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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1015/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1015 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Teresa
[...] CodiceFiscale_1
Strangio del Foro di Locri), e comparente in nome e per conto Controparte_1
di in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_2
(C.F.: – non costituitasi). P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, ha citato in giudizio in nome Parte_1 Controparte_1
e per conto di chiedendo a) la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 158/2013 (emesso dal Tribunale di Locri il 24 settembre 2013), e b) in subordine,
l'accertamento dell'effettiva misura del consumo di gas, e la rideterminazione dell'importo dovuto previa detrazione del bonus energia e degli anticipi versati.
2.1. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo come l'opponente non abbia fornito prove sufficienti per contestare l'importo ingiunto, e dimostrare l'imputabilità dell'eccessività dei consumi a fattori esterni al proprio controllo.
2.2. Parte appellante – a questo punto – invoca la riforma della sentenza n. 534/2019 del
Tribunale di Locri (pubblicata l'8 maggio 2019), contestando I) l'erroneità della sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto provata la fornitura del gas e la corretta quantificazione del dovuto, sulla base delle fatture allegate (e senza considerare – ad avviso dell'appellante – la mancanza di prove certe dell'adempimento contrattuale da parte della società opposta), II) la mancanza di fatture dettagliate, le quali dimostrino i consumi effettivi e la tariffa applicata, III) nonché la necessità di considerare il bonus energia riconosciuto al (per i periodi Parte_1
andanti dal primo giugno 2011 al 31 maggio 2012, e ancora dal 1 giugno 2012 al 31 maggio
2013): bonus non detratto nelle bollette, IV) e la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti portati dalle fatture future, siccome emesse sulla base di consumi forfettari.
3. non è comparsa nel presente giudizio. Controparte_1
4. All'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. ha prodotto – già in sede d'opposizione a decreto ingiuntivo – l'atto di propria Parte_1
ammissione (emesso il 5 agosto 2011) alla percezione del bonus gas per il periodo di pertinenza.
6.1. In detta nota – più partitamente – sono confermate a) la sussistenza dei presupposti di godimento del beneficio in capo all'appellante, e b) l'operatività della provvidenza in discorso, concepita quale sconto rispetto all'importo fatturato in bolletta.
7. Pur non constando (al carteggio processuale) specificazioni aggiuntive in ordine all'entità del bonus, è rimasto inconfutato – anche in primo grado, e nonostante l'avvenuta costituzione
(in quella sede) della società erogatrice (cui – sul piano sostanziale, e prima dell'instaurazione dell'appello, sarebbe subentrata l'odierna convenuta, quale cessionaria del credito: odierna convenuta rimasta qui contumace) – il dato della legittimazione di a pretendere la Parte_1
2 valorizzazione in bolletta del bonus in argomento, attraverso il corrispondente abbattimento della pretesa economica (come veicolata dalle fatture, retrostanti al decreto ingiuntivo emesso).
8. Il precipitato logico della constatazione anzidetta è l'avvenuta incisione del credito della società (fornitrice), il quale – per ciò solo – non può dirsi corrispondere alle scritturazioni riportate nelle fatture (esibite da – davanti al giudice della procedura monitoria – CP_2
per dotarsi del provvedimento ingiunzionale).
9. Pur nell'attuale incalcolabilità dell'ammontare di tale bonus (ossia del relativo sconto in fattura, e del pedissequo importo esigibile da ciò in quanto – appunto – non CP_2 provata la pertinente consistenza), resta indubitabile l'esigenza – e doverosità – del ricalcolo
(da parte di delle somme richieste (in fattura) alla consumatrice somministrata: è CP_2
– infatti – ineludibile il dato per il quale la bollettazione effettuata dalla compagine somministratrice avrebbe dovuto (e tuttora debba) considerarsi inferiore di un valore “x”, allo stato imperscrutabile sul piano del quantum, ma sicuramente non su quello dell'an.
10. Quanto sopra, allora, si riverbera non soltanto a) sui requisiti di concedibilità del decreto monitorio (di cui provoca l'inevitabile caducazione, atteso il venir meno dell'elemento della certezza del credito), ma anche b) sulla stessa prova della situazione patrimoniale azionata dalla persona giuridica (e opposta dalla consumatrice).
11. Rammentato – invero – come il giudizio d'opposizione non inerisca esclusivamente alla valutazione della legittimità dell'ingiunzione, ma anche al sottostante rapporto sostanziale,
l'effettività del credito e il suo ammontare debbono essere provati da chi agisce per ottenerne la soddisfazione.
12. Nella specie, – e tanto più rimasta contumace in CP_2 Controparte_1 appello – ha contraddetto l'opposizione di genericamente, senza confutare Parte_1
l'autenticità (e la persistenza) dell'ammissione della privata all'elargizione pubblica.
13. In virtù del proprio contegno – quindi – la creditrice (pro tempore), nel giudizio a cognizione piena (introdotto dall'opposizione) non ha dimostrato l'ampiezza del proprio diritto patrimoniale, poiché con la mera esibizione delle fatture (documento contabile unilaterale, notoriamente insufficiente – nel giudizio di merito – a provare irrefutabilmente la misura del credito, in caso di contestazione altrui) essa è rimasta silente, in relazione all'avvenuto scomputo (o meno) – da quelle stesse fatture – dell'importo del bonus (pur sempre vantato dall'appellante).
14. Incerto il credito evocato dall'erogatrice, perciò, da un lato il decreto ingiuntivo va revocato, e – dall'altro – il credito ritenuto sfornito (definitivamente) di prova, giacché – a
3 fronte dell'avversaria ostensione d'un beneficio (sicuro quantomeno nel “se”, e altrettanto sicuramente deponente per un ridimensionamento degli importi contabilizzati in fattura) – le fatture hanno perso la propria efficacia probatoria (siccome – almeno parzialmente – intaccate quantitativamente dall'operatività del bonus gas): di talché – in assenza d'ulteriore documentazione a supporto del credito di (già quanto al Controparte_1 CP_2 credito d'interesse) – il credito medesimo va ritenuto non provato.
15. Per tutto quanto appena illustrato – in ultima analisi – l'appello va accolto, ma le peculiarità della vicenda – avuto particolare riguardo alla questione concernente l'intersecazione (anche ai fini probatori) fra le fatture emesse dalla compagine e il bonus gas ascritto a – Parte_1
consigliano la compensazione integrale fra le parti delle spese di ambo i gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 158/2013;
- dichiara conseguentemente non dovuto l'importo recato dal decreto suddetto;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali di ambo i gradi giudiziali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1015 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Teresa
[...] CodiceFiscale_1
Strangio del Foro di Locri), e comparente in nome e per conto Controparte_1
di in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_2
(C.F.: – non costituitasi). P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, ha citato in giudizio in nome Parte_1 Controparte_1
e per conto di chiedendo a) la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 158/2013 (emesso dal Tribunale di Locri il 24 settembre 2013), e b) in subordine,
l'accertamento dell'effettiva misura del consumo di gas, e la rideterminazione dell'importo dovuto previa detrazione del bonus energia e degli anticipi versati.
2.1. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo come l'opponente non abbia fornito prove sufficienti per contestare l'importo ingiunto, e dimostrare l'imputabilità dell'eccessività dei consumi a fattori esterni al proprio controllo.
2.2. Parte appellante – a questo punto – invoca la riforma della sentenza n. 534/2019 del
Tribunale di Locri (pubblicata l'8 maggio 2019), contestando I) l'erroneità della sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto provata la fornitura del gas e la corretta quantificazione del dovuto, sulla base delle fatture allegate (e senza considerare – ad avviso dell'appellante – la mancanza di prove certe dell'adempimento contrattuale da parte della società opposta), II) la mancanza di fatture dettagliate, le quali dimostrino i consumi effettivi e la tariffa applicata, III) nonché la necessità di considerare il bonus energia riconosciuto al (per i periodi Parte_1
andanti dal primo giugno 2011 al 31 maggio 2012, e ancora dal 1 giugno 2012 al 31 maggio
2013): bonus non detratto nelle bollette, IV) e la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti portati dalle fatture future, siccome emesse sulla base di consumi forfettari.
3. non è comparsa nel presente giudizio. Controparte_1
4. All'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. ha prodotto – già in sede d'opposizione a decreto ingiuntivo – l'atto di propria Parte_1
ammissione (emesso il 5 agosto 2011) alla percezione del bonus gas per il periodo di pertinenza.
6.1. In detta nota – più partitamente – sono confermate a) la sussistenza dei presupposti di godimento del beneficio in capo all'appellante, e b) l'operatività della provvidenza in discorso, concepita quale sconto rispetto all'importo fatturato in bolletta.
7. Pur non constando (al carteggio processuale) specificazioni aggiuntive in ordine all'entità del bonus, è rimasto inconfutato – anche in primo grado, e nonostante l'avvenuta costituzione
(in quella sede) della società erogatrice (cui – sul piano sostanziale, e prima dell'instaurazione dell'appello, sarebbe subentrata l'odierna convenuta, quale cessionaria del credito: odierna convenuta rimasta qui contumace) – il dato della legittimazione di a pretendere la Parte_1
2 valorizzazione in bolletta del bonus in argomento, attraverso il corrispondente abbattimento della pretesa economica (come veicolata dalle fatture, retrostanti al decreto ingiuntivo emesso).
8. Il precipitato logico della constatazione anzidetta è l'avvenuta incisione del credito della società (fornitrice), il quale – per ciò solo – non può dirsi corrispondere alle scritturazioni riportate nelle fatture (esibite da – davanti al giudice della procedura monitoria – CP_2
per dotarsi del provvedimento ingiunzionale).
9. Pur nell'attuale incalcolabilità dell'ammontare di tale bonus (ossia del relativo sconto in fattura, e del pedissequo importo esigibile da ciò in quanto – appunto – non CP_2 provata la pertinente consistenza), resta indubitabile l'esigenza – e doverosità – del ricalcolo
(da parte di delle somme richieste (in fattura) alla consumatrice somministrata: è CP_2
– infatti – ineludibile il dato per il quale la bollettazione effettuata dalla compagine somministratrice avrebbe dovuto (e tuttora debba) considerarsi inferiore di un valore “x”, allo stato imperscrutabile sul piano del quantum, ma sicuramente non su quello dell'an.
10. Quanto sopra, allora, si riverbera non soltanto a) sui requisiti di concedibilità del decreto monitorio (di cui provoca l'inevitabile caducazione, atteso il venir meno dell'elemento della certezza del credito), ma anche b) sulla stessa prova della situazione patrimoniale azionata dalla persona giuridica (e opposta dalla consumatrice).
11. Rammentato – invero – come il giudizio d'opposizione non inerisca esclusivamente alla valutazione della legittimità dell'ingiunzione, ma anche al sottostante rapporto sostanziale,
l'effettività del credito e il suo ammontare debbono essere provati da chi agisce per ottenerne la soddisfazione.
12. Nella specie, – e tanto più rimasta contumace in CP_2 Controparte_1 appello – ha contraddetto l'opposizione di genericamente, senza confutare Parte_1
l'autenticità (e la persistenza) dell'ammissione della privata all'elargizione pubblica.
13. In virtù del proprio contegno – quindi – la creditrice (pro tempore), nel giudizio a cognizione piena (introdotto dall'opposizione) non ha dimostrato l'ampiezza del proprio diritto patrimoniale, poiché con la mera esibizione delle fatture (documento contabile unilaterale, notoriamente insufficiente – nel giudizio di merito – a provare irrefutabilmente la misura del credito, in caso di contestazione altrui) essa è rimasta silente, in relazione all'avvenuto scomputo (o meno) – da quelle stesse fatture – dell'importo del bonus (pur sempre vantato dall'appellante).
14. Incerto il credito evocato dall'erogatrice, perciò, da un lato il decreto ingiuntivo va revocato, e – dall'altro – il credito ritenuto sfornito (definitivamente) di prova, giacché – a
3 fronte dell'avversaria ostensione d'un beneficio (sicuro quantomeno nel “se”, e altrettanto sicuramente deponente per un ridimensionamento degli importi contabilizzati in fattura) – le fatture hanno perso la propria efficacia probatoria (siccome – almeno parzialmente – intaccate quantitativamente dall'operatività del bonus gas): di talché – in assenza d'ulteriore documentazione a supporto del credito di (già quanto al Controparte_1 CP_2 credito d'interesse) – il credito medesimo va ritenuto non provato.
15. Per tutto quanto appena illustrato – in ultima analisi – l'appello va accolto, ma le peculiarità della vicenda – avuto particolare riguardo alla questione concernente l'intersecazione (anche ai fini probatori) fra le fatture emesse dalla compagine e il bonus gas ascritto a – Parte_1
consigliano la compensazione integrale fra le parti delle spese di ambo i gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 158/2013;
- dichiara conseguentemente non dovuto l'importo recato dal decreto suddetto;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali di ambo i gradi giudiziali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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