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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 862 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. D'ANDREA ANNA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIALE DELLE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE, 7 20134
MILANO nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'AVVOCATURA STATO MILANO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
- RESISTENTI -
FATTO
con ricorso depositato il 31 luglio 2024, alias Parte_1 Per_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como la
[...] [...]
e il al fine di ottenere cure CP_1 Controparte_2 farmacologiche come meglio descritte nel ricorso, nonché il risarcimento dei danni patiti e quantificati in euro 8.000.000. Si costituivano ritualmente in giudizio e il CP_1 [...]
contestando quanto dedotto nel ricorso in quanto Controparte_2 infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Preliminarmente le parti convenute eccepivano l'inammissibilità nonché la nullità del ricorso introduttivo per essere stato lo stesso proposto personalmente dalla parte nonché in violazione degli artt. 414 e 442 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18 giugno 2025 il
Giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza con motivazioni contestuali.
*
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 82, comma 3, c.p.c. prevede espressamente che “Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente;
e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo”. Nell'ambito del processo civile vige quindi l'obbligo della difesa tecnica, fatta eccezione per le ipotesi di autodifesa previste espressamente dalla legge. Nella materia del diritto del lavoro, l'art. 417 c.p.c. prevede la possibilità per la parte di stare in giudizio senza l'assistenza e la rappresentanza di un difensore soltanto “quando il valore della causa non eccede i 129,11 euro” (art. 417, comma 1, c.p.c.), così confermando la regola della obbligatorietà del patrocinio a mezzo di un difensore legalmente esercente la professione.
Nel caso di specie, il ricorso risulta proposto direttamente dalla parte interessata, attualmente ristretta presso la Casa Circondariale di Como, e l'oggetto della controversia ha valore indeterminabile, riguardando rivendicazioni in materia di diritti dei detenuti.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile non essendo idonea ad impedire la declaratoria di inammissibilità la presenza in udienza del difensore, in assenza della rituale proposizione dell'atto introduttivo del giudizio.
Attesa la natura della definizione, le spese di lite si compensano per intero.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
2 dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Como, 18 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. D'ANDREA ANNA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIALE DELLE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE, 7 20134
MILANO nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'AVVOCATURA STATO MILANO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
- RESISTENTI -
FATTO
con ricorso depositato il 31 luglio 2024, alias Parte_1 Per_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como la
[...] [...]
e il al fine di ottenere cure CP_1 Controparte_2 farmacologiche come meglio descritte nel ricorso, nonché il risarcimento dei danni patiti e quantificati in euro 8.000.000. Si costituivano ritualmente in giudizio e il CP_1 [...]
contestando quanto dedotto nel ricorso in quanto Controparte_2 infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Preliminarmente le parti convenute eccepivano l'inammissibilità nonché la nullità del ricorso introduttivo per essere stato lo stesso proposto personalmente dalla parte nonché in violazione degli artt. 414 e 442 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18 giugno 2025 il
Giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza con motivazioni contestuali.
*
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 82, comma 3, c.p.c. prevede espressamente che “Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente;
e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo”. Nell'ambito del processo civile vige quindi l'obbligo della difesa tecnica, fatta eccezione per le ipotesi di autodifesa previste espressamente dalla legge. Nella materia del diritto del lavoro, l'art. 417 c.p.c. prevede la possibilità per la parte di stare in giudizio senza l'assistenza e la rappresentanza di un difensore soltanto “quando il valore della causa non eccede i 129,11 euro” (art. 417, comma 1, c.p.c.), così confermando la regola della obbligatorietà del patrocinio a mezzo di un difensore legalmente esercente la professione.
Nel caso di specie, il ricorso risulta proposto direttamente dalla parte interessata, attualmente ristretta presso la Casa Circondariale di Como, e l'oggetto della controversia ha valore indeterminabile, riguardando rivendicazioni in materia di diritti dei detenuti.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile non essendo idonea ad impedire la declaratoria di inammissibilità la presenza in udienza del difensore, in assenza della rituale proposizione dell'atto introduttivo del giudizio.
Attesa la natura della definizione, le spese di lite si compensano per intero.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
2 dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Como, 18 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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