Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24025/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Raffaello, n. 24 (C.F.: ) elett. dom. in Napoli Corso CodiceFiscale_1
Umberto I n. 90, presso lo studio degli avvocati Enzo Notaro e Pasquale Spina che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1
) in Napoli in pers. dell'Amministratore e l.r.p.t. elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Napoli alla Piazzetta Ascensione n. 10 – II cortile presso lo studio dell'Avv. Diego Manzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: impugnativa delibera assembleare – risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024
1
Il Tribunale richiama gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
L'impugnativa svolta da , in veste di condòmina dell'ente di Parte_1
gestione convenuto avverso la decisione assembleare assunta il 7.6.2021 è infondata e va respinta per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Parte attrice ha eccepito in primo luogo la nullità di tale decisione in quanto con la stessa << si dispone, contestualmente alla sostituzione delle chiavi, il divieto della sosta di autoveicoli, motoveicoli e mezzi in genere, va ad incidere sul diritto dell'attrice che si vede privata dell'uso di un bene di sua esclusiva proprietà, ad opera di un organo privo del potere dispositivo.
In buona sostanza nella prospettazione di parte attrice la delibera sarebbe affetta da radicale nullità in quanto l'assemblea non avrebbe il potere di disporre di un bene di esclusiva proprietà e possesso dell'istante.
Con un secondo motivo di opposizione parte attrice ha dedotto che La delibera, inoltre, ammesso che l'Assemblea avesse avuto il potere dispositivo dell'area androne, è stata adottata con la maggioranza semplice e, quindi, di per sé inidonea, per essere eventualmente necessaria la unanimità dei partecipanti al in quanto CP_1
limitativa del diritto dei singoli condomini di utilizzare la cosa comune, in assenza di una qualsiasi regolamentazione interna”.
Quindi parte attrice assume che la delibera oggetto di impugnativa regolamentando l'uso dell'androne (con inibizione della sosta di mezzi) si pone come attuazione di una pronuncia di accertamento della proprietà condominiale dell'androne in questione non ancora passata in giudicato che come tale, incidendo su di un diritto di proprietà esclusiva (e sul quale parte attrice assume di avere un possesso esclusivo), è da ritenersi nulla e ciò anche in
2 quanto adottata a maggioranza e non all'unanimità;
ha anche chiesto la condanna del condominio a “risarcire Parte_1
l'attrice dei danni subiti per non poter disporre dell'androne anche per la sosta della propria autovettura, danni da quantificare in nel corso del giudizio e, comunque, in via equitativa”.
Orbene, come correttamente sostenuto dal convenuto, che CP_1
costituendosi in giudizio ha diffusamente argomentato per il rigetto della impugnativa svolta, certamente non ricorre il vizio di nullità della delibera impugnata.
L'assemblea ha regolamentato l'uso del cortile/ androne in relazione al quale sussiste una presunzione di appartenenza al ex art. 1117 c.c., CP_1
superabile con prova rigorosa contraria che non è stata fornita , tenuto conto dei plurimi elementi a sostegno della condominialità del bene che si traggono dalla sentenza n. 6236/2019, benché ad oggi appellata.
Anche l'assunto del pacifico uso esclusivo del bene da parte della non Parte_1
ha valido supporto negli atti acquisiti anche tenendo conto della situazione possessoria quale delineatasi all'esito del giudizio possessorio di primo grado e di reclamo;
all'esito di tali giudizio è stato accertato un compossesso del predetto bene (anche da parte della in quanto di natura Parte_1
condominiale.
Non è possibile in questa sede accogliere le prove orali articolate da parte attrice in quanto pende già altro giudizio in fase di appello sulla condominialità o meno dell'androne indicato nella delibera impugnata.
La cognizione di questo Tribunale alla luce delle ragioni della impugnativa svolta è limitata a verificare se sussista il vizio di nullità eccepito che risulta integrato solo nel caso in cui l'assenza del potere dispositivo dell'assemblea sia
3 palese ed evidente perché chiaro e documentato sia il diritto di proprietà esclusiva del bene inciso dalla decisione.
Evenienza questa che , per quanto si è detto, non sussiste nel caso in esame.
Questo giudizio non può risolversi nella reiterazione di altro pendente tra le stesse parti per cui è stata già pronunciata una sentenza in primo grado e pende gravame.
Il secondo vizio dedotto appare invero genericamente allegato in quanto la difesa di parte attrice muove da un assunto errato ossia che la decisione sia stata adottata a maggioranza e non all'unanimità dei presenti.
La decisione impugnata è stata adottata all'unanimità dei presenti 27 condomini su 44 rappresentanti un valore di 684,14 millesimi come indicato dal condominio nella comparsa e non contestato da parte attrice.
Non è chiara quindi la doglianza di parte attrice che prende l'abbrivio da un dato storico (quorum deliberativo) diverso da quello che risulta dagli atti.
Ne consegue la totale infondatezza anche di tale motivo di doglianza.
La domanda risarcitoria è strettamente collegata all'assunta invalidità della delibera impugnata che per le ragioni esposte è stata esclusa;
pertanto è carente la condotta illegittima che nella prospettazione di parte attrice sarebbe causa del danno patito e richiesto in questa sede.
Per tutte le argomentazioni che precedono la domanda va integralmente respinta. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono a carico degli attori in favore del convenuto condominio e liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022, riconoscendo i compensi in misura media, secondo lo scaglione indeterminabile – complessità bassa. Nella liquidazione si considera anche la soccombenza nella fase cautelare in corso di causa., con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) respinge la domanda svolta da e, per l'effetto, la Parte_1
condanna al pagamento, in favore del convenuto, delle CP_1
spese di giudizio che vengono liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%., comprensiva della fase cautelare in corso di causa, con attribuzione al difensore Avv.to Diego Manzo che si è dichiarato anticipatario.
Napoli, 14.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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