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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira MALTESE Presidente
Dott.ssa Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 167/2021 R.G. promossa
DA
(c.f./P.IVA: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giovanni Lo Presti;
Appellante
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giu- CP_1 CodiceFiscale_1
seppe Rametta;
Appellato
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 96 dell'1 febbraio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa si pronunciava sul ricorso proposto da nei confronti di CP_1 Controparte_2 Pt_2
, così statuendo all'esito di istruttoria orale e CTU contabile: “Accoglie il ricorso e,
[...]
per l'effetto. dichiara il diritto di alle differenze retributive maturate nel CP_1
1 corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società dal Parte_1
22 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, con qualifica di operaio addetto a più mansioni proprie dei diversi livelli presso la stessa azienda, riconducibili al terzo livello, Area 3 del CCNL degli Operai Parte_3
Condanna la società resistente al pagamento in favore di della somma CP_1
pari a € 32.286,56 di cui: quanto a €. 517,64 a titolo di lavoro ordinario;
€. 21.747,16 a titolo di lavoro straordinario;
€ 8.500,80 a titolo di lavoro festivo/domenicale; €.
1.520,96 a titolo di TFR, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Dichiara il diritto di alla regolarizzazione contributiva per le maggiori CP_1
ore di lavoro svolte nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società
[...]
”. Condannava, infine, la società resistente alla rifusione delle spese Parte_1
di lite e di CTU.
Segnatamente, il Tribunale riteneva provata la sussistenza di un rapporto lavorativo, svolto ininterrottamente dal 22 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, nonostante formalizzato con due contratti a tempo determinato dal 2 novembre 2016 al 31 dicembre
2016 e dal 9 gennaio 2017 al 30 settembre 2017, con la qualifica di bracciante agricolo,
3° livello, area 3, CCNL Agricoltura Siracusa. Riconosceva, altresì, che la prestazione lavorativa era stata svolta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle ore 6,30 alle ore 16,00 e dalle ore 18,30 alle ore 24,00, con l'espletamento di una pluralità di mansioni (dal prendere il titolare dell'azienda e i clienti all'arrivo in aeroporto al prepa- rare cibi, attività di manutenzione e custodia, cuoco, autista, addetto alla gestione delle spese aziendali, addetto alla pulizia della piscina, etc.).
Sulla scorta delle condivise conclusioni peritali, riteneva, infine, infondata l'eccezione di compensazione, proposta con domanda riconvenzionale dalla società resistente per i mag- giori vantaggi erogati al , consistenti nell'uso di un appartamento all'interno della CP_1
proprietà aziendale, con utenze, pulizia dei locali, vitto e altri beni di consumo a carico della società, oltre che nel godimento dei servizi – come la piscina – presenti in azienda e
2 nell'utilizzo di un'autovettura aziendale con spese di carburante e di manutenzione sem- pre a carico della società. Il Tribunale concordava, infatti, con l'ausiliario nel considerare l'erogazione di tali beni e servizi come una sorta di retribuzione in natura, comunemente chiamata fringe benefit, finalizzata a integrare il normale compenso del lavoratore e, per- tanto, non detraibile dalla retribuzione complessiva.
Appellava la suddetta sentenza la società soccombente con ricorso depositato il 4 marzo
2022.
Instava il lavoratore appellato per il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza per avere omesso di pronunciarsi sull'utilizzabilità e l'ammissibilità – quali mezzi di prova – dei verbali di sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.), rese nell'ambito dell'attività di in- dagine difensiva, svolta dal procuratore di parte appellante a seguito delle asserite false dichiarazioni dei testi escussi. Lamenta, quindi, che il primo giudice ha omesso di valutare gli elementi probatori, ricavabili da dette prove atipiche, in netto contrasto con le depo- sizioni dei testi in giudizio.
1.1. Ove valutati, i verbali di S.I.T. versati in atti avrebbero condotto il giudicante a espri- mere un diverso giudizio sull'attendibilità dei testimoni escussi in primo grado e a riget- tare le domande avanzate in ricorso ovvero a trasmettere gli atti di causa alla Procura della
Repubblica o, ancora, a disporre d'ufficio i necessari approfondimenti istruttori.
Parte appellante riporta, pertanto, alcuni passaggi delle dichiarazioni testimoniali per raf- frontarle con le dichiarazioni dei soggetti (tali e ver- Persona_1 Testimone_1
balizzati in sede di S.I.T. per concludere che l'appellato – contrariamente a quanto emerso in sede istruttoria e riconosciuto dal giudice di prime cure – non avrebbe espletato lavoro straordinario notturno, né in generale lavoro oltre l'ordinario orario pattuito;
non avrebbe espletato lavoro domenicale se non dichiarato e retribuito in busta paga, né lavoro festivo,
3 anzi avrebbe beneficiato di un giorno libero settimanale;
non avrebbe espletato attività di manutenzione degli impianti della piscina o dei mezzi aziendali (quali la vettura in uso); non avrebbe svolto attività di vigilanza notturna, ma avrebbe abitato l'appartamento concesso dall'azienda senza alcun obbligo di permanenza giorno e notte;
non avrebbe ancora disimpegnato le mansioni di cuoco o di driver per clienti, che avrebbero alloggiato nella tenuta di , che invece – all'epoca dei fatti (2016-2017) – non avrebbe CP_2
avuto ospiti;
infine, non avrebbe intrattenuto alcun rapporto di lavoro continuativo dal 22 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Formula richiesta di escussione a prova contraria dei soggetti già sentiti in sede di S.I.T.
2. La società appellante censura, inoltre, l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine all'eccezione di inutilizzabilità della produzione di , in particolare dei files CP_1
audio e video, irritualmente allegati su supporti cd-rom, non depositati in via telematica nemmeno tramite trascrizione dei relativi contenuti: tale produzione non avrebbe dovuto essere considerata valido e regolare materiale probatorio e, pertanto, l'azienda ne chiede l'espunzione dagli atti del giudizio. Reitera, infine, le contestazioni, già sollevate in primo grado, con riferimento alla restante produzione (fotografie, sms e trascrizioni di conversa- zioni telefoniche) poiché priva di qualsiasi elemento di riscontro anche temporale, certo e oggettivo.
3. Ulteriore motivo di censura – in subordine – è quello relativo al disposto rigetto del-
l'eccezione di compensazione, formulata in via riconvenzionale con riferimento ai fringe benefit, ossia ai compensi in natura fruiti dal lavoratore appellato in costanza di rapporto: contesta le conclusioni raggiunte dal CTU prima in bozza sull'impossibilità di quanti- ficare tali compensi per l'assenza di documentazione utile a determinarne l'importo, e poi
– in risposta ai rilievi mossi – nella stesura definitiva dell'elaborato peritale sull'impossi- bilità di detrarre i benefici fruiti dal in quanto costituenti fringe benefit e facenti CP_1
parte della retribuzione complessiva. La società reitera, quindi, l'eccezione di compensa- zione tra le somme spettanti al lavoratore e gli importi delle prestazioni concesse allo stesso in natura, previa quantificazione anche a mezzo CTU.
4 4. L'ultimo e conseguenziale motivo di appello riguarda la statuizione sulla condanna alle spese di lite e di CTU, che – per le ragioni su esposte – avrebbero dovuto essere poste interamente a carico del lavoratore.
5. L'appello è infondato.
5.1. Le censure mosse da parte appellante non valgono a scalfire l'impianto motivazionale su cui si fonda l'impugnata sentenza.
Quanto alla produzione in giudizio delle SIT (sommarie informazioni testimoniali), raccolte dal difensore della società odierna appellata nell'espletamento dell'attività investigativa all'esito delle prove testimoniali rese in giudizio, va anzitutto osservato che
“nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giu- dizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art.
101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio”
(cfr. Cass. n. 9507/2023).
Deve però osservarsi che, a mente dell'art. 391 nonies c.p.p. “L'attività investigativa prevista dall'articolo 327 bis (cioè quella che può espletare il difensore per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito), con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta an- che dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale”.
Tale sarebbe il caso in esame (“La odierna appellante, in considerazione dell'evolversi, certamente imprevedibile all'origine, della vicenda processuale, evidentemente condi- zionata in negativo dalle false dichiarazioni rilasciate in udienza dai testimoni escussi, ha conferito espresso mandato al sottoscritto di espletare indagini difensive preventive
5 per il reato ipotizzato di falsa testimonianza” – v. pag. 7 ricorso in appello), in riferimento al quale, tuttavia, parte appellante non ha dato prova – nel corso del giudizio – né della pendenza (si afferma anzi labialmente in appello che le investigazioni sarebbero ancora in corso), né tantomeno dell'esito del procedimento penale, al cui instaurarsi le SIT avreb- bero dovuto essere preordinate per avere rilevanza probatoria ai fini della decisione in sede civile.
In conclusione, la relativa produzione deve ritenersi priva di qualsiasi efficacia probatoria, oltre che inammissibile in quanto elusiva delle preclusioni di legge (cfr. art. 416 cpc).
Segnatamente, secondo quanto affermato – e ribadito (cfr. Cass. n. 24198/2020) – dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi di fatto e di diritto, posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti, devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11353/2004): costituisce ormai ius receptum che – nel rito del lavoro – la circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, richiede la necessità che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze del ricorrente e del resi- stente siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memo- ria difensiva).
Con la memoria di costituzione in primo grado, invece, la società odierna appellante si è limitata a contestare le allegazioni al ricorso introduttivo e la valenza probatoria dei do- cumenti prodotti unitamente allo stesso, senz'altro aggiungere, né fornire elementi di pro- va di segno contrario.
Né – a sostegno dell'invocato valore di prova atipica delle SIT e della richiesta istruttoria di escussione ex officio dei soggetti che le hanno rilasciate – parte appellante può addurre che l'esigenza di una prova contraria fosse in origine imprevedibile e fosse sorta nel corso del giudizio, all'esito della prova testimoniale assunta: invero, le allegazioni di parte ricorrente risultano all'evidenza dettagliate e specifiche, oltre che sorrette dalla documen- tazione offerta in comunicazione all'azienda già con la notifica dell'atto introduttivo, sic- ché – costituendosi in giudizio – quest'ultima aveva il preciso onere non solo di contestare
6 dettagliatamente gli assunti attorei, ma anche di fornire prova contraria in ossequio al principio di cui all'art. 2697, secondo comma, c.p.c. E ciò non ha fatto.
5.2. Ma a tutto voler concedere, le circostanze, emerse in sede di sommarie informazioni, sarebbero comunque smentite dalla produzione documentale in atti: più specificamente, la dichiarazione di che al difensore verbalizzante ha dichiarato di avere Testimone_1
– per sua scelta – alloggiato in un appartamento messo a disposizione dal datore di lavoro, mentre, in sede di dichiarazione spontanea, resa – nell'immediatezza dei fatti – all'ispet- tore del lavoro presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa, ha riferito: “non so precisare l'orario di lavoro svolto dallo stesso (il ). Capitava che smontava dal CP_1
lavoro in coincidenza con la cessazione della mia giornata di lavoro. Io andavo a casa mentre non so precisare se rimaneva al lavoro o andava via” (v. dichiarazione in CP_1
atti). E ancora, in sede di SIT, il ha escluso che l'appellato si occupasse della Tes_1
manutenzione della piscina, mentre all'ispettore ha dichiarato: “Lui si occupava di lavori di pulizia e manutenzione della piscina presente ad uso dei clienti della struttura ricettiva
e lavori vari”; il ha escluso, poi, che il avesse effettuato anche attività di Tes_1 CP_1
cuoco, ma bisognerebbe comprendere come faceva a saperlo visto che il suo unico lavoro per l'azienda era quello di giardiniere e se, all'ispettore del lavoro, aveva peraltro dichia- rato di non avere mai svolto lavori all'interno delle cucine.
Quanto alla posizione di valga la considerazione che la denuncia- Persona_1
querela, presentata alla Stazione dei Carabinieri di Avola il 27 ottobre 2021 da Parte_4
[.
a seguito di una telefonata dello stesso per come ivi riferito (v. denuncia in Per_1
atti), precede quanto poi è accaduto il 28 gennaio 2022 con l'assunzione delle SIT da parte del difensore della società: il che porterebbe se non altro a dubitare della bontà delle stes- se.
5.3. Inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. è, inoltre, il motivo di censura relativo all'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di inutilizzabilità dei files audio e video, prodotti dal su supporti cd-rom e non depositati mediante CP_1
trascrizione degli stessi.
7 Invero, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazio- ni testimoniali rese in giudizio (v. pagg. da X a XIII), senza fare alcun riferimento al contenuto dei files audio e video in questione, dal deposito telematico dei quali aveva – comunque – formalmente dispensato l'allora ricorrente (v. ordinanza del 25 gennaio
2022).
5.4. Tanto argomentato, in assenza di fondati e comprovati motivi di censura, va quindi confermato quanto statuito in sentenza in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo de quo con carattere di continuità e secondo le modalità ivi accertate.
5.5. Infondata, infine, è l'eccezione riconvenzionale di compensazione delle somme riconosciute in sentenza al con le prestazioni in natura, erogate dal datore di lavoro CP_1
e di cui lo stesso ha goduto in costanza di rapporto (nello specifico, fruizione di un appar- tamento all'interno dell'azienda agricola – v. mandato CTU).
Va premesso che la fruizione dell'alloggio, concesso dall'azienda al dipendente in CP_1
costanza del rapporto lavorativo, non può considerarsi fringe benefit (come ritenuto dal giudice e dal suo ausiliario) bensì piuttosto un beneficio accessorio, rientrante nel sinal- lagma (compenso/prestazione) del rapporto di lavoro, in quanto strettamente funzionale allo svolgimento da parte del delle mansioni affidategli: in particolar modo, la man- CP_1
sione di custode dell'immobile di proprietà dell'azienda, siccome risulta provata dalle dichiarazioni testimoniali (“Noi alloggiavamo presso il resort per espressa richiesta del
[socio titolare dell'azienda] atteso che dovevamo fare i custodi dell'intera pro- Pt_5
prietà. Non c'erano altre persone oltre noi a fare i custodi” – v. deposizione Tes_2
; “Il IG. alloggiava lì, noi lasciavamo attrezzi lì perché sapevamo che
[...] CP_1
c'era che li custodiva anche se non aveva obbligo di custodirli, eravamo tranquilli CP_1
perché, comunque. sapevamo che c'era lui. Alloggiava lì pure . Dormivano lì per- Per_2
ché c'era bisogno di custodia in quanto la proprietà era enorme e ci sono all'interno cose di valore” – v. dichiarazione ). Testimone_3
8 Ciò senza contare che non è stata nemmeno fornita prova degli importi, opposti in compen- sazione, né della loro debenza, essendosi la stessa società limitata a quantificare generica- mente la somma asseritamente dovuta in complessivi €. 8.000,00 (per la fruizione dell'allog- gio) senza tuttavia fondare la propria richiesta su elementi oggettivi di riscontro.
Sul punto, la Cassazione così statuisce: “Le norme del codice civile sulla compensazione sta- biliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità
- che include il requisito della certezza - ed esigibilità … Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (articolo 35 del Cpc) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass. n. 35913/2023).
6. Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello va rigettato. Assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
6.1. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non essendo l'applicazione di questa misura conseguenza automatica della dichiarata inammissibilità o infondatezza del gravame e atteso che non è dato ricavare, nella specie, dagli atti del processo la riprovevolezza del comportamento di parte appel- lante in termini oggettivi (cfr. Cass. Civ. n. 26545/2021).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appel- lante, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 167/2022: rigetta l'appello.
9 Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in €. 6.000,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato da parte del-
l'appellante.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore La Presidente
Avv. Paolo Pergolizzi Dott.ssa Elvira Maltese
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