Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26 l.fall. (nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), il termine iniziale di decorrenza per la presentazione coincide con la comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi, di regola, ai sensi degli artt. 136 e segg. c.p.c., ovvero con forme equipollenti in grado di assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento e la data in cui essa è avvenuta, sicché, in assenza di tali riscontri, opera soltanto il termine lungo annuale per la proposizione del reclamo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo, ha ritenuto equipollente alla comunicazione ex art. 136 c.p.c. la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario del decreto di trasferimento unitamente al precetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2015, n. 20118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20118 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
20 1 18/ 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Vendite fell. Receives IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 15719/2009 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 29 8 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 16/07/2015 Dott. ALDO CECCHERINI - ONsigliere - PU Dott. ANIELLO NAPPI - ONsigliere - Dott. RENATO BERNABAI ONsigliere Dott. ANTONIO DIDONE Rel. ONsigliere Dott. ROSA RI DI VIRGILIO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15719-2009 proposto da: BU RI ZI (c.f. [...]), RA ON (c.f. [...]), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 123, presso l'avvocato RAIMONDO DETTORI, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE STARA, giusta procura a margine del ricorso;
2015 -A ricorrenti 1380 IO ET (c. f. RCCPTR53E25A3991), h contro 1 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso l'avvocato ALESSANDRO PORRU, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE PORRU, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
FALLIMENTO COOPERATIVA ARBORIAMAR;
intimato - Nonché da: FALLIMENTO COOPERATIVA EDILIZIA ARBORIAMAR A R.L. (C. F. 00238180905), in persona del Curatore dott.ssa GIUSEPPINA ARRAS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CASSAZIONE, rappresentato e difesoCORTE DI dall'avvocato FEDERICO ISETTA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RA ON, IO ET, BU RI ZI;
- intimati -
avverso il decreto del TRIBUNALE di SASSARI, depositato il 16/04/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2015 dal ONsigliere 2 Dott. ROSA RI DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Generale Dott. UMBERTO DE concluso per l'inammissibilità 3 Sostituto Procuratore AUGUSTINIS che ha del ricorso. 3 1 Svolgimento del processo ricorso depositato il 23/1/09, LL MA RA e UR ON DO proponevano avanti al Tribunale di Sassari reclamo ex art.26 1.f., chiedendo la declaratoria di inesistenza/nullità del decreto di trasferimento emesso il 12/3/08 dal G.D. del ME della Cooperativa Edilizia Arboriamar a r.l. nonché degli atti presupposti e quindi dell'ordinanza di vendita in data 29/6/07 e del verbale di aggiudicazione del 25/9/07, tutti emessi nell'ambito della Procedura, sostenendo il UR di essere socio illimitatamente responsabile della cooperativa dichiarata fallita con sentenza n.37 del 2003; di essere stati i reclamanti immessi nel possesso dell'immobile, distinto a catasto f.28 mapp.1465 sub 8, esercitando da detta data tutti i poteri e le facoltà nascenti dal diritto di proprietà; che nelle more della procedura era intervenuto il d.lgs. 122/2005, attributivo confallimentare diritto di prelazione in favore dell'acquirente in l'art. 9 del immobiliare, sia ordinariaespropriazione che caso di fallimentare, sia socio di cooperativa che non socio assuntore di obbligazioni verso la cooperativa;
di essere venuti a conoscenza, in occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario del 13/1/2009, che l'immobile era stato aggiudicato a RI Pietro, in conseguenza della vendita disposta con 1' ordinanza del 29/6/97; che il decreto di trasferimento non era stato notificato alla LL e che poteva essere impugnato perché nullo. Il Tribunale, con decreto depositato il 17/4/2009, comunicato il 28/4709, ha ritenuto tardivo il reclamo, trovando applicazione h 2 l'art.26 1.f. ante riforma, nella formulazione conseguente alla parziale dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. 303/1985, atteso che nella specie il 17/10/08 1'Ufficiale giudiziario aveva notificato al UR l'atto di precetto unitamente al decreto di trasferimento, da cui la legale conoscenza dell'atto impugnato, ed il ricorso per reclamo era stato proposto oltre il termine dei dieci giorni da tale data. In ordine alla posizione della LL, a cui non era stato notificato l'atto di precetto, il Tribunale ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva, per non essere la reclamante socia della cooperativa, né per vantare alcun diritto reale ° di natura obbligatoria sull'immobile oggetto del trasferimento, non potendo la "co-detenzione precaria" del bene fondare l'interesse giuridicamente rilevante a proporre reclamo. Ricorrono avverso detta pronuncia i sigg. LL e UR, con ricorso articolato su tre motivi. Si difende il ME ed avanza ricorso incidentale in subordine, basato su quattro motivi. Anche il RI ha depositato controricorso. Motivi della decisione 1.1. Col primo mezzo, i ricorrenti principali si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art.26 l.f., sostenendo che in relazione alla tempestività del reclamo non rileva la conoscenza aliunde del provvedimento, dovendosi osservare le forme di comunicazione di cui all' art. 136 c.p.c. 3 Il ricorrente UR specifica inoltre di avere già proposto, quale liquidatore e legale rappresentante della Arboriamar, impugnativa contro il procedimento di vendita di cui si tratta, pendente avanti alla S.C., e sostiene che pertanto nei suoi confronti, avendo già proposto tempestiva impugnativa, sarebbe del tutto ininfluente la notifica dell'atto di precetto ai fini della decorrenza del termine per proporre reclamo. Quanto alla carenza di legittimazione, la ricorrente LL deduce di avere provato non solo il compossesso dell'immobile, ma anche la sussistenza di rapporti obbligatori con la società Arboriamar, incidenti sulla "composizione quali-quantitativa del patrimonio sociale e dunque fallimentare" (pagamento degli oneri concessori), da cui la sussistenza di interesse diretto al reclamo. I ricorrenti articolano unico, composito quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c.
1.2. Col secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione. e falsa applicazione degli artt.108 e 105 l.f., sostenendo che nella specie non risultano rispettate nel provvedimento ordinativo della vendita le previsioni di cui al combinato disposto di cui agli articoli cit.
1.3. Col terzo, denunciano l'omessa pronuncia e/o valutazione da parte del Tribunale in ordine all'applicazione dell'art.9 del d.lgs. 122/2005. 2.1.- Il primo motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità, quanto alla doglianza del UR, ed inammissibile quanto alla censura della UR. 4 Come si è già detto, il Tribunale ha concluso per la tardività del reclamo di cui al ricorso depositato il 23/1/09, ritenuta l'equipollenza alla comunicazione ex art.136 c.p.c. del decreto del G.D. della notifica al UR da parte dell'Ufficiale giudiziario, avvenuta il 17/10/2008, dell'atto di precetto unitamente al decreto di trasferimento del 12/3/08. Come affermato, tra le ultime, dalla pronuncia 4698/2011, al reclamo disciplinato dall'art.26 1.f., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 5/2006 e dai successivi provvedimenti normativi, per 1' orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte a seguito dei noti interventi operati sulla norma dalla Corte Costituzionale (e vedi le pronunce 9212/1987, 1141/1999, 6221/2002 e 1746/2008), la comunicazione del decreto del Giudice delegato che incide su diritti, dalla quale inizia a decorrere il termine per proporre reclamo, deve effettuarsi ai sensi dell'art. 136 in ogni c.p.c., e segg., ovvero in forme equipollenti, dovendo caso risultare in modo certo l'effettiva presa di conoscenza dell'integrale contenuto del provvedimento da parte dell'interessato, e la data in cui questa è avvenuta;
in assenza di tali riscontri, opera solo il termine lungo annuale per la proposizione del reclamo ( così la pronuncia 12537/2002), ridotto a novanta giorni con la disciplina fallimentare riformata. Ciò posto, si deve rilevare che il Tribunale ha reso applicazione di detto principio, concludendo nel senso che con la notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario del decreto di trasferimento 5 unitamente al precetto, si era realizzata la legale conoscenza del a ciò decreto in oggetto, provenendo la notificazione da organo deputato, e con il rispetto dell'esigenza di certezza della conoscenza dell'atto e della data di tale conoscenza. E rispetto a detta statuizione, la parte si è limitata a contestare la possibilità di ammettere l'equipollenza alla comunicazione ex c.p.c. del provvedimento del G.D., senza peraltroart.136 censurare in alcun modo la valutazione del Tribunale in relazione alla realizzazione, nel caso, dell'effettiva conoscenza. V'è un'altra considerazione da fare: la parte ha inteso reclamare sostanzialmente l'ordinanza di vendita, sostenendo implicitamente che anche per questa valga solo la comunicazione ex art.136 c.p.c., e negando ogni possibilità di equipollenza ai fini della decorrenza del termine per il reclamo. Detta prospettazione è infondata in radice, atteso che, nello specifico caso del reclamo fallimentare avverso l'ordinanza di vendita (atto presupposto del decreto di trasferimento), come affermato tra le ultime nella pronuncia 11503/2010, il termine per la proposizione del reclamo decorre dall'effettiva conoscenza dell'avvenuta emissione dell'ordinanza medesima e non dalla notificazione ° comunicazione del provvedimento, atteso che la formale comunicazione risponde ad una specifica e diversa finalità, che è quella di consentire al vecchio creditore di intervenire, facendo valere le proprie ragioni ed assicurandosi la altresì la pronuncia 5235/97, secondo cui la finalità cui h realizzazione di un prezzo adeguato (sul principio, si richiama 6 corrisponde la notificazione ex art.108 u.c.
1.f. è, in ogni caso, quella di porre i creditori, già ammessi al passivo con diritto di prelazione, in condizione di partecipare all'incanto o alla gara di alienazione del bene senza incanto, per evitare il pregiudizio che può loro derivare al loro bene da una vendita insufficiente). Quanto al richiamo al già proposto reclamo da parte del UR quale liquidatore e legale rappresentante della Arboriamar, è di palese evidenza come si tratti di circostanza nuova, e in ogni caso, già in tesi destituita di fondamento, volendo la parte far valere l'assunta tempestività del reclamo proposto per la società al fine di ritenere l'esonero dal rispetto del termine per il reclamo "quale socio". Quanto alla doglianza della sig. LL in relazione alla statuizione di carenza di interesse della stessa al reclamo, va rilevato che di contro ai rilievi del Tribunale, la parte si è limitata a ribadire il proprio interesse, per l'esistenza di rapporti obbligatori con la società e quindi con il patrimonio fallimentare, richiamando genericamente il pagamento degli oneri concessori, come "possessore e detentore dell'immobile." La parte quindi si è limitata a replicare la sussistenza del proprio interesse al reclamo, senza censurare gli specifici rilievi del Tribunale, relativi alla insussistenza di ogni diritto di natura reale o obbligatoria, non predicabile a fronte della mera situazione di co-detenzione precaria, né con riguardo alle ricevute agli atti, ove riferibili alla parte. 7 2.2.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale, così come il ricorso incidentale subordinato del ME. 3.1- ONclusivamente, va respinto il ricorso principale, assorbito l'incidentale; le spese del giudizio, sopportate dal ME e dal RI, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate per ciascuno dei contro ricorrenti in euro 8000,00, oltre euro 200,00 per esborsi;
oltre spese forfettarie come per legge. Così deciso in Roma, in data 16 luglio 2015 Il Presidente Il ONsigliere est. R.de. S.V. te DEPOSITATO IN CANCELLERIA OTT 2015 1 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (Andra BIANCHI