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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
23 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall' avv. Cosimo Natuzzi
- Ricorrente –
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Eleonora Coletta
- Convenuto –
OGGETTO: “riconoscimento indennizzo per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.09.2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, nella specie “spondilo-disco artrosi lombare”, e conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire l'indennizzo in rendita, ovvero in capitale, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato “dal 31/12/1983 al 30/11/2015 quale conducente di autobus presso l'Amat di Taranto addetto alla guida dei veicoli con sedili non ammortizzati ed esposto quindi alle continue vibrazioni e sobbalzi determinati dalla inefficienza, ovvero mancanza di validi sistemi di ammortizzatori dei sedili di guida, nonché di ammortizzazione dei veicoli, spesso scarichi ed inefficienti”, sottoposto dunque a continue sollecitazioni tali da causare al ricorrente l'insorgere della patologia denunciata.
In ragione di ciò, in data 09.12.2019 inoltrava domanda amministrativa all al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, anch'esso con esito negativo.
Si costituiva ritualmente l , che contestava la fondatezza della domanda, CP_1
evidenziando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da “lombosciatalgia cronica ricorrente da discopatie multiple lombari in spondiloartrosi”, presentando un quadro clinico caratterizzato da lombalgia cronica con riferiti episodi di sciatalgia ricorrente bilaterale maggiormente frequenti a destra. Il R.O.M. lombare risulta ridotto ai gradi medi. È presente una ipotonotrofia arto inferiore destro di un centimetro in lato dominante con riduzione dei R.O.T. di L5 a destra.
Di conseguenza, ritiene che la patologia denunziata “spondilo-disco artrosi lombare” sia ascrivibile con un elevato grado di probabilità alla mansione lavorativa svolta.
Pertanto, si riconosce il nesso causale con i codici 213 attribuendone un Danno CP_1
biologico del 6% (sei per cento) dalla data di presentazione della domanda
(09/12/2019).
Dunque, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari al minimo indennizzabile per legge, e dunque del 6%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass.
Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire la costituzione dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00
- per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 6 (sei)%, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014). Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta. Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 6 (sei) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa prestazione, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese con distrazione in favore dell'avv. Cosimo Natuzzi dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 12.05.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
23 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall' avv. Cosimo Natuzzi
- Ricorrente –
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Eleonora Coletta
- Convenuto –
OGGETTO: “riconoscimento indennizzo per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.09.2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata, nella specie “spondilo-disco artrosi lombare”, e conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire l'indennizzo in rendita, ovvero in capitale, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato “dal 31/12/1983 al 30/11/2015 quale conducente di autobus presso l'Amat di Taranto addetto alla guida dei veicoli con sedili non ammortizzati ed esposto quindi alle continue vibrazioni e sobbalzi determinati dalla inefficienza, ovvero mancanza di validi sistemi di ammortizzatori dei sedili di guida, nonché di ammortizzazione dei veicoli, spesso scarichi ed inefficienti”, sottoposto dunque a continue sollecitazioni tali da causare al ricorrente l'insorgere della patologia denunciata.
In ragione di ciò, in data 09.12.2019 inoltrava domanda amministrativa all al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, anch'esso con esito negativo.
Si costituiva ritualmente l , che contestava la fondatezza della domanda, CP_1
evidenziando l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da “lombosciatalgia cronica ricorrente da discopatie multiple lombari in spondiloartrosi”, presentando un quadro clinico caratterizzato da lombalgia cronica con riferiti episodi di sciatalgia ricorrente bilaterale maggiormente frequenti a destra. Il R.O.M. lombare risulta ridotto ai gradi medi. È presente una ipotonotrofia arto inferiore destro di un centimetro in lato dominante con riduzione dei R.O.T. di L5 a destra.
Di conseguenza, ritiene che la patologia denunziata “spondilo-disco artrosi lombare” sia ascrivibile con un elevato grado di probabilità alla mansione lavorativa svolta.
Pertanto, si riconosce il nesso causale con i codici 213 attribuendone un Danno CP_1
biologico del 6% (sei per cento) dalla data di presentazione della domanda
(09/12/2019).
Dunque, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari al minimo indennizzabile per legge, e dunque del 6%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass.
Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire la costituzione dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00
- per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 6 (sei)%, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014). Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta. Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 6 (sei) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa prestazione, CP_1
con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese con distrazione in favore dell'avv. Cosimo Natuzzi dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 12.05.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)