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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 426/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Cinitiempo
[...] C.F._2
(C.F.: per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F.: , con sede legale in Roma al Viale Europa n. 190, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adelina Bianco (C.F.:
) e dall'Avv. Rosita Leone (C.F.: ) per procura C.F._4 C.F._5
generale alle liti per notaio in data 11.9.2020, rep. 54368, racc. 15494, allegata alla Per_1
comparsa di costituzione e risposta in appello -APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. rep. 2673/2020 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 31.10.2019 e Parte_1 Parte_2
adivano il Tribunale di Avellino, chiedendo la condanna di al
[...] Controparte_1
pagamento di undici buoni fruttiferi postali, e precisamente di quelli distinti come segue: n.
00000027651710418 di 5.000 euro del 30.8.2002; n. 00000063055010359 di 2.500 euro del
17.10.2001; n. 00000068895910236 di 1.000 euro del 20.12.2001; n. 00000068896010213 di 1.000
euro del 20.12.2001; n. 00000056639110284 di 1.000 euro del 22.2.2001; n. 00000056640310287
di 1.000 euro dell'11.4.2001; n. 00000056639410215 di 1.000 euro del 6.3.2001; n.
00000000379110250 di 1.000 euro del 20.11.1999; n. 00000074595010177 di 500 euro del
20.12.2001; n. 00000025851210101 di 500 euro del 6.6.2001; n. 00000025851110124 di 500 euro del 6.6.2001, per l'importo totale di 15.000 euro per sorta capitale, oltre interessi dall'emissione al saldo, spese e competenze, accessori e risarcimento dei danni per lite temeraria.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva Controparte_1
eccependo che il buono n. 379110250 di euro 1.000,00 emesso in data 20.11.1999 ed appartenente alla serie CB, era scaduto il 20.11.2011 e si sarebbe prescritto il 21.11.2020, per cui era rimborsabile presso lo sportello dell'ufficio postale, mentre tutti gli altri dieci buoni emessi a favore degli appellanti erano prescritti.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
Con ordinanza rep. n. 2673/2020 pubblicata il 30.12.2020 il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, condannava al rimborso del buono postale a termine emesso CP_1
il 20.11.1999, oltre agli interessi previsti, e rigettava la domanda di rimborso degli altri buoni,
compensando le spese. Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che alla data del deposito del ricorso non era prescritto il buono postale a termine di euro 1.000 emesso il 20.11.1999, di cui i ricorrenti non avevano indicato serie, scadenza e rendimento e relativamente al quale CP_1
aveva ammesso che si trattava del buono n. 379110250 appartenente alla serie CB, mentre per gli altri buoni, tutti a termine, la prescrizione era già maturata, ed ha giustificato la totale compensazione delle spese di lite con l'accoglimento parziale della domanda.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 26.1.2021 ed iscritta a ruolo il 29.1.2021 e Parte_1
proponevano appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo, in sua riforma, di Parte_2
accertare il loro diritto ad ottenere il rimborso degli altri dieci buoni fruttiferi postali e di condannare al pagamento della somma totale di 14.000 euro per capitale, oltre agli CP_1
interessi, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi, e risarcimento dei danni per lite temeraria.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c., stante l'assenza degli elementi richiesti sotto il profilo volitivo, argomentativo e causale, sia a norma dell'art. 348-bis c.p.c. e deduceva, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto. Vinte le spese di lite.
All'udienza del 25.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione,
assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., reiterata dall'appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni e negli atti difensivi finali. Invero,
poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività svolte all'udienza del 23.6.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a sei motivi con cui gli appellanti hanno censurato l'intero impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Con il primo motivo hanno lamentato che il primo giudice aveva errato nell'affermare che i buoni prodotti recassero la stampigliatura delle serie, malgrado queste ultime non fossero state timbrate né
sul fronte né sul retro, e nell'affermare che i buoni recassero la scadenza, sebbene sul retro non fossero stampigliate le condizioni, irrilevante essendo la loro annotazione a penna;
del resto, lo stesso giudice aveva sostenuto la prevalenza delle condizioni a stampa quando aveva affermato che
“dai titoli prodotti risultava senza alcun dubbio la loro appartenenza alla serie “A TERMINE”.
Ebbene, poiché le indicazioni presenti sui titoli non erano idonee ad esprimere, da parte dell'emittente, una proposta negoziale inequivocabile relativamente al termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, la domanda di rimborso andava accolta
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato l'ordinanza per aver affermato, con riferimento a ciascuna serie di buoni, che il termine di prescrizione decorreva dal primo giorno successivo alla data in cui i titoli cessano di essere fruttiferi, facendo conseguire da tale affermazione la maturata prescrizione del diritto al rimborso di tutti i buoni appartenenti alle serie
AA1, AA2, AA3, AA4.
A sostegno del motivo gli appellanti hanno argomentato che l'annotazione a penna, anziché a stampa, della serie non consentiva di ricavare il termine ultimo per il rimborso del titolo e il dies a
quo della prescrizione, per cui i buoni non potevano considerarsi prescritti.
Con il quarto motivo (da esaminarsi prima del terzo, dovendo valutarsi congiuntamente ai primi due) gli appellanti si sono doluti dell'affermazione che l'indicazione a penna delle serie sopperiva alla mancata consegna del foglio illustrativo al momento dell'emissione dei buoni. A fondamento della doglianza hanno dedotto che, una volta richiamato l'art. 8 D.M. 19.12.2000, il
Tribunale non avrebbe potuto disattendere il dettato dell'art. 6 dello stesso D.M. cit., che prevede l'obbligo espresso di consegna del foglio informativo analitico all'atto della sottoscrizione, nel quale sono riportate la tipologia, la serie, il numero, il taglio e la scadenza del titolo specificatamente emesso. Ebbene, se i fogli informativi recanti una diversa data di scadenza fossero stati firmati al momento dell'acquisto, essi appellanti si sarebbero attivati per richiedere il rimborso prima della prescrizione, essendo stati messi in condizione di conoscere la loro durata, sicché anche sotto questo aspetto i buoni non potevano considerarsi prescritti.
I suddetti motivi, che vanno essere esaminati congiuntamente per l'omogeneità dell'oggetto e la loro connessione al tema della prescrizione, non sono fondati per quanto di seguito esposto.
E' incontestato che i dieci buoni oggetto della statuizione di rigetto rechino stampigliati l'importo e la dicitura “a termine”.
L'indicazione a penna della serie e del rendimento non inficia la conoscibilità delle condizioni di rimborso, tenuto conto che l'obbligo di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, non esige la necessaria stampigliatura dei medesimi dati.
Allo stesso modo, l'omessa consegna del foglio informativo analitico non osta alla dedotta conoscibilità del termine di scadenza dei buoni, contrariamente a quanto assumono gli appellanti.
Come ha osservato il primo giudice, i buoni per cui è causa sono stati emessi sulla base di decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che indicano le caratteristiche dei titoli ed ogni elemento ritenuto necessario per informare e tutelare il sottoscrittore. Essendo garantita la conoscenza e/o la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti, l'eventuale violazione degli obblighi informativi non preclude l'eccezione di prescrizione, potendo semmai far sorgere una responsabilità di tipo risarcitorio, nel caso di specie mai prospettata. Detta conclusione è conforme al quadro normativo in materia.
Come è noto, l'art. 2 comma 2 D. Lgs. 284/99 ha posto a carico del Ministro del Tesoro, da un lato,
di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e,
dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. 19.12.2000, adottato dal Ministro del Tesoro,
ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto di interesse,
che: a) l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n.
284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1); b) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1); c) i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art. 4); d) l'intermediario espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1); e) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. (art. 8 co. 1).
Ciò posto, la natura di titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. dei buoni postali (v., al riguardo,
Cass. civ., sez. I, 16.12.2005, n. 27809, richiamata da Cass. civ., S.U., 15.6.2007, n. 13979; Cass.
civ., S.U., 11.2.2019, n. 3963; Cass. civ, sez. I, ord. 10.2.2022, n. 4384; Cass civ, sez. I, ord.
14.2.2022, n. 4748; Cass. civ., sez. I, 26.7.2023, n. 22619) - e, cioè, di documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, come tali non soggetti alle norme dettate per i titoli di credito, a norma dell'art. 2002 c.c. - giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato intercorrente tra l'investitore e l'intermediario nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Tanto implica, per un verso, che il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto e, per altro verso, la sussistenza, in capo al legittimo possessore dei titoli, dell'onere di attivarsi per conoscere gli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
In altri termini, poiché i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, occorre far riferimento ad essi, che dettano la disciplina normativa fondamentale, per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , la quale, pur costituendo un obbligo a carico CP_1
dell'intermediario ai sensi dell'art. 3 D.M. 19.12.2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Del resto, come osservato nell'ordinanza del 23.1.2025 n. 1687, con la quale la Presidente della
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Salerno proprio sulla questione degli effetti derivanti dall'inadempimento di CP_1
all'obbligo, previsto dagli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, di consegnare al sottoscrittore il foglio illustrativo analitico, la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., sez. I, 7.7.2023, n.
19243; 28.7.2023 n. 23006; 13.3.2024, n. 16459; 19.11.2024, n. 29662), esaminando la questione concernente l'individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei
BFP (negato da proprio a motivo della maturazione del termine prescrizionale) in CP_1
relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal D.M. 19.12.2000, ha avuto modo di precisare che,
in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18 (art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – “AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi inizia dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (nel caso della serie “AA1” dal “sesto anno successivo a quello di emissione”).
Nella stessa ordinanza si è evidenziato il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex
art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (v., ex multis,
più di recente, Cass. civ., sez. lav., 24.5.2021, n. 14193; Cass. civ., sez. III, 28.4.2022, n. 13343)
Conseguentemente, è pienamente condivisibile il percorso che ha indotto il primo giudice a ritenere prescritto il diritto al rimborso dei dieci buoni.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno dedotto che “l'appellata sentenza è censurabile per
l'omissione del bollo riportante il rendimento degli interessi. Infatti sulla parte posteriore è
stampigliata la seguente dicitura: “Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste
dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di
sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono”.
Gli appellanti hanno dedotto che “tale dicitura è fuorviante atteso che la mancanza del bollo con la
stampigliatura dei rendimenti consente alle poste di abbassare unilateralmente i tassi. Infatti sul
retro di alcuni buoni erano indicati a penna gli interessi corrispondenti alle nuove serie a termine
con i tassi più bassi che modificavano quelli previsti per le serie ordinarie precedenti con i tassi più alti”.
Il motivo, ove ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è infondato alla luce di quanto esposto nello scrutinio delle precedenti censure.
Con il quinto motivo gli appellanti si sono doluti dell'erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla rimborsabilità del buono postale a termine di euro 1.000 emesso il 20.11.1999,
argomentando che il primo giudice: non aveva tenuto conto che esso era stato già riscosso in data
26.6.2020, come emergeva dalla ricevuta allegata agli atti;
non aveva considerato che esso non riportava, nel retro, la serie, il rendimento e la scadenza, che impedisce il decorso della prescrizione;
non aveva valorizzato la circostanza che l'intermediario, dichiarandosi disponibile al rimborso, aveva ammesso l'errore e la mancata chiarezza dei titoli rilasciati agli appellanti.
Il motivo è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.: invero, non essendo gli appellanti soccombenti in ordine alla decisione assunta dal primo giudice in parte qua,
nessuna utilità giuridica può loro derivare dall'accoglimento del motivo.
Con il sesto motivo gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice non aveva considerato i precedenti dello stesso Tribunale, ritualmente allegati, relativi alla medesima questione di diritto e con cui erano state accolte le richieste di rimborso di altri buoni cartacei a termine delle stesse serie e stessi anni di emissione dei buoni degli appellanti, ugualmente privi della data di scadenza sul retro.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non indica in quale violazione di legge il primo giudice sia incorso nel non essersi uniformato alle ordinanze di accoglimento di analoghe domande già emesse dal medesimo ufficio e, inoltre, prescinde dal principio sancito dall'art. 117 Cost.,
secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge, garantendo così, fra l'altro, la possibilità del diritto di evolversi come diritto pretorio ed escludendo che un provvedimento possa essere impugnato, e tanto meno annullato, per il fatto in sé che non sia conforme ad un precedente.
§ 5. Il governo delle spese processuali. Ritiene il Collegio che l'esistenza di diversi orientamenti, anche nell'ambito di questa Corte, in merito alla questione degli obblighi informativi ed alle conseguenze derivanti dal loro inadempimento giustifichi la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; quella restante va posta a carico degli appellanti, in via solidale, avuto riguardo all'inammissibilità delle altre censure. La relativa liquidazione va compiuta applicando i parametri medi previsti dal D.M.
147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 per tutte le fasi,
tranne che per quella di trattazione/istruttoria per cui si reputano congrui i parametri minimi tenuto conto che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 23.6.2021 si è risolta nel mero rinvio della causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello avverso l'ordinanza n. rep. 2673/2020 del Tribunale di Avellino;
b) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento di quella residua, liquidata in euro 2.444,00 per Parte_2
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 19 febbraio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 426/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Cinitiempo
[...] C.F._2
(C.F.: per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F.: , con sede legale in Roma al Viale Europa n. 190, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adelina Bianco (C.F.:
) e dall'Avv. Rosita Leone (C.F.: ) per procura C.F._4 C.F._5
generale alle liti per notaio in data 11.9.2020, rep. 54368, racc. 15494, allegata alla Per_1
comparsa di costituzione e risposta in appello -APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. rep. 2673/2020 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 31.10.2019 e Parte_1 Parte_2
adivano il Tribunale di Avellino, chiedendo la condanna di al
[...] Controparte_1
pagamento di undici buoni fruttiferi postali, e precisamente di quelli distinti come segue: n.
00000027651710418 di 5.000 euro del 30.8.2002; n. 00000063055010359 di 2.500 euro del
17.10.2001; n. 00000068895910236 di 1.000 euro del 20.12.2001; n. 00000068896010213 di 1.000
euro del 20.12.2001; n. 00000056639110284 di 1.000 euro del 22.2.2001; n. 00000056640310287
di 1.000 euro dell'11.4.2001; n. 00000056639410215 di 1.000 euro del 6.3.2001; n.
00000000379110250 di 1.000 euro del 20.11.1999; n. 00000074595010177 di 500 euro del
20.12.2001; n. 00000025851210101 di 500 euro del 6.6.2001; n. 00000025851110124 di 500 euro del 6.6.2001, per l'importo totale di 15.000 euro per sorta capitale, oltre interessi dall'emissione al saldo, spese e competenze, accessori e risarcimento dei danni per lite temeraria.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva Controparte_1
eccependo che il buono n. 379110250 di euro 1.000,00 emesso in data 20.11.1999 ed appartenente alla serie CB, era scaduto il 20.11.2011 e si sarebbe prescritto il 21.11.2020, per cui era rimborsabile presso lo sportello dell'ufficio postale, mentre tutti gli altri dieci buoni emessi a favore degli appellanti erano prescritti.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
Con ordinanza rep. n. 2673/2020 pubblicata il 30.12.2020 il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, condannava al rimborso del buono postale a termine emesso CP_1
il 20.11.1999, oltre agli interessi previsti, e rigettava la domanda di rimborso degli altri buoni,
compensando le spese. Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che alla data del deposito del ricorso non era prescritto il buono postale a termine di euro 1.000 emesso il 20.11.1999, di cui i ricorrenti non avevano indicato serie, scadenza e rendimento e relativamente al quale CP_1
aveva ammesso che si trattava del buono n. 379110250 appartenente alla serie CB, mentre per gli altri buoni, tutti a termine, la prescrizione era già maturata, ed ha giustificato la totale compensazione delle spese di lite con l'accoglimento parziale della domanda.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 26.1.2021 ed iscritta a ruolo il 29.1.2021 e Parte_1
proponevano appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo, in sua riforma, di Parte_2
accertare il loro diritto ad ottenere il rimborso degli altri dieci buoni fruttiferi postali e di condannare al pagamento della somma totale di 14.000 euro per capitale, oltre agli CP_1
interessi, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi, e risarcimento dei danni per lite temeraria.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c., stante l'assenza degli elementi richiesti sotto il profilo volitivo, argomentativo e causale, sia a norma dell'art. 348-bis c.p.c. e deduceva, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto. Vinte le spese di lite.
All'udienza del 25.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione,
assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., reiterata dall'appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni e negli atti difensivi finali. Invero,
poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività svolte all'udienza del 23.6.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a sei motivi con cui gli appellanti hanno censurato l'intero impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Con il primo motivo hanno lamentato che il primo giudice aveva errato nell'affermare che i buoni prodotti recassero la stampigliatura delle serie, malgrado queste ultime non fossero state timbrate né
sul fronte né sul retro, e nell'affermare che i buoni recassero la scadenza, sebbene sul retro non fossero stampigliate le condizioni, irrilevante essendo la loro annotazione a penna;
del resto, lo stesso giudice aveva sostenuto la prevalenza delle condizioni a stampa quando aveva affermato che
“dai titoli prodotti risultava senza alcun dubbio la loro appartenenza alla serie “A TERMINE”.
Ebbene, poiché le indicazioni presenti sui titoli non erano idonee ad esprimere, da parte dell'emittente, una proposta negoziale inequivocabile relativamente al termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, la domanda di rimborso andava accolta
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato l'ordinanza per aver affermato, con riferimento a ciascuna serie di buoni, che il termine di prescrizione decorreva dal primo giorno successivo alla data in cui i titoli cessano di essere fruttiferi, facendo conseguire da tale affermazione la maturata prescrizione del diritto al rimborso di tutti i buoni appartenenti alle serie
AA1, AA2, AA3, AA4.
A sostegno del motivo gli appellanti hanno argomentato che l'annotazione a penna, anziché a stampa, della serie non consentiva di ricavare il termine ultimo per il rimborso del titolo e il dies a
quo della prescrizione, per cui i buoni non potevano considerarsi prescritti.
Con il quarto motivo (da esaminarsi prima del terzo, dovendo valutarsi congiuntamente ai primi due) gli appellanti si sono doluti dell'affermazione che l'indicazione a penna delle serie sopperiva alla mancata consegna del foglio illustrativo al momento dell'emissione dei buoni. A fondamento della doglianza hanno dedotto che, una volta richiamato l'art. 8 D.M. 19.12.2000, il
Tribunale non avrebbe potuto disattendere il dettato dell'art. 6 dello stesso D.M. cit., che prevede l'obbligo espresso di consegna del foglio informativo analitico all'atto della sottoscrizione, nel quale sono riportate la tipologia, la serie, il numero, il taglio e la scadenza del titolo specificatamente emesso. Ebbene, se i fogli informativi recanti una diversa data di scadenza fossero stati firmati al momento dell'acquisto, essi appellanti si sarebbero attivati per richiedere il rimborso prima della prescrizione, essendo stati messi in condizione di conoscere la loro durata, sicché anche sotto questo aspetto i buoni non potevano considerarsi prescritti.
I suddetti motivi, che vanno essere esaminati congiuntamente per l'omogeneità dell'oggetto e la loro connessione al tema della prescrizione, non sono fondati per quanto di seguito esposto.
E' incontestato che i dieci buoni oggetto della statuizione di rigetto rechino stampigliati l'importo e la dicitura “a termine”.
L'indicazione a penna della serie e del rendimento non inficia la conoscibilità delle condizioni di rimborso, tenuto conto che l'obbligo di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, non esige la necessaria stampigliatura dei medesimi dati.
Allo stesso modo, l'omessa consegna del foglio informativo analitico non osta alla dedotta conoscibilità del termine di scadenza dei buoni, contrariamente a quanto assumono gli appellanti.
Come ha osservato il primo giudice, i buoni per cui è causa sono stati emessi sulla base di decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che indicano le caratteristiche dei titoli ed ogni elemento ritenuto necessario per informare e tutelare il sottoscrittore. Essendo garantita la conoscenza e/o la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti, l'eventuale violazione degli obblighi informativi non preclude l'eccezione di prescrizione, potendo semmai far sorgere una responsabilità di tipo risarcitorio, nel caso di specie mai prospettata. Detta conclusione è conforme al quadro normativo in materia.
Come è noto, l'art. 2 comma 2 D. Lgs. 284/99 ha posto a carico del Ministro del Tesoro, da un lato,
di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e,
dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. 19.12.2000, adottato dal Ministro del Tesoro,
ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto di interesse,
che: a) l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n.
284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1); b) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1); c) i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art. 4); d) l'intermediario espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1); e) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. (art. 8 co. 1).
Ciò posto, la natura di titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. dei buoni postali (v., al riguardo,
Cass. civ., sez. I, 16.12.2005, n. 27809, richiamata da Cass. civ., S.U., 15.6.2007, n. 13979; Cass.
civ., S.U., 11.2.2019, n. 3963; Cass. civ, sez. I, ord. 10.2.2022, n. 4384; Cass civ, sez. I, ord.
14.2.2022, n. 4748; Cass. civ., sez. I, 26.7.2023, n. 22619) - e, cioè, di documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, come tali non soggetti alle norme dettate per i titoli di credito, a norma dell'art. 2002 c.c. - giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato intercorrente tra l'investitore e l'intermediario nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Tanto implica, per un verso, che il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto e, per altro verso, la sussistenza, in capo al legittimo possessore dei titoli, dell'onere di attivarsi per conoscere gli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
In altri termini, poiché i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, occorre far riferimento ad essi, che dettano la disciplina normativa fondamentale, per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , la quale, pur costituendo un obbligo a carico CP_1
dell'intermediario ai sensi dell'art. 3 D.M. 19.12.2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Del resto, come osservato nell'ordinanza del 23.1.2025 n. 1687, con la quale la Presidente della
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Salerno proprio sulla questione degli effetti derivanti dall'inadempimento di CP_1
all'obbligo, previsto dagli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, di consegnare al sottoscrittore il foglio illustrativo analitico, la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., sez. I, 7.7.2023, n.
19243; 28.7.2023 n. 23006; 13.3.2024, n. 16459; 19.11.2024, n. 29662), esaminando la questione concernente l'individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei
BFP (negato da proprio a motivo della maturazione del termine prescrizionale) in CP_1
relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal D.M. 19.12.2000, ha avuto modo di precisare che,
in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18 (art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – “AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi inizia dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (nel caso della serie “AA1” dal “sesto anno successivo a quello di emissione”).
Nella stessa ordinanza si è evidenziato il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex
art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (v., ex multis,
più di recente, Cass. civ., sez. lav., 24.5.2021, n. 14193; Cass. civ., sez. III, 28.4.2022, n. 13343)
Conseguentemente, è pienamente condivisibile il percorso che ha indotto il primo giudice a ritenere prescritto il diritto al rimborso dei dieci buoni.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno dedotto che “l'appellata sentenza è censurabile per
l'omissione del bollo riportante il rendimento degli interessi. Infatti sulla parte posteriore è
stampigliata la seguente dicitura: “Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste
dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di
sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono”.
Gli appellanti hanno dedotto che “tale dicitura è fuorviante atteso che la mancanza del bollo con la
stampigliatura dei rendimenti consente alle poste di abbassare unilateralmente i tassi. Infatti sul
retro di alcuni buoni erano indicati a penna gli interessi corrispondenti alle nuove serie a termine
con i tassi più bassi che modificavano quelli previsti per le serie ordinarie precedenti con i tassi più alti”.
Il motivo, ove ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è infondato alla luce di quanto esposto nello scrutinio delle precedenti censure.
Con il quinto motivo gli appellanti si sono doluti dell'erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla rimborsabilità del buono postale a termine di euro 1.000 emesso il 20.11.1999,
argomentando che il primo giudice: non aveva tenuto conto che esso era stato già riscosso in data
26.6.2020, come emergeva dalla ricevuta allegata agli atti;
non aveva considerato che esso non riportava, nel retro, la serie, il rendimento e la scadenza, che impedisce il decorso della prescrizione;
non aveva valorizzato la circostanza che l'intermediario, dichiarandosi disponibile al rimborso, aveva ammesso l'errore e la mancata chiarezza dei titoli rilasciati agli appellanti.
Il motivo è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.: invero, non essendo gli appellanti soccombenti in ordine alla decisione assunta dal primo giudice in parte qua,
nessuna utilità giuridica può loro derivare dall'accoglimento del motivo.
Con il sesto motivo gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice non aveva considerato i precedenti dello stesso Tribunale, ritualmente allegati, relativi alla medesima questione di diritto e con cui erano state accolte le richieste di rimborso di altri buoni cartacei a termine delle stesse serie e stessi anni di emissione dei buoni degli appellanti, ugualmente privi della data di scadenza sul retro.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non indica in quale violazione di legge il primo giudice sia incorso nel non essersi uniformato alle ordinanze di accoglimento di analoghe domande già emesse dal medesimo ufficio e, inoltre, prescinde dal principio sancito dall'art. 117 Cost.,
secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge, garantendo così, fra l'altro, la possibilità del diritto di evolversi come diritto pretorio ed escludendo che un provvedimento possa essere impugnato, e tanto meno annullato, per il fatto in sé che non sia conforme ad un precedente.
§ 5. Il governo delle spese processuali. Ritiene il Collegio che l'esistenza di diversi orientamenti, anche nell'ambito di questa Corte, in merito alla questione degli obblighi informativi ed alle conseguenze derivanti dal loro inadempimento giustifichi la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; quella restante va posta a carico degli appellanti, in via solidale, avuto riguardo all'inammissibilità delle altre censure. La relativa liquidazione va compiuta applicando i parametri medi previsti dal D.M.
147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 per tutte le fasi,
tranne che per quella di trattazione/istruttoria per cui si reputano congrui i parametri minimi tenuto conto che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 23.6.2021 si è risolta nel mero rinvio della causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello avverso l'ordinanza n. rep. 2673/2020 del Tribunale di Avellino;
b) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento di quella residua, liquidata in euro 2.444,00 per Parte_2
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 19 febbraio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola