CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1728/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon ConIGliere
Dott. Martina Gasparini ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dall'avv. Livio Passuello, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Di Franco, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso ordinanza ex art.702 bis cpc emessa il 15/7/22 dal Tribunale di Treviso (Giudice: dott. Susanna Menegazzi).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
Nel merito respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accolti i motivi di appello dedotti nella presente citazione, accolti i motivi di gravame e, per l'effetto, in revoca e parziale riforma dell'Ordinanza emessa il 15.07.2022 e comunicata il 18.07.2022 del Tribunale di Treviso:
- dato atto dell'avvenuto rogito di trasferimento di proprietà tra le parti del bene oggetto di causa in data 03.02.2022, voglia dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'appartamento oggetto di causa, dichiarando altresì la soccombenza virtuale di circa tale domanda,avendo quest'ultima CP_1
adempiuto in ritardo di circa 5 mesi sul termine contrattuale, e solo a giudizio di primo grado pendente;
- dato atto del ritardo di circa 5 mesi del rogito eseguito rispetto alla data del 12.09.21 prevista nel contratto preliminare inter partes del 01.04.21, voglia altresì accertare e liquidare il danno subito dalla IG.ra per il ritardo nella messa a disposizione Pt_1 dell'immobile promesso in vendita, quantificandolo in € 1'700,00 per canoni e spese, ed €
8'700,00 per penale da stoccaggio mobilio nonché € 1'000,00 mensili per il danno subito dall'attrice all'attività lavorativa e alla vita di relazione sino a tutto il 03.02.2022, o la diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, o secondo equità. Con condanna al relativo pagamento a carico di quale responsabile. CP_1
- in riforma del capo sulle spese di primo grado, addebiti dette spese a , in quanto CP_1
parte soccombente virtuale, con condanna al loro pagamento a favore della IG.ra ; Pt_1
- con integrale refusione delle spese e competenze d'Appello.
In via istruttoria
Previa nomina, da parte del Presidente del Collegio, di un Giudice Istruttore delegato all'assunzione dei mezzi di prova, si avanza nuovamente richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova, non ammessi dal Giudice di prime cure e qui riproposti dall'appellante:
1) Vero che il mobilio acquistato dalla IG.ra presso ovvero Pt_1 Controparte_2
cucina, soggiorno e camera, era pronto per la consegna il 26.09.2021? 2) Vero che da quella data il mobilio ordinato dalla IG.ra è giacente presso il Pt_1
magazzino del fornitore?
Si rinnova l'indicazione dei testimoni già indicati in primo grado: IG.ri Testimone_1
(c/o e IG. . Controparte_2 Testimone_2
Per parte appellata:
NEL MERITO
Per le ragioni indicate negli scritti difensivi depositati nell'interesse di parte appellata, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia Voglia rigettare l'appello promosso dalla IG.ra avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso il 15.07.2022 Parte_1
e pubblicata il 18.07.2022, nell'ambito del giudizio individuato da RG 7594/2021 e confermare in ogni sua parte tale pronuncia;
nonché rigettare ogni altra domanda formulata dalla IG.ra nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Parte_1 CP_1
diritto.
IN OGNI CASO
Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta di controparte di ammettere i capitoli di prova formulati in primo grado, in quanto irrilevanti.
Si chiede di essere ammessi all' interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 3 febbraio 2022 avanti il notaio è stato sottoscritto il rogito Per_1
notarile definitivo tra la Sig.ra e la Pt_1 CP_1
2) Vero che da luglio 2021 in avanti ha richiesto più volte la CP_1
predisposizione al Comune di Istrana della Convenzione e linee d' atto, propedeutiche alla richiesta dell'agibilità?
3) Vero che tanto il Dott. – Direttore dei Lavori – quanto lo Studio del Testimone_3
Notaio hanno sollecitato più volte il in ordine alle Linee d' atto Per_1 Parte_2
e linee guida per la definizione del vincolo di destinazione pubblica? 4) Vero che era stata fissata tra le Parti una prima data per il rogito notarile al 18.10.2021 subordinata al rilascio da parte del Comune di Istrana alla documentazione propedeutica per il rilascio dell'abitabilità?
5) Vero che analoga richiesta è stata effettuata pure in Ottobre 2021 dallo Studio del Notaio
? Per_1
Si indicano a testi:
Il Dott. Direttore dei Lavori c/o Testimone_3 CP_1
Il Sig. presso Testimone_4 CP_1
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 702 cpc depositato in data 3/12/21, si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Treviso chiedendo che, ex art. 2932 cc, venisse data esecuzione al preliminare datato 1/4/21, posto che era inadempiente all'obbligo assunto di venderle un CP_1
immobile ad uso abitativo entro il 12/09/2021, nonché chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento e corrispondenti ai costi sostenuti per la locazione di un appartamento e per il deposito dei mobili nel frattempo acquistati.
Notificato il ricorso con il decreto di fissazione di udienza, si costituiva CP_1
affermando che il termine previsto in contratto era indicativo e dando atto che, in data 3/2/22, era stato stipulato il rogito in questione.
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ex art. 2932 cc, data l'avvenuta stipula dell'atto di compravendita, e respingeva la domanda risarcitoria in quanto il termine indicato in contratto era indicativo e in quanto, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, il ritardo di soli 5 mesi nella stipula poteva essere giustificato, oltre al fatto che non erano provati i costi aggiuntivi sostenuti dalla ricorrente.
Avverso l'ordinanza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 CP_1
regolarmente costituita, resisteva al gravame.
A seguito di alcuni rinvii, la causa veniva assegnata al presidente relatore su indicato ed all'udienza del 21/1/25, concessa l'autorizzazione al deposito di note conclusionali fino ad otto giorni prima, la Corte tratteneva la causa in decisione. ***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice:
- ha dichiarato cessata la materia del contendere per essere intervenuta la stipula del contratto di compravendita in data 3/2/22;
- ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da , dato che il termine Parte_1
pattuito per il rogito era indicativo e considerato che uno scostamento di neppure 5 mesi poteva ritenersi giustificato dalle problematiche relative all'emergenza sanitaria in corso, oltre al fatto che non era provata la spesa per lo stoccaggio dei mobili;
- ha condannato la alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_1
secondo la regola della soccombenza.
ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza in relazione ai Parte_1
seguenti aspetti:
- sulla valutazione della soccombenza virtuale;
- sulla richiesta risarcitoria. ha resistito chiedendo la conferma della decisione impugnata. CP_1
***
Con il primo motivo di gravame, sostiene l'erroneità dell'ordinanza Parte_1
laddove dispone la condanna a suo carico delle spese processuali, nonostante alla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il trasferimento della proprietà non fosse ancora avvenuto, essendo stato stipulato il rogito, in pendenza di causa (il 3/2/2022) ed in assenza dell'agibilità dell'immobile, con 5 mesi di ritardo rispetto alla scadenza del termine contrattuale (12/09/2021). Secondo l'appellante, il primo giudice, nel pronunciare la cessazione della materia del contendere, non ha applicato il principio della soccombenza virtuale.
Il motivo è fondato.
Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere è tenuto a pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, dovendosi valutare tale soccombenza in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (ex multis Cass. Civ. 29.11.2016 n. 24234, Cass. Civ. n. 26299 del 2018, Cass. Civ.
23.09.2022 n. 27979).
Infatti, anche in caso di cessazione della materia del contendere, trova applicazione l'art. 91
c.p.c., secondo cui il Giudice deve condannare la parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa. E la valutazione della fondatezza della pretesa azionata, ai fini dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale, deve essere operata sulla base di un giudizio prognostico allo stato degli atti.
Ora, nel caso di specie, la domanda principale svolta dalla aveva ad oggetto l'azione Pt_1
ex art. 2932 cc, azione che deve ritenersi oggettivamente fondata, posto che solo dopo la presentazione del ricorso ha potuto trasferire l'immobile oggetto della CP_1 compravendita, peraltro, ancora privo dell'agibilità. L'inadempimento di CP_1 rispetto all'obbligo assunto, dunque, non può essere messo seriamente in dubbio. È pur vero che il termine non aveva carattere essenziale, tuttavia, per quanto indicativo, per la certezza delle situazioni giuridiche soggettive, doveva essere rispettato, specie a seguito della diffida ad adempiere datata 18/10/21, inviata dalla promissaria acquirente.
Al riguardo, va osservato che presupposto per l'esperimento dell'azione ex art. 2932 cc è che il termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo sia scaduto, termine che non necessariamente deve essere ritenuto essenziale, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo (Cass. 10687/11; 3173/11); diversamente, la promissaria acquirente dovrebbe ritenersi esposta ad un'attesa sine die per la esecuzione del contratto preliminare, come se la data di scadenza indicata fosse tamquam non esset, senza contare che anche la totale mancanza del termine ne implica l'assegnazione, mediante l'individuazione di una ragionevole scadenza dell'obbligazione.
La valutazione ai fini della soccombenza virtuale avrebbe dovuto condurre il primo giudice a riconoscere le ragioni di che, al momento della presentazione del ricorso, Parte_1
era pronta ad adempiere, laddove non era in grado, in quello stesso momento, di CP_1 rispettare l'impegno contrattualmente assunto.
La prognosi del giudizio, pertanto, era senz'altro favorevole a . Parte_1
Né può dirsi che l'inadempimento, ovvero il ritardo nell'adempimento, sia dipeso da circostanze non imputabili a posto che non è stata fornita alcuna effettiva prova CP_1 delle cause del ritardato ottenimento della documentazione necessaria da parte del
[...]
e degli altri Enti coinvolti ai fini dell'agibilità dell'immobile, tenuto conto della Parte_2
generica allegazione circa i ritardi dovuti alla pandemia, i cui limiti erano ben noti al momento della firma del preliminare, e tenuto anche conto della mancata produzione della documentazione comprovante gli asseriti “numerosi solleciti da fine agosto e sino al
15.11.2021” (v. pag. 7 comparsa in appello).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui si rigetta la richiesta di risarcimento del danno.
Il motivo non può essere accolto.
ha chiesto il risarcimento di tre distinte voci di danno: Parte_1
- € 1.700,00 per 2 mesi di locazione tra canone (€ 750,00 mensili) e spese (€ 100,00), come dal contratto di locazione prodotto (v. doc. 8c appellante). In realtà, è pur vero che la locazione era prevista almeno per un mese (nel contratto si legge che la durata massima era di 30 giorni dal 2/10/21 al 30/10/21, con obbligo di restituire l'immobile alla scadenza senza necessità di disdetta alcuna), tuttavia, non vi è prova dell'effettivo esborso a quel titolo;
- € 8.700,00 per lo stoccaggio dei mobili acquistati da come Controparte_2
richiesto dal fornitore in una missiva datata 23/11/21 (v. doc. 10c appellante) ex art. 7 del contratto di acquisto del 19/7/21 (v. doc. 9c appellante). Manca la prova dell'effettivo esborso;
- € 2.000,00 al mese quale danno alla vita lavorativa e di relazione, senza alcuna allegazione delle circostanze da cui desumere il pregiudizio derivatole dalla consegna differita dell'immobile.
Va confermata, al riguardo, la sentenza impugnata, senza necessità di assumere le prove testimoniali specie se si considera che queste riguardano due capitoli di prova che, lungi dal confermare l'effettività degli esborsi o dei danni patiti, vorrebbero dimostrare che il mobilio era pronto a far data dal 26/9/21 ed era ancora giacente presso il magazzino del fornitore, senza indicazione di data alcuna.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere in parte riformata l'ordinanza laddove, in conseguenza della cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale ex art. 2932 cc, condanna alla Parte_1
rifusione delle spese processuali, anziché compensarle per un quarto e porre la quota residua a carico di secondo la regola della prevalente soccombenza dato il carattere CP_1
accessorio della domanda di risarcimento del danno.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno ugualmente compensate per un quarto e poste a carico di secondo la regola della soccombenza prevalente;
vanno CP_1
liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al DM
55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 cpc, ferma nel resto, compensa per un quarto le spese del giudizio di primo grado ponendo la quota residua a carico di secondo la CP_1
regola della soccombenza prevalente, quota residua liquidata in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
2. compensa per un quarto le spese processuali e condanna alla rifusione a CP_1
favore di della quota residua di questo grado di giudizio, liquidata Parte_1
in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre iva e cpa.
Venezia, 21/01/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli