre, con cui sarebbero dovuti stare tutti i weekend.
E' evidente che la regolamentazione qui concordata dai due genitori prevede minori tempi con il padre.
Vi è quindi la necessità di adeguare anche il conseguente obbligo di mantenimento, in quanto : a) è incontestabile che la madre, con cui ora i figli trascorrono più tempo, dovrà sostenere maggiori costi per il loro accudimento quotidiano;
b) non vi è stata una sostanziale modifica delle capacità reddituali dell'attore, stante anche il breve arco di tempo trascorso, il quale, ora come allora, lavora come autotrasportatore, dichiara un reddito lordo attorno ai 50 mila euro e deve sostenere costi mensili di locazione di € 500,00.
Anche i due figli maggiorenni - circostanza non contestata – non sono economicamente autosufficienti.
2 In questo contesto va aumento ad € 1.100,00 l'obbligo mensile del padre.
Le ragioni della decisione ed il parziale accordo giustificano la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 CP_1 Sant'Angelo in Lizzola il 30.8.2003 e trascritto nei Registri di Stato Civile di quel Comune;
dispone l'affidamento condiviso di , con sua collocazione presso l'abitazione della madre, Per_3 cui assegna la casa famigliare di Vallefoglia, via Lunga n.7/12; dispone che il padre ha diritto/dovere di vedere e frequentare il figlio liberamente e comunque , salvo diverso accordo:
• weekend alternato, dal venerdì (ora di cena) al lunedì mattina, quando si reca a Per_3 scuola. poi ritorna il lunedì sera, cena con il padre e lì pernotta, per poi andare a Per_3 scuola il martedì mattina al martedì mattina;
• nei weekend in cui non è con il padre, raggiunge il padre il venerdì per Per_3 Per_3 cena, pernotta presso l'abitazione paterna, resta fino al sabato dopo pranzo, poi fa rientro presso la casa materna e ritorna dal padre il lunedì sera, cena e pernotta presso e poi il martedì si reca a scuola;
dispone che il minore trascorrerà con ciascun genitore le vacanze e le festività secondo il criterio dell'alternanza, quelle natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, quelle pasquali dal venerdì alla domenica di Pasqua o dal Lunedì di Pasqua al giorno seguente e quelle estive 15 giorni anche consecutivi da concordare entro il 30 del mese di maggio di ogni anno;
pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile complessiva di € 1.100,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dalla convenuta, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
attribuisce all'attrice per intero l'assegno unico;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro il 25 novembre 2025 Il Presidente dott.Davide Storti
3 4