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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/07/2024, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. 707/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. dott.ssa Lorenza Manca Giudice on. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FARA Parte_1 C.F._1
ANASTASIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. USELI MARIA CP_1 C.F._2
SABINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto in data 21.3.2024, , premesso Parte_1
che in data 16.4.2019 era intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con (sentenza n. 4107/2018) e che in data 17.3.2022 alcune condizioni di CP_1
divorzio venivano modificate, rappresentato che attualmente i figli e sono affidati a Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e che l'assegno di mantenimento è fissato in € 600,00 mensili, rappresentato il disinteresse del padre verso i figli, i quali non vogliono vedere il padre, tutto ciò dedotto, chiedeva a questo Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 disponendo l'affidamento esclusivo a sé dei figli nonché l'aumento sino a € 700,00 mensili a titolo di mantenimento della prole.
Con comparsa del 31.5.2024 si costituiva il quale contestava quanto ex adverso CP_1
rappresentato e chiedeva il rigetto delle istanze avversarie.
All'udienza del 18.7.2024 il Collegio sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione della vertenza, nei termini che seguono con riguardo alla modifica dei precedenti provvedimenti:
a) attribuzione alla madre collocataria dei poteri di decisione relativamente ai Parte_1
bisogni scolastici/educativi, alla salute e alle attività extra curriculari dei minori, anche davanti alle autorità sanitarie e scolastiche, con l'obbligo di informazione a favore del padre CP_1
tramite email;
[...] Email_1
b) attribuzione alla madre collocataria dell'intero importo di assegno unico Parte_1
erogato dall' . CP_2
Il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'istanza di modifica delle condizioni di divorzio merita accoglimento in conformità con l'accordo raggiunto dalle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18.7.2024, il Collegio, alla luce dei dati e delle risultanze emerse acquisite, ritiene di poterne recepire il contenuto, valutatone la rispondenza agli interessi della prole.
Si conferma, dunque, l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
a quest'ultima, quale genitore collocatario, vengono altresì attribuiti in via esclusiva i poteri in relazione alla decisioni necessarie nell'interesse dei figli inerenti la salute,
l'educazione, l'istruzione e le attività ludiche e sportive, anche davanti alle autorità sanitarie e scolastiche, salvo l'obbligo di comunicazione al padre tramite email, indicate CP_1 rispettivamente all'udienza del 18.7.2024.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti ammissibili e rilevanti per la definizione del procedimento.
Si compensano integralmente le spese di lite
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, a parziale modifica e integrazione della sentenza di divorzio n. 4107/2018 del 16.4.2019 e del successivo decreto di modifica del 17.3.2022, emessi dall'intestato Tribunale, in accoglimento dell'accordo raggiunto all'udienza, così decide:
1) attribuisce alla madre collocataria i poteri di decisione relativamente ai bisogni Parte_1
scolastici, alla salute e alle attività extra curriculari dei minori, anche davanti alle autorità sanitarie e scolastiche, con l'obbligo di informazione a favore del padre tramite email;
CP_1
2) accerta e dichiara il diritto di di percepire integralmente l'assegno unico Parte_1 nell'esclusivo interesse dei figli e Per_1 Per_2
3) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Sassari in data 18.7.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. dott.ssa Lorenza Manca Giudice on. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FARA Parte_1 C.F._1
ANASTASIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. USELI MARIA CP_1 C.F._2
SABINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto in data 21.3.2024, , premesso Parte_1
che in data 16.4.2019 era intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con (sentenza n. 4107/2018) e che in data 17.3.2022 alcune condizioni di CP_1
divorzio venivano modificate, rappresentato che attualmente i figli e sono affidati a Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e che l'assegno di mantenimento è fissato in € 600,00 mensili, rappresentato il disinteresse del padre verso i figli, i quali non vogliono vedere il padre, tutto ciò dedotto, chiedeva a questo Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 disponendo l'affidamento esclusivo a sé dei figli nonché l'aumento sino a € 700,00 mensili a titolo di mantenimento della prole.
Con comparsa del 31.5.2024 si costituiva il quale contestava quanto ex adverso CP_1
rappresentato e chiedeva il rigetto delle istanze avversarie.
All'udienza del 18.7.2024 il Collegio sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione della vertenza, nei termini che seguono con riguardo alla modifica dei precedenti provvedimenti:
a) attribuzione alla madre collocataria dei poteri di decisione relativamente ai Parte_1
bisogni scolastici/educativi, alla salute e alle attività extra curriculari dei minori, anche davanti alle autorità sanitarie e scolastiche, con l'obbligo di informazione a favore del padre CP_1
tramite email;
[...] Email_1
b) attribuzione alla madre collocataria dell'intero importo di assegno unico Parte_1
erogato dall' . CP_2
Il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'istanza di modifica delle condizioni di divorzio merita accoglimento in conformità con l'accordo raggiunto dalle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18.7.2024, il Collegio, alla luce dei dati e delle risultanze emerse acquisite, ritiene di poterne recepire il contenuto, valutatone la rispondenza agli interessi della prole.
Si conferma, dunque, l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
a quest'ultima, quale genitore collocatario, vengono altresì attribuiti in via esclusiva i poteri in relazione alla decisioni necessarie nell'interesse dei figli inerenti la salute,
l'educazione, l'istruzione e le attività ludiche e sportive, anche davanti alle autorità sanitarie e scolastiche, salvo l'obbligo di comunicazione al padre tramite email, indicate CP_1 rispettivamente all'udienza del 18.7.2024.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti ammissibili e rilevanti per la definizione del procedimento.
Si compensano integralmente le spese di lite
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, a parziale modifica e integrazione della sentenza di divorzio n. 4107/2018 del 16.4.2019 e del successivo decreto di modifica del 17.3.2022, emessi dall'intestato Tribunale, in accoglimento dell'accordo raggiunto all'udienza, così decide:
1) attribuisce alla madre collocataria i poteri di decisione relativamente ai bisogni Parte_1
scolastici, alla salute e alle attività extra curriculari dei minori, anche davanti alle autorità sanitarie e scolastiche, con l'obbligo di informazione a favore del padre tramite email;
CP_1
2) accerta e dichiara il diritto di di percepire integralmente l'assegno unico Parte_1 nell'esclusivo interesse dei figli e Per_1 Per_2
3) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Sassari in data 18.7.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3