Accoglimento
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 7414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7414 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07414/2025REG.PROV.COLL.
N. 03268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3268 del 2023, proposto dal Comune di Vione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Davide Giorgio Contini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 432 dell’11 gennaio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Flavio Iacovone, Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. P20160072601 del 17 giugno 2016, con cui è stata disposta la decadenza dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica (acquedotto), sito nel Comune di Vione, dalla graduatoria per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 6 dicembre 2012 il Comune di Vione presentò al Gestore dei servizi energetici una richiesta d’iscrizione al registro informatico per il sistema d’incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (contrassegnata dal codice FER001252);
b) in tale istanza l’ente locale dichiarò, tra l’altro « di essere titolare nel caso di impianti a fonte idraulica, eolica off-shore o geotermica, del pertinente titolo autorizzativo del 02/1212011, in corso di validità (…) che l’impianto avrà una potenza, debitamente autorizzata, pari a 0,226 MW, come definita all’art. 2, comma 1, lettera p) (…) che la potenza dell’impianto è stata determinata indicando la potenza nominale di concessione »;
c) sempre in detta istanza il Comune dichiarò, per un errore di digitazione da parte dell’operatore incaricato, una potenza dell’impianto pari 0,226 megawatt, superiore rispetto alla potenza effettiva pari a 0,152 megawatt;
d) in data 15 gennaio 2013 il Gestore pubblicò la graduatoria stilata sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti responsabili;
e) l’impianto del Comune di Vione si collocò al centotrentacinquesimo posto utile per l’erogazione degli incentivi;
f) in data 12 febbraio 2016 l’ente locale inviò al Gestore la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione (prot. FER-E/A/12/02/2016/019632), allegando anche documentazione inerente alla concessione per la derivazione di acqua pubblica, da utilizzare a scopo promiscuo potabile-idroelettrico, rilasciata dalla Provincia di Brescia;
g) dall’esame di tale documentazione emerse la discordanza tra la potenza dichiarata in fase di iscrizione nel registro e la potenza nominale di concessione;
h) in data 19 aprile 2016 il Gestore, con nota prot. n. GSEWEB/P20160041562, comunicò al Comune un preavviso di rigetto dell’istanza di accesso ai meccanismi di incentivazione;
i) con nota prot. n. 1.043 del 28 aprile 2016 il Comune di Vione rappresentò al Gestore che « nella dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, sono stati riportati gli estremi del titolo concessorio ma per mero errore materiale di digitazione da parte dell'operatore incaricato che del tutto in buona fede ha riportato un dato erroneo in merito alla potenza dell'impianto, indicata nella dichiarazione pari a 0,226 MW rispetto alla potenza effettiva riscontrabile sul titolo concessorio e pari a 151,73 KW approssimata a 0,152 MW (…) l’indicazione della potenza di 0,226 MW costituisce un dato erroneo immediatamente riconoscibile sulla base del titolo concessorio che non può essere classificato come non veritiero, in quanto non vi era alcuna intenzione del Comune di Vione di indicare un dato non vero, né da una simile indicazione il Comune avrebbe conseguito un qualche vantaggio. Si tratta all’evidenza di un refuso/errore materiale da emendare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990 nell’ambito dell’ordinaria attività istruttoria», avendo l’amministrazione comunale «spontaneamente evidenziato al GSE l’errore materiale riscontrato riguardo al dato di potenza dichiarato in sede di iscrizione » e considerato che la potenza erroneamente digitata sul portale « risulta essere di poco superiore a quella concessa e tale fattore differenziale non ha comportato alcun “arrecato vantaggio” per l’Amministrazione comunale, piuttosto un palese svantaggio nella formazione della graduatoria. La corretta digitazione della potenza avrebbe comportato di essere alla posizione n° 111 anziché alla posizione n° 135 della Graduatoria redatta alla chiusura dei termini di iscrizione al Registro per il bando IDRORG2012 » e che l’esclusione dal meccanismo di incentivazione « comporterebbe per l’Amministrazione comunale di una piccolissima realtà territoriale con meno di 1000 abitanti un rilevantissimo danno patrimoniale ad una Pubblica Amministrazione per investimenti già effettuati »;
l) con il provvedimento indicato al paragrafo 1 il Gestore dispose la decadenza dell’impianto dagli incentivi di cui al d.m. 6 luglio 2012 e denegò la richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, precisando che « il Soggetto Responsabile ha dichiarato una potenza dell’impianto non autorizzata; il Decreto ha definito l’entità delle risorse destinabili all’incentivazione degli impianti idroelettrici in termini di contingenti annuali di potenza, prevedendo un sistema di prenotazione dell’incentivo mediante l’iscrizione ai Registri, ovvero una procedura di carattere selettivo-concorsuale basata sulle dichiarazioni rese all’atto della presentazione delle richieste di iscrizione. La sussistenza di caratteristiche tecniche differenti da quelle dichiarate in fase di iscrizione al Registro comporta il venir meno di una delle dichiarazioni rese dal Soggetto Responsabile. Nel caso specifico, il contingente annuale previsto dall’art. 9, commi 4 e 5, del Decreto per la fonte idraulica è stato saturato, in quanto l’intera potenza disponibile è stata assegnata agli impianti risultati in posizione utile in graduatoria. L’indebita occupazione di una potenza superiore a quella riportata sul titolo concessorio ha comportato un’alterazione nella corretta assegnazione del contingente di potenza, che ha precluso ad altri impianti la possibilità di ammissione in graduatoria, secondo l’ordine gerarchico dettato dai criteri di priorità ».
3. Tale provvedimento, insieme agli atti presupposti, è stato impugnato dal Comune di Vione con ricorso n. 10735 del 2016 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a quattro motivi, compendiati in: « I. Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione del principio del giusto procedimento e della regola del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10, L. n. 241/90 e del par. 4.2. delle Procedure Applicative. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e di motivazione »; « II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, del D.M. 6 luglio 2012 e delle Procedure applicative del GSE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, e della lett. a) Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.M. 31 gennaio 2014 e dell’art. 42, comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011. Irrilevanza della violazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990 e dei principi di proporzionalità, buon andamento e leale cooperazione ex artt. 2, 3 e 97 Costituzione »; « III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23 e ss del D. Lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.M. Controlli e dell'art. 42, comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990 e dei principi di proporzionalità, buon andamento, leale cooperazione ex artt. 2, 3 e 97 Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione » e, in via subordinata « IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e leale cooperazione ex artt. 2, 3 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23 e 24 del D. Lgs. n. 28/2011. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione ».
3.1. L’ente locale ha proposto contestualmente anche una domanda cautelare.
4. La società per azioni Gse si è costituita in resistenza nel giudizio di primo grado.
4.1. Si sono costituiti in giudizio anche gli allora Ministero dello sviluppo economico imprese, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2016 il Comune di Vione ha rinunciato alla domanda cautelare.
6. In data 4 novembre 2022 il ricorrente ha proposto istanza di sospensione del giudizio in vista dell’inoltro al Gestore dei servizi energetici di una sua richiesta di conversione del provvedimento di decadenza impugnato in un provvedimento di mera decurtazione dell’incentivo ai sensi del sopravvenuto art. 13- bis , comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito, con modificazioni, in legge 2 novembre 2019, n. 128.
6.1. Detta richiesta è stata poi effettivamente presentata al Gestore in data 12 novembre 2022 e versata in atti in data 21 novembre 2022.
6.2. Alla luce di tale circostanza la difesa del Gestore all’udienza pubblica del 22 novembre 2022 ha eccepito l’improcedibilità del ricorso.
7. Con l’impugnata sentenza n. 432 dell’11 gennaio 2023, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
7.1. In particolare, il collegio di primo grado ha innanzi tutto precisato di dover respingere l’istanza di rinvio, non riscontrando nel caso di specie le situazioni eccezionali di cui all’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., e considerato altresì che « l’applicazione dell’art. 13 bis c. 2 D.L. 101/2019, conv. con modif. in L. N. 128/2019, non appare nel caso di specie applicabile, posto che (seppur con non perspicua formulazione) tale disposizione rimanda all’art. 42 c. 3 secondo periodo del D.lgs 28/2011, il quale a sua volta, quanto ad ambito oggettivo di applicazione, si riferisce a “ impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi ”. Percezione, nell’odierna vicenda, non riscontrata, visto che si discute in questo giudizio proprio della decadenza dall’iscrizione al registro informatico, in vista della (non avvenuta, a causa delle contestazioni del GSE) sottoscrizione della convenzione di incentivazione e, quindi, dell’erogazione degli incentivi ». Poi, dopo aver premesso che i « motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, in quanto tutti, in punto di fatto, si riferiscono al dedotto errore materiale di digitazione sopra menzionato, pur deducendo, diverse contestazioni in diritto all’operato del GSE », ha affermato che – sebbene sia condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui « se al momento della predisposizione della domanda di iscrizione al registro avesse correttamente digitato il dato di potenza effettivamente riconosciuto nel proprio provvedimento autorizzativo, essendo quest’ultimo più basso del dichiarato, in forza di quanto previsto dall’art. 10 c. 3 lett. g) D.M. 6 luglio 2012, che annovera tra i criteri premianti la minore potenza dell’impianto, il comune ricorrente si sarebbe addirittura posizionato meglio in graduatoria, rispetto alla graduazione ottenuta per effetto dell’errore » – comunque « indipendentemente dal posizionamento in graduatoria del ricorrente, quest’ultima è stata alterata quanto a potenza complessiva a bando “assorbita” (dalla prenotazione effettuata) dall’impianto in discorso », in quanto laddove « l’impianto avesse prenotato solo i circa 151 KW effettivamente autorizzati dal proprio atto autorizzativo, anziché i 226 KW dichiarati, qualche altro impianto (ancorché in posizione peggiore in graduatoria rispetto al ricorrente) avrebbe potuto beneficiare della potenza indebitamente prenotata », con la conseguenza che non sarebbe « rilevante la scusabilità dell’errore, poiché certo è che di questo errore non dovrebbero fare le spese altri soggetti, sicuramente incolpevoli ».
Inoltre, il T.a.r. ha reputato non condivisibili le doglianze inerenti al dovere di soccorso istruttorio in capo al gestore e alla violazione degli obblighi del responsabile del procedimento, stante la necessità del rispetto del principio della par condicio di tutti i soggetti partecipanti alla procedura e del principio di autoresponsabilità, considerato peraltro che « la graduatoria è stata stilata nel 2013, mentre la richiesta di incentivo è avvenuta nel 2016, quando la graduatoria era ormai cristallizzata e l’energia “disponibile” a valere sul relativo D.M. “esaurita” ».
In definitiva, ad avviso del T.a.r., « la discrepanza tra dichiarato e reale, anche ammessa la sua riconducibilità a mero errore materiale, è stata oggettivamente incidente sull’erogazione complessiva degli incentivi a bando ».
8. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 7 aprile 2023 e in data 11 aprile 2023 – il Comune di Vione ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando cinque motivi.
9. In data 17 aprile 2023 la società per azioni Gse si è costituita in giudizio, resistendo all’appello.
10. In vista dell’udienza di discussione, in data 20 giugno 2025 l’appellata ha depositato memoria, con cui ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di gravame per carenza d’interesse e per novità della questione, nonché l’infondatezza di tutti i motivi.
10.1. In data 1° luglio 2025 l’appellante ha depositato memoria di replica, con la quale ha dedotto circa l’ammissibilità della prima censura e la fondatezza del gravame.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 luglio 2025.
12. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. In via pregiudiziale va evidenziato che il Collegio non può vagliare la conseguenza processuale prevista all’art. 13- bis , comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 101/2019 a fronte della presentazione da parte dell’interessato della domanda di decurtazione, per cui « La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione », giacché sul punto si è sostanzialmente pronunciato il T.a.r. (il quale ha respinto la richiesta di rinvio e poi ha comunque reputato non applicabile al caso di specie il suddetto meccanismo di cui all’art. 13- bis , comma 2), con un capo di sentenza che non è stato espressamente impugnato e su cui, pertanto, si è formato giudicato interno. In particolare, l’appellante ha censurato la gravata sentenza per aver reputato non applicabile la decurtazione, ma non per non aver pronunciato una sentenza in rito preclusiva della pronuncia di merito. D’altra parte neanche il Gestore ha censurato tale determinazione, pur avendo eccepito in primo grado l’improcedibilità del ricorso.
14. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 14 a pagina 21 del gravame – l’appellante ha lamentato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13-bis, co. 2 del D.L. n. 101/2019 e dell’art. 42, co. 3 del D.lgs. n. 28/2011 ss.mm.ii. Sulla piena sussistenza dei presupposti per l’accesso da parte del Comune alla conversione del Provvedimento di Decadenza in provvedimento di decurtazione degli incentivi con conseguente improcedibilità del presente giudizio ».
15. Il motivo è ammissibile.
15.1. Secondo quanto espresso da parte appellata in memoria, sarebbe « evidente la palese carenza di interesse dell’odierna appellante ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui il TAR – nel respingere l’istanza di rinvio formulata dall’odierno appellante – ha rilevato incidenter tantum l’inapplicabilità del meccanismo della decurtazione descritto dall’art. 13 bis del D.L. n. 101/2019 », laddove « il tema dell’applicazione del prefato meccanismo della decurtazione è del tutto estraneo all’oggetto del giudizio di primo grado (ed infatti non è stato ivi formulato alcun motivo in proposito, nemmeno con atto di motivi aggiunti), atteso che la res controversa nel caso di specie è legata esclusivamente alla legittimità del provvedimento del 17 giugno 2016 con cui il GSE comunicava al Comune di Vione la decadenza dalla graduatoria pubblicata il 15 gennaio 2013 »; inoltre, il T.a.r. non « avrebbe potuto autonomamente applicare la descritta decurtazione solo in sede giudiziale, pena la violazione della c.d. riserva di amministrazione di cui all’art. 34, secondo comma c.p.a. Infatti ogni doglianza del Comune di Vione in merito avrebbe potuto essere rivolta solamente avverso un eventuale provvedimento di rigetto della prefata decurtazione ad opera del GSE che, ad oggi, non risulta essere stato adottato o comunque impugnato dall’appellante »; infine, « La censura (…) presenta carattere di novità, non essendo mai stata promossa con specifico motivo di gravame in prime cure; perciò essa è inammissibile anche per violazione dell’art. 104, primo comma, c.p.a .».
15.2. Tale ricostruzione non è condivisibile, giacché il T.a.r. ha espressamente reputato che il caso in esame sfuggirebbe all’applicazione del novellato art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e conseguentemente ha escluso di poter statuire sul punto.
Non si tratta, dunque, a differenza di quanto sostenuto dall’appellata, di un’affermazione incidenter tantum , ma di un autonomo capo della sentenza, fisiologicamente contestabile in sede di gravame, sussistendo senza dubbio un interesse concreto e attuale dell’appellante alla riforma della gravata pronuncia laddove è stato stabilito che l’impianto non potesse accedere alle decurtazioni di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 (così come delineate dalla novella apportata dall’art. 13- bis del decreto-legge n. 101/2019) e senza potersi legittimamente predicare alcuna inammissibilità per novità della censura, la quale è diretta a contestare una statuizione del Tribunale amministrativo di rigetto di un’istanza presentata in corso di causa a seguito di una sopravvenienza legislativa.
Il motivo non conduce neanche al superamento del limite stabilito dall’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, siccome non è diretto a sollecitare un ordine del giudice amministrativo di applicazione della decurtazione, bensì ad ottenere un annullamento del provvedimento di decadenza dagli incentivi.
16. Tanto premesso in punto di ammissibilità, il primo motivo deve essere vagliato unitamente al terzo, stante la loro stretta embricazione logica e fattuale.
17. In particolare, con la terza censura – estesa da pagina 23 a pagina 29 del gravame – il Comune di Vione ha dedotto « Violazione e falsa applicazione del DM 6 luglio 2012, dell’art. 42, co. 3 D.lgs. n. 28/2011 e del DM 3 gennaio 2014. Carenza, contraddittorietà, perplessità ed erroneità della motivazione. Ingiustizia manifesta ».
18. Il primo e il terzo motivo sono fondati.
18.1. L’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 prevede che, « al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione ».
Ciò posto, si rileva che il regime di ammissione agli incentivi applicabile ratione temporis al caso in esame si struttura nel seguente procedimento: a) la presentazione di una domanda di iscrizione al registro per l’ammissione alle tariffe incentivanti; b) la formazione della graduatoria dei registri, elaborata sulla base delle dichiarazioni dei produttori, senza alcuna attività di verifica da parte del Gestore; c) l’entrata in esercizio dell’impianto; d) la successiva verifica da parte del Gestore della concreta entrata in esercizio e dell’effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione al registro.
Nella vicenda in esame l’impianto del Comune di Vione ha avuto accesso agli incentivi mediante l’iscrizione nella graduatoria stilata dal Gestore, dove detto impianto si è posizionato utilmente.
Di conseguenza l’ente locale ha sostenuto un investimento per l’attivazione dell’impianto.
Successivamente, a seguito di controllo, il Gestore ha adottato il provvedimento di decadenza.
Delineato tale quadro fattuale, non vi è dubbio che l’impianto del Comune di Vione rientri nella cornice applicativa dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, il quale, invero, diretto a regolamentare la sorte degli impianti che percepiscono incentivi al momento dell’accertamento della violazione, senza che la disposizione imponga la già intervenuta sottoscrizione della convenzione con il Gestore.
Al riguardo il dato letterale è dirimente.
Ad ogni modo, una diversa interpretazione diretta ad aggiungere un segmento della fattispecie normativa non dettato dal legislatore, oltre ad essere praeter legem , pregiudicherebbe in modo arbitrario e irragionevole le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui fa esplicito riferimento il citato art. 42, comma 3, nonché la posizione di una pubblica amministrazione espostasi a esborsi nell’interesse della collettività.
Ne deriva che il Gestore avrebbe dovuto procedere a decurtare l’incentivo anziché disporne l’integrale decadenza.
18.2. Va altresì precisato che non vi è stata una violazione rilevante potenzialmente in grado di escludere, alla luce di una lettura complessiva dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, l’applicazione del meccanismo sanzionatorio in luogo della decadenza.
L’errore commesso dall’interessato nell’indicazione della potenza effettiva del proprio impianto (226 kW anziché 152 kW), a differenza di quanto sostenuto dal Gestore, non ha determinato, invero, alcuna violazione del criterio di priorità previsto dall’art. 10, comma 3, lettera g), del d.m. 6 luglio 2012 e inerente alla « minor potenza degli impianti », né alcun indebito vantaggio concorsuale per il Comune di Vione, giacché l’indicazione di una potenza maggiore rispetto a quella effettivamente autorizzata ha svantaggiato tale ente nel suo posizionamento in graduatoria (essendo la potenza minore uno dei criteri gerarchici da seguire nello stilare la graduatoria), tantoché esso è passato dalla centoundicesima posizione (che avrebbe ottenuto indicando la potenza corretta) alla centotrentacinquesima.
Posto che l’errore commesso non è stato determinante all’ottenimento di alcun vantaggio concreto nei confronti degli altri concorrenti, esso va ragionevolmente reputato frutto di un accadimento involontario.
Cionondimeno, il Gestore ha disposto la decadenza dagli incentivi in relazione a un impianto di proprietà di un piccolo comune – e dunque di un’amministrazione pubblica e servente gli interessi dei cittadini ivi residenti – che era concretamente in possesso di tutti i requisiti necessari per l’accesso ai benefici e che non ha conseguito alcun vantaggio competitivo per effetto di un errore materiale in sede di digitazione della potenza, cosicché va esclusa recisamente la sussistenza di una violazione rilevante da parte dell’interessato.
Conseguentemente il Gestore ha irrogato la sanzione più grave della decadenza integrale in modo irragionevole, illogico e contrastante con gli evidenti dati di fatto, anziché applicare una decurtazione proporzionata dell’incentivo spettante all’interessato, come previsto dal citato art. 42, comma 3.
18.3. In definitiva, il provvedimento decadenziale prot. n. P20160072601 del 17 giugno 2016 è illegittimo e, pertanto, va annullato, residuando in capo al Gestore il potere di determinare la concreta misura della decurtazione degli incentivi alla stregua del criterio indicato dall’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011.
19. L’accoglimento del primo e del terzo motivo d’appello determina l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del provvedimento ivi impugnato, sicché esso è pienamente satisfattivo dell’interesse sotteso alla domanda demolitoria dell’appellante, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame.
20. In conclusione l’appello deve essere accolto.
21. La particolarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3268 del 2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla il provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. p20160072601 del 17 giugno 2016, con la precisazione di cui al paragrafo 18.3 della parte motiva.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO