Articolo 11 della Legge 22 giugno 1954, n. 523
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 agosto 1954
Art. 11.
Nulla e' innovato nei oasi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di quiescenza, per la totalita' dei servizi, in base alle norme di Stato. E' fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere la liquidazione in base alle norme contenute nella presente legge, qualora sia consentita la ricongiunzione di altri servizi in applicazione del precedente art. 1.
Entrata in vigore il 14 agosto 1954