Sentenza 5 dicembre 2025
Decreto presidenziale 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01975/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Porto di Livorno, Piombino e Portoferraio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- ad oggetto "Porto di Piombino - Demanio Marittimo - -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- - Istanza rinnovo concessione n. -OMISSIS-, del -OMISSIS- "Area per posizionamento cartello pubblicitario" - Diniego definitivo" adottato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Direzione Demanio e Lavoro Portuale, con la quale l'Autorità ha rigettato l'istanza di rinnovo della concessione n. -OMISSIS- presentata dall'odierna ricorrente;
nonché di ogni atto provvedimento o comportamento presupposto conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto, inclusa, per quanto occorre possa, la nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (comunicazione di preavviso di rigetto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Porto di Livorno, Piombino e Portoferraio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. UI VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con licenza di concessione -OMISSIS-, n. -OMISSIS- registro delle concessioni (-OMISSIS-di repertorio), l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale concedeva alla ditta individuale -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-un’area demaniale con una superficie totale di mq. 24,50, destinata al posizionamento di un cartello pubblicitario nel Porto di Piombino; il rapporto concessorio era successivamente prorogato fino al -OMISSIS-.
A seguito dell’istanza di rinnovo della concessione presentata dall’interessato l’-OMISSIS-, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale-Direzione Demanio e patrimonio portuale indirizzava al ricorrente un preavviso di rigetto che individuava due cause ostative, costituite dalla pendenza di carichi fiscali definitivamente accertati relativi agli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e dal mancato pagamento del canone di concessione relativo al 2020 (in parte) ed al 2023, oltre ai relativi interessi di mora (nota -OMISSIS-; doc. n. 2 del deposito della resistente).
A seguito delle osservazioni procedimentali articolate dal ricorrente (che evidenziavano l’effettuato versamento del canone concessorio e di occupazione sine titulo ), l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale-Direzione Demanio e Lavoro portuale, con il provvedimento -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, prendeva atto del versamento dei canoni concessori (e del canone per l’occupazione sine titulo del bene relativamente agli anni 2024 e 2025), ma respingeva definitivamente l’istanza sulla base della rilevazione relativa agli “inadempimenti fiscali riconducibili agli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 definitivamente accertati per importi superiori a €. 5.000, e … dell’intervenuta cessione dell’impianto pubblicitario da parte di codesta Ditta alla -OMISSIS- s.r.l. a far data dall’-OMISSIS- c.a.”.
Il provvedimento di diniego era impugnato, unitamente agli atti presupposti, dal ricorrente (poi ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal decreto 1° settembre 2025, n. 85 della competente Commissione istituita presso il T.A.R.), sulla base di articolata censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 47 r.d. 327/1942, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità.
Si costituiva in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 4 settembre 2025, era fissata l’udienza per la decisione del merito del ricorso al 2 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 55, 10° comma del c.p.a.
In data 29 ottobre 2025, parte ricorrente depositava altresì istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a., chiedendo di accedere agli atti richiesti con istanza del -OMISSIS- (istanza di autorizzazione presentata dalla società Acqua dell’Elba s.r.l. relativamente alla manutenzione del pannello esistente sull’area e tutti gli atti del relativo procedimento) e necessari per poter articolare le proprie difese con riferimento alla seconda causa di diniego.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a. presentata da parte ricorrente in data 29 ottobre 2025, avendo parte ricorrente preso cognizione, nelle more della decisione del ricorso, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso (come dichiarato nella memoria conclusionale del 10 novembre 2025).
3. L’infondatezza nel merito del ricorso permette poi di prescindere da ogni approfondimento istruttorio in ordine all’eventuale improcedibilità sopravvenuta del ricorso che deriverebbe, secondo quanto dichiarato dall’Avvocatura dello Stato alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, da atti sopravvenuti (non depositati in giudizio) che impedirebbe l’ulteriore utilizzazione dell’area in discorso al fine del posizionamento di cartelli pubblicitari.
In applicazione di una ben precisa tradizione normativa (art. 3, 2° comma del d.m. Infrastrutture e trasporti 28 dicembre 2022 n. 202 e relative linee-guida ministeriali, per quello che riguarda le concessioni di cui all’art. 18, 1° comma della l. 28 gennaio 1994, n. 84; art. 1, 4° comma, lett. g) del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, per le concessioni per finalità turistico-ricreativa e sportive), il regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e portuali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (doc. n. 10 del relativo deposito), all’Allegato D, lett. b) n. 1, estende anche alle procedure concessorie “per finalità diversa dall’art. 18 della legge n. 84/1994” (ovvero anche alla procedura che ci occupa) ed ai relativi richiedenti, il requisito dell’”essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell’assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione”; risulta pertanto evidente come la previsione in discorso (sostanzialmente rispecchiata dalla modulistica predisposta dall’Autorità resistente, sottoscritta dal ricorrente, ma non riempita nella parte relativa al requisito della regolarità contributiva e fiscale) costituisca proprio quel “ponte normativo” con la previsione di cui all’art. 94, 6° comma del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici) la cui esistenza parte ricorrente ha poi tentato di negare con una serie di argomentazioni tese a contestare la rilevanza, ai fini concessori, di un requisito di regolarità fiscale che non sarebbe previsto dalla previsione di cui all’art. 47 del cod. nav. (da applicarsi, nella prospettazione di parte ricorrente, anche al momento concessorio).
Non avendo mai parte ricorrente contestato la già citata previsione generale di cui all’Allegato D, lett. b) n. 1 del il regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e portuali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (ovvero la norma regolamentare che prevede il requisito ostativo della regolarità fiscale ai fini dell’accoglimento delle istanze di concessione) e sussistendo la prova in giudizio di una rilevante e consistente morosità fiscale del ricorrente (doc. n. 9 del deposito della resistente), risulta pertanto indiscutibile la fondatezza di almeno uno dei due motivi di rigetto dell’istanza di concessione.
In applicazione di un chiaro e stabilizzato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vedano: T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, -OMISSIS- 2011 n. 2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), il riconoscimento della sussistenza di una circostanza del tutto inidonea, anche isolatamente presa, a determinare il rigetto dell’istanza esonera poi la Sezione dall’esame dell’ulteriore ragione di diniego relativa all’”intervenuta cessione dell’impianto pubblicitario da parte di codesta Ditta alla -OMISSIS- s.r.l. a far data dall’-OMISSIS- c.a.” che si presenta però parimenti fondata in punto di fatto (il doc. n. 9 del deposito di parte ricorrente risulta infatti essere riferito alla data del 28 novembre 2025, ovvero ad una data successiva al suo stesso deposito in giudizio e risulta pertanto poco credibile e strutturalmente inidoneo, per effetto della sua stessa provenienza unilaterale, a smentire una cessione già avvenuta l’-OMISSIS- 2025 e documentata da una dichiarazione sottoscritta da ambedue le parti) ed astrattamente in grado di escludere la stessa sussistenza dell’interesse a ricorrere.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione elle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a. presentata da parte ricorrente in data 29 ottobre 2025;
respinge il ricorso, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
UI VI, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI VI | RD IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.