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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. 6423/2025, pendente tra
, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Filippo Parte_1
Parisi del Foro di Milano in 20135 Milano, P.le Medaglie d'Oro n. 1, che lo rappresenta e difende in forza procura alle liti allegata al ricorso ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Milano, Via Savarè n. 1, presso l'Avv. Margherita Casagli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
Resistente nonché
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
convenuto contumace
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: CP_1
in via preliminare,
Sospendere, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 2015/2011, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sussistendone gravi e circostanziate ragioni rappresentate dall'evidente fumus boni iuris e dal periculum in mora, stante la rilevanza dell'importo ingiunto;
IN VIA PRINCIPALE
1 Accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia dell'ordinanza – ingiunzione oggetto della presente opposizione, giusta narrativa che precede, disporne l'annullamento.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma di validità dell'impugnata ordinanza – ingiunzione, ridurne l'importo ingiunto sino al minimo edittale, ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. 150/2011.
IN OGNI CASO
In caso di conferma totale o parziale dell'ordinanza – ingiunzione impugnata, condannare la Resistent in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a risponde orrente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, Legge 689/1981.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La è rimasta contumace. Controparte_2
Nelle more del giudizio, l' ha provveduto ad annullare, in via di autotutela, CP_3
l'ordinanza ingiunzione opposta.
In ragione di quanto sopra, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha tuttavia chiesto la liquidazione delle spese di lite.
****
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le parti hanno formulato conclusioni conformi in tal senso.
In ordine alle spese di lite deve osservarsi che l' convenuto ha provveduto CP_3
a riesaminare la posizione della ricorrente e ad accoglierne le istanze solamente all'indomani della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, dando atto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (cfr. memoria del 17.9.2025).
Vi è peraltro da dire che l' ha provveduto in corso di causa in via CP_1 amministrativa, senza insistere nel ere il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Deve, pertanto, disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50 per cento, anche in considerazione del quadro giurisprudenziale non univoco.
Per la restante parte, le spese seguono la soccombenza, da porsi comunque in capo all' convenuto in relazione al tardivo riconoscimento delle pretese della CP_3 ricorrente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti per il 50 per cento;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante parte delle spese di lite, che liquida – per tale parte – nella somma di € 900,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano, il 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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