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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 942/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale ordinario di Campobasso, Sezione specializzata in materia di imprese, composto dai magistrati:
• Dott.ssa Barbara Previati Presidente;
• Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
• Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa da:
C.F.: , in persona del curatore fallimentare, dott. OP P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli, via Agostino Depretis n. 51, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Nardone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice) nei confronti di:
• (C.F.: ), residente in [...]
Sedia di Monsignore n. 4/E, elettivamente domiciliato in Isernia, via Occidentale n. 148, presso lo studio dell'avv. Ottavio Balducci, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Gabriele Cristinzio;
• P.IVA: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto Campano (IS), Controparte_3
Centro Direzionale zona P.I.P., elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Europa n. 8, presso lo studio degli avv.ti Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
• (C.F.: , residente in [...], corso Parte_3 C.F._2
Garibaldi n. 5, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe della Pietra ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via XXIV Maggio 104, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fruscella;
• (C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_4 C.F._3
giudizio, dall'avv. Roberto Cicerone ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del medesimo;
Email_1
• (C.F.: ), residente a [...], Controparte_4 C.F._4
via Sanniti n. 29, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Bartolomeo Spaziano, presso il cui studio, sito a AI OR (CB), in via Volturno n. 93, è elettivamente domiciliata;
(parti convenute)
e con l'intervento di:
• – RAPPRESENTANZA GENERALE (C.F.: Controparte_5 CP_6
), in persona del procuratore speciale, Dott. con sede in Milano, P.IVA_3 CP_7
Piazza Vetra n. 17, ed elettivamente domiciliata in Milano, via G. Leopardi, n. 1, presso lo studio dell'avv. Chiara Vedovati, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• (C.F.: ), in persona del Parte_5 P.IVA_4
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_8
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Nicolò Nadir Durzi, presso il cui studio, sito in Rimini, via Macanno n. 32, è elettivamente domiciliata;
(terze chiamate in causa)
OGGETTO: azione di responsabilità ex artt. 2392, 2394, 2407, co. 2, e 2476, co. 8, c.c.;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio, OP dinanzi all'intestato Tribunale, gli odierni convenuti – in qualità: quanto a di RO
amministratore di fatto della;
quanto a , a e a CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, di componenti del collegio sindacale della;
quanto alla CP CP_1 Parte_2
di socio unico della (partecipata anche da e da
[...] CP_1 RO CP_9
), società costituita in data 27/08/2014 in forma di s.r.l. dalla
[...] Parte_2
trasformata in s.p.a. in data 04/09/2014 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Isernia
[...]
n. 10/2018 – chiedendone, previo accertamento di responsabilità degli stessi ai sensi degli artt. 2392, 2394, 2407, co. 2, e 2476, co. 7, c.c., la condanna al pagamento della somma complessivamente pari ad € 9.193.654,50, a titolo di risarcimento del danno.
Il fallimento, in particolare, ha dedotto che il dissesto della società era dipeso:
1. dall'assunzione, da parte della , dei debiti tributari della CP_1 OP0 per un importo pari ad € 6.451.968,72, attuata in data 02/09/2014 mediante cessione
[...]
d'azienda dalla alla , con conseguente vincolo di solidarietà, OP0 CP_1
rispetto alle obbligazioni assunte dalla cedente, anche in capo alla cessionaria, che veniva, quindi, a distanza di pochi giorni dalla sua costituzione, gravata di passività superiori al suo stesso patrimonio (pari ad € 10.000,00), ciò al solo scopo di svuotare la
[...]
dalle passività già oggetto di accertamento da parte dell OP0 CP_11
;
[...]
2. dalla prosecuzione dell'attività sociale sino alla dichiarazione di fallimento, nonostante tale situazione di sottocapitalizzazione, venutasi a creare sin da subito;
3. dall'affitto di un ramo d'azienda concesso, in data 16/12/2016, dalla alla CP_1 [...]
(società anch'essa controllata dalla medesima holding) e dalla vendita OP2 all'affittuaria di tutte le scorte di magazzino, con pattuizione di versamento del prezzo
(complessivamente pari ad € 1.889.085,70 comprensivo di I.V.A.) in sei rate annuali con decorrenza posticipata di quindici mesi rispetto alla conclusione del contratto e delle quali, tuttavia, solo la prima rata veniva, in concreto, corrisposta dalla cessionaria, mentre il restante debito, stante l'incapienza della società debitrice affittuaria e acquirente (costituita ad hoc nell'ambito del medesimo gruppo), era oggetto di trattativa tra la curatela e la società debitrice stessa, per la somma pari ad € 600.000,00;
4. gli ammanchi riscontrati nelle rimanenze di magazzino rispetto alla contabilità consegnata dall'amministratore in carica e, quindi, la mancata conservazione e/o la distrazione di parte dei beni della società, atteso che – in sede di riscontro dell'effettiva consistenza del magazzino alla data della dichiarazione di fallimento – le merci inventariate erano inferiori di ben €
229.293,02 rispetto a quanto risultante dalla contabilità stessa.
Ebbene, tali condotte pregiudizievoli di mala gestio sarebbero imputabili, ad avviso di parte attrice:
• a quale amministratore di fatto della , con riferimento a tutte le RO CP_1
condotte sopra elencate, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c.;
• alla quale socio unico della , con riferimento alla Parte_2 CP_1 condotta di cui al punto n. 1, ai sensi dell'art. 2476, co. 7, c.c.; • a a e a , quali componenti del Parte_3 Parte_4 OP3
collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2407, co. 2, c.c., con riferimento alla condotta di cui al punto n. 2.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo la condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno, che veniva quantificato:
• in € 6.451.968,72, quanto al danno derivante dall'assunzione dell'esposizione debitoria tributaria della (condotta n. 1), OP0
• in € 1.609.702,76, quanto al danno derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale (condotta n. 2) nonostante la situazione di sottocapitalizzazione verificatasi in data 02/09/2014 a causa della cessione d'azienda), calcolato quale danno differenziale tra:
o il patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della sottocapitalizzazione, pari a - € 6.441.968,72 (a sua volta, calcolato partendo dal patrimonio netto della società, all'epoca della sua costituzione, pari ad € 10.000,00, e sottraendolo le passività pari all'esposizione debitoria tributaria, pari a - € 6.451.968,72);
o il patrimonio netto esistente alla data del fallimento, pari a - € 5.564.645,76, a cui aggiungere le passività derivanti dall'esposizione tributaria (pari ad € 6.451.968,72) e da cui detrarre gli accantonamenti “a fondo rischi” effettuati, nei bilanci del 2016 e del 2017, per contenere il rischio derivante dall'assunzione di tali passività (per un importo accantonato, rispettivamente, pari ad € 2.504.943,00 nel bilancio 2016 e ad €
1.460.000,00 nel bilancio 2017), per un importo complessivamente pari a - €
8.051.671,48;
• in € 902.690,00, quanto al danno derivante dall'affitto del ramo di azienda alla
[...]
e dalla vendita delle scorte di magazzino (condotta n. 3), calcolato quale OP2
danno differenziale pari alla differenza tra il credito residuo derivante dalla vendita delle scorte di magazzino (pari ad € 1.502.690,00) e quanto, in concreto, recuperato a seguito della trattativa intercorsa tra la curatela e la società acquirente (pari ad € 600.000,00);
• in € 229.293,02, quanto al danno derivante dai riscontrati ammanchi di magazzino (condotta n. 4), calcolato quale danno differenziale pari alla differenza tra quanto ci sarebbe dovuto essere in magazzino, alla data del fallimento, in base alla contabilità (€ 403.262,13) e quanto effettivamente riscontrato (pari ad € 173.969,11).
Circa la ripartizione di tali poste risarcitorie tra i vari soggetti convenuti, tali somme sarebbero imputabili, ad avviso del fallimento:
• per l'intero, a carico di;
RO • quanto alla somma di € 6.451.968,72, pari all'esposizione debitoria tributaria (condotta n.1), anche a carico della in solido con;
Parte_2 RO
• quanto alla somma di € 1.609.702,76, pari al danno differenziale patrimoniale da prosecuzione dell'attività (condotta n. 2), anche a carico di , in solido con , Parte_4 RO
nonché a carico di e di , in solido tra loro nonché in Parte_3 Controparte_4 solido con e , ma solo limitatamente alla minor somma di € RO Parte_4
1.487.230,00, dovendosi avere riguardo, con riferimento al e alla Parte_3 CP
(dimessisi, rispettivamente, in 28/12/2016 e il 27/02/2017) al patrimonio netto risultante dal bilancio del 31/12/2016, pari a - € 3.982.173,00, cui aggiungere le passività derivanti dall'assunzione dell'esposizione debitoria tributaria e da cui detrarre solo l'accantonamento per fondo rischio effettuato nel bilancio 2016, pari ad € 2.504.943,00, senza detrarre l'accantonamento per fondo rischio effettuato nel bilancio 2017).
Si sono costituiti, nel presente giudizio,
- eccependo: a) l'insussistenza della qualifica, in capo al medesimo, di RO amministratore di fatto;
b) in ogni caso, l'insindacabilità delle scelte gestionali effettuate, in quanto rientranti nella discrezionalità imprenditoriale;
- la eccependo: a) la prescrizione del diritto al Parte_2
risarcimento del danno (decorrente non dalla data del fallimento, ma dalla data della conoscibilità dell'insufficienza del patrimonio rispetto al soddisfacimento dei crediti, coincidente con l'atto di cessione d'azienda del 02/09/2014); b) l'insussistenza della responsabilità del socio ex art. 2476, co. 7, c.c., per mancanza del requisito della intenzionalità richiesto dalla norma;
c) l'insussistenza, in ogni caso, del danno, tale non essendo l'esposizione debitoria della società fallita;
- , chiedendo, in via pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa Parte_3 della propria compagnia assicurativa ( , ed eccependo, nel merito: a) l'inammissibilità Pt_5 dell'azione nei suoi confronti, stante la decadenza automatica dello stesso dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 2399, co. 1, lett. “c”, per essere stato, lo stesso, già sindaco della sottoposta a comune controllo con la;
b) la prescrizione OP0 CP_1 dell'azione risarcitoria, atteso che la conoscibilità dell'incapienza patrimoniale era già nota nel 2014; c) l'ineccepibilità del comportamento del;
d) l'inapplicabilità, per la Parte_3 quantificazione del danno, del criterio differenziale di cui all'art. 2486, co. 3, c.c. introdotto nel 2019, atteso che le condotte ascritte risalgono ad un'epoca antecedente;
e) l'insussistenza, in ogni caso, di alcun danno risarcibile;
- , chiedendo, in via pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Parte_4
propria compagnia assicurativa ( , ed eccependo, nel merito: a) l'inammissibilità CP_5 dell'azione nei suoi confronti, stante la decadenza automatica della stessa dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 2399, co. 1, lett. “c”, per essere stata, la stessa, legata da un rapporto continuativo di consulenza e di prestazione d'opera professionale ad altre società del gruppo;
b) la prescrizione dell'azione risarcitoria, atteso che la conoscibilità dell'incapienza patrimoniale era già nota nel 2014; c) l'ineccepibilità del comportamento della d) Pt_4
l'inapplicabilità, per la quantificazione del danno, del criterio differenziale di cui all'art. 2486, co. 3, c.c. introdotto nel 2019, atteso che le condotte ascritte risalgono ad un'epoca antecedente;
e) l'insussistenza di alcun danno risarcibile, atteso che la differenza tra i patrimoni prima e dopo la continuazione della gestione attesta un risultato positivo, con conseguente insussistenza del danno da aggravamento del dissesto che non sarebbe, in ogni caso, risarcibile;
- , chiedendo, in via pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_4
della propria compagnia assicurativa ( , ed eccependo, nel merito: a) CP_5
l'ineccepibilità del comportamento della;
b) l'insussistenza del nesso di causalità tra le CP
asserite omissioni dei sindaci e il danno (dissesto), che si sarebbe verificato ugualmente.
Autorizzata la chiamata in giudizio delle compagnie assicurative, si costituivano queste ultime, eccependo,
- quanto alla compagnia assicurativa di a) l'inoperatività Pt_5 Parte_3 dell'unica polizza attiva al momento in cui è pervenuta la richiesta risarcitoria, stante l'espressa esclusione della copertura per i fatti commessi nell'esercizio dell'attività di sindaco di società; b) l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea;
c) la sussistenza, in ogni caso, di un massimale di polizza e di una franchigia a carico dell'assicurato;
- quanto alla compagnia assicurativa di e di CP_5 Parte_4 Controparte_4
o con riferimento a entrambe le assicurate: a) l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea;
b) l'inoperatività, in ogni caso, della polizza, o la necessità di ridurre l'indennizzo, tenuto conto delle dichiarazioni inesatte e reticenti nonché della mancata comunicazione circa l'aggravamento del rischio;
c) l'esclusione dalla copertura assicurativa dei fatti dolosi;
o con riferimento, nello specifico, all'assicurata : d) l'esclusione, in ogni Parte_4
caso, della copertura, stante la conoscenza, in capo alla stessa, di un fatto che avrebbe potuto dare luogo ad una richiesta risarcitoria. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante C.T.U. tecnico contabile e, tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti, all'udienza del 27/11/2024 la stessa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di nuovi termini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, già precedentemente depositati.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sulla qualifica di amministratore di fatto della società fallita in capo a RO
Preliminarmente, deve essere affermata la qualità, in capo a , di amministratore di RO
fatto della società fallita.
Si osserva, infatti, al riguardo, che – secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – può ritenersi che un soggetto svolga le funzioni di amministratore di fatto di una società, allorché lo stesso “si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale” (così: Cass. civ. n. 21567/2017), con conseguente estensione, all'amministratore di fatto, della disciplina degli obblighi e della responsabilità degli amministratori legalmente nominati
(così: Cass. civ. n. 21567/2017 cit.).
Circa la prova di tale qualità, la giurisprudenza di merito delle sezioni specializzate in materia di imprese è univoca nel ritenere che la stessa “implica l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria […], il conferimento di una procura generale, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare l'attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza” (v. in tal senso, ex multis, di recente:
Trib. Venezia del 21/09/2024). Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge, con tutta evidenza, la sussistenza di una serie di indici sintomatici, dai quali è possibile desumere la qualifica, in capo a , RO
di amministratore di fatto della (poi , sin dalla sua costituzione e durante CP_14 CP_1
tutto l'arco temporale di attività della stessa.
Si fa riferimento, in particolare, e a titolo meramente esemplificativo:
- alla comunicazione e-mail del 22/07/2014, inviata da un dominio di posta elettronica riferibile a tal e indirizzata ad un dominio di posta elettronica rubricato come Persona_1
“amministrativo contabile e rivolta “all'attenzione del dott. CP_1 P_
”, nella quale il mittente provvedeva a riepilogare i termini economici dell'assistenza
[...] da lui fornita “con riferimento allo studio delle operazioni straordinarie che potrebbero essere poste in essere, al fine di mitigare i possibili impatti di un contenzioso fiscale sull'attività della ed in particolare sui rapporti di questa con le pubbliche CP_1 amministrazioni” (cfr. doc. n. 30 allegato all'atto di citazione);
- al verbale dell'assemblea dei soci della datato 05/09/2014, nel corso della quale CP_1
veniva nominato procuratore “limitatamente alla gestione del settore RO
«bancario – istituti di credito», rapporti commerciali della società, compresi la stipula dei contratti di compravendita con privati ed enti pubblici, di rappresentanza e/o procacciatori
d'affari, la cessione dei crediti, la costituzione di garanzie, mandati per l'incasso e tutto quanto concerne i rapporti commerciali della società, compresa la possibilità di transigere e conciliare qualsiasi vertenza e pendenza di natura commerciale, oltre che le attività di direzione e coordinamento della società” (cfr. doc. n. 25 allegato all'atto di citazione);
- alle risultanze del verbale di sequestro preventivo del 10/11/2015, redatto dalla Guardia di NA (compagnia Siena), dal quale si evince che egli era delegato ad operare sul conto corrente intestato alla (cfr. doc. n. 29 allegato all'atto di citazione). CP_1
Del resto, anche nella comunicazione della notizia di reato, redatta dalla Guardia di NA (nucleo di polizia economico-finanziaria di Isernia), si dà atto del fatto che “emerge con certezza che la CP_1 sia stata di fatto gestita da ” (cfr. pag. 73 della C.N.R., in atti).
[...] RO
Sussistono, quindi, gli indici sintomatici richiesti dalla giurisprudenza specializzata (in particolare: i rapporti con i fornitori e la presenza di ampie e generalizzate deleghe in favore dell'amministratore di fatto, sin dalla costituzione della società stessa, aventi ad oggetto settori fondamentali dell'attività di impresa;
v. anche, nello stesso senso: Trib. Milano del 05/04/2024), in presenza dei quali è possibile affermare la qualifica di amministratore di fatto in capo a con conseguente RO
assoggettamento del medesimo alla disciplina degli amministratori formali. Sulla prescrizione dell'azione proposta dalla CU.
Del pari preliminarmente, deve, poi, essere rigettata l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dai convenuti , e (mentre quella Parte_3 Controparte_4 Parte_4
formulata dal convenuto non deve, a rigore, nemmeno essere Parte_2
esaminata, in quanto tardiva;
cfr.: infra).
Al riguardo, è opportuno premettere che – com'è noto – alla curatela spetta la legittimazione per l'azione risarcitoria, nei confronti degli amministratori e dei sindaci, per i danni derivanti, quanto agli amministratori, dalla loro condotta di mala gestio, ai sensi degli artt. 2393 (responsabilità degli amministratori verso la società) e 2394 (responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali)
c.c., e, quanto ai sindaci, dall'omissione del loro dovere di controllo sugli amministratori, ai sensi dell'art. 2407, co. 2, c.c.
Ebbene, la Suprema corte ha chiarito, al riguardo, che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori (e, quindi, dei sindaci, solidalmente responsabili con i primi, ai sensi dell'art. 2407, co. 2, c.c.), previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., “pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall.” (in tal senso: Cass. civ. n. 10378/2012).
Entrambe le azioni sono soggette al termine di prescrizione quinquennale, che, tuttavia, quanto all'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 (e 2407, co. 2) c.c., “pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 legge fall.”, decorre pur sempre “dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti”
(cfr. Cass. civ. n. 8553/2024).
Circa l'individuazione di tale momento, la Suprema corte ha chiarito che “sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento”, essendo, quindi, ammessa la prova contraria, ma con onere a carico della parte convenuta
(così: Cass. civ. n. 8553/2024 cit.).
Nel caso di specie, deve, tuttavia, escludersi la sussistenza di elementi di prova contraria tali da poter superare la presunzione di coincidenza tra il dies a quo della prescrizione e la data del fallimento.
Deve, infatti, ritenersi che solo a partire dalla dichiarazione di fallimento (del 02/08/2018) o, al più, solo a partire dalla richiesta della di ammissione alla procedura di concordato preventivo (del CP_1
05/01/2017) sia emersa, rispetto ai creditori sociali, la situazione di oggettiva insufficienza del patrimonio sociale, non potendosi ritenere che tale dato sia emerso antecedentemente, ossia al momento dell'assunzione, da parte di , dei debiti tributari dell'azienda cedente (del CP_1
02/09/2014) o al momento della notificazione degli avvisi di accertamento da parte dell' CP_11
(del 12/06/2015), trattandosi di fatti percepibili solo dagli organi sociali, con conseguente
[...] tempestività dell'azione promossa dalla CU (atto di citazione notificato nel giugno 2020), da ritenersi non prescritta.
Si osserva, del resto, che coglie, in ogni caso, nel segno la deduzione di parte attrice circa il maggior termine di prescrizione decorrente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, c.c., trattandosi di fatti considerati dalla legge come reati, con conseguente termine di prescrizione non inferiore a sei anni.
Ciò premesso in ordine alla qualifica di amministratore di fatto in capo a e alla RO tempestività dell'azione spiegata dal , si osserva, venendo al merito delle domande di parte CP_1
attrice, che la C.T.U. tecnica espletata nel presente giudizio ha consentito di accertare, quantomeno in parte, la sussistenza di specifici atti di mala gestio posti in essere dall'amministratore di fatto, forieri di danni risarcibili.
Sulla condotta di cui al n. 1.
È, in primo luogo, provata (oltre che incontestata) la circostanza relativa all'avvenuta cessione di azienda dalla alla , avvenuta in data 02/09/2014, a distanza, quindi, OP0 CP_1
di pochi giorni dalla costituzione stessa della (avvenuta in data 27/08/2014), con conseguente CP_1 assunzione, da parte di quest'ultima, e benché neocostituita, delle gravose passività di natura tributaria maturate dalla cedente, per un importo complessivamente pari ad € 6.451.968,72.
Ebbene, tale cessione, del tutto priva di ragioni economiche (cfr., al riguardo, l'avviso di accertamento emesso dall' in data 19/12/2014, ove si legge che tale cessione ha avuto, “quale OP1
unico scopo, quello di svuotare la in modo tale da renderla OP0
“impermeabile” ai rilievi di natura fiscale che sarebbero scaturiti dalla verifica in corso”; v .doc. n.
13 allegato all'atto di citazione), ha determinato, già in radice, l'inevitabile dissesto della , il CP_1
cui patrimonio sociale, inizialmente pari ad € 10.000,00, si è rivelato, sin da subito, del tutto insufficiente a fronteggiare i debiti assunti.
I consulenti, infatti, hanno accertato, al riguardo:
- che “il dissesto della è strettamente correlato alle vicende che hanno CP_1
caratterizzato la verifica fiscale disposta dalla Guardia di NA nei confronti della società
(cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale); OP0
- che “l'atto di cessione siglato in data 02/09/2014 ha determinato pregiudizievoli conseguenze in capo alla (poi trasformata in , per effetto delle operazioni CP_14 CP_1 fraudolente accertate in capo alla società cedente (cfr. pag. OP0
31 dell'elaborato peritale); - che tali operazioni fraudolente venivano, infatti, “contestate anche alla ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 – norma secondo cui “la responsabilità del cessionario non è soggetta ad alcuna limitazione, qualora la cessione sia stata effettuata in frode a crediti tributari, rispondendo, pertanto, il cessionario solidalmente ed illimitatamente di tutte le violazioni commesse dal cedente fino alla data del trasferimento, anche se, a tale data, le stesse non fossero state ancora contestate” –, sulla base di circostanziati elementi che consentivano di ritenere che la cessione fosse avvenuta in frode ai crediti tributari, tenuto anche conto della circostanza che trattavasi di operazioni eseguite dal medesimo soggetto economico” (cfr. pagg. 31-32 dell'elaborato peritale);
- che, pertanto, l'effetto pregiudizievole della cessione consisteva nella “solidarietà passiva della neocostituita con riferimento alle imposte evase” (cfr. pag. 31 CP_14 dell'elaborato peritale);
- che “l'incidenza può essere individuata in misura corrispondente al debito solidale” (cfr. pag.
32 dell'elaborato peritale);
- che tale atto, “per la particolare natura dell'operazione e per le circostanze evidenziate, si ritiene addebitabile al socio unico ed agli organi amministrativi, anche di fatto, della CP_1
ritenuti consapevoli della natura fraudolenta dell'operazione” (cfr. pag. 48
[...] dell'elaborato peritale).
È, evidente, dunque, che la natura stessa dell'operazione (con riferimento alla quale ne è stata, del resto, accertata la finalità fraudolenta rispetto ai crediti tributari della cedente) fonda la responsabilità dell'amministratore di fatto per mala gestio, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., nonché del socio unico, ai sensi dell'art. 2476, co. 8, c.c. OP5
Circa, in particolare, la posizione del socio unico della , lo CP_1 Parte_2
stesso ha eccepito, da un lato, la prescrizione del credito risarcitorio azionato dalla parte attrice e, dall'altro lato, l'insussistenza del requisito della intenzionalità.
Si osserva, tuttavia, al riguardo:
- quanto all'eccezione di prescrizione, che la stessa non può essere analizzata in questa sede, in quanto formulata tardivamente dalla società convenuta, costituitasi ben oltre il termine (di venti giorni prima dell'udienza) di cui all'art. 167 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis (atteso che in citazione veniva fissata l'udienza del 25/11/2020, a fronte della costituzione della società convenuta, avvenuta solo in data 18/11/2020), entro il quale la convenuta avrebbe, quindi, dovuto formulare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, quale è, per l'appunto, l'eccezione di prescrizione (artt. 2938
c.c. e 167, co. 2, c.p.c.); - quanto all'elemento dell'intenzionalità, che lo stesso è pacificamente ricavabile:
o dalla natura stessa dell'operazione posta in essere (avente, come visto, lo scopo di svuotare la società cedente, in vista degli accertamenti fiscali in corso);
o dal ruolo rivestito dalla società convenuta nella (socio unico, proprietario al CP_1
100% della stessa;
cfr. visura in atti) e nella (società OP0 controllante di quest'ultima);
o dalla stessa partecipazione della all'atto di cessione OP5
in questione.
Circa la sussistenza del requisito dell'intenzionalità, del resto, è appena il caso di richiamare l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “è necessario che ci sia, da parte del socio, consapevolezza dell'antigiuridicità dell'atto, che può essere ravvisata quando l'atto compiuto è contrario alla legge o all'atto costitutivo della società o quando l'atto, di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale” (così: Trib. Torino del 03/03/2022; nello stesso senso, v. anche Trib. Roma del 03/05/2017), non essendovi dubbi, nel caso di specie, circa l'antigiuridicità dell'atto compiuto rispetto alla previsione di cui all'art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 472/1997, sub specie di sviamento finalistico della cessione posta in essere rispetto al suo scopo tipico.
Deve, quindi, essere affermata la responsabilità dell'amministratore di fatto e del socio unico rispetto alla condotta di cui al n. 1, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla società poi fallita, secondo quanto di seguito si dirà (infra).
Sulle condotte di cui al n. 3 e al n. 4.
Deve, del pari, essere affermata la responsabilità dell'amministratore de facto per mala gestio, in ordine alle condotte di cui ai n. 3 e 4 sopra elencate e consistenti, più nello specifico:
- quanto alla condotta di cui al n. 3, nell'affitto, con atto del 16/12/2016, da parte della CP_1
alla neocostituita (altra società facente parte del medesimo
[...] OP2
gruppo), del ramo di azienda e nella contestuale vendita, dell'intero magazzino, alla società affittuaria, con previsione di un pagamento rateale e dilazionato nel tempo, di fatto mai adempiuto;
- quanto alla condotta di cui al n. 4, nella mancata conservazione dei beni della società
(rimanenze di magazzino) e/o nella distrazione degli stessi.
I CC.TT.UU. hanno, infatti, evidenziato, al riguardo, che il dissesto aziendale – determinatosi, a monte, per effetto dell'azzeramento del capitale sociale e per la situazione di sottocapitalizzazione verificatasi, a sua volta, a seguito (come visto) dell'assunzione, da parte della , delle passività CP_1 della cedente, – si è aggravato “in conseguenza di atti dispositivi OP0 dell'azienda e di operazioni distrattive di merci azionali, non rinvenute in sede fallimentare, che possono essere identificati quali atti di mala gestio, singolarmente valutabili ai fini del danno” (cfr. pag. 48 dell'elaborato peritale).
Tali ulteriori atti, in particolare, sono consistiti:
- nell'affitto del ramo di azienda del 16/12/2016, disposto dalla in favore della CP_1
“che ha in sostanza determinato una diminuzione della garanzia OP2 patrimoniale della società, sia a seguito della cessione dell'intero magazzino alla società affittuaria a condizioni e con modalità tali da rendere oltremodo problematico l'incasso del credito, sia per le modeste condizioni di remunerazione del complesso aziendale concesso in affitto” (cfr. pag. 48 dell'elaborato peritale);
- nella negligente conservazione e/o nella distrazione di alcuni beni facenti parte delle giacenze di magazzino, essendo emerso, in sede di verifica da parte della CU circa l'effettiva consistenza del magazzino, che le merci inventariate (stimate con i medesimi criteri adottati dalla società) avevano un valore di molto inferiore (di circa la metà) rispetto a quanto risultante dalla contabilità della società, “con ammanchi per merci inesistenti o presenti in quantità inferiori a quelle dichiarate per € 229.293,02” (cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale).
Più nello specifico, si osserva, quanto alla condotta di cui al n. 3, che, come rilevato dai consulenti nella relazione in atti, l'operazione economica posta in essere nel 2016 “ha determinato uno squilibrio finanziario conseguente allo slittamento dei tempi di incasso del valore delle merci”, a fronte, peraltro, “di un canone di trascurabile importo” (cfr. pagg. 33-34 dell'elaborato peritale).
Dall'istruttoria espletata, del resto, è emerso che tale operazione economica ha avuto, quale unico scopo, quello di “consentire la prosecuzione dell'attività tramite una società collegata, essendo la gestione della compromessa”, con conseguente ulteriore aggravamento del dissesto di CP_1 quest'ultima, che – per effetto di tale ulteriore operazione – veniva “privata della struttura aziendale
e del magazzino, generando, per l'effetto, una posta creditoria di incerta esigibilità, e ponendo in essere un atto dispositivo a fronte di un canone di trascurabile importo” (cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale), essendo, quindi, evidente la mala gestio da parte dell'amministratore de facto nell'operazione economica posta in essere.
Con riferimento, invece, alla condotta di cui al n. 4, deve ritenersi che la stessa circostanza, accertata, relativa allo scarto tra il valore che la giacenza di magazzino avrebbe dovuto avere alla luce della contabilità e il valore effettivo delle merci giacenti in magazzino, per come riscontrato in sede fallimentare, lascia presumere, in assenza di elementi di prova contraria (che era onere dell'amministratore di fatto fornire), la sussistenza di atti di specifici atti mala gestio, sub specie di condotte distrattive (v. in tal senso, Trib. Palermo, Sezione specializzata imprese, del 12/08/2021, secondo cui “la differenza tra la consistenza del magazzino evincibile dall'ultimo bilancio predisposto dall'amministratore e quella della merce rinvenuta all'indomani del fallimento, in mancanza di documenti che dimostrino la destinazione della merce mancante, postula una distrazione della merce medesima”) o, quantomeno, gravemente negligenti, dal punto di vista della conservazione di tali beni.
Deve, quindi, essere affermata la responsabilità dell'amministratore di fatto, , RO
relativamente agli atti di mala gestio di cui sopra (condotta di cui al n. 3 e al n. 4), con conseguente condanna dell'amministratore di fatto al risarcimento del danno, secondo quanto di seguito indicato
(infra).
Non può, invece, essere preso in considerazione, quale ulteriore atto di mala gestio, fonte di responsabilità per l'amministratore de facto, quello riscontrato dai CC.TT.UU. a pag. 49 dell'elaborato peritale (in particolare: accordo transattivo simulato del 22/12/2016, stipulato con la
), trattandosi di condotta non allegata dalla parte Parte_6
attrice.
Sui danni risarcibili.
Il danno derivante dalle singole condotte di mala gestio accertate deve essere quantificato e, conseguentemente, risarcito, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
La Suprema corte, infatti – seguita dalla pressoché univoca giurisprudenza di merito specializzata nella materia delle imprese –, ha, ormai da tempo, chiarito che il criterio risarcitorio di cui all'art. 2486, co. 3, c.c. (secondo cui, nella liquidazione del danno, occorre avere riguardo alla differenza dei netti patrimoniali), e a tacere dei profili di diritto intertemporale astrattamente rilevanti nel caso di specie, costituisce, in ogni caso, un criterio presuntivo e residuale, cui fare ricorso solo laddove “in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto” (così, di recente, ex multis: Cass. civ. n.
8069/2024).
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche su richiamate, è del tutto evidente che, nel caso di specie, è, invece, possibile ancorare il risarcimento del danno derivante dagli specifici atti di mala gestio accertati a parametri maggiormente aderenti alla realtà del caso concreto, senza necessità di ricorrere al criterio presuntivo e residuale di cui all'art. 2486, co. 3, c.c.
Come si evince dalla C.T.U. espletata in corso di causa (cfr., in particolare, la tabella riassuntiva di cui a pag. 49), infatti, il danno, nel caso di specie, è pari: - quanto alla condotta di cui al n. 1, all'importo delle passività assunte dalla cessionaria CP_1
(all'epoca: , in conseguenza della fraudolenta cessione di azienda da
[...] CP_14 [...]
a , importo pari ad € 6.451.968,72; OP6 CP_1
- quanto alla condotta di cui al n. 3, alla differenza tra il prezzo residuo (mai corrisposto dalla affittuaria) rispetto al maggior prezzo pattuito nel contratto di affitto del ramo di azienda e di vendita di magazzino (prezzo residuo pari ad € 1.502.690,00) e quanto, in concreto, recuperato dalla CU, a seguito di trattativa con l'affittuaria stessa (pari ad € 600.000,00), differenza pari ad € 902.690,00 (non potendosi escludere – come pretenderebbe di fare l'amministratore di fatto – la sussistenza del danno per il solo fatto che la CU è addivenuta ad una transazione con l'affittuaria, trattandosi di accordo, sostanzialmente, obbligato, ossia
“raggiunto in funzione del fatto che la società debitrice è risultata del tutto priva dei mezzi finanziari o patrimoniali per fare fronte al debito” ed essendosi, quindi, “determinata
(piuttosto che un accordo transattivo) la riduzione dell'obbligazione da parte della società debitrice, necessitata dalla sua effettiva capacità finanziaria e patrimoniale ad adempiere in maniera completa all'obbligazione di pagamento del prezzo”; cfr. pag. 33 dell'elaborato peritale);
- quanto alla condotta di cui al n. 4, alla differenza tra il valore che le rimanenze di magazzino avrebbero dovuto avere, alla luce della contabilità (pari ad € 403.262,13), e il valore dei beni effettivamente presenti in magazzino al momento del fallimento (pari ad € 173.969,11), differenza pari ad € 229.293,02.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'accoglimento della domanda attorea nei confronti:
- di , quanto alle condotte di cui al n. 1, al n. 3 e al n. 4; RO
- della quanto alla condotta di cui al n. 1; Parte_2
con conseguente condanna:
o di e di in RO Parte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore del della somma OP complessivamente pari ad € 6.451.968,72;
o di , al pagamento, in favore del RO OP dell'ulteriore somma pari ad € 1.131.983,02.
Le somme così liquidate devono, inoltre, essere rivalutate all'attualità, atteso che l'obbligazione risarcitoria, in quanto debito di valore, deve formare oggetto di rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall'IS (crf. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 4299/1999) tenuto conto dell'ultima rilevazione disponibile (31/01/2025) e a partire dalla data in cui il danno si è verificato, ossia:
- dal 02/09/2014 (data della cessione), quanto alla condotta di cui al n. 1;
- dal 16/12/2016 (data del contratto di affitto di ramo d'azienda), quanto alla condotta di cui al n. 3;
- dal 02/08/2018 (data del fallimento), quanto alla condotta di cui al n. 4.
Deve, poi, essere riconosciuto, sulle somme così liquidate e rivalutate, il cd. danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, danno da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante il ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi, anno per anno, sulla somma via via rivalutata
(così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995).
Sulle somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data di pubblicazione della presente sentenza), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Sulla condotta di cui al n. 2.
Non può, invece, ritenersi provata la responsabilità dell'amministratore di fatto e dei sindaci per il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale nonostante la situazione di sottocapitalizzazione in cui la si era venuta trovare a distanza di pochi giorni dalla sua CP_1
costituzione, non essendo emersa – all'esito dell'istruttoria tecnica espletata – la sussistenza di alcun danno specificatamente derivante da tale prosecuzione.
I CC.TT.UU., infatti – con argomentazioni che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, in quanto supportate da adeguata e logica motivazione, oltre che analitica esplicazione, sia del criterio di calcolo adottato, sia dei singoli passaggi di calcolo effettuati –, hanno evidenziato, al riguardo, che, onde accertare l'eventuale e specifico danno derivante, in termini di aggravamento del dissesto, dalla sola attività di prosecuzione dell'attività sociale (senza, ovviamente, tenere conto delle specifiche condotte già integranti specifici atti di mala gestio e già, di per sé, foriere di specifici danni risarcibili), non può essere preso in considerazione il criterio cd. della differenza dei netti patrimoniali.
Osservano, infatti, i CC.TT.UU., al riguardo, che “nel caso in cui vi siano stati specifici atti di mala gestio, il metodo della differenza dei netti patrimoniali ne coglie gli effetti cumulandoli, ancorché sia diversa l'attività illecita sottesa a quella dell'indebita prosecuzione della gestione” (cfr. pag. 38 dell'elaborato peritale.
In altre parole, ciò significa che utilizzare – quale criterio atto a verificare la sussistenza, in concreto, di un danno specifico, derivante unicamente dalla prosecuzione dell'attività sociale – il criterio basato sul confronto tra i patrimoni, comporterebbe il rischio di pervenire a risultati fuorvianti.
Ciò in quanto l'eventuale diminuzione del patrimonio, all'esito della prosecuzione dell'attività, potrebbe dipendere non tanto dalla prosecuzione, in sé, dell'attività stessa, quanto, per l'appunto, dagli specifici atti di mala gestio (di cui sopra) posti in essere, pure incidenti negativamente sul patrimonio della società e autonomamente risarcibili, con conseguente impossibilità, utilizzando tale criterio, di scorporare, dal danno patrimoniale complessivamente subito dalla società, quello specificatamente imputabile alla sola prosecuzione dell'attività.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la conclusione cui pervengono i consulenti, laddove evidenziano che, ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno da continuazione dell'attività, non rileva “l'erosione del capitale sociale vista dallo stato patrimoniale, bensì quella vista dal conto economico, dal quale emerge, in via dinamica, la progressione di perdite che sono causa dell'abbattimento del patrimonio della società” (cfr. pag. 38 dell'elaborato peritale).
I CC.TT.UU., peraltro, proseguono evidenziando che non può, però, essere assunto, quale parametro di accertamento e, conseguentemente, di quantificazione di tale danno, nemmeno quello relativo al mero “risultato d'esercizio, poiché quest'ultimo è dato dalla sommatoria tra le varie gestioni sociali, tra le quali quella caratteristica”, dovendosi, invece, avere riguardo al cd. parametro EBITDA, quale indicatore di redditività della società basato solo sulla sua gestione operativa, ossia detratta la gestione finanziaria, la gestione tributaria e ogni altro “ricavo non monetario (quali i costi patrimonializzati e le plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni”; cfr. pag. 38 dell'elaborato), sì da pervenire a comprendere se vi sia, e a quanto ammonti, un margine positivo dell'impresa nella sua area tipica
(gestione caratteristica).
Ebbene, assumendo tale criterio di valutazione, i CC.TT.UU. hanno, tuttavia, concluso che
“l'EDIBTA cumulato della relativamente al periodo intercorrente tra l'esercizio 2015 CP_1
e l'esercizio 2017, evidenzia un valore positivo di euro 13 mila [esattamente pari ad € 13.622,43], che, pertanto, non evidenzierebbe un danno derivante dalla gestione caratteristica” (cfr. pag. 41 dell'elaborato peritale e cfr., altresì, il prospetto di pag. 40 dell'elaborato stesso). È evidente, quindi, alla luce di quanto osservato, che non può ritenersi sussistente alcun danno, in termini di aggravamento del dissesto, derivante, nello specifico, dalla continuazione dell'attività.
È, vero, infatti, da un lato, che i CC.TT.UU., nel concludere circa l'insussistenza di alcun danno, hanno inteso comunque rimarcare “la presenza, nei rispettivi bilanci annuali, oltre alle rilevate operazioni di mala gestio, delle fittizie rappresentazioni contabili riferite a transazioni commerciali con società collegate, tali da incidere sulle stesse valorizzazioni delle giacenze di magazzino nonché sui costi di esercizio e, con ogni relativa conseguenza, sulla stessa determinazione del risultato
d'esercizio”, ma è, dall'altro lato, altresì vero che, in assenza di prova circa la sussistenza di uno specifico danno, lo stesso non può essere risarcito.
Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria spiegata dal quanto OP
a relativamente alla condotta n. 2, nonché l'integrale rigetto della RO
domanda spiegata dal ei confronti di , di OP Parte_4 [...]
e di , nei confronti dei quali la CU ha, infatti, Parte_3 Controparte_4
agito esclusivamente per il risarcimento di tale tipologia di danno, tuttavia (come visto) non sussistente.
Il rigetto delle domande proposte nei confronti di , di Parte_4 Parte_3
e di preclude l'esame delle domande di manleva da questi ultimi
[...] Controparte_4
proposte nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, da considerarsi assorbite.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste:
- quelle sostenute dal a carico di OP RO
e di in solido tra loro: Parte_2
o per l'intero, quanto a quelle poste a carico di Parte_2
[...]
o limitatamente ai tre quarti delle stesse, quanto a quelle poste a carico di P_
(stante la soccombenza di parte attrice nei suoi confronti, relativamente
[...]
alla condotta di cui al n. 2), con compensazione (esclusivamente nei rapporti tra il
) del restante quarto;
OP RO
- quelle sostenute da , , Parte_4 Parte_3 CP
, nonché dalle compagnie assicurative,
[...] [...]
a carico del OP7
atteso – con particolare riguardo alle spese di lite sostenute OP
dal terzo, chiamato in causa dal convenuto (ossia, nel caso di specie, dalle compagnie assicurative) – che, in caso di soccombenza dell'attore, occorre avere riguardo, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla necessità o meno, per il convenuto, della chiamata in garanzia sulla base della prospettazione attorea (necessità, nel caso di specie, senz'altro sussistente), con conseguente previsione del rimborso di tali spese a carico di parte attrice, in applicazione del principio di causalità, laddove la chiamata del terzo si sia resa necessaria in ragione delle allegazioni e delle domande attoree, rimborso, viceversa, da escludersi, a carico della parte attrice (e da porsi, invece, a carico del convenuto), soltanto nel caso (invero, non sussistente nel caso di specie) in cui la chiamata del terzo sia stata frutto di un'iniziativa del tutto infondata ed arbitraria del convenuto stesso (v. in tal senso, ex multis, più di recente: Cass. civ. n. 6144/2024).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., previsti, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato, quanto alle spese di lite sostenute dal OP
vittorioso nei confronti e di RO Parte_2
tenuto conto del decisum – scaglione da € 4.000.000,00 a € 8.000.000,00 – e, quanto alle spese di lite sostenute dai restanti convenuti e dalle compagnie assicurative chiamate in causa, vittoriose nei confronti del , tenuto conto del petitum del nei loro confronti – CP_1 CP_1 scaglione da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00), facendo applicazione dei valori medi quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con riconoscimento, invece, dei valori minimi quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione (non essendosi svolta, nel presente giudizio, alcuna attività istruttoria ulteriore rispetto alla C.T.U. espletata e liquidata separatamente).
Le spese di C.T.U. – liquidate come in corso di causa – devono, infine, essere definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, e RO Parte_2
in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, Sezione specializzata in materia di imprese, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
942 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da nei confronti di OP
e elativamente, RO Parte_2
o quanto a alle condotte indicate, nella presente sentenza, ai RO
n. 1, 3 e 4; o quanto a alla condotta indicata, nella Parte_2
presente sentenza, al n. 1;
e, per l'effetto:
• Condanna e in RO Parte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore del della somma OP complessivamente pari ad € 6.451.968,72 oltre rivalutazione e interessi compensativi (da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e oltre, altresì, interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
• Condanna , al pagamento, in favore di RO [...] dell'ulteriore somma pari ad € 1.131.983,02 oltre rivalutazione e interessi CP_1
compensativi (da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e oltre, altresì, interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di OP
relativamente alla condotta indicata, nella presente sentenza, al RO
n. 2;
• Rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 CP_1
, e e, per Parte_4 Parte_3 Controparte_4
l'effetto:
• Dichiara assorbite le domande proposte:
o da , nei confronti di Parte_3 Parte_5
[...]
o da e da , nei confronti di Parte_4 Controparte_4 [...]
; OP7
• Condanna e in RO Parte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da OP
(che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 49.271,00, oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), limitatamente, quanto alle spese di lite poste solidalmente a carico di , ai tre quarti delle stesse, con RO
compensazione (nei soli rapporti tra il e OP P_
) del restante quarto;
[...]
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da OP
, da , da , da Parte_4 Parte_3 Controparte_4
e da OP7 che si liquidano in complessivi € 29.154,00 Parte_5 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge) ciascuno, da distrarsi, quanto alle spese sostenute da e da Parte_4 CP
, in favore, rispettivamente, degli avv.ti Roberto Cicerone e Bartolomeo Spaziano,
[...]
antistatari;
• Pone definitivamente a carico di e di RO Parte_2
in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di
[...]
causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale ordinario di Campobasso, Sezione specializzata in materia di imprese, composto dai magistrati:
• Dott.ssa Barbara Previati Presidente;
• Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
• Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa da:
C.F.: , in persona del curatore fallimentare, dott. OP P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli, via Agostino Depretis n. 51, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Nardone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice) nei confronti di:
• (C.F.: ), residente in [...]
Sedia di Monsignore n. 4/E, elettivamente domiciliato in Isernia, via Occidentale n. 148, presso lo studio dell'avv. Ottavio Balducci, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Gabriele Cristinzio;
• P.IVA: ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto Campano (IS), Controparte_3
Centro Direzionale zona P.I.P., elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Europa n. 8, presso lo studio degli avv.ti Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
• (C.F.: , residente in [...], corso Parte_3 C.F._2
Garibaldi n. 5, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe della Pietra ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via XXIV Maggio 104, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fruscella;
• (C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_4 C.F._3
giudizio, dall'avv. Roberto Cicerone ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del medesimo;
Email_1
• (C.F.: ), residente a [...], Controparte_4 C.F._4
via Sanniti n. 29, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Bartolomeo Spaziano, presso il cui studio, sito a AI OR (CB), in via Volturno n. 93, è elettivamente domiciliata;
(parti convenute)
e con l'intervento di:
• – RAPPRESENTANZA GENERALE (C.F.: Controparte_5 CP_6
), in persona del procuratore speciale, Dott. con sede in Milano, P.IVA_3 CP_7
Piazza Vetra n. 17, ed elettivamente domiciliata in Milano, via G. Leopardi, n. 1, presso lo studio dell'avv. Chiara Vedovati, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• (C.F.: ), in persona del Parte_5 P.IVA_4
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_8
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Nicolò Nadir Durzi, presso il cui studio, sito in Rimini, via Macanno n. 32, è elettivamente domiciliata;
(terze chiamate in causa)
OGGETTO: azione di responsabilità ex artt. 2392, 2394, 2407, co. 2, e 2476, co. 8, c.c.;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio, OP dinanzi all'intestato Tribunale, gli odierni convenuti – in qualità: quanto a di RO
amministratore di fatto della;
quanto a , a e a CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, di componenti del collegio sindacale della;
quanto alla CP CP_1 Parte_2
di socio unico della (partecipata anche da e da
[...] CP_1 RO CP_9
), società costituita in data 27/08/2014 in forma di s.r.l. dalla
[...] Parte_2
trasformata in s.p.a. in data 04/09/2014 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Isernia
[...]
n. 10/2018 – chiedendone, previo accertamento di responsabilità degli stessi ai sensi degli artt. 2392, 2394, 2407, co. 2, e 2476, co. 7, c.c., la condanna al pagamento della somma complessivamente pari ad € 9.193.654,50, a titolo di risarcimento del danno.
Il fallimento, in particolare, ha dedotto che il dissesto della società era dipeso:
1. dall'assunzione, da parte della , dei debiti tributari della CP_1 OP0 per un importo pari ad € 6.451.968,72, attuata in data 02/09/2014 mediante cessione
[...]
d'azienda dalla alla , con conseguente vincolo di solidarietà, OP0 CP_1
rispetto alle obbligazioni assunte dalla cedente, anche in capo alla cessionaria, che veniva, quindi, a distanza di pochi giorni dalla sua costituzione, gravata di passività superiori al suo stesso patrimonio (pari ad € 10.000,00), ciò al solo scopo di svuotare la
[...]
dalle passività già oggetto di accertamento da parte dell OP0 CP_11
;
[...]
2. dalla prosecuzione dell'attività sociale sino alla dichiarazione di fallimento, nonostante tale situazione di sottocapitalizzazione, venutasi a creare sin da subito;
3. dall'affitto di un ramo d'azienda concesso, in data 16/12/2016, dalla alla CP_1 [...]
(società anch'essa controllata dalla medesima holding) e dalla vendita OP2 all'affittuaria di tutte le scorte di magazzino, con pattuizione di versamento del prezzo
(complessivamente pari ad € 1.889.085,70 comprensivo di I.V.A.) in sei rate annuali con decorrenza posticipata di quindici mesi rispetto alla conclusione del contratto e delle quali, tuttavia, solo la prima rata veniva, in concreto, corrisposta dalla cessionaria, mentre il restante debito, stante l'incapienza della società debitrice affittuaria e acquirente (costituita ad hoc nell'ambito del medesimo gruppo), era oggetto di trattativa tra la curatela e la società debitrice stessa, per la somma pari ad € 600.000,00;
4. gli ammanchi riscontrati nelle rimanenze di magazzino rispetto alla contabilità consegnata dall'amministratore in carica e, quindi, la mancata conservazione e/o la distrazione di parte dei beni della società, atteso che – in sede di riscontro dell'effettiva consistenza del magazzino alla data della dichiarazione di fallimento – le merci inventariate erano inferiori di ben €
229.293,02 rispetto a quanto risultante dalla contabilità stessa.
Ebbene, tali condotte pregiudizievoli di mala gestio sarebbero imputabili, ad avviso di parte attrice:
• a quale amministratore di fatto della , con riferimento a tutte le RO CP_1
condotte sopra elencate, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c.;
• alla quale socio unico della , con riferimento alla Parte_2 CP_1 condotta di cui al punto n. 1, ai sensi dell'art. 2476, co. 7, c.c.; • a a e a , quali componenti del Parte_3 Parte_4 OP3
collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2407, co. 2, c.c., con riferimento alla condotta di cui al punto n. 2.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo la condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno, che veniva quantificato:
• in € 6.451.968,72, quanto al danno derivante dall'assunzione dell'esposizione debitoria tributaria della (condotta n. 1), OP0
• in € 1.609.702,76, quanto al danno derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale (condotta n. 2) nonostante la situazione di sottocapitalizzazione verificatasi in data 02/09/2014 a causa della cessione d'azienda), calcolato quale danno differenziale tra:
o il patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della sottocapitalizzazione, pari a - € 6.441.968,72 (a sua volta, calcolato partendo dal patrimonio netto della società, all'epoca della sua costituzione, pari ad € 10.000,00, e sottraendolo le passività pari all'esposizione debitoria tributaria, pari a - € 6.451.968,72);
o il patrimonio netto esistente alla data del fallimento, pari a - € 5.564.645,76, a cui aggiungere le passività derivanti dall'esposizione tributaria (pari ad € 6.451.968,72) e da cui detrarre gli accantonamenti “a fondo rischi” effettuati, nei bilanci del 2016 e del 2017, per contenere il rischio derivante dall'assunzione di tali passività (per un importo accantonato, rispettivamente, pari ad € 2.504.943,00 nel bilancio 2016 e ad €
1.460.000,00 nel bilancio 2017), per un importo complessivamente pari a - €
8.051.671,48;
• in € 902.690,00, quanto al danno derivante dall'affitto del ramo di azienda alla
[...]
e dalla vendita delle scorte di magazzino (condotta n. 3), calcolato quale OP2
danno differenziale pari alla differenza tra il credito residuo derivante dalla vendita delle scorte di magazzino (pari ad € 1.502.690,00) e quanto, in concreto, recuperato a seguito della trattativa intercorsa tra la curatela e la società acquirente (pari ad € 600.000,00);
• in € 229.293,02, quanto al danno derivante dai riscontrati ammanchi di magazzino (condotta n. 4), calcolato quale danno differenziale pari alla differenza tra quanto ci sarebbe dovuto essere in magazzino, alla data del fallimento, in base alla contabilità (€ 403.262,13) e quanto effettivamente riscontrato (pari ad € 173.969,11).
Circa la ripartizione di tali poste risarcitorie tra i vari soggetti convenuti, tali somme sarebbero imputabili, ad avviso del fallimento:
• per l'intero, a carico di;
RO • quanto alla somma di € 6.451.968,72, pari all'esposizione debitoria tributaria (condotta n.1), anche a carico della in solido con;
Parte_2 RO
• quanto alla somma di € 1.609.702,76, pari al danno differenziale patrimoniale da prosecuzione dell'attività (condotta n. 2), anche a carico di , in solido con , Parte_4 RO
nonché a carico di e di , in solido tra loro nonché in Parte_3 Controparte_4 solido con e , ma solo limitatamente alla minor somma di € RO Parte_4
1.487.230,00, dovendosi avere riguardo, con riferimento al e alla Parte_3 CP
(dimessisi, rispettivamente, in 28/12/2016 e il 27/02/2017) al patrimonio netto risultante dal bilancio del 31/12/2016, pari a - € 3.982.173,00, cui aggiungere le passività derivanti dall'assunzione dell'esposizione debitoria tributaria e da cui detrarre solo l'accantonamento per fondo rischio effettuato nel bilancio 2016, pari ad € 2.504.943,00, senza detrarre l'accantonamento per fondo rischio effettuato nel bilancio 2017).
Si sono costituiti, nel presente giudizio,
- eccependo: a) l'insussistenza della qualifica, in capo al medesimo, di RO amministratore di fatto;
b) in ogni caso, l'insindacabilità delle scelte gestionali effettuate, in quanto rientranti nella discrezionalità imprenditoriale;
- la eccependo: a) la prescrizione del diritto al Parte_2
risarcimento del danno (decorrente non dalla data del fallimento, ma dalla data della conoscibilità dell'insufficienza del patrimonio rispetto al soddisfacimento dei crediti, coincidente con l'atto di cessione d'azienda del 02/09/2014); b) l'insussistenza della responsabilità del socio ex art. 2476, co. 7, c.c., per mancanza del requisito della intenzionalità richiesto dalla norma;
c) l'insussistenza, in ogni caso, del danno, tale non essendo l'esposizione debitoria della società fallita;
- , chiedendo, in via pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa Parte_3 della propria compagnia assicurativa ( , ed eccependo, nel merito: a) l'inammissibilità Pt_5 dell'azione nei suoi confronti, stante la decadenza automatica dello stesso dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 2399, co. 1, lett. “c”, per essere stato, lo stesso, già sindaco della sottoposta a comune controllo con la;
b) la prescrizione OP0 CP_1 dell'azione risarcitoria, atteso che la conoscibilità dell'incapienza patrimoniale era già nota nel 2014; c) l'ineccepibilità del comportamento del;
d) l'inapplicabilità, per la Parte_3 quantificazione del danno, del criterio differenziale di cui all'art. 2486, co. 3, c.c. introdotto nel 2019, atteso che le condotte ascritte risalgono ad un'epoca antecedente;
e) l'insussistenza, in ogni caso, di alcun danno risarcibile;
- , chiedendo, in via pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Parte_4
propria compagnia assicurativa ( , ed eccependo, nel merito: a) l'inammissibilità CP_5 dell'azione nei suoi confronti, stante la decadenza automatica della stessa dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 2399, co. 1, lett. “c”, per essere stata, la stessa, legata da un rapporto continuativo di consulenza e di prestazione d'opera professionale ad altre società del gruppo;
b) la prescrizione dell'azione risarcitoria, atteso che la conoscibilità dell'incapienza patrimoniale era già nota nel 2014; c) l'ineccepibilità del comportamento della d) Pt_4
l'inapplicabilità, per la quantificazione del danno, del criterio differenziale di cui all'art. 2486, co. 3, c.c. introdotto nel 2019, atteso che le condotte ascritte risalgono ad un'epoca antecedente;
e) l'insussistenza di alcun danno risarcibile, atteso che la differenza tra i patrimoni prima e dopo la continuazione della gestione attesta un risultato positivo, con conseguente insussistenza del danno da aggravamento del dissesto che non sarebbe, in ogni caso, risarcibile;
- , chiedendo, in via pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_4
della propria compagnia assicurativa ( , ed eccependo, nel merito: a) CP_5
l'ineccepibilità del comportamento della;
b) l'insussistenza del nesso di causalità tra le CP
asserite omissioni dei sindaci e il danno (dissesto), che si sarebbe verificato ugualmente.
Autorizzata la chiamata in giudizio delle compagnie assicurative, si costituivano queste ultime, eccependo,
- quanto alla compagnia assicurativa di a) l'inoperatività Pt_5 Parte_3 dell'unica polizza attiva al momento in cui è pervenuta la richiesta risarcitoria, stante l'espressa esclusione della copertura per i fatti commessi nell'esercizio dell'attività di sindaco di società; b) l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea;
c) la sussistenza, in ogni caso, di un massimale di polizza e di una franchigia a carico dell'assicurato;
- quanto alla compagnia assicurativa di e di CP_5 Parte_4 Controparte_4
o con riferimento a entrambe le assicurate: a) l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea;
b) l'inoperatività, in ogni caso, della polizza, o la necessità di ridurre l'indennizzo, tenuto conto delle dichiarazioni inesatte e reticenti nonché della mancata comunicazione circa l'aggravamento del rischio;
c) l'esclusione dalla copertura assicurativa dei fatti dolosi;
o con riferimento, nello specifico, all'assicurata : d) l'esclusione, in ogni Parte_4
caso, della copertura, stante la conoscenza, in capo alla stessa, di un fatto che avrebbe potuto dare luogo ad una richiesta risarcitoria. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante C.T.U. tecnico contabile e, tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti, all'udienza del 27/11/2024 la stessa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di nuovi termini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, già precedentemente depositati.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sulla qualifica di amministratore di fatto della società fallita in capo a RO
Preliminarmente, deve essere affermata la qualità, in capo a , di amministratore di RO
fatto della società fallita.
Si osserva, infatti, al riguardo, che – secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – può ritenersi che un soggetto svolga le funzioni di amministratore di fatto di una società, allorché lo stesso “si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale” (così: Cass. civ. n. 21567/2017), con conseguente estensione, all'amministratore di fatto, della disciplina degli obblighi e della responsabilità degli amministratori legalmente nominati
(così: Cass. civ. n. 21567/2017 cit.).
Circa la prova di tale qualità, la giurisprudenza di merito delle sezioni specializzate in materia di imprese è univoca nel ritenere che la stessa “implica l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria […], il conferimento di una procura generale, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare l'attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza” (v. in tal senso, ex multis, di recente:
Trib. Venezia del 21/09/2024). Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge, con tutta evidenza, la sussistenza di una serie di indici sintomatici, dai quali è possibile desumere la qualifica, in capo a , RO
di amministratore di fatto della (poi , sin dalla sua costituzione e durante CP_14 CP_1
tutto l'arco temporale di attività della stessa.
Si fa riferimento, in particolare, e a titolo meramente esemplificativo:
- alla comunicazione e-mail del 22/07/2014, inviata da un dominio di posta elettronica riferibile a tal e indirizzata ad un dominio di posta elettronica rubricato come Persona_1
“amministrativo contabile e rivolta “all'attenzione del dott. CP_1 P_
”, nella quale il mittente provvedeva a riepilogare i termini economici dell'assistenza
[...] da lui fornita “con riferimento allo studio delle operazioni straordinarie che potrebbero essere poste in essere, al fine di mitigare i possibili impatti di un contenzioso fiscale sull'attività della ed in particolare sui rapporti di questa con le pubbliche CP_1 amministrazioni” (cfr. doc. n. 30 allegato all'atto di citazione);
- al verbale dell'assemblea dei soci della datato 05/09/2014, nel corso della quale CP_1
veniva nominato procuratore “limitatamente alla gestione del settore RO
«bancario – istituti di credito», rapporti commerciali della società, compresi la stipula dei contratti di compravendita con privati ed enti pubblici, di rappresentanza e/o procacciatori
d'affari, la cessione dei crediti, la costituzione di garanzie, mandati per l'incasso e tutto quanto concerne i rapporti commerciali della società, compresa la possibilità di transigere e conciliare qualsiasi vertenza e pendenza di natura commerciale, oltre che le attività di direzione e coordinamento della società” (cfr. doc. n. 25 allegato all'atto di citazione);
- alle risultanze del verbale di sequestro preventivo del 10/11/2015, redatto dalla Guardia di NA (compagnia Siena), dal quale si evince che egli era delegato ad operare sul conto corrente intestato alla (cfr. doc. n. 29 allegato all'atto di citazione). CP_1
Del resto, anche nella comunicazione della notizia di reato, redatta dalla Guardia di NA (nucleo di polizia economico-finanziaria di Isernia), si dà atto del fatto che “emerge con certezza che la CP_1 sia stata di fatto gestita da ” (cfr. pag. 73 della C.N.R., in atti).
[...] RO
Sussistono, quindi, gli indici sintomatici richiesti dalla giurisprudenza specializzata (in particolare: i rapporti con i fornitori e la presenza di ampie e generalizzate deleghe in favore dell'amministratore di fatto, sin dalla costituzione della società stessa, aventi ad oggetto settori fondamentali dell'attività di impresa;
v. anche, nello stesso senso: Trib. Milano del 05/04/2024), in presenza dei quali è possibile affermare la qualifica di amministratore di fatto in capo a con conseguente RO
assoggettamento del medesimo alla disciplina degli amministratori formali. Sulla prescrizione dell'azione proposta dalla CU.
Del pari preliminarmente, deve, poi, essere rigettata l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dai convenuti , e (mentre quella Parte_3 Controparte_4 Parte_4
formulata dal convenuto non deve, a rigore, nemmeno essere Parte_2
esaminata, in quanto tardiva;
cfr.: infra).
Al riguardo, è opportuno premettere che – com'è noto – alla curatela spetta la legittimazione per l'azione risarcitoria, nei confronti degli amministratori e dei sindaci, per i danni derivanti, quanto agli amministratori, dalla loro condotta di mala gestio, ai sensi degli artt. 2393 (responsabilità degli amministratori verso la società) e 2394 (responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali)
c.c., e, quanto ai sindaci, dall'omissione del loro dovere di controllo sugli amministratori, ai sensi dell'art. 2407, co. 2, c.c.
Ebbene, la Suprema corte ha chiarito, al riguardo, che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori (e, quindi, dei sindaci, solidalmente responsabili con i primi, ai sensi dell'art. 2407, co. 2, c.c.), previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., “pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall.” (in tal senso: Cass. civ. n. 10378/2012).
Entrambe le azioni sono soggette al termine di prescrizione quinquennale, che, tuttavia, quanto all'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 (e 2407, co. 2) c.c., “pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 legge fall.”, decorre pur sempre “dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti”
(cfr. Cass. civ. n. 8553/2024).
Circa l'individuazione di tale momento, la Suprema corte ha chiarito che “sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento”, essendo, quindi, ammessa la prova contraria, ma con onere a carico della parte convenuta
(così: Cass. civ. n. 8553/2024 cit.).
Nel caso di specie, deve, tuttavia, escludersi la sussistenza di elementi di prova contraria tali da poter superare la presunzione di coincidenza tra il dies a quo della prescrizione e la data del fallimento.
Deve, infatti, ritenersi che solo a partire dalla dichiarazione di fallimento (del 02/08/2018) o, al più, solo a partire dalla richiesta della di ammissione alla procedura di concordato preventivo (del CP_1
05/01/2017) sia emersa, rispetto ai creditori sociali, la situazione di oggettiva insufficienza del patrimonio sociale, non potendosi ritenere che tale dato sia emerso antecedentemente, ossia al momento dell'assunzione, da parte di , dei debiti tributari dell'azienda cedente (del CP_1
02/09/2014) o al momento della notificazione degli avvisi di accertamento da parte dell' CP_11
(del 12/06/2015), trattandosi di fatti percepibili solo dagli organi sociali, con conseguente
[...] tempestività dell'azione promossa dalla CU (atto di citazione notificato nel giugno 2020), da ritenersi non prescritta.
Si osserva, del resto, che coglie, in ogni caso, nel segno la deduzione di parte attrice circa il maggior termine di prescrizione decorrente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, c.c., trattandosi di fatti considerati dalla legge come reati, con conseguente termine di prescrizione non inferiore a sei anni.
Ciò premesso in ordine alla qualifica di amministratore di fatto in capo a e alla RO tempestività dell'azione spiegata dal , si osserva, venendo al merito delle domande di parte CP_1
attrice, che la C.T.U. tecnica espletata nel presente giudizio ha consentito di accertare, quantomeno in parte, la sussistenza di specifici atti di mala gestio posti in essere dall'amministratore di fatto, forieri di danni risarcibili.
Sulla condotta di cui al n. 1.
È, in primo luogo, provata (oltre che incontestata) la circostanza relativa all'avvenuta cessione di azienda dalla alla , avvenuta in data 02/09/2014, a distanza, quindi, OP0 CP_1
di pochi giorni dalla costituzione stessa della (avvenuta in data 27/08/2014), con conseguente CP_1 assunzione, da parte di quest'ultima, e benché neocostituita, delle gravose passività di natura tributaria maturate dalla cedente, per un importo complessivamente pari ad € 6.451.968,72.
Ebbene, tale cessione, del tutto priva di ragioni economiche (cfr., al riguardo, l'avviso di accertamento emesso dall' in data 19/12/2014, ove si legge che tale cessione ha avuto, “quale OP1
unico scopo, quello di svuotare la in modo tale da renderla OP0
“impermeabile” ai rilievi di natura fiscale che sarebbero scaturiti dalla verifica in corso”; v .doc. n.
13 allegato all'atto di citazione), ha determinato, già in radice, l'inevitabile dissesto della , il CP_1
cui patrimonio sociale, inizialmente pari ad € 10.000,00, si è rivelato, sin da subito, del tutto insufficiente a fronteggiare i debiti assunti.
I consulenti, infatti, hanno accertato, al riguardo:
- che “il dissesto della è strettamente correlato alle vicende che hanno CP_1
caratterizzato la verifica fiscale disposta dalla Guardia di NA nei confronti della società
(cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale); OP0
- che “l'atto di cessione siglato in data 02/09/2014 ha determinato pregiudizievoli conseguenze in capo alla (poi trasformata in , per effetto delle operazioni CP_14 CP_1 fraudolente accertate in capo alla società cedente (cfr. pag. OP0
31 dell'elaborato peritale); - che tali operazioni fraudolente venivano, infatti, “contestate anche alla ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 – norma secondo cui “la responsabilità del cessionario non è soggetta ad alcuna limitazione, qualora la cessione sia stata effettuata in frode a crediti tributari, rispondendo, pertanto, il cessionario solidalmente ed illimitatamente di tutte le violazioni commesse dal cedente fino alla data del trasferimento, anche se, a tale data, le stesse non fossero state ancora contestate” –, sulla base di circostanziati elementi che consentivano di ritenere che la cessione fosse avvenuta in frode ai crediti tributari, tenuto anche conto della circostanza che trattavasi di operazioni eseguite dal medesimo soggetto economico” (cfr. pagg. 31-32 dell'elaborato peritale);
- che, pertanto, l'effetto pregiudizievole della cessione consisteva nella “solidarietà passiva della neocostituita con riferimento alle imposte evase” (cfr. pag. 31 CP_14 dell'elaborato peritale);
- che “l'incidenza può essere individuata in misura corrispondente al debito solidale” (cfr. pag.
32 dell'elaborato peritale);
- che tale atto, “per la particolare natura dell'operazione e per le circostanze evidenziate, si ritiene addebitabile al socio unico ed agli organi amministrativi, anche di fatto, della CP_1
ritenuti consapevoli della natura fraudolenta dell'operazione” (cfr. pag. 48
[...] dell'elaborato peritale).
È, evidente, dunque, che la natura stessa dell'operazione (con riferimento alla quale ne è stata, del resto, accertata la finalità fraudolenta rispetto ai crediti tributari della cedente) fonda la responsabilità dell'amministratore di fatto per mala gestio, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., nonché del socio unico, ai sensi dell'art. 2476, co. 8, c.c. OP5
Circa, in particolare, la posizione del socio unico della , lo CP_1 Parte_2
stesso ha eccepito, da un lato, la prescrizione del credito risarcitorio azionato dalla parte attrice e, dall'altro lato, l'insussistenza del requisito della intenzionalità.
Si osserva, tuttavia, al riguardo:
- quanto all'eccezione di prescrizione, che la stessa non può essere analizzata in questa sede, in quanto formulata tardivamente dalla società convenuta, costituitasi ben oltre il termine (di venti giorni prima dell'udienza) di cui all'art. 167 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis (atteso che in citazione veniva fissata l'udienza del 25/11/2020, a fronte della costituzione della società convenuta, avvenuta solo in data 18/11/2020), entro il quale la convenuta avrebbe, quindi, dovuto formulare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, quale è, per l'appunto, l'eccezione di prescrizione (artt. 2938
c.c. e 167, co. 2, c.p.c.); - quanto all'elemento dell'intenzionalità, che lo stesso è pacificamente ricavabile:
o dalla natura stessa dell'operazione posta in essere (avente, come visto, lo scopo di svuotare la società cedente, in vista degli accertamenti fiscali in corso);
o dal ruolo rivestito dalla società convenuta nella (socio unico, proprietario al CP_1
100% della stessa;
cfr. visura in atti) e nella (società OP0 controllante di quest'ultima);
o dalla stessa partecipazione della all'atto di cessione OP5
in questione.
Circa la sussistenza del requisito dell'intenzionalità, del resto, è appena il caso di richiamare l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “è necessario che ci sia, da parte del socio, consapevolezza dell'antigiuridicità dell'atto, che può essere ravvisata quando l'atto compiuto è contrario alla legge o all'atto costitutivo della società o quando l'atto, di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale” (così: Trib. Torino del 03/03/2022; nello stesso senso, v. anche Trib. Roma del 03/05/2017), non essendovi dubbi, nel caso di specie, circa l'antigiuridicità dell'atto compiuto rispetto alla previsione di cui all'art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 472/1997, sub specie di sviamento finalistico della cessione posta in essere rispetto al suo scopo tipico.
Deve, quindi, essere affermata la responsabilità dell'amministratore di fatto e del socio unico rispetto alla condotta di cui al n. 1, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla società poi fallita, secondo quanto di seguito si dirà (infra).
Sulle condotte di cui al n. 3 e al n. 4.
Deve, del pari, essere affermata la responsabilità dell'amministratore de facto per mala gestio, in ordine alle condotte di cui ai n. 3 e 4 sopra elencate e consistenti, più nello specifico:
- quanto alla condotta di cui al n. 3, nell'affitto, con atto del 16/12/2016, da parte della CP_1
alla neocostituita (altra società facente parte del medesimo
[...] OP2
gruppo), del ramo di azienda e nella contestuale vendita, dell'intero magazzino, alla società affittuaria, con previsione di un pagamento rateale e dilazionato nel tempo, di fatto mai adempiuto;
- quanto alla condotta di cui al n. 4, nella mancata conservazione dei beni della società
(rimanenze di magazzino) e/o nella distrazione degli stessi.
I CC.TT.UU. hanno, infatti, evidenziato, al riguardo, che il dissesto aziendale – determinatosi, a monte, per effetto dell'azzeramento del capitale sociale e per la situazione di sottocapitalizzazione verificatasi, a sua volta, a seguito (come visto) dell'assunzione, da parte della , delle passività CP_1 della cedente, – si è aggravato “in conseguenza di atti dispositivi OP0 dell'azienda e di operazioni distrattive di merci azionali, non rinvenute in sede fallimentare, che possono essere identificati quali atti di mala gestio, singolarmente valutabili ai fini del danno” (cfr. pag. 48 dell'elaborato peritale).
Tali ulteriori atti, in particolare, sono consistiti:
- nell'affitto del ramo di azienda del 16/12/2016, disposto dalla in favore della CP_1
“che ha in sostanza determinato una diminuzione della garanzia OP2 patrimoniale della società, sia a seguito della cessione dell'intero magazzino alla società affittuaria a condizioni e con modalità tali da rendere oltremodo problematico l'incasso del credito, sia per le modeste condizioni di remunerazione del complesso aziendale concesso in affitto” (cfr. pag. 48 dell'elaborato peritale);
- nella negligente conservazione e/o nella distrazione di alcuni beni facenti parte delle giacenze di magazzino, essendo emerso, in sede di verifica da parte della CU circa l'effettiva consistenza del magazzino, che le merci inventariate (stimate con i medesimi criteri adottati dalla società) avevano un valore di molto inferiore (di circa la metà) rispetto a quanto risultante dalla contabilità della società, “con ammanchi per merci inesistenti o presenti in quantità inferiori a quelle dichiarate per € 229.293,02” (cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale).
Più nello specifico, si osserva, quanto alla condotta di cui al n. 3, che, come rilevato dai consulenti nella relazione in atti, l'operazione economica posta in essere nel 2016 “ha determinato uno squilibrio finanziario conseguente allo slittamento dei tempi di incasso del valore delle merci”, a fronte, peraltro, “di un canone di trascurabile importo” (cfr. pagg. 33-34 dell'elaborato peritale).
Dall'istruttoria espletata, del resto, è emerso che tale operazione economica ha avuto, quale unico scopo, quello di “consentire la prosecuzione dell'attività tramite una società collegata, essendo la gestione della compromessa”, con conseguente ulteriore aggravamento del dissesto di CP_1 quest'ultima, che – per effetto di tale ulteriore operazione – veniva “privata della struttura aziendale
e del magazzino, generando, per l'effetto, una posta creditoria di incerta esigibilità, e ponendo in essere un atto dispositivo a fronte di un canone di trascurabile importo” (cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale), essendo, quindi, evidente la mala gestio da parte dell'amministratore de facto nell'operazione economica posta in essere.
Con riferimento, invece, alla condotta di cui al n. 4, deve ritenersi che la stessa circostanza, accertata, relativa allo scarto tra il valore che la giacenza di magazzino avrebbe dovuto avere alla luce della contabilità e il valore effettivo delle merci giacenti in magazzino, per come riscontrato in sede fallimentare, lascia presumere, in assenza di elementi di prova contraria (che era onere dell'amministratore di fatto fornire), la sussistenza di atti di specifici atti mala gestio, sub specie di condotte distrattive (v. in tal senso, Trib. Palermo, Sezione specializzata imprese, del 12/08/2021, secondo cui “la differenza tra la consistenza del magazzino evincibile dall'ultimo bilancio predisposto dall'amministratore e quella della merce rinvenuta all'indomani del fallimento, in mancanza di documenti che dimostrino la destinazione della merce mancante, postula una distrazione della merce medesima”) o, quantomeno, gravemente negligenti, dal punto di vista della conservazione di tali beni.
Deve, quindi, essere affermata la responsabilità dell'amministratore di fatto, , RO
relativamente agli atti di mala gestio di cui sopra (condotta di cui al n. 3 e al n. 4), con conseguente condanna dell'amministratore di fatto al risarcimento del danno, secondo quanto di seguito indicato
(infra).
Non può, invece, essere preso in considerazione, quale ulteriore atto di mala gestio, fonte di responsabilità per l'amministratore de facto, quello riscontrato dai CC.TT.UU. a pag. 49 dell'elaborato peritale (in particolare: accordo transattivo simulato del 22/12/2016, stipulato con la
), trattandosi di condotta non allegata dalla parte Parte_6
attrice.
Sui danni risarcibili.
Il danno derivante dalle singole condotte di mala gestio accertate deve essere quantificato e, conseguentemente, risarcito, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
La Suprema corte, infatti – seguita dalla pressoché univoca giurisprudenza di merito specializzata nella materia delle imprese –, ha, ormai da tempo, chiarito che il criterio risarcitorio di cui all'art. 2486, co. 3, c.c. (secondo cui, nella liquidazione del danno, occorre avere riguardo alla differenza dei netti patrimoniali), e a tacere dei profili di diritto intertemporale astrattamente rilevanti nel caso di specie, costituisce, in ogni caso, un criterio presuntivo e residuale, cui fare ricorso solo laddove “in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto” (così, di recente, ex multis: Cass. civ. n.
8069/2024).
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche su richiamate, è del tutto evidente che, nel caso di specie, è, invece, possibile ancorare il risarcimento del danno derivante dagli specifici atti di mala gestio accertati a parametri maggiormente aderenti alla realtà del caso concreto, senza necessità di ricorrere al criterio presuntivo e residuale di cui all'art. 2486, co. 3, c.c.
Come si evince dalla C.T.U. espletata in corso di causa (cfr., in particolare, la tabella riassuntiva di cui a pag. 49), infatti, il danno, nel caso di specie, è pari: - quanto alla condotta di cui al n. 1, all'importo delle passività assunte dalla cessionaria CP_1
(all'epoca: , in conseguenza della fraudolenta cessione di azienda da
[...] CP_14 [...]
a , importo pari ad € 6.451.968,72; OP6 CP_1
- quanto alla condotta di cui al n. 3, alla differenza tra il prezzo residuo (mai corrisposto dalla affittuaria) rispetto al maggior prezzo pattuito nel contratto di affitto del ramo di azienda e di vendita di magazzino (prezzo residuo pari ad € 1.502.690,00) e quanto, in concreto, recuperato dalla CU, a seguito di trattativa con l'affittuaria stessa (pari ad € 600.000,00), differenza pari ad € 902.690,00 (non potendosi escludere – come pretenderebbe di fare l'amministratore di fatto – la sussistenza del danno per il solo fatto che la CU è addivenuta ad una transazione con l'affittuaria, trattandosi di accordo, sostanzialmente, obbligato, ossia
“raggiunto in funzione del fatto che la società debitrice è risultata del tutto priva dei mezzi finanziari o patrimoniali per fare fronte al debito” ed essendosi, quindi, “determinata
(piuttosto che un accordo transattivo) la riduzione dell'obbligazione da parte della società debitrice, necessitata dalla sua effettiva capacità finanziaria e patrimoniale ad adempiere in maniera completa all'obbligazione di pagamento del prezzo”; cfr. pag. 33 dell'elaborato peritale);
- quanto alla condotta di cui al n. 4, alla differenza tra il valore che le rimanenze di magazzino avrebbero dovuto avere, alla luce della contabilità (pari ad € 403.262,13), e il valore dei beni effettivamente presenti in magazzino al momento del fallimento (pari ad € 173.969,11), differenza pari ad € 229.293,02.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'accoglimento della domanda attorea nei confronti:
- di , quanto alle condotte di cui al n. 1, al n. 3 e al n. 4; RO
- della quanto alla condotta di cui al n. 1; Parte_2
con conseguente condanna:
o di e di in RO Parte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore del della somma OP complessivamente pari ad € 6.451.968,72;
o di , al pagamento, in favore del RO OP dell'ulteriore somma pari ad € 1.131.983,02.
Le somme così liquidate devono, inoltre, essere rivalutate all'attualità, atteso che l'obbligazione risarcitoria, in quanto debito di valore, deve formare oggetto di rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall'IS (crf. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 4299/1999) tenuto conto dell'ultima rilevazione disponibile (31/01/2025) e a partire dalla data in cui il danno si è verificato, ossia:
- dal 02/09/2014 (data della cessione), quanto alla condotta di cui al n. 1;
- dal 16/12/2016 (data del contratto di affitto di ramo d'azienda), quanto alla condotta di cui al n. 3;
- dal 02/08/2018 (data del fallimento), quanto alla condotta di cui al n. 4.
Deve, poi, essere riconosciuto, sulle somme così liquidate e rivalutate, il cd. danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, danno da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante il ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi, anno per anno, sulla somma via via rivalutata
(così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995).
Sulle somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data di pubblicazione della presente sentenza), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Sulla condotta di cui al n. 2.
Non può, invece, ritenersi provata la responsabilità dell'amministratore di fatto e dei sindaci per il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale nonostante la situazione di sottocapitalizzazione in cui la si era venuta trovare a distanza di pochi giorni dalla sua CP_1
costituzione, non essendo emersa – all'esito dell'istruttoria tecnica espletata – la sussistenza di alcun danno specificatamente derivante da tale prosecuzione.
I CC.TT.UU., infatti – con argomentazioni che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, in quanto supportate da adeguata e logica motivazione, oltre che analitica esplicazione, sia del criterio di calcolo adottato, sia dei singoli passaggi di calcolo effettuati –, hanno evidenziato, al riguardo, che, onde accertare l'eventuale e specifico danno derivante, in termini di aggravamento del dissesto, dalla sola attività di prosecuzione dell'attività sociale (senza, ovviamente, tenere conto delle specifiche condotte già integranti specifici atti di mala gestio e già, di per sé, foriere di specifici danni risarcibili), non può essere preso in considerazione il criterio cd. della differenza dei netti patrimoniali.
Osservano, infatti, i CC.TT.UU., al riguardo, che “nel caso in cui vi siano stati specifici atti di mala gestio, il metodo della differenza dei netti patrimoniali ne coglie gli effetti cumulandoli, ancorché sia diversa l'attività illecita sottesa a quella dell'indebita prosecuzione della gestione” (cfr. pag. 38 dell'elaborato peritale.
In altre parole, ciò significa che utilizzare – quale criterio atto a verificare la sussistenza, in concreto, di un danno specifico, derivante unicamente dalla prosecuzione dell'attività sociale – il criterio basato sul confronto tra i patrimoni, comporterebbe il rischio di pervenire a risultati fuorvianti.
Ciò in quanto l'eventuale diminuzione del patrimonio, all'esito della prosecuzione dell'attività, potrebbe dipendere non tanto dalla prosecuzione, in sé, dell'attività stessa, quanto, per l'appunto, dagli specifici atti di mala gestio (di cui sopra) posti in essere, pure incidenti negativamente sul patrimonio della società e autonomamente risarcibili, con conseguente impossibilità, utilizzando tale criterio, di scorporare, dal danno patrimoniale complessivamente subito dalla società, quello specificatamente imputabile alla sola prosecuzione dell'attività.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la conclusione cui pervengono i consulenti, laddove evidenziano che, ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno da continuazione dell'attività, non rileva “l'erosione del capitale sociale vista dallo stato patrimoniale, bensì quella vista dal conto economico, dal quale emerge, in via dinamica, la progressione di perdite che sono causa dell'abbattimento del patrimonio della società” (cfr. pag. 38 dell'elaborato peritale).
I CC.TT.UU., peraltro, proseguono evidenziando che non può, però, essere assunto, quale parametro di accertamento e, conseguentemente, di quantificazione di tale danno, nemmeno quello relativo al mero “risultato d'esercizio, poiché quest'ultimo è dato dalla sommatoria tra le varie gestioni sociali, tra le quali quella caratteristica”, dovendosi, invece, avere riguardo al cd. parametro EBITDA, quale indicatore di redditività della società basato solo sulla sua gestione operativa, ossia detratta la gestione finanziaria, la gestione tributaria e ogni altro “ricavo non monetario (quali i costi patrimonializzati e le plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni”; cfr. pag. 38 dell'elaborato), sì da pervenire a comprendere se vi sia, e a quanto ammonti, un margine positivo dell'impresa nella sua area tipica
(gestione caratteristica).
Ebbene, assumendo tale criterio di valutazione, i CC.TT.UU. hanno, tuttavia, concluso che
“l'EDIBTA cumulato della relativamente al periodo intercorrente tra l'esercizio 2015 CP_1
e l'esercizio 2017, evidenzia un valore positivo di euro 13 mila [esattamente pari ad € 13.622,43], che, pertanto, non evidenzierebbe un danno derivante dalla gestione caratteristica” (cfr. pag. 41 dell'elaborato peritale e cfr., altresì, il prospetto di pag. 40 dell'elaborato stesso). È evidente, quindi, alla luce di quanto osservato, che non può ritenersi sussistente alcun danno, in termini di aggravamento del dissesto, derivante, nello specifico, dalla continuazione dell'attività.
È, vero, infatti, da un lato, che i CC.TT.UU., nel concludere circa l'insussistenza di alcun danno, hanno inteso comunque rimarcare “la presenza, nei rispettivi bilanci annuali, oltre alle rilevate operazioni di mala gestio, delle fittizie rappresentazioni contabili riferite a transazioni commerciali con società collegate, tali da incidere sulle stesse valorizzazioni delle giacenze di magazzino nonché sui costi di esercizio e, con ogni relativa conseguenza, sulla stessa determinazione del risultato
d'esercizio”, ma è, dall'altro lato, altresì vero che, in assenza di prova circa la sussistenza di uno specifico danno, lo stesso non può essere risarcito.
Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria spiegata dal quanto OP
a relativamente alla condotta n. 2, nonché l'integrale rigetto della RO
domanda spiegata dal ei confronti di , di OP Parte_4 [...]
e di , nei confronti dei quali la CU ha, infatti, Parte_3 Controparte_4
agito esclusivamente per il risarcimento di tale tipologia di danno, tuttavia (come visto) non sussistente.
Il rigetto delle domande proposte nei confronti di , di Parte_4 Parte_3
e di preclude l'esame delle domande di manleva da questi ultimi
[...] Controparte_4
proposte nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, da considerarsi assorbite.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste:
- quelle sostenute dal a carico di OP RO
e di in solido tra loro: Parte_2
o per l'intero, quanto a quelle poste a carico di Parte_2
[...]
o limitatamente ai tre quarti delle stesse, quanto a quelle poste a carico di P_
(stante la soccombenza di parte attrice nei suoi confronti, relativamente
[...]
alla condotta di cui al n. 2), con compensazione (esclusivamente nei rapporti tra il
) del restante quarto;
OP RO
- quelle sostenute da , , Parte_4 Parte_3 CP
, nonché dalle compagnie assicurative,
[...] [...]
a carico del OP7
atteso – con particolare riguardo alle spese di lite sostenute OP
dal terzo, chiamato in causa dal convenuto (ossia, nel caso di specie, dalle compagnie assicurative) – che, in caso di soccombenza dell'attore, occorre avere riguardo, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla necessità o meno, per il convenuto, della chiamata in garanzia sulla base della prospettazione attorea (necessità, nel caso di specie, senz'altro sussistente), con conseguente previsione del rimborso di tali spese a carico di parte attrice, in applicazione del principio di causalità, laddove la chiamata del terzo si sia resa necessaria in ragione delle allegazioni e delle domande attoree, rimborso, viceversa, da escludersi, a carico della parte attrice (e da porsi, invece, a carico del convenuto), soltanto nel caso (invero, non sussistente nel caso di specie) in cui la chiamata del terzo sia stata frutto di un'iniziativa del tutto infondata ed arbitraria del convenuto stesso (v. in tal senso, ex multis, più di recente: Cass. civ. n. 6144/2024).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., previsti, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato, quanto alle spese di lite sostenute dal OP
vittorioso nei confronti e di RO Parte_2
tenuto conto del decisum – scaglione da € 4.000.000,00 a € 8.000.000,00 – e, quanto alle spese di lite sostenute dai restanti convenuti e dalle compagnie assicurative chiamate in causa, vittoriose nei confronti del , tenuto conto del petitum del nei loro confronti – CP_1 CP_1 scaglione da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00), facendo applicazione dei valori medi quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con riconoscimento, invece, dei valori minimi quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione (non essendosi svolta, nel presente giudizio, alcuna attività istruttoria ulteriore rispetto alla C.T.U. espletata e liquidata separatamente).
Le spese di C.T.U. – liquidate come in corso di causa – devono, infine, essere definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, e RO Parte_2
in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, Sezione specializzata in materia di imprese, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
942 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da nei confronti di OP
e elativamente, RO Parte_2
o quanto a alle condotte indicate, nella presente sentenza, ai RO
n. 1, 3 e 4; o quanto a alla condotta indicata, nella Parte_2
presente sentenza, al n. 1;
e, per l'effetto:
• Condanna e in RO Parte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore del della somma OP complessivamente pari ad € 6.451.968,72 oltre rivalutazione e interessi compensativi (da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e oltre, altresì, interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
• Condanna , al pagamento, in favore di RO [...] dell'ulteriore somma pari ad € 1.131.983,02 oltre rivalutazione e interessi CP_1
compensativi (da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e oltre, altresì, interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di OP
relativamente alla condotta indicata, nella presente sentenza, al RO
n. 2;
• Rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 CP_1
, e e, per Parte_4 Parte_3 Controparte_4
l'effetto:
• Dichiara assorbite le domande proposte:
o da , nei confronti di Parte_3 Parte_5
[...]
o da e da , nei confronti di Parte_4 Controparte_4 [...]
; OP7
• Condanna e in RO Parte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da OP
(che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 49.271,00, oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), limitatamente, quanto alle spese di lite poste solidalmente a carico di , ai tre quarti delle stesse, con RO
compensazione (nei soli rapporti tra il e OP P_
) del restante quarto;
[...]
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da OP
, da , da , da Parte_4 Parte_3 Controparte_4
e da OP7 che si liquidano in complessivi € 29.154,00 Parte_5 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge) ciascuno, da distrarsi, quanto alle spese sostenute da e da Parte_4 CP
, in favore, rispettivamente, degli avv.ti Roberto Cicerone e Bartolomeo Spaziano,
[...]
antistatari;
• Pone definitivamente a carico di e di RO Parte_2
in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di
[...]
causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott.ssa Barbara Previati