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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2350 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Leonardo Branca, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 04/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/05/2025, le parti hanno esposto:
1 - di aver contratto matrimonio in Specchia (LE) il 25/01/2001 e che dalla loro unione sono nati due figli: , il 12/06/2001, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente e , il 9/08/2008; Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 16/09/2014;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni indicate in ricorso, così come confermate con note di trattazione scritta depositate congiuntamente per l'udienza citata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Specchia
(LE) il 25/01/2001 da e , Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) il sig. e la sig.ra continueranno a vivere Parte_1 Parte_2 separati, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire al figlio minore la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva;
b) la sig.ra continuerà ad abitare, unitamente al figlio Parte_2 minore , presso la casa coniugale sita in Specchia (LE) alla Via Fiume, Per_2
10, che nel frattempo è stata donata in data 30/12/2024 dal nonno paterno
(precedente proprietario dell'immobile) al nipote;
Per_1
c) il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i Per_2 genitori, pur rimanendo il medesimo collocato prevalentemente con la madre in Specchia (LE) alla Via Fiume, 10;
d) la responsabilità genitoriale sul minore, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, religione, istruzione e salute saranno concordemente assunte dai genitori i quali, a tale fine, si impegnano a collaborare nell'interesse prioritario dell'equilibrio psico - fisico del figlio assumendosi, altresì, l'impegno di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione rilevante. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
e) i tempi di frequentazione del minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta assunti. Tuttavia,
3 nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene quanto segue: il padre avrà diritto – dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore uniformandosi ai seguenti tempi e modalità di frequentazione: attesa la lontananza deve garantirsi al padre la possibilità di vedere e tenere con se il figlio almeno un fine settimana ogni due mesi, ovvero dalle ore 12 del sabato fino alle 20 della domenica, ma con facoltà di riprogrammare giornate alternative per sopravvenute esigenze dei genitori e, comunque, con facoltà di recupero laddove non sia possibile esercitare il diritto di visita nei due giorni stabiliti, il tutto anche e soprattutto in base alle esigenze di lavoro e di studio del minore.
Nel periodo natalizio il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel periodo Pasquale, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. In estate, 10 giorni a luglio e 10 giorni ad agosto da concordare tra la parti entro il 15 giugno e da individuare, in caso di disaccordo, nel periodo 1-10 luglio e 1-10 agosto. Il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma il minore starà con la madre, il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, il minore starà con il padre. Il giorno del compleanno del minore, possibilmente sarà festeggiato con entrambi i genitori e, ove non sia possibile, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro. Rimane salva la possibilità per le parti di concordare, nell'interesse del minore, un calendario di visita diverso ed eventualmente più ampio.
f) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di concorso per il mantenimento del figlio minore, una somma di denaro mensile pari ad € 200,00 (duecento/00). Detta somma, che dovrà corrispondersi entro e non oltre il 10 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT. L'Assegno Unico, pari a € 235,40, viene interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_2
g) ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione da parte dell'altro di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento o di alimenti essendo economicamente indipendenti;
4 h) ciascuno dei coniugi concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie concordate e sostenute nell'interesse del figlio minore dall'altro coniuge. Il concorso di ciascuno avverrà mediante il rimborso della propria quota a quello che abbia anticipato l'intero importo e previa esibizione delle ricevute di spesa. Si precisa che saranno da considerarsi spese straordinarie le seguenti spese: mediche non mutuabili e spese scolastiche (libri, rette relative ad iscrizioni, viaggi di istruzione, buoni mensa). Per quanto non specificato, ci si riporta al protocollo di intesa del
21 maggio 2018, riguardante le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Lecce;
i) entrambi i coniugi si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza o domicilio e a mantenere con l'altro un rapporto collaborativo nell'interesse del minore;
j) i coniugi, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali;
k) con la previsione delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato tutti i rapporti di natura personale e patrimoniale e di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo, con reciproca rinuncia di ciascuna ad avanzare, nei confronti dell'altra, pretese o richieste non contemplate nel presente accordo, tranne quelle che traggono titolo dai patti in esso contenuti e quelle derivanti da disposizioni inderogabili di legge;
l) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2350 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Leonardo Branca, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 04/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/05/2025, le parti hanno esposto:
1 - di aver contratto matrimonio in Specchia (LE) il 25/01/2001 e che dalla loro unione sono nati due figli: , il 12/06/2001, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente e , il 9/08/2008; Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 16/09/2014;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni indicate in ricorso, così come confermate con note di trattazione scritta depositate congiuntamente per l'udienza citata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Specchia
(LE) il 25/01/2001 da e , Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) il sig. e la sig.ra continueranno a vivere Parte_1 Parte_2 separati, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire al figlio minore la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva;
b) la sig.ra continuerà ad abitare, unitamente al figlio Parte_2 minore , presso la casa coniugale sita in Specchia (LE) alla Via Fiume, Per_2
10, che nel frattempo è stata donata in data 30/12/2024 dal nonno paterno
(precedente proprietario dell'immobile) al nipote;
Per_1
c) il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i Per_2 genitori, pur rimanendo il medesimo collocato prevalentemente con la madre in Specchia (LE) alla Via Fiume, 10;
d) la responsabilità genitoriale sul minore, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, religione, istruzione e salute saranno concordemente assunte dai genitori i quali, a tale fine, si impegnano a collaborare nell'interesse prioritario dell'equilibrio psico - fisico del figlio assumendosi, altresì, l'impegno di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione rilevante. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
e) i tempi di frequentazione del minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta assunti. Tuttavia,
3 nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene quanto segue: il padre avrà diritto – dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore uniformandosi ai seguenti tempi e modalità di frequentazione: attesa la lontananza deve garantirsi al padre la possibilità di vedere e tenere con se il figlio almeno un fine settimana ogni due mesi, ovvero dalle ore 12 del sabato fino alle 20 della domenica, ma con facoltà di riprogrammare giornate alternative per sopravvenute esigenze dei genitori e, comunque, con facoltà di recupero laddove non sia possibile esercitare il diritto di visita nei due giorni stabiliti, il tutto anche e soprattutto in base alle esigenze di lavoro e di studio del minore.
Nel periodo natalizio il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel periodo Pasquale, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. In estate, 10 giorni a luglio e 10 giorni ad agosto da concordare tra la parti entro il 15 giugno e da individuare, in caso di disaccordo, nel periodo 1-10 luglio e 1-10 agosto. Il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma il minore starà con la madre, il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, il minore starà con il padre. Il giorno del compleanno del minore, possibilmente sarà festeggiato con entrambi i genitori e, ove non sia possibile, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro. Rimane salva la possibilità per le parti di concordare, nell'interesse del minore, un calendario di visita diverso ed eventualmente più ampio.
f) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di concorso per il mantenimento del figlio minore, una somma di denaro mensile pari ad € 200,00 (duecento/00). Detta somma, che dovrà corrispondersi entro e non oltre il 10 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT. L'Assegno Unico, pari a € 235,40, viene interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_2
g) ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione da parte dell'altro di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento o di alimenti essendo economicamente indipendenti;
4 h) ciascuno dei coniugi concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie concordate e sostenute nell'interesse del figlio minore dall'altro coniuge. Il concorso di ciascuno avverrà mediante il rimborso della propria quota a quello che abbia anticipato l'intero importo e previa esibizione delle ricevute di spesa. Si precisa che saranno da considerarsi spese straordinarie le seguenti spese: mediche non mutuabili e spese scolastiche (libri, rette relative ad iscrizioni, viaggi di istruzione, buoni mensa). Per quanto non specificato, ci si riporta al protocollo di intesa del
21 maggio 2018, riguardante le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Lecce;
i) entrambi i coniugi si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza o domicilio e a mantenere con l'altro un rapporto collaborativo nell'interesse del minore;
j) i coniugi, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali;
k) con la previsione delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato tutti i rapporti di natura personale e patrimoniale e di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo, con reciproca rinuncia di ciascuna ad avanzare, nei confronti dell'altra, pretese o richieste non contemplate nel presente accordo, tranne quelle che traggono titolo dai patti in esso contenuti e quelle derivanti da disposizioni inderogabili di legge;
l) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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