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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI
POTENZA Sezione Civile– Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 26 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771/2023 R.G. e vertente fra
, nata ad [...] il [...] e residente in [...], (C.F.: ), rapp.ta e difesa per mandato in calce al C.F._1 presente atto dagli avv.ti Nino R. Venece (C.F.: ) e Francesca Tiziana C.F._2
De Marca;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21.03.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere creditrice della Controparte_2
, con sede in Viggiano (PZ) alla via Palestro n. 6 ,della somma di € 8.505,03, per
[...] retribuzioni e TFR non corrisposti, in virtù di decreto ingiuntivo n. 81/2018,R.G. n. 476/2018, del 14/03/2018,emesso dal Tribunale di Potenza, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa R. De Bonis, ritualmente notificato in data 20/03/2018 ed opposto dall'ingiunta, e della sentenza del
Tribunale di Potenza, sez. Lavoro, G.L. dott.ssa R. De Bonis, n. 762/2019,del 05/12/2019,con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione, notificata con formula esecutiva,apposta in data 20/12/2019,unitamente all'atto di precetto di pagamento in data 05/07/2021; 2) che non
1 avendo ricevuto alcun pagamento, la ricorrente ha intrapreso nei confronti della soc. coop.
Aurora,la procedura esecutiva mobiliare che ,purtroppo, è risultata infruttuosa, come si evince dai due verbali redatti dall'Uff. Giudiziario in date 29/07 ed 11/08/2021; 3) che la ricorrente,atteso l'esito negativo della esecuzione mobiliare, con domanda del 27/11/2021 ha chiesto l' intervento del Fondo di Garanzia dell' al fine di ottenere la corresponsione CP_1 delle ultime tre mensilità e del TFR;
4) che l' ,al fine di liquidare le prestazioni richieste, CP_1
ritenendo che la soc. coop. Aurora, “pur se Cooperativa pare svolgere attività commerciale”, con nota del 22/02/2022 ha comunicato di ritenere la debitrice “ assoggettabile alla procedura fallimentare”,ed al “ fine di liquidare la prestazione” ha richiesto la “ prova della reiezione di istanza di fallimento;
5) che la ricorrente con ricorso del 10/03/2022 ha proposto istanza di fallimento nei confronti della innanzi al Tribunale di Potenza, sez. Civile Controparte_3
Ufficio Procedure Concorsuali, il quale, con decreto del 20/06/2022 ha rigettato il ricorso in quanto “non essendo di per se soli rilevanti i dati formali sull'oggetto sociale desumibili dall'atto costitutivo della società o le risultanze del registro delle imprese…...non vi era alcuna prova della natura commerciale svolta ( in concreto) dalla società debitrice “ ; 6) che la ricorrente, a mezzo del proprio legale, con nota a mezzo pec del 21/06/2022 ha trasmesso all' la sentenza del Tribunale di Potenza, ed ha sollecitato l'ente di previdenza a dare CP_1 corso alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia al fine della corresponsione del TFR e delle ultime tre mensilità ; 7) che la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, con nota a mezzo pec del 23/06/2022 ha trasmesso all' la “informativa “ della G. di Finanza CP_1
,disposta dal Tribunale di Potenza , riscontrata dalla nota dell' del 05/07/2022 il quale CP_1 ha ritenuto “ non assolto l'onere dimostrativo della non fallibilità del datore di lavoro”…...ed ha richiesto la trasmissione di “elementi dai quali poter ritenere che il datore di lavoro non sia astrattamente assoggettabile a procedura concorsuale” ; 8) che l' , prima CP_1 con nota a mezzo pec del 22/09/2022 e poi ufficialmente con 2 note del “Responsabile dell'unità di processo” datate 21/09/2022,ha rigettato la domanda con la Parte_2 seguente motivazione :” La documentazione pervenuta non consente di ritenere assolto l'onere dimostrativo della non fallibilità della datrice di lavoro” ; Tanto premesso, adiva il
Tribunale e domandava di: 1) riconoscere/dichiarare in favore di ,il diritto di Parte_1 ottenere dall' , quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento delle ultime tre CP_1 mensilità di retribuzione non percepite e del TFR in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della con sede in Viggiano (PZ) alla via Palestro n. Controparte_4
6 (P.IVA: ); 2) per l'effetto condannare l' , nella qualità, in persona del P.IVA_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in suo favore la somma di € 2.824,79 a
2 titolo di ultime tre mensilità di retribuzione, ed € 845,56 a titolo di TFR, e così per complessivi € 3.670,35 ,o i diversi importi maggiori o minori da quantificarsi anche a seguito di eventuale CTU, maggiorati degli interessi al tasso legale. 3) Condannare l' al CP_5 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nella misura di € 5.000,00,o in quella diversa minore o maggiore che il Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava di CP_1 dichiarare infondate le domande attoree e perciò rigettarle;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. L' rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la CP_6 infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 26 novembre 2025 , verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della somma complessiva di €
8.505,03, a titolo di retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletato alle dipendenze della società cooperativa datoriale nonché a titolo di TFR.
Quanto al diritto ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletati alle dipendenze della società cooperativa datoriale si osserva che l'an di tale diritto trova il proprio fondamento normativo nel decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 80 il quale, al primo comma, dispone “1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 Il quantum di tale diritto, invece, trova la sua disciplina nell'art. 2 del D.Lgs cit. il quale dispone: “1. Il
3 pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda6.
L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il diritto di ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di TFR per l'espletamento dell'attività lavorativa, invece, trova il proprio referente normativo nell'art. 2 della legge 29 maggio del 1982 n. 297 secondo cui: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante
4 ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove
l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del
Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto…”. Con riferimento al comma 5 della disposizione richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del
Fondo di garanzia costituito presso l' , alle condizioni previste dal comma stesso, CP_1 ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione
5 esecutiva” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8529 del 29.05.2012; Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15662 del 1.07.2010, in senso conforme Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1607 del 28.01.2015.
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, è in atti la prova che parte ricorrente: 1) abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della senza percepire le ultime tre mensilità e il TFR;
2) abbia Controparte_3 ottenuto un titolo esecutivo e, in particolare, il decreto ingiuntivo n. 81/2018 e la successiva sentenza n. 762/2019, di rigetto all'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, notificata con formula esecutiva unitamente all'atto di precetto di pagamento;
3) abbia intrapreso la procedura esecutiva mobiliare nei confronti della società datoriale, rivelatasi infruttuosa;
4) abbia presentato il 27.11.2021 all' domanda di intervento del Fondo di Garanzia al fine CP_1 di ottenere la corresponsione delle ultime tre mensilità e del TFR;
5) abbia proposto istanza di fallimento nei confronti della suddetta società, in esecuzione di quanto richiesto dall' , CP_1 istanza che veniva rigettata dal Tribunale competente con decreto del 20.06.2022 per insussistenza della prova della natura commerciale svolta in concreto dalla società debitrice.
Orbene, la prova del credito relativo alle ultime tre mensilità e al TFR;
la non assoggettabilità in concreto a fallimento della società datoriale;
la infruttuosità della procedura esecutiva azionata, consentono di ritenere sussistenti le condizioni per il riconoscimento delle pretese rivendicate. Per le ragioni innanzi esposte, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento da parte dell' dei crediti di lavoro non corrisposti dalla società cooperativa CP_1 datoriale Aurora soc. coop. relativamente alle ultime tre mensilità e al TFR, negli importi come indicati e non contestati, e, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., quale gestore del Fondo di garanzia, va condannato a corrispondere in favore della sig.ra
, la somma di € 2.824,79 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione, ed € Parte_1
845,56 a titolo di TFR, e così per complessivi € 3.670,35, oltre accessori come per legge. Va rigettata, viceversa, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla parte ricorrente, atteso che, non è possibile ravvisare in capo all' previdenziale né il dolo o la colpa CP_6 grave di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. né è possibile ritenere che vi siano i presupposti legittimanti la condanna di cui al comma 3 del medesimo articolo (si veda Sezioni Unite, sentenza n. 22405 del 13.09.2018 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé
6 legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” nonché, con riguardo all'ultimo comma della norma in argomento,
Cass. civ. sez. lav. sentenza n. 3830 del 15.02.2021 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”
. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 21.03.2023, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo alla sig.ra il diritto al pagamento dei crediti di lavoro non Parte_1 corrisposti dalla società relativamente alle ultime tre mensilità e al TFR;
Controparte_3
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione CP_1
a favore della sig.ra della somma di € € 2.824,79 a titolo di ultime tre mensilità Parte_1 di retribuzione, ed € 845,56 a titolo di TFR, e così per complessivi € 3.670,35
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.600,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
7 Potenza, 26 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
8
POTENZA Sezione Civile– Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 26 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771/2023 R.G. e vertente fra
, nata ad [...] il [...] e residente in [...], (C.F.: ), rapp.ta e difesa per mandato in calce al C.F._1 presente atto dagli avv.ti Nino R. Venece (C.F.: ) e Francesca Tiziana C.F._2
De Marca;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21.03.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere creditrice della Controparte_2
, con sede in Viggiano (PZ) alla via Palestro n. 6 ,della somma di € 8.505,03, per
[...] retribuzioni e TFR non corrisposti, in virtù di decreto ingiuntivo n. 81/2018,R.G. n. 476/2018, del 14/03/2018,emesso dal Tribunale di Potenza, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa R. De Bonis, ritualmente notificato in data 20/03/2018 ed opposto dall'ingiunta, e della sentenza del
Tribunale di Potenza, sez. Lavoro, G.L. dott.ssa R. De Bonis, n. 762/2019,del 05/12/2019,con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione, notificata con formula esecutiva,apposta in data 20/12/2019,unitamente all'atto di precetto di pagamento in data 05/07/2021; 2) che non
1 avendo ricevuto alcun pagamento, la ricorrente ha intrapreso nei confronti della soc. coop.
Aurora,la procedura esecutiva mobiliare che ,purtroppo, è risultata infruttuosa, come si evince dai due verbali redatti dall'Uff. Giudiziario in date 29/07 ed 11/08/2021; 3) che la ricorrente,atteso l'esito negativo della esecuzione mobiliare, con domanda del 27/11/2021 ha chiesto l' intervento del Fondo di Garanzia dell' al fine di ottenere la corresponsione CP_1 delle ultime tre mensilità e del TFR;
4) che l' ,al fine di liquidare le prestazioni richieste, CP_1
ritenendo che la soc. coop. Aurora, “pur se Cooperativa pare svolgere attività commerciale”, con nota del 22/02/2022 ha comunicato di ritenere la debitrice “ assoggettabile alla procedura fallimentare”,ed al “ fine di liquidare la prestazione” ha richiesto la “ prova della reiezione di istanza di fallimento;
5) che la ricorrente con ricorso del 10/03/2022 ha proposto istanza di fallimento nei confronti della innanzi al Tribunale di Potenza, sez. Civile Controparte_3
Ufficio Procedure Concorsuali, il quale, con decreto del 20/06/2022 ha rigettato il ricorso in quanto “non essendo di per se soli rilevanti i dati formali sull'oggetto sociale desumibili dall'atto costitutivo della società o le risultanze del registro delle imprese…...non vi era alcuna prova della natura commerciale svolta ( in concreto) dalla società debitrice “ ; 6) che la ricorrente, a mezzo del proprio legale, con nota a mezzo pec del 21/06/2022 ha trasmesso all' la sentenza del Tribunale di Potenza, ed ha sollecitato l'ente di previdenza a dare CP_1 corso alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia al fine della corresponsione del TFR e delle ultime tre mensilità ; 7) che la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, con nota a mezzo pec del 23/06/2022 ha trasmesso all' la “informativa “ della G. di Finanza CP_1
,disposta dal Tribunale di Potenza , riscontrata dalla nota dell' del 05/07/2022 il quale CP_1 ha ritenuto “ non assolto l'onere dimostrativo della non fallibilità del datore di lavoro”…...ed ha richiesto la trasmissione di “elementi dai quali poter ritenere che il datore di lavoro non sia astrattamente assoggettabile a procedura concorsuale” ; 8) che l' , prima CP_1 con nota a mezzo pec del 22/09/2022 e poi ufficialmente con 2 note del “Responsabile dell'unità di processo” datate 21/09/2022,ha rigettato la domanda con la Parte_2 seguente motivazione :” La documentazione pervenuta non consente di ritenere assolto l'onere dimostrativo della non fallibilità della datrice di lavoro” ; Tanto premesso, adiva il
Tribunale e domandava di: 1) riconoscere/dichiarare in favore di ,il diritto di Parte_1 ottenere dall' , quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento delle ultime tre CP_1 mensilità di retribuzione non percepite e del TFR in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della con sede in Viggiano (PZ) alla via Palestro n. Controparte_4
6 (P.IVA: ); 2) per l'effetto condannare l' , nella qualità, in persona del P.IVA_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in suo favore la somma di € 2.824,79 a
2 titolo di ultime tre mensilità di retribuzione, ed € 845,56 a titolo di TFR, e così per complessivi € 3.670,35 ,o i diversi importi maggiori o minori da quantificarsi anche a seguito di eventuale CTU, maggiorati degli interessi al tasso legale. 3) Condannare l' al CP_5 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nella misura di € 5.000,00,o in quella diversa minore o maggiore che il Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava di CP_1 dichiarare infondate le domande attoree e perciò rigettarle;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. L' rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la CP_6 infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 26 novembre 2025 , verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della somma complessiva di €
8.505,03, a titolo di retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletato alle dipendenze della società cooperativa datoriale nonché a titolo di TFR.
Quanto al diritto ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletati alle dipendenze della società cooperativa datoriale si osserva che l'an di tale diritto trova il proprio fondamento normativo nel decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 80 il quale, al primo comma, dispone “1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 Il quantum di tale diritto, invece, trova la sua disciplina nell'art. 2 del D.Lgs cit. il quale dispone: “1. Il
3 pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda6.
L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il diritto di ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di TFR per l'espletamento dell'attività lavorativa, invece, trova il proprio referente normativo nell'art. 2 della legge 29 maggio del 1982 n. 297 secondo cui: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante
4 ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove
l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del
Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto…”. Con riferimento al comma 5 della disposizione richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del
Fondo di garanzia costituito presso l' , alle condizioni previste dal comma stesso, CP_1 ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione
5 esecutiva” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8529 del 29.05.2012; Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15662 del 1.07.2010, in senso conforme Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1607 del 28.01.2015.
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, è in atti la prova che parte ricorrente: 1) abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della senza percepire le ultime tre mensilità e il TFR;
2) abbia Controparte_3 ottenuto un titolo esecutivo e, in particolare, il decreto ingiuntivo n. 81/2018 e la successiva sentenza n. 762/2019, di rigetto all'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, notificata con formula esecutiva unitamente all'atto di precetto di pagamento;
3) abbia intrapreso la procedura esecutiva mobiliare nei confronti della società datoriale, rivelatasi infruttuosa;
4) abbia presentato il 27.11.2021 all' domanda di intervento del Fondo di Garanzia al fine CP_1 di ottenere la corresponsione delle ultime tre mensilità e del TFR;
5) abbia proposto istanza di fallimento nei confronti della suddetta società, in esecuzione di quanto richiesto dall' , CP_1 istanza che veniva rigettata dal Tribunale competente con decreto del 20.06.2022 per insussistenza della prova della natura commerciale svolta in concreto dalla società debitrice.
Orbene, la prova del credito relativo alle ultime tre mensilità e al TFR;
la non assoggettabilità in concreto a fallimento della società datoriale;
la infruttuosità della procedura esecutiva azionata, consentono di ritenere sussistenti le condizioni per il riconoscimento delle pretese rivendicate. Per le ragioni innanzi esposte, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento da parte dell' dei crediti di lavoro non corrisposti dalla società cooperativa CP_1 datoriale Aurora soc. coop. relativamente alle ultime tre mensilità e al TFR, negli importi come indicati e non contestati, e, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., quale gestore del Fondo di garanzia, va condannato a corrispondere in favore della sig.ra
, la somma di € 2.824,79 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione, ed € Parte_1
845,56 a titolo di TFR, e così per complessivi € 3.670,35, oltre accessori come per legge. Va rigettata, viceversa, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla parte ricorrente, atteso che, non è possibile ravvisare in capo all' previdenziale né il dolo o la colpa CP_6 grave di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. né è possibile ritenere che vi siano i presupposti legittimanti la condanna di cui al comma 3 del medesimo articolo (si veda Sezioni Unite, sentenza n. 22405 del 13.09.2018 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé
6 legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” nonché, con riguardo all'ultimo comma della norma in argomento,
Cass. civ. sez. lav. sentenza n. 3830 del 15.02.2021 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”
. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 21.03.2023, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo alla sig.ra il diritto al pagamento dei crediti di lavoro non Parte_1 corrisposti dalla società relativamente alle ultime tre mensilità e al TFR;
Controparte_3
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione CP_1
a favore della sig.ra della somma di € € 2.824,79 a titolo di ultime tre mensilità Parte_1 di retribuzione, ed € 845,56 a titolo di TFR, e così per complessivi € 3.670,35
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.600,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
7 Potenza, 26 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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