Ordinanza collegiale 18 gennaio 2024
Sentenza 2 agosto 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Decreto presidenziale 20 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/04/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03303/2025REG.PROV.COLL.
N. 09110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9110 del 2024, proposto dalla ditta Positano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
l’Anas Gruppo Fs Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, n. 4519 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Gruppo Fs Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è il provvedimento di diniego espresso con la nota prot. n. 328722 del 3 maggio 2023 da ANAS s.p.a. in riscontro all’istanza di accesso agli atti del 7 aprile 2023 ad oggetto “atti relativi al manufatto ubicato sull’immobile identificato catastalmente alla particella n. 54 del foglio d mappa n. 29 del Comune di Vico Equense” presentata dalla ditta Positano s.r.l.
In particolare, la suddetta istanza ha ad oggetto la documentazione relativa alla consistenza immobiliare sita nel Comune di Vico Equense, in catasto alla p.lla 54, f.lo 29 - di cui la ricorrente dichiara essere proprietaria – ed in particolare la documentazione relativa al manufatto su di essa esistente e l’accordo quadro stipulato da Anas e la TowerCo s.p.a.
2. L’Anas ha motivato il diniego affermando che nell’atto di acquisto trasmesso in allegato all’istanza, non risultano presenti le particelle riferite all’immobile oggetto di richiesta di accesso agli atti presentata. Pertanto, nel ribadire che il manufatto de quo è sempre stato nel possesso ininterrotto e continuo di Anas, quale pertinenza dell’asse viario, in quanto tale afferente al demanio pubblico, si comunica che l’istante Società Positano Srl non è legittimata ad ottenere ostensione della documentazione richiesta non avendo prodotto alcun documento utile a fondare nemmeno un principio di prova in senso contrario.”
3. Invero, in punto di fatto, il Collegio osserva che la complessa vicenda ha già impegnato vari giudizi innanzi al Tar per la Campania; in particolare, rileva quanto segue:
a) con istanza di accesso agli atti del 4 novembre 2019 (integrata con ulteriore istanza del 15 gennaio 2020), la stessa appellante chiedeva l’accesso alla documentazione afferente la procedura espropriativa, con particolare riferimento al manufatto di 112 mq. adibito a deposito in corrispondenza della piazzola di sosta al km. 8,914 della SS 163 “Amalfitana” e alla documentazione amministrativa afferente ai relativi permessi edilizi nonché al contratto di concessione del manufatto a terzi;
b) l’Anas, con pec datata 11 febbraio 2020, respingeva l’istanza sul rilievo sostanziale che:
i) il manufatto di 112 mq. adibito a deposito è sempre stato nel possesso continuato da ANAS s.p.a. quale pertinenza dell’asse viario di natura demaniale;
ii) è stato oggetto di trasferimento con d.P.R. del 27 maggio 1951 n. 782;
iii) in relazione al procedimento espropriativo non sono stati rinvenuti gli atti;
c) con ordinanza n. 4372 dell’8 ottobre 2020 (pronunciata in ordine ai ricorsi riuniti n. 4655/2019 e n. 1576/2020 r.g., aventi a oggetto la predetta procedura di espropriazione) l’adito T.a.r. per la Campania accoglieva l’istanza di accesso, ordinando all’Anas “di produrre, anche previa opportuna ricerca, … tutti i documenti in suo possesso riferiti alla procedura espropriativa di cui al decreto di occupazione d’urgenza n. 522230/IV del Prefetto di Napoli del 30 maggio 1972, nonché alla realizzazione del manufatto di mq 112 adibito a deposito, sito in corrispondenza della piazzola di sosta al KM 8,914 della SS 163 "Amalfitana", con esibizione dei permessi di costruire e delle concessioni per l’utilizzo da parte di terzi” ;
d) con la successiva sentenza n. 2774 del 22 aprile 2022 (relativa ai medesimi ricorsi n. 4655/2019 e n. 1576/2020 r.g.) il T.a.r., per quello che qui interessa, dichiarava il “non … luogo a provvedere in ordine alla domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, del c.p.a. avente ad oggetto gli atti della procedura espropriativa” , per avere “già deciso al riguardo con ordinanza collegiale n. 4372/2020” , e tuttavia respingeva la richiesta di nomina di un Commissario ad acta (al fine di provvedere in ordine all’esecuzione della suddetta ordinanza collegiale) atteso che “Anas s.p.a. ha più volte rappresentato di non disporre degli atti richiesti, tenuto anche conto della risalenza dei fatti di causa, pur avendo effettuato le ricerche presso l’archivio compartimentale” e che “la società non ha fornito prove o indizi in merito alla disponibilità di tali documenti da parte di Anas, non potendo imporsi all’ente la prova del fatto negativo della non detenzione di essi” ;
e) a seguito di un accesso agli atti presso il Comune, la ricorrente apprendeva dell’esistenza di un Accordo quadro tra Anas e Towerco. s.p.a. per la concessione del manufatto esistente sulla strada di cui mancavano gli allegati economici;
f) l’istante adiva il T.a.r. Campania per la revocazione della sentenza n. 2477 del 2002 alla luce del rinvenimento di tale Accordo quadro;
g) con la sentenza n. 4168 del 2023, il T.a.r. dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 2774 del 22 aprile 2022.
4. Come sopra anticipato, la Società instava ex novo l’amministrazione in data 7 aprile 2023.
4.1. ANAS denegava l’accesso con la nota prot. n. 328722 del 3 maggio 2023.
4.2. Avverso il diniego, la società istante ricorrente proponeva ricorso al T.a.r. per la Campania, che con sentenza n. 4519/2024, respingeva il gravame ritenendo l’istanza reiterativa della precedente sulla quale l’ANAS si sarebbe già espressoa (e anche il TAR con la sentenza n. 2774 del 2022).
4.3. In particolare, la sentenza veniva motivata con la seguente affermazione: “dev’essere chiarito che, nella vicenda in esame, benché l’istanza avesse trovato accoglimento (sia pure per il tramite della pronuncia giurisdizionale), l’accesso si era rivelato – alla prova dei fatti – impossibile per il mancato reperimento presso l’Anas della documentazione richiesta.” .
5. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la Positano s.r.l. deducendo un unico, articolato motivo avverso il dictum di primo grado per:
1) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE GIUDICATO (TAR NAPOLI, ORD. N.4372/2020 E SENT. N. 2774/2022; TAR NAPOLI, SENT. N. 4168/2023) – VIOLAZIONE ART. 112 CPC OMISSIONE DI PRONUNCIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24, C. 7, L. 241/01 – VIOLAZIONE PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI - MOTIVAZIONE OMESSA, ERRONEA E/O INSUFFICIENTE – ERRORE SUL FATTO – MANIFESTA INGIUSTIZIA.
5.1. La sentenza gravata sarebbe stata emessa in violazione del precedente giudicato nonché in palese difetto motivazionale sotto molteplici profili.
5.1.1. Invero, a differenza di quanto opinato dal Giudice di prime cure, nel caso in esame:
a) il diritto e la legittimazione all’accesso risulterebbero accertati giudizialmente con passaggio in giudicato (Tar Napoli, ord. n. 4372/2020 e sent. n. 2774/2022);
b) il diritto alla riproposizione della domanda risulterebbe accertato giudizialmente con il passaggio in giudicato (sent. n. 4168/2023).
5.1.2. Nel merito:
a) il primo giudice sarebbe caduto in errore laddove ha dichiarato impossibile l’accesso per il mancato reperimento presso l’Anas della documentazione richiesta giacché successivamente, rispetto alla prima sentenza del T.a.r., è stata rinvenuta presso il Comune di Vico Equense copiosa documentazione riferibile ad ANAS spa e concernente il manufatto per cui è causa;
b) vi sarebbe stata, sotto questo profilo, anche un’acquiescenza dell’ANAS poiché essa ha depositato nel giudizio in revocazione il (nuovo) documento “Accordo specifico”, con ciò esplicitamente riconoscendo il diritto di ostensione su quel documento e sugli altri da esso richiamati, senza che manifestasse opposizione alla ostensione di tutti i documenti a questo connessi e collegati (allegati degli accordi economici e allegati tecnici): sul punto, il Tar avrebbe omesso ogni pronuncia motivata su tale importante comportamento processuale, ai fini probatori e ai sensi dell’art. 64, c. 2, cpa, mentre avrebbe dovuto prendere atto del deposito solo parziale della documentazione richiesta in ostensione e condannare ANAS all’esibizione della restante parte, ovvero, per l’appunto gli allegati sugli accordi economici e gli allegati tecnici;
c) tale documentazione sarebbe in possesso di ANAS spa, trattandosi di atti e/o documenti richiamati e formanti parte integrante di quelli già depositati agli atti.
6. L’appellante ha, altresì, riproposto i tre motivi del ricorso di primo grado ex art. 101 c.p.a.
7. L’ANAS si è costituita in giudizio.
8. Con ordinanza n. 39 del 10 gennaio 2025 la domanda cautelare è stata respinta.
8.1. Con decreto monocratico n. 44 del 20 gennaio 2025 è stata respinta anche l’istanza di abbreviazione dei termini.
8.2. Alla camera di consiglio del 6 marzo 2025 la causa è stata spedita in decisione.
9. L’appello è fondato.
9.1. In primo luogo, deve essere affermata la legittimazione dell’appellante alla proposizione dell’istanza di accesso agli atti poiché la posizione dell’istante si fonda sull’interesse ad accertare se nell’ambito del procedimento espropriativo a cui ha dato inizio il decreto di occupazione d’urgenza n. 522230/IV del Prefetto di Napoli del 30 maggio 1972 – su cui pende dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il giudizio n. 1663/2023 r.g., per l’accertamento dell’illegittimità dell’apprensione dei suoli da parte dell’Anas s.p.a. e per il conseguente risarcimento del danno - sia ricompreso anche il bene immobile costituito dal manufatto di mq. 112 adibito a deposito, sito in corrispondenza della piazzola di sosta al KM 8,914 della SS 163 “Amalfitana” .
Ebbene, a prescindere dalla dimostrazione della titolarità del bene - questione di merito che potrà essere oggetto di esame da parte del giudice civile e nell’ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata - l’istante ha un interesse difensivo strumentale alla conoscenza dei documenti che riguardano l’immobile.
9.2. In secondo luogo, l’istanza relativa alla documentazione che riguarda l’Accordo Quadro è stata originata dal deposito da parte di ANAS di una parte della documentazione nel fascicolo relativo al ricorso per revocazione n. 4655 del 2019 instaurato dinanzi al T.a.r. per la Campania, e in particolare dal deposito dell’all. n. 12 relativo al contratto denominato “Atto specifico” tra ANAS e Towerco. s.p.a. con il quale è stato concesso in affitto per 15 anni a Towerco. il manufatto in questione.
Conseguentemente:
a) l’istanza di accesso agli atti non concerne, almeno in parte, la medesima documentazione della precedente istanza oggetto del giudizio r.g. n. 1576/2020 poiché riguarda anche l’Accordo Quadro stipulato tra ANAS e TOWERCO s.p.a., sicché per tale parte si tratta di un nuovo oggetto dell’istanza di accesso;
b) l’appellante ha un interesse diretto concreto e attuale a conoscere la documentazione richiesta.
9.3. In terzo luogo, la sentenza impugnata è motivata anche con riferimento al fatto che l’accesso si era rivelato – alla prova dei fatti – impossibile per il mancato reperimento presso l’Anas della documentazione richiesta.
Tuttavia tale profilo della motivazione della sentenza di primo grado appare ultroneo rispetto al contenuto del diniego opposto da ANAS con la nota del 3 maggio 2023 impugnata giacché il diniego non è motivato con l’impossibilità dell’accesso per il mancato reperimento presso l’ANAS della documentazione richiesta, ma con la carenza di legittimazione dell’istante.
10. Alla luce delle suindicate motivazioni, l’appello deve essere accolto limitatamente alla documentazione attinente all’Accordo Quadro stipulato tra ANAS e TOWERCO s.p.a., a cui l’ANAS deve fornire l’accesso secondo la modalità ritenuta più congrua, risultando le restanti richieste “relativa alla consistenza immobiliare” coperte dal giudicato formatosi, a seguito della ordinanza collegiale n. 4372/2020, sulle sentenze n. 2774 del 22 aprile 2022 e n. 4168 del 2023.
11. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va annullato il diniego impugnato e contestualmente ordinato all’ANAS di consentire l’accesso alla sopra indicata documentazione nel termine di sessanta giorni dal deposito della presente sentenza, con l’avviso che, in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra riportato, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta su istanza di parte.
12. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi in relazione alla particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) annulla il provvedimento di diniego prot. n. 328722 del 3 maggio 2023;
b) ordina a ANAS s.p.a. di consentire l’accesso nel termine di sessanta giorni dal deposito della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Rotondo, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Giuseppe Rotondo |
IL SEGRETARIO