TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE di TRANI in composizione monocratica, nella persona del giudice
Dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. di cui al verbale odierno da intendersi allegato, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 854 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione al precetto
-======================TRA=======================
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Parte_1
Renna, giusta procura in atti------------------------opponente
===E===
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Di Noia, giusta procura in atti------------------------opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale odierno in atti da intendersi allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al precetto con il Parte_1 quale sulla base di decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo, aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 316.335,93 (di cui € 250.000,00 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo).
L'opponente ha eccepito la nullità della notifica del precetto per essere stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica che lo utilizza per la propria impresa individuale, Pt_1
pagina 1 di 4 nonché ha contestato il merito della pretesa portata dal decreto ingiuntivo.
L'opposto, dal canto suo, ha contestato le avverse difese, tra l'altro evidenziando che le ragioni di merito già oggetto della opposizione a decreto ingiuntivo non erano proponibili in sede di opposizione all'esecuzione; il , inoltre, CP_1 ha documentato come in data 10.10.2024 il Tribunale di Trani abbia definito con sentenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo revocando il decreto, ma al contempo condannando lo al pagamento della somma di € 200.000 Pt_1 per capitale, oltre agli interessi.
Dopo un rinvio ex art.309 cpc per non essere le parti comparse, queste chiedevano la decisione della causa che era poi rinviata per l'odierna discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. Le ragioni di opposizione al precetto sono evidentemente infondate.
Quanto alla notifica è sufficiente dire che nessuna nullità si realizza ove anche fosse dimostrato che la pec fosse utilizzata dallo per la sua attività imprenditoriale, Pt_1 giacché ciò non toglie che si trattasse di un indirizzo di posta elettronica inserito in pubblici registri ricollegato alla persona fisica dello e non ad un ente diverso. Ed Pt_1 in ogni caso è appena il caso di dire che qualunque nullità sarebbe sanata dal fatto che egli ha svolto ampia difesa nel merito, sicché l'atto ha raggiunto lo scopo (art.156 c.p.c.).
Quanto ai restanti motivi di opposizione al precetto, che la difesa dello ha invocato anche inserendo nel corpo Pt_1 dell'atto di precetto l'intero contenuto (anche grafico) dell'opposizione al decreto ingiuntivo, deve solo dirsi che si tratta di contestazioni nel merito della pretesa posta a base del decreto ingiuntivo inerenti a fatti antecedenti alla formazione del predetto titolo giudiziale;
pertanto, deve pagina 2 di 4 richiamarsi la consolidata interpretazione giurisprudenziale per cui il fatto estintivo, modificativo o impeditivo antecedente alla formazione del titolo giudiziale è deducibile solo nel relativo giudizio ed è pertanto coperto dal titolo stesso, al più potendosi in sede di opposizione all'esecuzione far valere solo vizi di formazione del provvedimento che ne determinino la sua inesistenza giuridica (v.
Cass.n.29786/2017, Cass.n.3277/2015), poiché la cognizione di ogni questione di merito è rimessa al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo.
Ciò posto, però, oggetto del giudizio di opposizione a precetto è l'accertamento del diritto del creditore precettante a procedere esecutivamente in virtù del titolo posto a base del precetto.
Pertanto, il tribunale deve necessariamente prendere atto della sopravvenienza per cui, per effetto della sentenza in sede di opposizione a d.i., il decreto ingiuntivo sulla base del quale era formulato e notificato il precetto è stato revocato in corso di questo giudizio.
In definitiva, al momento in cui era notificato il precetto quel titolo era ben esistente, mentre alla data odierna esso non lo è più, avendo il tribunale invece disposto con sentenza la condanna dello per una minor somma capitale. Pt_1
D'altronde, l'art.653, co.2, c.p.c. prevede espressamente che l'accoglimento parziale dell'opposizione a d.i. determina
(anche a prescindere dalla revoca espressa del giudicante, v.
Cass.n.20052/2013) che il titolo esecutivo “è costituito esclusivamente dalla sentenza”, fermo che gli eventuali atti esecutivi compiuti (cioè dal pignoramento in poi) conservano i loro effetti. Quindi, non v'è un'automatica sostituzione dei due titoli, bensì una conservazione degli effetti degli atti esecutivi che siano stati compiuti.
pagina 3 di 4 Pertanto, fermo quanto detto sull'infondatezza dei motivi di opposizione svolti dallo deve comunque dichiararsi Pt_1 che il non ha più il diritto a procedere CP_1 esecutivamente in virtù di quel decreto ingiuntivo, poiché egli ben potrà farlo sulla base e nei limiti di cui alla sentenza del 10.10.2024 ex art.653, co.2, c.p.c.
3.Atteso quanto sopra, il tribunale reputa che la ragione del decisum, che risiede essenzialmente nella sopravvenienza in corso di causa, sia idonea ragione per una compensazione integrale delle spese di lite, non potendosi in nessun caso procedere alla condanna alle spese della parte che, Pt_1 sia pure per effetto della sopravvenienza processuale detta, non può più dirsi soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
a) dichiara insussistente il diritto di a Controparte_1 procedere esecutivamente verso in virtù del decreto Pt_1 ingiuntivo n.1551/2019 di cui al precetto 9.10.2019;
b) compensa le spese di lite.
Si dà atto all'esito della camera di consiglio della lettura della sentenza da intendersi allegata all'odierno verbale.
Così deciso in Trani, 23.10.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 4 di 4