Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5873 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05873/2025REG.PROV.COLL.
N. 04816/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4816 del 2023, proposto da EL De CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gramegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, n. 7393/2022:
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Mario Gramegna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - De CA EL e De CA FA appellano la sentenza 7393/2022 del Tar Campania Napoli – Sezione II, pubblicata, in data 28 novembre 2022, che ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente infondato il loro ricorso volto all’annullamento dell’atto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Giugliano del fondo alla Via Ripuaria n. 2, in seguito alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, ugualmente impugnata, n. 340/2009.
2 - Gli appellanti deducono l’erroneità della impugnata sentenza sotto i plurimi profili di seguito sintetizzati, che peraltro si rivelano non fondati.
2.1 - Con il primo motivo d'appello, si deduce la violazione di legge, con riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo che del giudizio davanti al giudice amministrativo, rilevandosi come il TAR avrebbe impropriamente ritenuto che le censure, mosse dall’originario ricorrente, in ordine alla mancata notifica del presupposto ordine di demolizione (mai provata dal Comune), non contenessero autonomi motivi di censura avverso il provvedimento di demolizione,
2.1.1 - Il Comune di Giugliano, costituito in giudizio con ampia memoria, deduce peraltro l’infondatezza e irrilevanza della censura, posto che gli stessi appellanti hanno dimostrato di conoscere l’ordine di demolizione, impugnandolo insieme al verbale di inottemperanza del 2018.
2.2 - Con il secondo motivo d’appello si contesta la sentenza per la parte in cui ha statuito la non impugnabilità del predetto verbale di accertamento, avendo ritenuto il TAR che il medesimo avesse valore meramente endoprocedimentale e non contenesse il necessario riferimento alla conseguenza dell’acquisizione gratuita dell’area.
2.2.1 - Controdeduce il Comune che è consolidata in giurisprudenza la tesi della natura endoprocedimentale del verbale.
3 - Come sopra anticipato le predette censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro connessione, si rivelano peraltro non fondate, in quanto:
3.1- la notifica dell’ordine di demolizione costituiva una condizione di efficacia e non di legittimità dell’atto e gli appellanti hanno dimostrato di averne comunque avuto conoscenza, impugnandolo, ma di non hanno proceduto né chiesto di poter procedere alla demolizione dell’abuso o alla sua eventuale sanatoria;
3.2-il verbale del sopralluogo comunale consente di ritenere sussistente l’abuso ma non incide comunque sull’effetto acquisitivo, che, al contrario, consegue ex lege a seguito della mancata demolizione entro il termine indicato ed è comunque oggetto di successiva attività amministrativa (sulla non impugnabilità del predetto verbale, v. Cons. Stato, III, n. 8769/2024).
4 – L’appello deve essere pertanto respinto, risultando confermata la sentenza di primo grado di reiezione del ricorso. Le spese del giudizio d’appello seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante a rifondere al Comune la somma forfetariamente liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
I Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante ea rifondere al Comune intimato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO