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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 3724/2022 promossa da:
(CF. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
C.so. Duca degli Abruzzi n. 10, presso lo studio dell'avv. Valentino Brakus
( , che lo rappresenta e difende per Email_1
delega in atti;
attore; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Alfieri n. 19, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Vannucci
( , che la rappresenta e difende, unitamente Email_2 all'avv. Lorenza Esposito ( , per delega in atti;
Email_3
(Cf./P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale CP_2 P.IVA_1
Sturzo n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sollitto ( , che la Email_4
rappresenta e difende per delega in atti;
(Cf. ; P.Iva. ) -e, per essa, quale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
mandataria e procuratrice (Cf. P.Iva. - Parte_2 P.IVA_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 9, presso lo studio dell'avv. Pierluigi
Federici ), che la rappresenta e difende per Email_5
delega in atti;
convenute;
e con l'intervento di
(Cf. ) -e, per essa, quale mandataria, CP_4 P.IVA_5 CP_5
[..
[...] [
(Cf. )- elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n.
[...] P.IVA_6
86, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici ( ); Email_5
intervenuta ex art. 111 c. 3 Cpc
(in qualità di successore a titolo particolare della ); Controparte_3
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 c. 2, 616 Cpc, fase di merito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… in via istruttoria disporsi CTU affinché vengano rideterminati gli interessi pagati e debendi, o le somme pagate e debende a qualsivoglia titolo per i motivi indicati in atti;
nel merito nei confronti di e CP_2 CP_3 CP_4
dichiarare che nulla è dovuto dall'attore nei confronti di CP_2 CP_3
e per il mutuo stipulato in data 21 maggio 2009 a rogito del Dott.
[...] CP_4
, Notaio in Torino, Rep. n. 21260 – Racc. n. 9934, registrato a Torino 3 il Persona_1
29 maggio 2009 al n. 8502, e per il mutuo stipulato in data 5 ottobre 2011 a rogito del Dott.
, Notaio in Torino, Rep. n. 6319 – Racc. n. 5028, registrato a Torino 2 il 5 Persona_2
ottobre 2011 al n. 14121 serie 1T. in via subordinata dichiarare la nullità, l'invalidità o inefficacia di entrambi i contratti di mutuo, o delle relative clausole di determinazione degli interessi e costi di qualsivoglia genere, per i motivi indicati in atti;
rideterminare gli interessi dovuti e debendi in base ai criteri legali e, nel caso per il quale il tasso nominale contrattuale superi il tasso soglia, dichiarare che non sono dovuti interessi;
compensare quindi quanto pagato indebitamente dal sig. nel quantum Parte_1
accertando in corso di causa, con quanto eventualmente da questo ancora dovuto per i titoli azionati in giudizio.
Con vittoria di compenso professionale ex DM 55/14, oltre al riconoscimento del 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Tassa di Registro, C.P.A. ed I.V.A. di legge. nei confronti della sig.ra Controparte_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate, come da richiesta congiunta delle parti all'udienza del 24 maggio 2023”;
2 Convenuta : “da atto di aver transatto con il sig. a spese Controparte_1 Parte_1 compensate, come già noto al Giudice dall'udienza 24.5.2023, e di non avere pertanto nulla a pretendere”;
Convenuta “… - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza CP_2 della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, con ogni effetto di legge;
- sempre nel merito, per i motivi ampiamente illustrati, rigettare la richiesta di dichiarazione della nullità dei contratti di mutuo fondiario costituenti i titoli fondanti
l'intervento di nell'esecuzione NRGE 382/2019 riunito al NRGE 405/2019; Controparte_2
- in via istruttoria, …
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”;
Intervenuta “ …In via preliminare: CP_4
- Accertare e dichiarare la nullità della citazione e, per l'effetto, respingere le domande di controparte;
Nel merito, in via principale:
- Respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, ivi compresa quella di compensazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”;
MOTIVAZIONE
1. La presente causa costituisce la fase di merito del giudizio introdotto con ricorso in opposizione all'esecuzione da (debitore esecutato), nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 82/2019, incardinata dinanzi a codesto Tribunale.
In particolare, con ricorso datato 16/09/2021 e depositato il 17/09/2021 (cfr. doc. 6 fasc. att.), l'odierno attore ha esperito opposizione all'esecuzione nei confronti:
- della creditrice intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare CP_2 CP_2
R.G.E. 82/2019 con atto di intervento del 30/06/2020 (fondato su due contratti di mutuo del
21/05/2009 e del 5/10/2011, il primo stipulato dall'attore con la AN Regionale Europea
SP e il secondo stipulato dalla con la AN Regionale Europea SP Controparte_6 con l'intervento dell'attore in qualità di garante - cfr. doc. 7, 8, 9 fasc. att.; doc. 4, 5 fasc.
3 conv. e successivo atto di intervento del 17/03/2021 (fondato su decreto ingiuntivo CP_2
provvisoriamente esecutivo n. 1801/2016, emesso dal Tribunale di Cuneo in favore della
AN Regionale Europea SP e in danno della nonché di Controparte_6 [...]
e di in forza di un contratto di finanziamento chirografario - CP_7 Parte_1
cfr. doc. 10 fasc. att.);
- di , creditrice intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare Controparte_1
R.G.E. 82/2019 con atto di intervento del 27/05/2021, fondato su due cambiali datate
5/05/2015 (cfr. doc. 12, 13 fasc. att.; doc. 1 fasc. conv. ). CP_1
In particolare, con riferimento alla ha articolato i seguenti CP_8 Parte_1
motivi:
1) carenza di legittimazione attiva della non essendo stata provata né CP_2
la cessione di crediti dalla AN Regionale Europea SP -poi BI AN SP- alla
[...] né l'inclusione in tale cessione dei crediti originariamente vantati dalla AN CP_2
Regionale Europea SP nei confronti di Parte_1
2) nullità del contratto di mutuo del 21/05/2009 o, in subordine, nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi e costi di qualsiasi genere, (2.1.) stante l'errata indicazione dell'ISC -essendo indicato nel contratto di mutuo un ISC del 5,514% (cfr. doc.
8 fasc. att., p. 3) a fronte di un ISC effettivamente applicato pari al 5,564% (cfr. doc. 1 fasc. att.)- ovvero (2.2) per violazione del divieto di anatocismo e per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che la AN ha applicato un piano di ammortamento alla francese pur non menzionando tale tipologia di ammortamento nel contratto e senza allegare il piano di ammortamento al contratto ed inoltre ha applicato il regime dell'interesse composto (inseto nell'ammortamento alla francese);
3) nullità del contratto di mutuo del 5/10/2011 o, in subordine, nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi e costi di qualsiasi genere per violazione del divieto di anatocismo e per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che la AN ha applicato un piano di ammortamento alla francese menzionando tale tipologia di ammortamento nel contratto, ma senza allegare il piano di ammortamento al contratto ed inoltre ha applicato il regime dell'interesse composto (inseto nell'ammortamento alla francese);
4) erroneità del quantum della pretesa creditoria azionata dalla AN, atteso che:
(4.1.) per il mutuo del 21/05/2009, la afferma di essere creditrice di € CP_2
109.767,58, ma dai documenti messi a disposizione dalla AN il debito risulta di €
89.533,90; (4.2.) per il mutuo del 5/10/2011, la afferma di essere creditrice di CP_2
4 € 111.418,00, ma dai documenti messi a disposizione dalla AN il debito risulta di €
108.614,38.
La fase cautelare del giudizio di opposizione si è conclusa con l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 28/12/2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di di sospensione soggettiva parziale dell'esecuzione (con riferimento alla Parte_1
e a ) ed è stato assegnato termine alle parti di 60 giorni per CP_2 Controparte_1
l'introduzione della fase di merito (cfr. doc. 3 fasc. conv. ). CP_1
Nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, è stata introdotta la fase di merito da parte di il quale ha chiesto il riconoscimento della fondatezza Parte_1 dell'opposizione (non ritenendo condivisibili i rilievi del giudice dell'esecuzione), nei confronti della di , nonché (anche) nei confronti dell'ulteriore CP_2 Controparte_1
creditrice , intervenuta nella procedura esecutiva (per il tramite della Controparte_3
mandataria e procuratrice con atto di intervento del 7/12/2021, in qualità di Parte_2
cessionaria del credito della fondato sul contratto di mutuo del 5/10/2011 e CP_2
sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 1801/2016 (cfr. doc. 11 fasc. att.).
In particolare, con riferimento alla , parte attrice: Controparte_3
- ha sostenuto che la carenza di legittimazione attiva della si sarebbe CP_2 trasmessa all'asserita ulteriore cessionaria “rispetto ai crediti che la Controparte_3 stessa afferma di aver comprato da (cfr. cit. p. 7), “per le medesime ragioni CP_2 argomentate rispetto alla cessione UBI – (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 p. CP_2
2);
- ha ribadito la nullità del mutuo del 5/10/2011 o, in subordine, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi e costi di qualsiasi genere;
- ha ribadito le contestazioni sul quantum della pretesa creditoria azionata.
Le convenute , e si sono costituite Controparte_1 CP_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza (1/06/2022), il giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha concesso alle parti i termini ex art. 183 c. 6 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e mediante l'escussione di tre testimoni.
5 All'udienza del 24/05/2023, l'avv. Valentino Brakus (difensore dell'attore) ha dichiarato “di rinunciare all'azione unicamente nei confronti di ” e l'avv. Controparte_1
Elisabetta Vannucci (difensore della TA ) ha dichiarato, a propria Controparte_1 volta, “di rinunciare”, producendo procura alle liti contenente il potere di rinunciare agli atti e all'azione. Inoltre, gli avv.ti Valentino Brakus e Elisabetta Vannucci hanno chiesto la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e la TA . Controparte_1
In data 27/08/2024, è intervenuta nel processo, ex art. 111 c. 3 Cpc, la CP_4
(per il tramite della rappresentante , in qualità di cessionaria Controparte_5
del credito della (cfr. all. C fasc. intervenuta). Controparte_3
Con ordinanza in data 8/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Con riferimento al rapporto tra l'attore e la TA , deve Controparte_1
pervenirsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 24/05/2023 e del fatto che, nelle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
- parte attrice, con riferimento alla TA , ha chiesto di Controparte_1
“dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate, come da richiesta congiunta delle parti all'udienza del 24 maggio 2023” (cfr. note pc att. 3/10/2025,
p. 2);
- la TA ha dato atto “di aver transatto con il sig. a Controparte_1 Parte_1 spese compensate, come già noto al Giudice dall'udienza 24.5.2023, e di non avere pertanto nulla a pretendere” (cfr. cfr. note pc conv. 23/12/2024, p. 1). CP_1
Avendo le parti raggiunto una transazione, è venuta meno la ragione del contendere tra le parti e, dunque, l'interesse ad agire, a contraddire e ad ottenere una pronuncia giudiziale.
In punto spese di lite, l'attore e la TA hanno concordemente Controparte_1 richiesto la compensazione. Pertanto, stante l'accordo delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate nei rapporti tra e . Parte_1 Controparte_1
3. Sulla legittimazione attiva delle convenute e e CP_2 Controparte_3 dell'intervenuta CP_4
Con riferimento alle convenute e e, da ultimo, con CP_2 Controparte_3 riferimento all'intervenuta parte attrice ha, preliminarmente, sollevato CP_4
eccezione di carenza di legittimazione attiva, sostenendo che la non CP_2
6 avrebbe dimostrato di essere cessionaria dei crediti azionati, in origine appartenenti alla
AN Regionale Europea SP;
conseguentemente “l'attore non soffre debito alcuno verso
nè, conseguentemente, verso ” (cfr. comp. concl. att. p. 5). CP_2 Controparte_9
Al riguardo, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data da chi agisce e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti
è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata da attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi Parte_1
sussistente, alla stregua delle affermazioni della della e CP_2 Controparte_3 della bensì al merito, cioè alla titolarità attiva e in quest'ottica deve essere Controparte_4
vagliata.
4. Sulla titolarità attiva delle convenute e e CP_2 Controparte_3 dell'intervenuta CP_4
4.1. Chiarito che l'attore, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della , conseguentemente, della e della Controparte_10 Controparte_3 Controparte_4
ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo dei rapporti di credito dedotti in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, la quale ha chiarito:
7 - che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che chi agisce ha l'onere di allegare e di provare;
- che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo da chi agisce, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale della controparte, qualora quest'ultima riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale ci si limita a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che chi ha agito non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali principi generali valgono anche in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 1 e
4 L. 130/1999, rispetto alle quali:
- l'art. 58 UB (a cui rinvia l'art. 4 c.1 L. 130/1999), in deroga al disposto codicistico di cui all'art. 1264 Cc, esonera il cessionario dal notificare la cessione al debitore ceduto, stabilendo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (unitamente all'iscrizione nel registro dell'imprese) è necessario e sufficiente ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del ceduto;
- ma rimane comunque fermo l'onere del cessionario “di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. 5857/2022; in senso conforme Cass. 30207/2024;
17944/2023; Cass. 24798/2020).
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione-, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”, prova che -in caso di contestazione del debitore ceduto- grava su colui che si afferma titolare del credito per effetto della cessione e che, di regola, non può ritenersi assolta mediante la produzione del”la mera 'notificazione' della cessione … al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, fermo restando che non è escluso
8 che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. 30207/2024; Cass. 17944/2023).
In altri termini, può affermarsi che, solo a determinate condizioni, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale può, “secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito”, ritenersi idoneo a dimostrare la titolarità attiva del credito in capo al cessionario e ciò si verifica, in particolare, quando il contenuto pubblicato in Gazzetta Ufficiale indica chiaramente i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.)” (cfr. Cass.
5617/2020); con la precisazione che tale principio può trovare un temperamento “quando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco”; in questo caso, se “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” allora non occorre “una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (cfr. Cass.
22854/2022).
4.2. Nel caso in esame, la negli atti di intervento del 30/06/2020 e del CP_2
17/03/2021 (cfr. doc. 7, 10 fasc. att.) nonché negli atti della presente vertenza, ha affermato di essere titolare dei crediti azionati (discendenti dai contratti di mutuo del
21/05/2009 e del 5/10/2011 e dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Trib.
Cuneo n. 1801/2016) in qualità di cessionaria della BI AN SP, già AN Regionale
Europea SP (incorporata nella capogruppo BI AN SP in data 21/11/2016), in forza del contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 1 e 4 L. 130/1999 e 58 UB del
20/07/2018 ed ha prodotto:
- la copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 86 del
26/07/2018, contenente l'”avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e
7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti” (cfr. doc. 6 fasc. conv. p. 25, 26 corrispondente a p. 31, 32 del pdf); CP_2
- l'estratto del Registro delle Imprese, ove, al protocollo d'ufficio n. 72969/2018, è annotata l'operazione di cartolarizzazione (cfr. doc. 2 fasc. conv. ; CP_2
- la missiva del 21/09/2018, con la quale la , in qualità di Controparte_11 mandataria della ha comunicato a l'intervenuta cessione del CP_2 Parte_1
credito vantato nei suoi confronti dalla BI AN SP (già AN Regionale Europea SP)
9 in favore della “per effetto di contratto di cessione di crediti in blocco CP_2
stipulato in data 20.07.2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 e, reso noto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26.07.2018,
Parte Seconda, Foglio Inserzioni n. 86” (cfr. doc. 3 fasc. conv. . CP_2
Ciò premesso, occorre chiedersi se tali produzioni siano sufficienti a dimostrare la l'intervenuta cessione dei crediti azionati dalla BI AN SP (già AN Regionale
Europea SP) alla CP_2
Ritiene il Tribunale che la risposta debba essere positiva, tenuto conto che l'avviso di cessione prodotto utilizza una formula ampia per l'identificazione dei crediti ceduti, comprensiva anche dei crediti di cui è causa, e che nella lista delle posizioni cedute compare il numero di sofferenza attribuito alla posizione di in particolare: Parte_1
- a p. 25 della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 86 del 26/07/2018, è indicato che sono stati oggetto di trasferimento dalla BI AN SP
(cedente) alla “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_2 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_12
da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017” -periodo temporale in cui rientrano i contratti di cui è causa- “i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 139/1991”
(cfr. doc. 6 fasc. conv. ; CP_2
- nel medesimo avviso è indicato l'indirizzo del sito web
(https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-AN.aspx fino) per consultare la lista dei crediti ceduti, il quale -contrariamente a quanto affermato dall'attore- consente di scaricare un documento pdf denominato “posizioni UBI AN”, contenente un elenco di posizioni cedute, tra cui, a p. 277, la n. 10469826, numero che coincide con quello indicato nella missiva del 21/09/2018, da cui emerge che la posizione debitoria di Parte_1 verso l'BI AN SP (già AN Regionale Europea SP) è stata classificata a sofferenza con l'indicazione del suddetto numero (cfr. doc. 3 fasc. conv. . CP_2
Si ritiene, pertanto, provato che nella cessione del 20/07/2018 dalla BI AN SP alla rientrassero anche i crediti di cui è causa vantati originariamente dalla CP_2
BI AN SP (già AN Regionale Europea SP) nei confronti di Parte_1
10 Corrobora tale conclusione la circostanza che la sia in possesso della CP_2
documentazione contrattuale relativa alle posizioni debitorie azionate (cfr. doc. 4, 5 fasc. conv. . CP_2
Per tali ragioni l'eccezione di carenza di titolarità attiva della deve CP_2
essere respinta, così come devono essere respinte le eccezioni di carenza di titolarità attiva delle ulteriori cessionarie e, da ultimo, rispetto alle Controparte_3 CP_4 quali l'attore si è limitato sostenere che la carenza di titolarità della si CP_2
sarebbe loro trasmessa. Peraltro, sia la sia la per Controparte_3 CP_4
dimostrare la propria titolarità attiva, hanno prodotto, oltre agli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 3 fasc. conv. ; doc. C fasc. intervenuta), anche le CP_3
dichiarazioni sottoscritte dalle rispettive cedenti e ), CP_2 Controparte_3 attestanti l'intervenuta cessione dei crediti di cui è causa in loro favore (cfr. doc. 7 fasc. conv. e produzione della del 2/01/2025). CP_3 CP_4
5. Sulla difformità tra l'ISC indicato nel contratto di mutuo del 21/05/2009 (5,514%) e quello effettivamente applicato (5,564%).
Parte attrice, con riferimento al contratto di mutuo del 21/05/2009, ha dedotto
Par l'indeterminatezza/erroneità dell , affermando che la banca avrebbe dichiarato nel contratto di mutuo un indice sintetico di costo (5,514% - cfr. doc. 8 fasc. att., p. 3) diverso da quello effettivo (5,564% - doc. 1 fasc. att.) e sostenendo che tale discrasia determinerebbe la nullità del contratto di mutuo o, in subordine, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi e costi di qualsiasi genere.
Tale tesi non è condivisibile, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 117 c. 6 UB Par (che si riferisce unicamente a “tassi, prezzi e condizioni”) all' , il quale non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condizione, ma un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo effettivo totale del credito prima di accerdervi.
Par Pertanto, l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Ne deriva che la violazione dell'obbligo informativo derivante dalla differenza tra l'ISC applicato e quello dichiarato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti nel contratto di mutuo (una disposizione di questo tipo è prevista solo in materia di credito al consumo ex art. 125 bis c. 6 UB, fattispecie che non ricorre nel caso in analisi),
11 né tanto meno può determinare la nullità dell'intero contratto, ma al più può determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendo davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, il che non è stato dedotto nel caso di specie (cfr.
Cass. 8331/2025; Cass. 32811/2024; Cass. 369/2021).
6. Sulla mancata indicazione della modalità di ammortamento nel mutuo del
21/05/2009 e sulla mancata allegazione del piano di ammortamento del mutuo del
5/10/2011.
L'eccezione di nullità, totale o quantomeno parziale, del mutuo del 21/05/2009 per mancata indicazione della modalità di ammortamento e del mutuo del 5/10/2011 per mancata allegazione del piano di ammortamento non è fondata, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice- tali mancanze non comportano, di per sé, l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto.
In particolare, con riferimento al mutuo del 21/05/2009 -di importo pari a €
125.000,00, durata di 15 anni, rate mensili e tasso di interesse “fisso per tutta la durata dell'operazione” pari al 5,24% (cfr. doc. 8 fasc. att.; doc. 4 fasc. conv. -, va CP_2 richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte a Sezione Unite, secondo cui “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cd. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone nullità parziale”, così come deve escludersi che ciò comporti nullità del contratto di mutuo “per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr.
Cass. Su 15130/2024).
Con riferimento al mutuo del 5/10/2011 -di importo di € 115.978,05, da restituire in
240 rate mensili, a tasso di interesse variabile- va, invece, osservato che tale contratto indica in modo chiaro -oltre l'importo erogato, la durata del prestito e la periodicità del rimborso- anche il sistema di ammortamento (alla francese) e le modalità di calcolo degli interessi (cfr. art. 3 del contratto, doc. 9 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv. . Da ciò CP_2 discende l'irrilevanza del fatto che al contratto non sia allegato il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento non è, infatti, necessario se sono indicati l'importo del mutuo,
l'arco temporale dello stesso, la periodicità delle rate e il tasso di interesse (cfr. Cass.
12922/2020). Stante tali indicazioni, il piano di ammortamento può essere, infatti, ricavato
12 in ogni momento sulla base dei dati contrattuali, né sarebbe del resto prevedibile, al momento della stipula del contratto, l'esatto ammontare delle rate future, trattandosi, come suddetto, di mutuo a tasso variabile.
7. Sulle criticità del piano di ammortamento alla francese.
Quanto alle contestazioni relative all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, va premesso che l'ammortamento cd. alla francese o “a rate costanti” prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito.
Questo metodo garantisce al mutuatario il vantaggio di una rata di ammontare costante e comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decrescente nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.
Questa metodologia di restituzione si differenzia dall'ammortamento cd. all'italiana che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile.
Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo;
questo comporta che l'ammontare della singola rata è variabile e che queste saranno più alte all'inizio, mentre esse scendono man mano che il mutuo sta per scadere.
Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, il metodo cd. alla francese non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo "alla francese'' comporta, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In altri termini, ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli
13 interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.
Quanto detto circa il meccanismo di computo esclude altresì che vi sia una indeterminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo esposto consente di fare una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi.
Tale impostazione ha trovato conferma nella recente pronuncia della Suprema Corte
a Sezioni Unite che ha chiarito che, in caso di ammortamento alla francese, “il maggior carico di interessi del prestito non dipende … da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere … esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)” (cfr. Cass. Su 15340/2024).
8. Sulle contestazioni in punto quantum.
Rispetto alle contestazioni sul quantum, la ha osservato come i CP_13 conteggi richiamati dall'attore si riferiscano, rispettivamente, al maggio 2016 per il mutuo del 21/05/2009 e all'ottobre 2013 per il mutuo del 5/10/2021, sicché è evidente che da tali anni siano maturati ulteriori interessi moratori cumulatesi al debito in linea capitale.
A fronte di tale considerazione, parte attrice ha omesso di formulare contestazioni specifiche e circostanziate, limitandosi a richiedere l'espletamento di una consulenza volta alla rideterminazione degli interessi “in base ai criteri legali” ovvero escludendo gli interessi
“nel caso per il quale il tasso nominale contrattuale superi il tasso soglia” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1, p. 4).
L'estrema genericità delle censure mosse ha determinato il diniego della consulenza contabile richiesta, stante il carattere evidentemente esplorativo. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non si configura come mezzo di prova, ma come strumento di ausilio del giudice per la valutazione di elementi probatori già acquisiti e/o la soluzione di questioni prettamente tecniche, con la conseguenza che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di supplire al difetto del quadro delle allegazioni di parte.
14 9. Ne consegue il rigetto dell'opposizione all'esecuzione avanzata da Parte_1 contro le creditrici e , a cui è poi succeduta l'intervenuta CP_13 Controparte_3
CP_4
10. Le spese di lite, nei rapporti tra l'attrice, la l e la CP_13 Controparte_3
seguono la soccombenza di parte attrice ex art. 91 Cpc e vengono liquidate CP_4 in base al Dm. 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022 (scaglione da € 52.000,00 a €
260.000,01).
In particolare, l'attore deve essere condannato a rimborsare:
- alla TA la somma di € 11.268,00 per compensi (liquidati in CP_13
base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e in base ai valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- alla TA , la somma di € 7.015,00 per compensi (liquidati in Controparte_3
base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e in base ai valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta;
non viene liquidata la fase decisionale, che non è stata svolta), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- all'intervenuta (intervenuta in data 28/04/2024, con lo stesso CP_4 difensore della ), la somma di € 4.253,00 per compensi (liquidati in base Controparte_3 ai valori medi per la fase decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, con riferimento al rapporto tra l'attore e la TA , Parte_1 Controparte_1
DICHIARA cessata la materia del contendere e COMPENSA integralmente le spese di lite;
con riferimento al rapporto tra l'attore le convenute e Parte_1 CP_2
e l'intervenuta RIGETTA l'opposizione all'esecuzione Controparte_3 CP_4
proposta da Parte_1
CONDANNA l'attore a rimborsare le spese di lite alle convenute Parte_1 [...]
e e all'intervenuta così liquidate: CP_2 Controparte_3 CP_4
15 - alla TA € 11.268,00 per compensi, oltre al rimborso delle CP_13
spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- alla TA , € 7.015,00 per compensi, oltre al rimborso delle Controparte_3
spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- all'intervenuta € 4.253,00 per compensi, oltre al rimborso delle CP_4
spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Torino, 19 maggio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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