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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 76/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. BORASO ALEXANDER;
nessuno per parte convenuta.
L'avv. BORASO nulla osserva in merito alla CTU depositata. Insiste nelle conclusioni rassegnate, richiamando quanto indicato in ricorso e l'istruttoria svolta;
insiste in particolare sulla circostanza che il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno e non “part time” anche in relazione a quanto riferito dal teste all'udienza del 10.7.2024, dando altresì atto che parte Testimone_1
resistente non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale dedotto, pur regolarmente citata.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
Il procuratore di parte ricorrente acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 76/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 76/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Borgomanero, Via Foscolo, n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Alexander Boraso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, Via Luigi Salvatore
Cherubini n. 50, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2
(P.I. e C.F. ), con sede in Paruzzaro, Via IV
[...] P.IVA_1 C.F._2
Novembre, 10/B;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Nel merito In via principale accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o invalidità del licenziamento orale intimato e conseguentemente accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti è proseguito e conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l'impresa di in persona Controparte_3 CP_1 del titolare, alla reintegra del ricorrente re dannare la resistente, in persona del titolare, al pagamento della retribuzione , rappresentato da un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegra, in ogni caso l'indennità di cui trattasi si confida non risulti inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, utile ai fini del calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. In via subordinata Previa risoluzione del rapporto intercorso tra le parti a far data dal 13.09.2023, per causa imputabile al datore di lavoro, dichiarare tenuta e condannare parte resistente al pagamento a favore del lavoratore della retribuzione relativa alle mensilità di luglio 2023, agosto 2023 e settembre 2023, fino al giorno 20, oltre alle spettanze dovute per la cessazione del rapporto, preavviso contrattualmente previsto, oltre al TFR maturato nella misura che emergerà, dai cedolini paga che il Giudice vorrà ordinare a parte resistente di produrre o in alternativa anche per il tramite di apposita nominanda CTU. Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende, a favore del procuratore che si dichiara distrattario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 4.3.2024, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto, con lettera del 1.2.2021, dalla Controparte_2
con contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal
1.2.22, con qualifica di pulitore metalli di 6° livello, CCNL Metalmeccanica Artigianato;
- che il rapporto di lavoro prevedeva un impegno di lavoro full time di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì;
- che in data 7.7.2023, al termine della giornata lavorativa, il ricorrente veniva apostrofato con parole ingiuriose dal datore di lavoro, il quale dopo averlo insultato pesantemente lo invitava ad allontanarsi dal posto di lavoro con l'intimazione di non farvi più ritorno;
- che successivamente veniva negata al ricorrente la possibilità di riprendere l'attività lavorativa, sia quando questi si era ripresentato presso la sede di lavoro mettendosi a disposizione, sia a seguito di comunicazione formale del 31.7.2023, trasmessa dall'organismo sindacale Rimasta priva di riscontro;
CP_4
- solo a seguito della impugnazione del licenziamento inviata con l'assistenza del legale il datore di lavoro millantava una disponibilità a far riprendere l'attività lavorativa, omettendo il pagamento delle mensilità nel frattempo maturate.
Su queste premesse, impugnava il licenziamento orale intimatogli dal datore Parte_1
di lavoro, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro;
in subordine, chiedeva venisse accertata la risoluzione del rapporto di lavoro al 13.9.2023, allorché il datore di lavoro aveva manifestato una solo apparente volontà di volontà di volersi avvalere delle prestazioni del ricorrente, con condanna a versare le competenze dovute.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita con l'audizione del teste indicato da parte ricorrente e l'interrogatorio di parte resistente, nonché mediante espletamento di CTU sulle competenze del lavoratore nel periodo luglio-settembre 2023; giunge, quindi, a decisione all'esito dell'udienza di discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento solo in relazione alla domanda subordinata.
E' documentalmente provato che sia stato assunto da titolare Parte_1 CP_1
della ditta individuale , con contratto a tempo indeterminato dal 1.2.2022, Controparte_2 con qualifica di pulitore di 6° livello, CCNL Metalmeccanica Artigianato.
Il ricorrente ha quindi dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 7.7.2023, allorché
“al termine della giornata lavorativa, il ricorrente veniva apostrofato dal Sig. con parole CP_1 ingiuriose, il quale dopo averlo insultato pesantemente lo invitava ad allontanarsi dal posto di lavoro con l'intimazione di non farvi più ritorno”.
Successivamente il datore di lavoro non avrebbe più consentito al dipendente di riprendere l'attività lavorativa, allontanandolo nuovamente allorchè si era presentato sul posto di lavoro e lasciando senza risposta la comunicazione formale di messa a disposizione inviata tramite sindacati.
E' noto che “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri
l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2019, n.3822).
Nella specie, può darsi anzitutto per provato, pur in assenza di testimoni diretti del fatto, che l'allontanamento dal posto di lavoro dell'attuale ricorrente del luglio 2023 sia dovuto alla volontà del datore di lavoro, così come provato deve ritenersi il rifiuto del resistente di ricevere nei giorni successivi le prestazioni di lavoro offerte dal dipendente.
In effetti, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli sui CP_1
capitoli di cui al ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze in fatto dedotte dal ricorrente devono ritenersi per ammesse. D'altra parte, tali circostanze sono pienamente compatibili con il fatto che il datore di lavoro non abbia mai fatto seguire alla data del
7.7.2023 alcun invito al lavoratore a presentarsi al lavoro nè, a fronte dell'assenza, abbia avviato un procedimento disciplinare.
Viceversa, il datore di lavoro è rimasto silente e ha lasciato senza risposta anche la comunicazione di messa a disposizione formulata dal dipendente anche tramite sindacato.
Il rappresentante sindacale ha confermato che “si (era) presentato nei nostri uffici Parte_1 lamentando che non gli veniva pagata la retribuzione e che lavorava 8-10 ore al giorno. Ha riferito che il 7.7.2023 a fronte di una discussione con il titolare nella quale chiedeva il pagamento delle retribuzioni è stato allontanato dal posto di lavoro e il titolare gli aveva detto di non presentarsi più, in modo verbale. Questo è il racconto che mi ha fatto Il 31.7.2023 ho fatto una lettera di messa Pt_1
a disposizione del lavoratore che ho inviato via pec all'azienda senza ricevere risposta. Ho rivisto il signor successivamente perché è venuto per fare la domanda di disoccupazione e il 13.9.2023 Pt_1
è stata fatta la domanda di disoccupazione, respinta il 2.10.2023 perché il rapporto non risultava cessato. (…). Il datore di lavoro on ha mai risposto alla nostra PEC.” CP_1
Tuttavia, dopo la lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento comunicata tramite legale, rispondeva con una mail del 20.9.2023 con cui dichiarava: CP_1
“Buongiorno, in riferimento al vs. lettera sono a comunicare che il sig. può rientrare Parte_1
tranquillamente a lavorare, aggiungo che da parte nostra non c'è stato alcun licenziamento verbale né tramite centro per l'impiego”.
Invero, parte ricorrente ha solo genericamente dedotto per il periodo successivo a tale comunicazione del datore di lavoro che il resistente non abbia consentito al ricorrente di rientrare al lavoro;
in particolare, non ha neppure allegato, in specifico, di essersi nuovamente ripresentato al lavoro né descritto le condotte con le quali il datore di lavoro gli avrebbe di nuovo impedito di riprendere l'attività lavorativa.
La lettura complessiva della successione degli eventi, come sopra descritti, non consente di evincere in maniera univoca che il datore di lavoro, tramite l'intimazione ad allontanarsi dal posto di lavoro del luglio 2023, senza riammetterlo nei giorni successivi, abbia manifestato una volontà univoca di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso, posto che ha successivamente escluso di volere estromettere definitivamente dal ciclo produttivo il ricorrente.
In effetti un recesso dal rapporto non si concilia con il dato documentale che alcuna comunicazione in tal senso veniva effettuata al centro dell'impiego; parte ricorrente non ha portato prove che la dichiarazione della parte datoriale (per la riammissione al lavoro) sia rimasta puramente formale non avendo provato che il datore di lavoro di fatto abbia ulteriormente impedito ad di riprendere il lavoro. Parte_1
La vicenda deve ricondursi ad una sospensione unilaterale del rapporto dovuta alla volontà del datore di lavoro, che in assenza di qualsiasi allegazione di segno diverso da parte del resistente non può dirsi giustificata né dovuta a fatti allo stesso non imputabili.
E' peraltro pacifico che non abbia più ripreso il lavoro successivamente alla Parte_1
data del 20.9.2024: dunque, si deve ritenere che il rapporto di lavoro si sia risolto a tale data per dimissioni del lavoratore manifestate tramite comportamento concludente concretatosi nella mancata presentazione al lavoro.
Le dimissioni, peraltro, devono peraltro ritenersi giustificate dal precedente comportamento del datore di lavoro che aveva rifiutato di ricevere le prestazioni del lavoratore per un periodo di oltre due mesi.
Quanto alla rivendicazione degli stipendi per il periodo anteriore alla accertata risoluzione del rapporto, va ricordato che il dipendente ha diritto alla retribuzione tanto se la prestazione sia effettivamente eseguita, quanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi in quanto, una volta offerta la prestazione al datore, il suo rifiuto rende equiparabile giuridicamente la messa a disposizione con l'utilizzazione effettiva.
Residua quindi l'obbligo del datore di lavoro di remunerare il ricorrente per il periodo intercorrente tra il 7.7.2023 e il 20.9.2023; considerato un contratto full-time, come allegato da parte ricorrente e in assenza di elementi di segno diverso provenienti dal resistente che ha scelto di rimanere contumace e non si è presentato all'interrogatorio, secondo i conteggi svolti dalla CTU, dai quali non v'è ragione di discostarsi, in quanto non contestati da parte resistente stante la sua contumacia e elaborati in termini analitici e dettagliati, le retribuzioni dovute per tale periodo ammontano alla somma lorda di € 3.697,56 cui devono aggiungersi le spettanze di fine rapporto pari ad € 1.020,17 per ratei di tredicesima ed € 941,70 per ferie non godute;
a queste somme deve, altresì, aggiungersi il TFR maturato complessivamente pari ad € 3.439,97.
Deve ritenersi dovuta dal datore di lavoro anche l'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata dal CTU in € 348,31. In definitiva, rigettata la domanda principale diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento e alle pronunce conseguenti non essendo stato provato che il rapporto sia cessato per effetto di licenziamento orale intimato dal datore di lavoro, dichiarato invece risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti al 20.9.2023 per dimissioni per giusta causa del lavoratore, deve essere condannato a pagare a favore di la CP_1 Parte_1
somma lorda di € 9.447,71 (corrispondente alle retribuzioni non percepite dal luglio 2023 sino al 20.9.2023, alle spettanze di fine rapporto per ferie non godute e ratei di tredicesima, all'indennità sostituiva del preavviso e al TFR maturato) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in applicazione del disposto generale dell'art. 429, comma 3. c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 76/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, di reintegrazione e di risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento;
- dichiara risolto alla data del 20.9.2023, per dimissioni per giusta causa del lavoratore, il rapporto di lavoro intercorso tra titolare della ditta CP_1 Controparte_2
e il ricorrente
[...] Parte_1
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma lorda di € 9.447,71 (corrispondente alle retribuzioni non percepite dal luglio 2023 sino al 20.9.2023, alle spettanze di fine rapporto per ferie non godute e ratei di tredicesima, all'indennità sostitutiva del preavviso e al TFR maturato, quest'ultimo pari ad € 3.439,97), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4.580 CP_1
per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte resistente.
Verbania, 21.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. BORASO ALEXANDER;
nessuno per parte convenuta.
L'avv. BORASO nulla osserva in merito alla CTU depositata. Insiste nelle conclusioni rassegnate, richiamando quanto indicato in ricorso e l'istruttoria svolta;
insiste in particolare sulla circostanza che il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno e non “part time” anche in relazione a quanto riferito dal teste all'udienza del 10.7.2024, dando altresì atto che parte Testimone_1
resistente non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale dedotto, pur regolarmente citata.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
Il procuratore di parte ricorrente acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 76/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 76/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Borgomanero, Via Foscolo, n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Alexander Boraso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, Via Luigi Salvatore
Cherubini n. 50, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2
(P.I. e C.F. ), con sede in Paruzzaro, Via IV
[...] P.IVA_1 C.F._2
Novembre, 10/B;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Nel merito In via principale accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o invalidità del licenziamento orale intimato e conseguentemente accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti è proseguito e conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l'impresa di in persona Controparte_3 CP_1 del titolare, alla reintegra del ricorrente re dannare la resistente, in persona del titolare, al pagamento della retribuzione , rappresentato da un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegra, in ogni caso l'indennità di cui trattasi si confida non risulti inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, utile ai fini del calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. In via subordinata Previa risoluzione del rapporto intercorso tra le parti a far data dal 13.09.2023, per causa imputabile al datore di lavoro, dichiarare tenuta e condannare parte resistente al pagamento a favore del lavoratore della retribuzione relativa alle mensilità di luglio 2023, agosto 2023 e settembre 2023, fino al giorno 20, oltre alle spettanze dovute per la cessazione del rapporto, preavviso contrattualmente previsto, oltre al TFR maturato nella misura che emergerà, dai cedolini paga che il Giudice vorrà ordinare a parte resistente di produrre o in alternativa anche per il tramite di apposita nominanda CTU. Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende, a favore del procuratore che si dichiara distrattario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 4.3.2024, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto, con lettera del 1.2.2021, dalla Controparte_2
con contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal
1.2.22, con qualifica di pulitore metalli di 6° livello, CCNL Metalmeccanica Artigianato;
- che il rapporto di lavoro prevedeva un impegno di lavoro full time di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì;
- che in data 7.7.2023, al termine della giornata lavorativa, il ricorrente veniva apostrofato con parole ingiuriose dal datore di lavoro, il quale dopo averlo insultato pesantemente lo invitava ad allontanarsi dal posto di lavoro con l'intimazione di non farvi più ritorno;
- che successivamente veniva negata al ricorrente la possibilità di riprendere l'attività lavorativa, sia quando questi si era ripresentato presso la sede di lavoro mettendosi a disposizione, sia a seguito di comunicazione formale del 31.7.2023, trasmessa dall'organismo sindacale Rimasta priva di riscontro;
CP_4
- solo a seguito della impugnazione del licenziamento inviata con l'assistenza del legale il datore di lavoro millantava una disponibilità a far riprendere l'attività lavorativa, omettendo il pagamento delle mensilità nel frattempo maturate.
Su queste premesse, impugnava il licenziamento orale intimatogli dal datore Parte_1
di lavoro, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro;
in subordine, chiedeva venisse accertata la risoluzione del rapporto di lavoro al 13.9.2023, allorché il datore di lavoro aveva manifestato una solo apparente volontà di volontà di volersi avvalere delle prestazioni del ricorrente, con condanna a versare le competenze dovute.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita con l'audizione del teste indicato da parte ricorrente e l'interrogatorio di parte resistente, nonché mediante espletamento di CTU sulle competenze del lavoratore nel periodo luglio-settembre 2023; giunge, quindi, a decisione all'esito dell'udienza di discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento solo in relazione alla domanda subordinata.
E' documentalmente provato che sia stato assunto da titolare Parte_1 CP_1
della ditta individuale , con contratto a tempo indeterminato dal 1.2.2022, Controparte_2 con qualifica di pulitore di 6° livello, CCNL Metalmeccanica Artigianato.
Il ricorrente ha quindi dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 7.7.2023, allorché
“al termine della giornata lavorativa, il ricorrente veniva apostrofato dal Sig. con parole CP_1 ingiuriose, il quale dopo averlo insultato pesantemente lo invitava ad allontanarsi dal posto di lavoro con l'intimazione di non farvi più ritorno”.
Successivamente il datore di lavoro non avrebbe più consentito al dipendente di riprendere l'attività lavorativa, allontanandolo nuovamente allorchè si era presentato sul posto di lavoro e lasciando senza risposta la comunicazione formale di messa a disposizione inviata tramite sindacati.
E' noto che “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri
l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2019, n.3822).
Nella specie, può darsi anzitutto per provato, pur in assenza di testimoni diretti del fatto, che l'allontanamento dal posto di lavoro dell'attuale ricorrente del luglio 2023 sia dovuto alla volontà del datore di lavoro, così come provato deve ritenersi il rifiuto del resistente di ricevere nei giorni successivi le prestazioni di lavoro offerte dal dipendente.
In effetti, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli sui CP_1
capitoli di cui al ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze in fatto dedotte dal ricorrente devono ritenersi per ammesse. D'altra parte, tali circostanze sono pienamente compatibili con il fatto che il datore di lavoro non abbia mai fatto seguire alla data del
7.7.2023 alcun invito al lavoratore a presentarsi al lavoro nè, a fronte dell'assenza, abbia avviato un procedimento disciplinare.
Viceversa, il datore di lavoro è rimasto silente e ha lasciato senza risposta anche la comunicazione di messa a disposizione formulata dal dipendente anche tramite sindacato.
Il rappresentante sindacale ha confermato che “si (era) presentato nei nostri uffici Parte_1 lamentando che non gli veniva pagata la retribuzione e che lavorava 8-10 ore al giorno. Ha riferito che il 7.7.2023 a fronte di una discussione con il titolare nella quale chiedeva il pagamento delle retribuzioni è stato allontanato dal posto di lavoro e il titolare gli aveva detto di non presentarsi più, in modo verbale. Questo è il racconto che mi ha fatto Il 31.7.2023 ho fatto una lettera di messa Pt_1
a disposizione del lavoratore che ho inviato via pec all'azienda senza ricevere risposta. Ho rivisto il signor successivamente perché è venuto per fare la domanda di disoccupazione e il 13.9.2023 Pt_1
è stata fatta la domanda di disoccupazione, respinta il 2.10.2023 perché il rapporto non risultava cessato. (…). Il datore di lavoro on ha mai risposto alla nostra PEC.” CP_1
Tuttavia, dopo la lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento comunicata tramite legale, rispondeva con una mail del 20.9.2023 con cui dichiarava: CP_1
“Buongiorno, in riferimento al vs. lettera sono a comunicare che il sig. può rientrare Parte_1
tranquillamente a lavorare, aggiungo che da parte nostra non c'è stato alcun licenziamento verbale né tramite centro per l'impiego”.
Invero, parte ricorrente ha solo genericamente dedotto per il periodo successivo a tale comunicazione del datore di lavoro che il resistente non abbia consentito al ricorrente di rientrare al lavoro;
in particolare, non ha neppure allegato, in specifico, di essersi nuovamente ripresentato al lavoro né descritto le condotte con le quali il datore di lavoro gli avrebbe di nuovo impedito di riprendere l'attività lavorativa.
La lettura complessiva della successione degli eventi, come sopra descritti, non consente di evincere in maniera univoca che il datore di lavoro, tramite l'intimazione ad allontanarsi dal posto di lavoro del luglio 2023, senza riammetterlo nei giorni successivi, abbia manifestato una volontà univoca di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso, posto che ha successivamente escluso di volere estromettere definitivamente dal ciclo produttivo il ricorrente.
In effetti un recesso dal rapporto non si concilia con il dato documentale che alcuna comunicazione in tal senso veniva effettuata al centro dell'impiego; parte ricorrente non ha portato prove che la dichiarazione della parte datoriale (per la riammissione al lavoro) sia rimasta puramente formale non avendo provato che il datore di lavoro di fatto abbia ulteriormente impedito ad di riprendere il lavoro. Parte_1
La vicenda deve ricondursi ad una sospensione unilaterale del rapporto dovuta alla volontà del datore di lavoro, che in assenza di qualsiasi allegazione di segno diverso da parte del resistente non può dirsi giustificata né dovuta a fatti allo stesso non imputabili.
E' peraltro pacifico che non abbia più ripreso il lavoro successivamente alla Parte_1
data del 20.9.2024: dunque, si deve ritenere che il rapporto di lavoro si sia risolto a tale data per dimissioni del lavoratore manifestate tramite comportamento concludente concretatosi nella mancata presentazione al lavoro.
Le dimissioni, peraltro, devono peraltro ritenersi giustificate dal precedente comportamento del datore di lavoro che aveva rifiutato di ricevere le prestazioni del lavoratore per un periodo di oltre due mesi.
Quanto alla rivendicazione degli stipendi per il periodo anteriore alla accertata risoluzione del rapporto, va ricordato che il dipendente ha diritto alla retribuzione tanto se la prestazione sia effettivamente eseguita, quanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi in quanto, una volta offerta la prestazione al datore, il suo rifiuto rende equiparabile giuridicamente la messa a disposizione con l'utilizzazione effettiva.
Residua quindi l'obbligo del datore di lavoro di remunerare il ricorrente per il periodo intercorrente tra il 7.7.2023 e il 20.9.2023; considerato un contratto full-time, come allegato da parte ricorrente e in assenza di elementi di segno diverso provenienti dal resistente che ha scelto di rimanere contumace e non si è presentato all'interrogatorio, secondo i conteggi svolti dalla CTU, dai quali non v'è ragione di discostarsi, in quanto non contestati da parte resistente stante la sua contumacia e elaborati in termini analitici e dettagliati, le retribuzioni dovute per tale periodo ammontano alla somma lorda di € 3.697,56 cui devono aggiungersi le spettanze di fine rapporto pari ad € 1.020,17 per ratei di tredicesima ed € 941,70 per ferie non godute;
a queste somme deve, altresì, aggiungersi il TFR maturato complessivamente pari ad € 3.439,97.
Deve ritenersi dovuta dal datore di lavoro anche l'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata dal CTU in € 348,31. In definitiva, rigettata la domanda principale diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento e alle pronunce conseguenti non essendo stato provato che il rapporto sia cessato per effetto di licenziamento orale intimato dal datore di lavoro, dichiarato invece risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti al 20.9.2023 per dimissioni per giusta causa del lavoratore, deve essere condannato a pagare a favore di la CP_1 Parte_1
somma lorda di € 9.447,71 (corrispondente alle retribuzioni non percepite dal luglio 2023 sino al 20.9.2023, alle spettanze di fine rapporto per ferie non godute e ratei di tredicesima, all'indennità sostituiva del preavviso e al TFR maturato) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in applicazione del disposto generale dell'art. 429, comma 3. c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 76/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, di reintegrazione e di risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento;
- dichiara risolto alla data del 20.9.2023, per dimissioni per giusta causa del lavoratore, il rapporto di lavoro intercorso tra titolare della ditta CP_1 Controparte_2
e il ricorrente
[...] Parte_1
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma lorda di € 9.447,71 (corrispondente alle retribuzioni non percepite dal luglio 2023 sino al 20.9.2023, alle spettanze di fine rapporto per ferie non godute e ratei di tredicesima, all'indennità sostitutiva del preavviso e al TFR maturato, quest'ultimo pari ad € 3.439,97), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4.580 CP_1
per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte resistente.
Verbania, 21.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci