Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5273/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 3.4.2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa
Sono presenti:
l'Avv. STELLATO GIUSEPPE, per parte attrice e l'Avv. PERRONE ILARIA, per delega dell'Avv. MATARAZZI GIANLUCA, sia per sia in proprio CP_1
che nella qualità. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione del- le ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella par- te che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
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TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marigliano al Corso Umberto I n. 715C, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Stellato (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in virtù di C.F._2
procura in atti.
- Attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(p.iva: , quale impresa deSInata alla gestione del FO di Garan- P.IVA_1
zia per le Vittime della Strada, parte elettivamente domiciliata in Napoli alla via
A. Depretis n. 88 presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Matarazzi (c.f.:
[...]
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
- Convenuta
(C.F.: ) residente in [...]Controparte_3 C.F._4
(NA) alla via L. Iorio n. 46
- Convenuto contumace
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chie-
devano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
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cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra , in Parte_1
qualità di trasportata, conveniva in giudizio la quale Controparte_4
impresa deSInata per la regione Campania per la liquidazione dei sinistri a cari-
co del FO di garanzia per le vittime della strada al fine di ottenere il risarci-
mento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro verificatosi in data
13.07.2015, alle ore 00.30 circa, in Terzigno, alla via Passanti, per esclusiva re-
sponsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto. Inoltre, conveniva in giudizio an-
che il SI. , proprietario del veicolo tipo Lancia Y tg. CV107WN, Controparte_3
a bordo del quale ella viaggiava e, nuovamente, la questa Controparte_5
volta, quale impresa assicuratrice del suddetto veicolo. Più in particolare, espo-
neva l'attrice che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il conducente del veicolo sul quale viaggiava, percorreva la via Nazionale Passanti con direzione ideale Terzigno, allorquando, per evitare un'auto non identificata proveniente dal senso opposto di marcia che invadeva la propria corsia, perdeva il controllo del proprio veicolo ed andava a rovinare contro un palo di ferro. Per effetto del vio-
lento impatto la SI.ra riportava lesioni personali e veniva tra- Parte_1
sportata al P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia per le prime cure del caso. Veniva trasferita presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli dove le veniva diagnosticato: “Frattura complessa orbita naso etmoidale, frattura scom-
posta ossa nasali, frattura omero”. Il conducente dell'autovettura che provocava il sinistro si dileguava senza prestare soccorso e non permettendone l'identificazione. Infine, l'istante asseriva di aver riportato lesioni e postumi di natura invalidante permanenti nella misura del 27% di danno biologico, 60gg. di invalidità temporanea totale, oltre a 60 gg. di invalidità temporanea parziale co-
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ma da perizia medica di parte. L'istante chiedeva, pertanto, di accertare e dichia-
rare il grado di responsabilità del conducente di ciascun veicolo coinvolto nel si-
nistro e condannare ciascuno, per quanto di proprio onere e responsabilità, al ri-
sarcimento in favore della SI.ra di tutti i danni patiti, oltre spese Parte_1
di giudizio.
Si costituiva in giudizio la in qualità di Controparte_4
F.G.V.S., la quale eccepiva l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda avversaria, nonché la nullità della stessa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. Nel merito, la convenuta insisteva per il riget-
to della domanda perché infondata in diritto e non provata in fatto.
La predetta compagnia, si costituiva in giudizio, altresì, quale impresa as-
sicuratrice la r.c. auto del veicolo in proprietà del trasportante, eccependo l'impossibilità di fare applicazione dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, e quindi l'inammissibilità della domanda, poiché essere il sinistro avvenuto per turbativa e con coinvolgimento di un altro veicolo, deducendo che, per agire in via diretta nei confronti del vettore, entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati. Eccepiva, inoltre, la nullità della domanda ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc.
Il SI. , sebben ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., escussi i testi e disposta la C.t.u. medico legale sulla persona di la causa veniva Parte_1
rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcito-
ria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del
D.Lgs.7 settembre 2005, n. 209, dimostrata mediante la produzione, in atti, di
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copia delle comunicazioni inviate a mezzo raccomandata A/R alla compagnia convenuta ed alla con il pieno rispetto del termine previsto dalle CP_6
disposizioni normative già sopra menzionate, nonché dell'invio dell'invito alla stipula di negoziazione assistita da avvocati, atteso che la domanda giudiziale ri-
sulta essere stata proposta mediante atto di citazione notificato in data 24 luglio
2017, dunque decorso del termine di 90 giorni dal documentato ricevimento delle lettere racc.te A.R., inviate per conoscenza anche alla così come prescrit- CP_6
to dagli artt. 284 e 287 D. Lgs. n. 209/2005. La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stes-
so art. 148 del D.Lgs, n. 209/2005, con la conseguenza che l'impresa deSInata è
stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n.
9912).
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata ex artt. 163, comma 3, e 164, comma 1, c.p.c., in ossequio al consolidato princi-
pio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle in-
dicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto. Tale eSIenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione della invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le in-
certezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'espli-
cazione di un'adeguata difesa. Parte convenuta ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di
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non aver subito alcun pregiudizio, sicché l'atto introduttivo non può essere san-
zionato dalla comminatoria di nullità (cfr. Cassazione n° 11751 del 15/05/2013;
Cassazione n° 365 del 14/01/2003).
Con riferimento alla eccepita impossibilità di fare applicazione dell'art.141 Cod. Ass. (c.d. azione diretta del trasportato nei confronti del vet-
tore) ed alla possibilità per il trasportato di farvi ricorso in ipotesi di sinistro de-
terminato senza scontro diretto con veicolo che sia rimasto non identificato, oc-
corre ricordare che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, innanzitutto, che
“alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta
nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al
momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno
scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identifi-
cato” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017).
Inoltre, “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141
del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabi-
lità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela raf-
forzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso for-
tuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, es-
sendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato dan-
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neggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo,
chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente cor-
rispondente all'esimente del caso fortuito” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17963
del 23/06/2021).
Tuttavia, nel chiarire tale ultima fattispecie e delineare le ipotesi in cui debba considerarsi coinvolto il solo veicolo del vettore, la Suprema Corte ha, al-
tresì, precisato che la relativa nozione, è ben lungi dall'includere i soli casi di scontro diretto tra veicoli, debba includere anche il coinvolgimento di altro vei-
colo che non sia entrato in collisione con la vettura su cui viaggiava il trasportato.
Al riguardo, infatti, “ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la
persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'im-
presa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro
soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un ur-
to materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione di-
retta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo). (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25033 del 08/10/2019).
Del resto, l'esercizio dell'azione ex art. 141 non inibisce il contestuale esercizio della diversa, ma concorrente, azione ex art. 144 (azione diretta nei con-
fronti dell'assicuratore del responsabile del sinistro, causato da veicolo immatri-
colato ed assicurato in Italia), né dell'azione ex art. 283 (azione di risarcimento avanzata nei confronti del F.G.V.S., tanto che “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identifi-
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care il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negli-
genza, può agire nei confronti dell'impresa deSInata per conto del fondo di ga-
ranzia per le vittime della strada, la cui legittimazione passiva sostanziale e pro-
cessuale rimane ferma per l'intero giudizio, anche ove si accerti successivamente l'identità del responsabile, verso il quale l'impresa deSInata, adempiuta la sen-
tenza di condanna al risarcimento del danno, può agire in via di regresso” Cass.
civ., Sez. 3, Sentenza n. 23710 del 22/11/2016, di tal che se il veicolo danneg-
giante non è assicurato o non è identificato, egli può chiedere sia il risarcimento ai sensi dell'art. 141 (direttamente alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava), che agire ai sensi dell'art. 287 – al pari del conducente non responsabile del sinistro – chiedendo i danni al FO IT (che è sempre le-
gittimato passivo ed in quest'ultimo caso, deve provare che il sinistro si è verifi-
cato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo di cui non
è stata possibile identificazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 12304 del 10.06.2005). Al
contrario, in caso di azione ex art. 141, il terzo trasportato è tenuto alla mera al-
legazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salvo il caso fortuito (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021).
Trattasi, dunque, di una doppia possibilità di cui dispone il terzo trasporta-
to che, essendo considerato soggetto debole, ha diritto ad una pronta e maggior tutela nel caso in cui non si riesca ad identificare la compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e, quindi, del danno.
Pertanto, calando i suddetti principi nel caso concreto, occorre osservare che da un lato, pur in assenza di impatto diretto, il sinistro ha visto senza dubbio il coinvolgimento del veicolo pirata tale da consentire il ricorso alla tutela di cui
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all'art. 141 Cod. Ass. e d'altro canto che l'attore, ha comunque richiesto di pro-
cedere all'accertamento del grado di responsabilità di ciascuno. Pertanto, a pre-
scindere da come si voglia interpretare la richiesta dell'attore, l'eccezione solle-
vata dovrà in ogni caso essere rigettata.
Occorre successivamente ricordare in punto di diritto che l'articolo 283,
lett. a), del codice delle assicurazioni private nello stabilire che l'azione per il ri-
sarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo d'assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagio-
nato da veicolo o natante ‹‹non identificato››, ha inequivocabilmente inteso rife-
rirsi, con quest'ultima espressione, ai veicoli e ai natanti rimasti sconosciuti: con-
seguentemente, è ‹‹onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta do-
losa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia ri-
masto sconosciuto››, sicché la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze importa, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda (cfr.
Cassazione n° 1860 del 08/03/1990, a proposito del pregresso art. 19, lett. a).
In tale ottica, dunque, e con riferimento specifico alla seconda delle inda-
gini predette (quella inerente alla mancata identificazione del veicolo, rimasto poi sconosciuto), la relativa prova a carico del danneggiato deve riguardare, innanzi-
tutto, la presenza di un veicolo non identificato e la sua mancata identificazione dipesa da impossibilità incolpevole: invero, l'imposizione a carico del danneggia-
to di un onere di diligenza nell'identificazione (nei limiti del possibile, come si specificherà) del veicolo e/o del conducente cui va ascritto il sinistro è conforme alla stessa ratio della norma, posta dalla dottrina unanime in relazione, non sol-
tanto, al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma an-
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che alla finalità di evitare eventuali frodi che possono verificarsi con l'imputazio-
ne, a ipotetici conducenti sconosciuti, sia di danni derivati da altri fatti meramen-
te accidentali, sia di danni causati da veicoli noti e dichiarati non identificati allo scopo di evitare conseguenze penali al conducente, quale, tra le altre, l'inaspri-
mento dei premi assicurativi.
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui «la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza, ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo al-
le sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto», ma, in tale ot-
tica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesio-
ni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "ec-
cessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investi-
gatore privato o necessariamente in un querelante"» (Cass. 18 novembre 2005 n.
24449). Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato,
può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia Pt_2
in mancanza della stessa» (Cass. 3 settembre 2007 n. 1.8532; conf.: Cass.
[...]
«l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è suffi-
ciente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presen-
tazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono,
al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro» (Cass. 2 set-
tembre 2013 n. 20066) e, ancor più specificamente, che «la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'a-
zione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la cir-
costanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato» (Cass. 4 novembre 2024 n.23434).
Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità
giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori in-
dagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cass.
13 luglio 2011 n. 15367).
Tali essendo i principi ai quali il Tribunale ritiene di doversi attenere, sen-
za dubbio il danneggiato ha dimostrato che il sinistro è addebitabile alla con-
dotta del conducente di un veicolo rimasto effettivamente ‹‹non identifica-
to››, nonostante l'intervento immediato dei Carabinieri i quali inoltravano la no-
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tizia di reato alla Procura di Nola.
In ordine alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, le circo-
stanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato puntuale conferma nelle de-
posizioni testimoniali assunte nel corso della fase istruttoria.
In particolare, il teste dichiarava: “Ricordo che era una Testimone_1
domenica sera del mese di luglio, verso le 00.30, in via Passanti, quando vidi
una vettura grande, di colore scuro proveniente da Terzigno verso Boscoreale
che fece un sorpasso senza mettere la freccia, invadendo l'opposta corsia sulla
quale si trovava una Lancia grigia di cui non ricordo il modello e la targa. Il
guidatore di quest'ultima effettuò una manovra di emergenza, sterzando inizial-
mente sulla propria destra, verso l'esterno della carreggiata per evitare
l'ostacolo e poi controsterzando sulla sinistra, per arrestare la corsa
sull'opposto marciapiede tra il palo dell'insegna del distributore di benzina e
quello dell'Enel….. ADR: dopo il sinistro, sono accorsa per prestare soccorso e
vidi il conducente , ma privo di evidenti lesioni e la SI.ra, lato passegge- CP_7
ro, col viso coperto di sangue, al punto che inizialmente non riconobbi in le la
SI.ra che conosco di vista perché abita vicino a mio suocero. Parte_1
Non l'aiutammo a scendere e rimanemmo in attesa dell'ambulanza. La SI.ra
non poteva muovere le braccia ed aveva la cintura allacciata. Lo ricordo perché
accorsero anche altri passanti e cercammo di staccare la cintura ma non ci riu-
scimmo. ADR: la vettura che operava il sorpasso si dileguava….ADR: non riu-
scimmo ad annotare la targa della macchina che si era dileguata…. ADR: non
mai testimoniato in altri processi”.
La testimone, pertanto, ha chiarito di aver visto un'auto di colore scuro in-
vadere la corsia sulla quale si trovava la Lancia Y condotta dal SI. Persona_1
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to e sulla quale vi era la SI.ra . Parte_1
Orbene, alla luce di quanto innanzi, non vi è dubbio innanzitutto sulla re-
sponsabilità in capo al conducente della vettura rimasta non identificata nel-
la causazione dell'evento.
Chiarito quanto innanzi, si rende necessario verificare la condotta tenuta
dall'attore. Come è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054,
co. 2 (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019 e Sez. 3, Ordi-
nanza n. 9353 del 04/04/2019) ha chiarito che “in tema di responsabilità derivan-
te da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia ac-
certato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod.
civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass., civ., Sez. 3, Sentenza n. 23431 del
04/11/2014).
Del resto, la mancanza di interazione diretta tra i due veicoli non basta per escludere l'applicabilità della norma relativa allo scontro avendo la giurispruden-
za di legittimità chiarito che “La presunzione di pari responsabilità nella causa-
zione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'in-
cidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. Sez. 6,
12/02/2021, n. 3764, Rv. 660551 - 01)
Orbene, ad avviso della scrivente deve ritenersi corretta la condotta di guida del danneggiato e, pertanto, quanto alla configurabilità di una responsabili-
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tà concorrente in capo a quest'ultimo, la stessa deve essere, in concreto, esclusa alla luce dell'istruttoria.
In particolare, dal reso testimoniale (come si accennava) è emerso, che il conducente della vettura a bordo della quale viaggiava l'attrice ha tentato una manovra di emergenza, sterzando per evitare l'impatto, perdendo così il controllo dell'auto andando ad impattare contro un palo di ferro.
Ciò posto, una volta provata l'effettiva verificazione e la dinamica del si-
nistro stradale dedotto in giudizio, il Tribunale ritiene che possa, senza dubbio alcuno, ritenersi ampiamente dimostrata l'esclusiva incidenza, sulla produzione causale dell'evento dannoso in questione, del comportamento di guida tenuto dal conducente dell'autovettura non identificata.
All'accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo “pirata”, con-
segue la condanna del FO risultando dedotti e provati tutti gli elementi struttu-
rali della relativa fattispecie, come innanzi evidenziati. Dalle suddette considera-
zioni deriva, quindi, l'accoglimento della domanda con conseguente condanna di nella spiegata qualità. Controparte_4
Giungendo, quindi, alla determinazione del danno alla persona patito da parte attrice, sotto il profilo teorico, va ricordato che la sentenza n.26972 resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11.11.2008, ha svolto una complessiva ed esaustiva valutazione della nozione di danno non patrimoniale,
stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva,
all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, ragion per cui è da ritenersi scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non pa-
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trimoniali: la sofferenza morale, infatti, non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione dell'unico danno non patrimo-
niale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio, le SS.UU. della Suprema Corte hanno tratto il corol-
lario per cui non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità di un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona: una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, non costituisce altro che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art.2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
ulteriore conse-
guenza tratta nella sentenza citata consiste nel negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali “bagatellari”, ossia quelli futili ed irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità.
Per quanto attiene alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.26972 dell'11.11.08 ha altresì chiarito che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni,
sicchè deve ritenersi non più condivisibile la prassi, sinora uniforme e consolida-
ta, di liquidare, in caso di lesioni alla persona, sia il danno biologico che quello morale, considerandole voci autonome e distinte, perché entrambi costituiscono pregiudizi del medesimo tipo e della stessa natura.
Le successive sentenze della Corte di Cassazione hanno precisato e chiari-
to come, pur affermando che danno morale e biologico non sono autonome cate-
gorie di danni, il giudice debba comunque tenerne conto ai fini della liquidazione del risarcimento in quanto descrivono la lesione subita (Cass. 19.12.2008
n.29832) e che la insuscettibilità di suddivisione in categorie del danno non pa-
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trimoniale non consente di omettere la considerazione del patimento morale, ben-
sì impone soltanto di ricondurre ad una categoria unitaria il pregiudizio derivante dalla lesione di tutti gli interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza economica (Cass. 13.1.2009 n.479; Cass. 14.1.2009 n.557; Cass. 15.1.2009
n.794).
Più nello specifico l'elaborazione giurisprudenziale innanzi richiamata trova riscontro testuale nella novellata formulazione dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, con la quale può ritenersi che abbia trovato definitiva conferma normativa il principio giurisprudenziale dell'autonomia del danno mo-
rale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato,
non è suscettibile di accertamento medico-legale e, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
a tanto, consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il Giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno mo-
rale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza di quest'ultimo, determina-
re il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di IL (che pre-
vedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indica-
zione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento e, dunque, di esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del dan-
no biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la
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cosiddetta personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico.
Calando i suddetti principi nella fattispecie concreta, n ordine al quantum
debeatur, dalle risultanze istruttorie acquisite, ed in particolare dal referto stilato nell'immediatezza del fatto e dalla successiva documentazione medica nonché
dalla consulenza medico-legale d'ufficio espletata dal dott. Persona_2
emergono le seguenti lesioni: “Esiti dolorosi di trauma cranio-facciale con frat-
tura complex del massiccio facciale interessante le ossa nasali e del setto, frattu-
ra complex del seno mascellare sinistro e dell'arcata zigomatica sinistra, Frattu-
ra complex del seno mascellare destro con pregresso emoseno bilaterale, esiti di
frattura scomposta III medio diafisario omerale a destra trattata chirurgicamen-
te con chiodo. Disturbo post traumatico da stress lieve.”, lesioni giudicate com-
patibili con il sinistro e da considerarsi sicuramente in nesso causale con esso.
Al fine della quantificazione dei postumi, il CTU Dott. Persona_2
così concludeva: “danno biologico globale con un tasso del 22%, inabilità tempo-
ranea totale (ITT) di giorni 40 (quaranta) e di inabilità temporanea parziale (ITP)
di giorni 60 (sessanta) al 50% e di ulteriori 80 (ottanta) giorni al 25%.
Il Tribunale ritiene di condividere la quantificazione dei postumi effettuata dal consulente d'ufficio in quanto fondata su un ragionamento tecnico immune da contraddizioni e vizi di sorta.
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico,
si ritiene di applicare la Tabella unica nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, pubblicata con il DPR n. 12 del
13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025).
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiari-
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tà risulta essere stata concretamente dedotta e comprovata dalla difesa dell'attore allo scopo di personalizzare il danno il riconoscimento di specifico ed ulteriore pregiudizio morale o dinamico relazionale.
Pertanto, va riconosciuto all'attore, in considerazione dell'età al momento del sinistro (48 anni), un danno biologico permanente di €.70.914,70, nonché il danno biologico temporaneo di € 4.971,60 (di cui € 2.209,60 per ITT di giorni
40, € 1.657,20 per invalidità temporanea parziale al valore medio del 50% di giorni 60, ed € 1.104,80 per invalidità temporanea parziale al valore medio del
25% di giorni 60), oltre spese mediche per euro 251,00. Totale complessivo di
euro 76.137,30.
La somma innanzi liquidata rappresenta, come detto, il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore cre-
dito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurisprudenza
(Cass. SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'at-
tribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarci-
mento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orienta-
mento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e li-
quidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico,
è quello dell'attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risar-
citoria, via via rivalutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di re-
sponsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al dan-
neggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro do-
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vuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liqui-
dato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma ori-
ginaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono com-
putarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 8766 del 10/04/2018).
Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della sva-
lutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del-
le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricava-
bili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribu-
zione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dal sinistro e fino alla data della presente sentenza.
La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ri-
tenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calco-
lato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trarre le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità,
corrispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivaluta-
zione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il risarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una spe-
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cifica richiesta di parte (Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666).
Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pubblica-
zione della sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza (e tengono conto del rigetto anche dell'eccezione sollava da generali in prporio) e si liquidano come in dispositivo,
ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, successive modifiche ed inte-
grazioni, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, nonché delle fasi processuali effet-
tivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitiva-
mente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed ecce-
zione, così decide:
1. accoglie le domande proposte dall'attrice nei confronti di Controparte_4
quale Impresa deSInata dal F.G.V.S. per la Regione Campania e,
[...]
per l'effetto:
2. dichiara la esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella cau-
sazione del sinistro;
3. condanna la stessa al pagamento, in favore di , a titolo di ri- Parte_1
sarcimento dei danni subiti la complessiva somma di €.76.137,30 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
4. condanna, infine, , nella duplice qualità spiegata, in Controparte_4
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favore di delle spese di giudizio che si liquidano in € Parte_1
545,00 per esborsi, ed €.8.109,80 per compensi professionali, oltre Iva e cpa se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Stella-
to dichiaratosi anticipatario delle stesse, ex art. 93 cod. proc. civ.;
5. pone definitivamente a carico di , , le spese della c.t.u. Controparte_4
Nola 04/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 febbraio 2011 n. 4480). Nello stesso ordine di idee, va poi considerato che
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