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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 2183/2022 R.G.A.C., promossa da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
nato ad [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Consigli, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Via Marina Vecchia n.
188 attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
nata in [...], il [...], già residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Pisani, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Via Palestro n. 19 convenuta
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: revisione del regime dei rapporti con la prole ex artt. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da nota depositata il 26.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2022, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, ex artt. 337 bis e seguenti c.c., chiedendo disporsi, a modifica di quanto stabilito con decreto reso inter partes da questo stesso Tribunale in data
05.04.2016 e da quello emesso 02.07.2019, a modifica del primo, l'affidamento 2 esclusivo a sé del figlio minore – nato il [...] dalla relazione Per_1
more uxorio con - e la collocazione residenziale del minore, Controparte_1
nonché disciplinarsi il regime di contribuzione al mantenimento della medesima prole e del diritto di visita da parte della madre, quale genitore non collocatario.
La ha resistito alle avverse pretese, chiedendo la conferma del regime CP_1 già in essere (consistente nell'affidamento condiviso della figlia ad CP_1 entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente presso l'abitazione materna), anche in riferimento all'obbligo contributivo posto a carico del padre in virtù del succitato provvedimento del 02.07.2019.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha espresso il parere previsto ex art. 473 bis, 51, ultimo comma c.p.c., limitandosi ad apporre il visto.
Previa nomina di curatore speciale per il predetto minore, con provvedimento reso in via provvisoria ed urgente il 19.04.2024, è stato disposto l'affidamento dello stesso al Servizio Sociale del Comune di Massa, con conferimento al medesimo di mandato in funzione di supporto alla genitorialità ed al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti ed indicare il regime di affidamento, di collocazione residenziale e di visita del minore più adeguato, a tutela dello stesso . Persona_2
A seguito dell'acquisizione di relazione interlocutoria di aggiornamento del
Servizio Sociale incaricato, con nota depositata il 03.06.2025 il difensore della ha dichiarato il decesso della propria assistita, intervenuto il CP_1
27.04.2025, instando per la declaratoria di interruzione del processo.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 08.04.2025.
§§§§§§§§§§§
Dovendosi dare atto del decesso della convenuta , madre del Controparte_1 minore – attestato da certificato di morte dimesso a corredo Persona_2
della nota del ricorrente depositata il 26.05.2025 - la peculiarità delle situazioni giuridiche soggettive e delle domande dedotte in causa, inerenti al vincolo di filiazione, non può evidentemente comportare la declaratoria di interruzione del
3 processo (richiesta con la succitata nota del ricorrente), non potendosi configurare un'ipotetica riassunzione della causa da parte dei chiamati all'eredità della stessa (che non possono subentrare in quelle stesse CP_1
situazioni giuridiche soggettive), attesa la natura personalissima dei diritti e degli obblighi oggetto dell'originaria materia del contendere, che, pertanto, va dichiarata cessata, per l'appunto per effetto dell'intervenuto decesso della convenuta, con conseguente estinzione del giudizio.
Stante il decesso della madre, va disposta la revoca dell'affidamento del figlio minore al Servizio Speciale del Comune di Massa, già disposto con il Per_1 precitato provvedimento del 19.04.2024 – a fronte della conflittualità in essere tra le parti - ai fini della valutazione delle capacità genitoriali in funzione dell'indicazione del regime di affidamento, di collocazione residenziale e di visita del medesimo minore, ferma restando la permanenza dell'incarico conferito al medesimo Servizio, in forza dello stesso anzidetto provvedimento, in funzione di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente Parte_1
, e, all'occorrenza, ai fini dell'eventuale avvio dello stesso minore a
[...] percorso di osservazione e/o terapeutico presso l'UFSMIA.
In considerazione della natura e delle ragioni della presente sentenza, le spese processuali vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere, per effetto dell'intervenuto decesso della convenuta , madre del Controparte_1
figlio minore . Persona_2
Revoca l'affidamento del figlio minore al Servizio Speciale Persona_2
del Comune di Massa, già disposto in via provvisoria ed urgente con provvedimento emesso il 19.04.2024, ferma restando la permanenza dell'incarico conferito al medesimo Servizio, in forza dello stesso provvedimento, in funzione di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente
4 , e, all'occorrenza, ai fini dell'eventuale avvio dello stesso Parte_1 minore a percorso di osservazione e/o terapeutico presso l'UFSMIA.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 13.06.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 2183/2022 R.G.A.C., promossa da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
nato ad [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Consigli, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Via Marina Vecchia n.
188 attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
nata in [...], il [...], già residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Pisani, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Via Palestro n. 19 convenuta
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: revisione del regime dei rapporti con la prole ex artt. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da nota depositata il 26.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2022, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, ex artt. 337 bis e seguenti c.c., chiedendo disporsi, a modifica di quanto stabilito con decreto reso inter partes da questo stesso Tribunale in data
05.04.2016 e da quello emesso 02.07.2019, a modifica del primo, l'affidamento 2 esclusivo a sé del figlio minore – nato il [...] dalla relazione Per_1
more uxorio con - e la collocazione residenziale del minore, Controparte_1
nonché disciplinarsi il regime di contribuzione al mantenimento della medesima prole e del diritto di visita da parte della madre, quale genitore non collocatario.
La ha resistito alle avverse pretese, chiedendo la conferma del regime CP_1 già in essere (consistente nell'affidamento condiviso della figlia ad CP_1 entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente presso l'abitazione materna), anche in riferimento all'obbligo contributivo posto a carico del padre in virtù del succitato provvedimento del 02.07.2019.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha espresso il parere previsto ex art. 473 bis, 51, ultimo comma c.p.c., limitandosi ad apporre il visto.
Previa nomina di curatore speciale per il predetto minore, con provvedimento reso in via provvisoria ed urgente il 19.04.2024, è stato disposto l'affidamento dello stesso al Servizio Sociale del Comune di Massa, con conferimento al medesimo di mandato in funzione di supporto alla genitorialità ed al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti ed indicare il regime di affidamento, di collocazione residenziale e di visita del minore più adeguato, a tutela dello stesso . Persona_2
A seguito dell'acquisizione di relazione interlocutoria di aggiornamento del
Servizio Sociale incaricato, con nota depositata il 03.06.2025 il difensore della ha dichiarato il decesso della propria assistita, intervenuto il CP_1
27.04.2025, instando per la declaratoria di interruzione del processo.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 08.04.2025.
§§§§§§§§§§§
Dovendosi dare atto del decesso della convenuta , madre del Controparte_1 minore – attestato da certificato di morte dimesso a corredo Persona_2
della nota del ricorrente depositata il 26.05.2025 - la peculiarità delle situazioni giuridiche soggettive e delle domande dedotte in causa, inerenti al vincolo di filiazione, non può evidentemente comportare la declaratoria di interruzione del
3 processo (richiesta con la succitata nota del ricorrente), non potendosi configurare un'ipotetica riassunzione della causa da parte dei chiamati all'eredità della stessa (che non possono subentrare in quelle stesse CP_1
situazioni giuridiche soggettive), attesa la natura personalissima dei diritti e degli obblighi oggetto dell'originaria materia del contendere, che, pertanto, va dichiarata cessata, per l'appunto per effetto dell'intervenuto decesso della convenuta, con conseguente estinzione del giudizio.
Stante il decesso della madre, va disposta la revoca dell'affidamento del figlio minore al Servizio Speciale del Comune di Massa, già disposto con il Per_1 precitato provvedimento del 19.04.2024 – a fronte della conflittualità in essere tra le parti - ai fini della valutazione delle capacità genitoriali in funzione dell'indicazione del regime di affidamento, di collocazione residenziale e di visita del medesimo minore, ferma restando la permanenza dell'incarico conferito al medesimo Servizio, in forza dello stesso anzidetto provvedimento, in funzione di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente Parte_1
, e, all'occorrenza, ai fini dell'eventuale avvio dello stesso minore a
[...] percorso di osservazione e/o terapeutico presso l'UFSMIA.
In considerazione della natura e delle ragioni della presente sentenza, le spese processuali vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere, per effetto dell'intervenuto decesso della convenuta , madre del Controparte_1
figlio minore . Persona_2
Revoca l'affidamento del figlio minore al Servizio Speciale Persona_2
del Comune di Massa, già disposto in via provvisoria ed urgente con provvedimento emesso il 19.04.2024, ferma restando la permanenza dell'incarico conferito al medesimo Servizio, in forza dello stesso provvedimento, in funzione di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente
4 , e, all'occorrenza, ai fini dell'eventuale avvio dello stesso Parte_1 minore a percorso di osservazione e/o terapeutico presso l'UFSMIA.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 13.06.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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