TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 2520/2022 R.G., promossa da
. promossa da:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(TV) il 29/09/1962;
, c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(TV) il 07/10/1956;
, c.f. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._3
08/08/1985;
c.f. , nato a [...] Controparte_2 C.F._4
(TV) il 31/07/1992;
, c.f. , nato ad [...] il CP_3 C.F._5
26/11/1987;
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Giovanni Stefano Messuri, c.f.
C.F._6
ATTORI
contro c.f. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Giampaolo Miotto, c.f. ; C.F._7
CONVENUTA
e contro c.f. , nato ad [...] il Controparte_5 C.F._8
14/04/1990;
CONVENUTO CONTUMACE Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note depositate per via telematica da intendersi qui richiamate
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e i suoi Parte_1 congiunti, , , e convenivano in giudizio Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
e la di lui compagnia assicuratrice Controparte_5 CP_4 per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del grave
[...] sinistro stradale avvenuto in data 04.02.2017. Gli attori adducevano la responsabilità esclusiva del convenuto , che invadeva l'opposta CP_5 corsia di marcia, causando un violento scontro frontale.
Si costituiva in giudizio non contestando la responsabilità Controparte_4 del proprio assicurato nella causazione del sinistro, ma eccependo un concorso di colpa di per il presunto mancato utilizzo delle Parte_1 cinture di sicurezza. Il convenuto rimaneva invece Controparte_5 contumace.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti, l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale sulla persona della sig.ra e l'audizione di testimoni. All'udienza del Pt_1
20.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito1 degli atti finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dagli attori merita di essere accolta in misura pressoché integrale.
In via preliminare, sulla richiesta di espunzione di frasi sconvenienti ex art. 89 c.p.c.
Parte attrice ha chiesto, nella propria memoria di replica, l'espunzione di alcune espressioni contenute nella comparsa conclusionale della convenuta, ritenendole offensive e sconvenienti. La richiesta è fondata e va accolta.
Le frasi oggetto di censura, con le quali la difesa della convenuta accusa il patrocinio attoreo di "grave scorrettezza" e di aver "profittato della buona fede del Magistrato e del difensore avversario", travalicano i limiti di un corretto e civile contraddittorio, sconfinando in insinuazioni lesive della reputazione e del decoro professionale.
2 Tali affermazioni, oltre che inopportune nel tono, si rivelano del tutto prive di fondamento fattuale e giuridico. Esse si basano su un'erronea interpretazione dello svolgimento dell'istruttoria testimoniale, segnatamente della duplice escussione della teste . Contrariamente a Testimone_1 quanto insinuato dalla difesa convenuta, la rinnovata audizione della teste non è stata frutto di un'iniziativa processualmente scorretta, ma è avvenuta nel pieno rispetto delle norme e sotto la direzione del Giudice. Come risulta chiaramente dai verbali di causa, la teste è stata sentita una prima volta a prova diretta sui capitoli di parte attrice e, successivamente, è stata nuovamente escussa a prova contraria su diversi capitoli di prova ammessi su istanza della convenuta. Tale modalità è proceduralmente corretta e, in ogni caso, rientra nel potere del giudice, ai sensi dell'art. 257 c.p.c., disporre anche d'ufficio il riesame dei testimoni già sentiti per contribuire alla ricerca della verità. Le accuse mosse dalla convenuta sono dunque infondate e le relative espressioni, in quanto offensive e non pertinenti alla materia del contendere, devono essere espunte dagli atti.
Sulla responsabilità (An debeatur)
La responsabilità primaria del convenuto nella Controparte_5 determinazione del sinistro è pacifica, non essendo stata contestata dalla compagnia assicuratrice convenuta ed emergendo chiaramente dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale.
Il nodo centrale della controversia risiede nell'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., sollevata da per il presunto mancato uso della CP_4 cintura di sicurezza da parte di . Tale eccezione deve essere Parte_1 respinta in quanto non provata. L'onere di dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea gravava sulla parte convenuta che lo ha eccepito. Tale onere non è stato assolto.
La difesa di si fonda principalmente su un'annotazione nel referto CP_4 del . Tuttavia, il valore probatorio di tale elemento è stato CP_6 efficacemente superato dalle risultanze istruttorie. Lo stesso medico soccorritore, Dr. sentito come teste, ha ammesso di non avere un Per_1 ricordo diretto dell'evento. Al contrario, la testimonianza della sig.ra
[...]
, prima persona giunta sul luogo del sinistro, è risultata lucida, Tes_1 dettagliata e coerente nell'affermare di aver visto la sig.ra con la Pt_1 cintura allacciata.
L'elemento dirimente è, in ogni caso, rappresentato dalle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il CTU, Dott. ha dichiarato Persona_2 espressamente che, data la complessa dinamica dell'urto, "risulta impossibile sotto il profilo medico legale stabilire quali lesioni abbiano diretta derivazione causale, esclusiva o parziale, rispetto all'omesso uso delle cinture di sicurezza". In assenza di una prova certa del nesso eziologico e a fronte di testimonianze contrastanti, l'eccezione della convenuta non può che essere rigettata.
Pertanto, la responsabilità del sinistro e di tutte le sue conseguenze dannose va ascritta in via esclusiva ai convenuti in solido.
3 Sulla quantificazione del danno (Quantum debeatur)
A) Danno subito da Parte_1
La CTU medico-legale ha accertato postumi di eccezionale gravità, quantificando un'invalidità permanente (I.P.) del 58%.
1. Danno Non Patrimoniale: Per la liquidazione si utilizzano le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024.
o Danno Biologico Permanente (58% I.P. - età 54 anni): Il valore tabellare standard è determinato in € 525.538,00. A tale importo si ritiene equo applicare una personalizzazione del 25%. Tale aumento è ampiamente giustificato dalle risultanze della CTU, che descrive un "totale sconvolgimento del proprio stile di vita", passando dalla condizione di persona attiva a "soggetto invalido, incapace di autonomia", con conseguente "stato di vergogna, disagio, senso di inutilità" e una grave deflessione del tono dell'umore.
Danno Biologico Permanente Personalizzato: € 525.538,00 + 25% (€ 131.384,50) = € 656.922,50
o Danno Biologico Temporaneo: Sulla base dei periodi indicati dalla CTU e applicando il valore massimo giornaliero di € 172,50 in ragione del grado di sofferenza "elevato":
Totale Danno Temporaneo: € 93.150,00
o Totale Danno Non Patrimoniale: € 656.922,50 + € 93.150,00 = € 750.072,50.
2. Danno Patrimoniale:
o Perdita della capacità lavorativa specifica: La CTU ha accertato una perdita del 100% della capacità lavorativa di casalinga. Tale danno va liquidato secondo il criterio del triplo della pensione sociale, capitalizzato, per un importo di € 369.068,29.
o Danno Emergente (Spese): Si riconoscono le spese mediche e peritali ritenute congrue dalla CTU per € 27.471,18. Si liquida inoltre in via equitativa un importo di € 5.000,00 per le spese di trasporto e assistenza.
Totale Danno Emergente: € 32.471,18.
3. Riepilogo Danno : Parte_1
o Danno Non Patrimoniale: € 750.072,50
o Danno Patrimoniale per Incapacità Lavorativa: € 369.068,29
o Danno Emergente (Spese): € 32.471,18
4 o Sub-totale: € 1.151.611,97
o Acconto ricevuto: - € 277.296,00
o Totale dovuto a (capitale): € 874.315,97 Parte_1
B) Danno subito dai Congiunti
Agiscono in giudizio il marito e i tre figli, tutti conviventi con la vittima. La giurisprudenza riconosce il diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in caso di macrolesioni del familiare, qualora da esse derivi una grave e permanente alterazione della vita familiare. Nel caso di specie, un'invalidità del 58% con le devastanti conseguenze fisiche e psichiche accertate, integra senza dubbio tale presupposto. Lo sconvolgimento dell'esistenza dell'intero nucleo familiare è pertanto presunto e meritevole di ristoro. Questo Tribunale, in via di apprezzamento equitativo, ritiene congrua la somma di € 30.000,00 per ciascun congiunto.
C) Spese Legali Stragiudiziali
Si riconosce il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale quale danno emergente. La complessità del caso ha reso necessaria fin da subito un'assistenza qualificata. Si liquida a tale titolo l'importo di € 5.000,00.
Su tutte le somme capitali andranno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva di Controparte_5
e, per esso, di nella causazione
[...] Controparte_4 del sinistro del 04.02.2017.
RIGETTA l'eccezione di concorso di colpa di . Parte_1
ORDINA l'espunzione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute nella comparsa conclusionale di parte convenuta, come identificate in motivazione.
CONDANNA i convenuti e Controparte_5 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore degli Controparte_4 attori delle seguenti somme:
5
1. A , la somma di € 874.315,97, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo.
2. A , la somma di € 30.000,00, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
3. A , la somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
4. A la somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione Controparte_2 monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
5. A , la somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione CP_3 monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso per le spese di assistenza stragiudiziale, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Stefano Messuri, dichiaratosi antistatario.
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come segue :
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 18.977,00
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 5.693,10 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 24.670,10
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 18.977,00 Totale variazioni in aumento + € 5.693,10 Compenso totale € 24.670,10 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 3.700,52 Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 1.766,15 Totale € 30.136,77 oltre IVA e CPA come per legge,
6 da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Stefano Messuri, dichiaratosi antistatario.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Treviso, in data 11 giugno 2025.
.
Il Giudice
dott. Deli Luca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 2520/2022 R.G., promossa da
. promossa da:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(TV) il 29/09/1962;
, c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(TV) il 07/10/1956;
, c.f. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._3
08/08/1985;
c.f. , nato a [...] Controparte_2 C.F._4
(TV) il 31/07/1992;
, c.f. , nato ad [...] il CP_3 C.F._5
26/11/1987;
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Giovanni Stefano Messuri, c.f.
C.F._6
ATTORI
contro c.f. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Giampaolo Miotto, c.f. ; C.F._7
CONVENUTA
e contro c.f. , nato ad [...] il Controparte_5 C.F._8
14/04/1990;
CONVENUTO CONTUMACE Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note depositate per via telematica da intendersi qui richiamate
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e i suoi Parte_1 congiunti, , , e convenivano in giudizio Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
e la di lui compagnia assicuratrice Controparte_5 CP_4 per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del grave
[...] sinistro stradale avvenuto in data 04.02.2017. Gli attori adducevano la responsabilità esclusiva del convenuto , che invadeva l'opposta CP_5 corsia di marcia, causando un violento scontro frontale.
Si costituiva in giudizio non contestando la responsabilità Controparte_4 del proprio assicurato nella causazione del sinistro, ma eccependo un concorso di colpa di per il presunto mancato utilizzo delle Parte_1 cinture di sicurezza. Il convenuto rimaneva invece Controparte_5 contumace.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti, l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale sulla persona della sig.ra e l'audizione di testimoni. All'udienza del Pt_1
20.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito1 degli atti finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dagli attori merita di essere accolta in misura pressoché integrale.
In via preliminare, sulla richiesta di espunzione di frasi sconvenienti ex art. 89 c.p.c.
Parte attrice ha chiesto, nella propria memoria di replica, l'espunzione di alcune espressioni contenute nella comparsa conclusionale della convenuta, ritenendole offensive e sconvenienti. La richiesta è fondata e va accolta.
Le frasi oggetto di censura, con le quali la difesa della convenuta accusa il patrocinio attoreo di "grave scorrettezza" e di aver "profittato della buona fede del Magistrato e del difensore avversario", travalicano i limiti di un corretto e civile contraddittorio, sconfinando in insinuazioni lesive della reputazione e del decoro professionale.
2 Tali affermazioni, oltre che inopportune nel tono, si rivelano del tutto prive di fondamento fattuale e giuridico. Esse si basano su un'erronea interpretazione dello svolgimento dell'istruttoria testimoniale, segnatamente della duplice escussione della teste . Contrariamente a Testimone_1 quanto insinuato dalla difesa convenuta, la rinnovata audizione della teste non è stata frutto di un'iniziativa processualmente scorretta, ma è avvenuta nel pieno rispetto delle norme e sotto la direzione del Giudice. Come risulta chiaramente dai verbali di causa, la teste è stata sentita una prima volta a prova diretta sui capitoli di parte attrice e, successivamente, è stata nuovamente escussa a prova contraria su diversi capitoli di prova ammessi su istanza della convenuta. Tale modalità è proceduralmente corretta e, in ogni caso, rientra nel potere del giudice, ai sensi dell'art. 257 c.p.c., disporre anche d'ufficio il riesame dei testimoni già sentiti per contribuire alla ricerca della verità. Le accuse mosse dalla convenuta sono dunque infondate e le relative espressioni, in quanto offensive e non pertinenti alla materia del contendere, devono essere espunte dagli atti.
Sulla responsabilità (An debeatur)
La responsabilità primaria del convenuto nella Controparte_5 determinazione del sinistro è pacifica, non essendo stata contestata dalla compagnia assicuratrice convenuta ed emergendo chiaramente dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale.
Il nodo centrale della controversia risiede nell'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., sollevata da per il presunto mancato uso della CP_4 cintura di sicurezza da parte di . Tale eccezione deve essere Parte_1 respinta in quanto non provata. L'onere di dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea gravava sulla parte convenuta che lo ha eccepito. Tale onere non è stato assolto.
La difesa di si fonda principalmente su un'annotazione nel referto CP_4 del . Tuttavia, il valore probatorio di tale elemento è stato CP_6 efficacemente superato dalle risultanze istruttorie. Lo stesso medico soccorritore, Dr. sentito come teste, ha ammesso di non avere un Per_1 ricordo diretto dell'evento. Al contrario, la testimonianza della sig.ra
[...]
, prima persona giunta sul luogo del sinistro, è risultata lucida, Tes_1 dettagliata e coerente nell'affermare di aver visto la sig.ra con la Pt_1 cintura allacciata.
L'elemento dirimente è, in ogni caso, rappresentato dalle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il CTU, Dott. ha dichiarato Persona_2 espressamente che, data la complessa dinamica dell'urto, "risulta impossibile sotto il profilo medico legale stabilire quali lesioni abbiano diretta derivazione causale, esclusiva o parziale, rispetto all'omesso uso delle cinture di sicurezza". In assenza di una prova certa del nesso eziologico e a fronte di testimonianze contrastanti, l'eccezione della convenuta non può che essere rigettata.
Pertanto, la responsabilità del sinistro e di tutte le sue conseguenze dannose va ascritta in via esclusiva ai convenuti in solido.
3 Sulla quantificazione del danno (Quantum debeatur)
A) Danno subito da Parte_1
La CTU medico-legale ha accertato postumi di eccezionale gravità, quantificando un'invalidità permanente (I.P.) del 58%.
1. Danno Non Patrimoniale: Per la liquidazione si utilizzano le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024.
o Danno Biologico Permanente (58% I.P. - età 54 anni): Il valore tabellare standard è determinato in € 525.538,00. A tale importo si ritiene equo applicare una personalizzazione del 25%. Tale aumento è ampiamente giustificato dalle risultanze della CTU, che descrive un "totale sconvolgimento del proprio stile di vita", passando dalla condizione di persona attiva a "soggetto invalido, incapace di autonomia", con conseguente "stato di vergogna, disagio, senso di inutilità" e una grave deflessione del tono dell'umore.
Danno Biologico Permanente Personalizzato: € 525.538,00 + 25% (€ 131.384,50) = € 656.922,50
o Danno Biologico Temporaneo: Sulla base dei periodi indicati dalla CTU e applicando il valore massimo giornaliero di € 172,50 in ragione del grado di sofferenza "elevato":
Totale Danno Temporaneo: € 93.150,00
o Totale Danno Non Patrimoniale: € 656.922,50 + € 93.150,00 = € 750.072,50.
2. Danno Patrimoniale:
o Perdita della capacità lavorativa specifica: La CTU ha accertato una perdita del 100% della capacità lavorativa di casalinga. Tale danno va liquidato secondo il criterio del triplo della pensione sociale, capitalizzato, per un importo di € 369.068,29.
o Danno Emergente (Spese): Si riconoscono le spese mediche e peritali ritenute congrue dalla CTU per € 27.471,18. Si liquida inoltre in via equitativa un importo di € 5.000,00 per le spese di trasporto e assistenza.
Totale Danno Emergente: € 32.471,18.
3. Riepilogo Danno : Parte_1
o Danno Non Patrimoniale: € 750.072,50
o Danno Patrimoniale per Incapacità Lavorativa: € 369.068,29
o Danno Emergente (Spese): € 32.471,18
4 o Sub-totale: € 1.151.611,97
o Acconto ricevuto: - € 277.296,00
o Totale dovuto a (capitale): € 874.315,97 Parte_1
B) Danno subito dai Congiunti
Agiscono in giudizio il marito e i tre figli, tutti conviventi con la vittima. La giurisprudenza riconosce il diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in caso di macrolesioni del familiare, qualora da esse derivi una grave e permanente alterazione della vita familiare. Nel caso di specie, un'invalidità del 58% con le devastanti conseguenze fisiche e psichiche accertate, integra senza dubbio tale presupposto. Lo sconvolgimento dell'esistenza dell'intero nucleo familiare è pertanto presunto e meritevole di ristoro. Questo Tribunale, in via di apprezzamento equitativo, ritiene congrua la somma di € 30.000,00 per ciascun congiunto.
C) Spese Legali Stragiudiziali
Si riconosce il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale quale danno emergente. La complessità del caso ha reso necessaria fin da subito un'assistenza qualificata. Si liquida a tale titolo l'importo di € 5.000,00.
Su tutte le somme capitali andranno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva di Controparte_5
e, per esso, di nella causazione
[...] Controparte_4 del sinistro del 04.02.2017.
RIGETTA l'eccezione di concorso di colpa di . Parte_1
ORDINA l'espunzione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute nella comparsa conclusionale di parte convenuta, come identificate in motivazione.
CONDANNA i convenuti e Controparte_5 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore degli Controparte_4 attori delle seguenti somme:
5
1. A , la somma di € 874.315,97, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo.
2. A , la somma di € 30.000,00, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
3. A , la somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
4. A la somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione Controparte_2 monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
5. A , la somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione CP_3 monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso per le spese di assistenza stragiudiziale, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Stefano Messuri, dichiaratosi antistatario.
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come segue :
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 18.977,00
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 5.693,10 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 24.670,10
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 18.977,00 Totale variazioni in aumento + € 5.693,10 Compenso totale € 24.670,10 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 3.700,52 Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 1.766,15 Totale € 30.136,77 oltre IVA e CPA come per legge,
6 da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Stefano Messuri, dichiaratosi antistatario.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Treviso, in data 11 giugno 2025.
.
Il Giudice
dott. Deli Luca
7