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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5350/2024 RG promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Debora SQUARZON Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca TRACANZAN Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: modifica condizioni di divorzio
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che la sentenza n. 854/2021 del Tribunale di Vicenza venga modificata nei termini seguenti :
Turni di responsabilità genitoriale
a) A partire dal 28 Marzo 2025 (week end con la madre), mantenendo inalterata
Pers l'attuale alternanza dei week end, la figlia rimarrà con i genitori secondo le seguenti modalità:
Pers
- il Week end presso la madre: starà con la madre da venerdì pomeriggio dopo scuola sino al mercoledì mattina, con obbligo di accompagnamento a scuola;
con il padre da mercoledì dopo scuola sino a domenica sera h. 19.00 e la volta successiva fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
-il Week end presso il padre: da mercoledì pomeriggio dopo scuola a domenica sera h. 19.00 e la volta successiva fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre da domenica sera sino a mercoledì mattina con obbligo di accompagnamento a scuola e con il padre da mercoledì pomeriggio dopo scuola a venerdì mattina con obbligo di accompagnamento a scuola.
b) Quanto alle festività in corso di anno, ferma e inalterata l'alternanza come prevista al punto che precede che non potrà essere modifica in assenza di accordo tra i genitori,
stabilirsi:
Pers
• durante le festività natalizie ad anni alternati la figlia starà con un genitore la Vigilia di Natale sino alla mattina del giorno di Natale e trascorrerà il pranzo con l'altro genitore,
2 • il Capodanno, ad anni alterni, con un genitore ed il successivo con l'altro genitore,
• a Pasqua, ad anni alterni, con un genitore la Pasqua e l'altro genitore il lunedì dell'Angelo.
Pers Per l'anno 2025 si precisa che trascorrerà la Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, la vigilia di Natale ed il Capodanno con il padre.
Pers c) Quanto alle vacanze estive, starà con i genitori per due settimane anche non consecutive da concordare di anno in anno entro il mese di maggio, senza che tale evento modifichi l'alternanza dei week end come sopra indicata.
Pers d) Le parti stabiliscono che qualora la signora non possa stare con la figlia Pt_1
nel week end ad essa assegnato, quest'ultima potrà chiedere che la figlia stia con il padre o, qualora non vi fosse la sua disponibilità, presso i nonni paterni. In caso di indisponibilità del padre o dei nonni paterni, le spese di baby sitter saranno divise a metà.
Contributo al mantenimento
3) Determinare il nuovo importo del concorso al mantenimento a carico del sig.
[...]
Pers
per la figlia da versare con le consuete modalità alla signora CP_1
[...]
, a partire da aprile 2025 in € 480.00 mensili rivalutabili annualmente secondo Parte_1
indice ISTAT nel mese di aprile, con decorrenza da aprile 2026, data in cui verrà
applicato l'adeguamento ISTAT.
Le spese straordinarie relative la figlia verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno applicando i criteri previsti dal Protocollo del Tribunale di Vicenza in ordine alla
3 imputazione e suddivisione delle spese.
4) Assegno Unico e detrazioni fiscali ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Invariate le altre disposizioni stabilite nella sentenza di divorzio.
Si da atto che la signora rinuncia a chiedere il rimborso della quota di Parte_1
rivalutazione ISTAT negli anni non richiesta e non corrisposta dal Sig.
[...]
. CP_1
Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.12.2024 ha adito l'intestato ufficio chiedendo Parte_1
la modifica delle condizioni di divorzio da di cui alla sentenza n. Controparte_1
854/2021 del Tribunale di Vicenza, con riferimento ai turni di responsabilità genitoriale
Pers relativi alla figlia minore ed al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore.
Con comparsa in data 4.3.2025 si è costituito in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 25.3.2025, avanti il Giudice Relatore, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1)dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 854/2021 del
Tribunale di Vicenza, siano modificate nei termini di cui in epigrafe;
2)compensa le spese
Così deciso in Vicenza il 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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