TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3814 (cui è riunito il fascicolo RG
3833/2020) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 26.03.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia, e vertente
TRA
avv. CARLO C.F.: , nella qualità di curatore Pt_1 CodiceFiscale_1 dell'eredità giacente di C.F.: , rapp.to e difeso, Persona_1 CodiceFiscale_2 giusta procura in atti, da sé medesimo e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPONENTE
Rg 3814/2020
NONCHE'
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_3 in atti, dall'avv. Alessandro Montesano Cancellara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ,
OPPONENTE
Rg 3833/2020
CONTRO
C.F.: Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.-t., P.IVA_1
OPPOSTA contumace
Rg 3814/2020 e Rg 3833/2020
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 916/2020 del 28.9.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle
1 conclusioni del , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con decreto ingiuntivo n. 916/20 emesso dal Tribunale di Cassino in data
28.09.2020, veniva ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di cui al predetto decreto, oltre interessi come richiesti e spese del procedimento monitorio, come per legge (v. ricorso e relativo decreto ingiuntivo).
-Con atto di citazione ritualmente notificato avverso il decreto ingiuntivo di cui innanzi, veniva proposta opposizione da entrambi gli opponenti con distinti atti di opposizione che in seguito venivano riuniti (v. atto introduttivo del presente giudizio r.g.
3814/2020 e atto introduttivo del giudizio r.g. 3833/2020 riunito al primo), con i quali si chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge anche in odine alle spese di giudizio (v. atti di opposizioni e relative conclusioni).
-Nonostante la ritualità della notifica l'opposta non si costituiva, per cui, la CP_2 causa, previa riunione di cui innanzi, sulla base delle sole contestazioni ed eccezioni di entrambe le parti opponente, precisate le rispettive conclusioni, viene ora per la decisione, senza i termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti opponenti stesse.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che, a seguito della rituale notifica dell'atto di opposizione avverso il d.i. emesso dall'Intestato Tribunale, si è aperto un giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che, a fronte delle precise eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente, alla parte opposta -attore in senso sostanziale- incombeva il precipuo onere di documentare e provare, in modo giuridicamente inoppugnabile, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (ex multis Cass. Civ., 20.09.99, n. 10160; Cass. Civ., 23.07.94, n. 6879;
Cass. Civ. 23.06.97, n.5573; Tribunale di Cassino, 10.12.2015, n 1417).
Detta prova, però, non è stata fornita dall'opposta, con la conseguenza che, a fronte di una decisa e ben strutturata contestazione della richiesta monitoria (v. rispettivi atti introduttivi di entrambe le parti opponenti e relativa conclusionale), la domanda monitoria si
2 presenta, allo stato, sfornita di adeguato supporto probatorio e da tanto emerge la fondatezza della opposizione con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 55/18, e succ. modif. ed integr., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da spiegata qualità- (r.g. Parte_2
3814/2020) e (r.g. 3833/2020 riunito al presente r.g. 3814/2020), nei confronti CP_1 della in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 916/2020, emesso dal
Tribunale di Cassino in data 28.9.2020, dichiarando non dovute le somme e gli interessi in esso indicati;
c) condanna l'opposta, in favore di ciascun opponente, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 12.650,00 per compenso tabellare ex D.M.
55/2014, oltre € 406,50 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione a ciascun procuratore costituito, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cassino il 31/03/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3814 (cui è riunito il fascicolo RG
3833/2020) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 26.03.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia, e vertente
TRA
avv. CARLO C.F.: , nella qualità di curatore Pt_1 CodiceFiscale_1 dell'eredità giacente di C.F.: , rapp.to e difeso, Persona_1 CodiceFiscale_2 giusta procura in atti, da sé medesimo e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPONENTE
Rg 3814/2020
NONCHE'
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_3 in atti, dall'avv. Alessandro Montesano Cancellara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ,
OPPONENTE
Rg 3833/2020
CONTRO
C.F.: Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.-t., P.IVA_1
OPPOSTA contumace
Rg 3814/2020 e Rg 3833/2020
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 916/2020 del 28.9.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle
1 conclusioni del , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con decreto ingiuntivo n. 916/20 emesso dal Tribunale di Cassino in data
28.09.2020, veniva ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di cui al predetto decreto, oltre interessi come richiesti e spese del procedimento monitorio, come per legge (v. ricorso e relativo decreto ingiuntivo).
-Con atto di citazione ritualmente notificato avverso il decreto ingiuntivo di cui innanzi, veniva proposta opposizione da entrambi gli opponenti con distinti atti di opposizione che in seguito venivano riuniti (v. atto introduttivo del presente giudizio r.g.
3814/2020 e atto introduttivo del giudizio r.g. 3833/2020 riunito al primo), con i quali si chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge anche in odine alle spese di giudizio (v. atti di opposizioni e relative conclusioni).
-Nonostante la ritualità della notifica l'opposta non si costituiva, per cui, la CP_2 causa, previa riunione di cui innanzi, sulla base delle sole contestazioni ed eccezioni di entrambe le parti opponente, precisate le rispettive conclusioni, viene ora per la decisione, senza i termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti opponenti stesse.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che, a seguito della rituale notifica dell'atto di opposizione avverso il d.i. emesso dall'Intestato Tribunale, si è aperto un giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che, a fronte delle precise eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente, alla parte opposta -attore in senso sostanziale- incombeva il precipuo onere di documentare e provare, in modo giuridicamente inoppugnabile, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (ex multis Cass. Civ., 20.09.99, n. 10160; Cass. Civ., 23.07.94, n. 6879;
Cass. Civ. 23.06.97, n.5573; Tribunale di Cassino, 10.12.2015, n 1417).
Detta prova, però, non è stata fornita dall'opposta, con la conseguenza che, a fronte di una decisa e ben strutturata contestazione della richiesta monitoria (v. rispettivi atti introduttivi di entrambe le parti opponenti e relativa conclusionale), la domanda monitoria si
2 presenta, allo stato, sfornita di adeguato supporto probatorio e da tanto emerge la fondatezza della opposizione con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 55/18, e succ. modif. ed integr., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da spiegata qualità- (r.g. Parte_2
3814/2020) e (r.g. 3833/2020 riunito al presente r.g. 3814/2020), nei confronti CP_1 della in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 916/2020, emesso dal
Tribunale di Cassino in data 28.9.2020, dichiarando non dovute le somme e gli interessi in esso indicati;
c) condanna l'opposta, in favore di ciascun opponente, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 12.650,00 per compenso tabellare ex D.M.
55/2014, oltre € 406,50 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione a ciascun procuratore costituito, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cassino il 31/03/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
3