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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.122/2025
Oggi 03/06/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Florean;
per la parte resistente l'avv. Gerin.
Le parti chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L'avv. Florean chiede accertarsi soccombenza virtuale di NA con liquidazione delle spese legali. L'avv. Gerin si rimette.
Il Giudice entra in camera di consiglio
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 122/2025 R.L. promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Florean;
-ricorrente- contro
NA ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Gerin;
P.IVA_1
-resistente-
In punto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria .
Conclusioni:
Parte ricorrente: “- accertare che in data 30.05.2023 la sig.ra Pt_1
subiva un infortunio lavorativo in itinere come descritto in
[...]
narrativa riconosciuto come tale dall'Inail; - accertare che la ricorrente
a seguito dell'infortuno predetto oltre al periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'Inail (dal 03.06.2023 al 17.06.2024) evidenziava lesioni fisiche complessive che comportavano dei postumi permanenti nella misura del 18% o nella diversa maggior valutazione che sarà riscontrata nella richiedenda c.t.u.; in conseguenza condannare
2 l' Controparte_1
, sede di Trieste in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
corrente in Trieste, via del Teatro Romano 18/20 al pagamento a favore della ricorrente della rendita prevista per legge dal momento dell'infortunio e pro futuro nella misura indicata, ex art. 13 D.lgs n.
38/2000, di € 3.168,03 annua oltre a rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento sino all'effettivo pagamento o nella maggior somma che sarà accertato in corso di causa o in via alternativa subordinata nella somma in linea capitale corrispondente alla valutazione del danno subito se accertato inferiore al 16% oltre a rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento all'effettivo saldo”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettarsi le domande tutte di parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso: rigettarsi la domanda di condanna dell' al versamento CP_1
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, in quanto emolumenti non cumulabili tra loro”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 24.3.2025, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere dipendente della società in Bolzano via Controparte_2
Macello 61 (P.IVA ) in qualità di pulitrice e che in data P.IVA_2
30.05.2023, svolta la propria attività lavorativa presso l'Ospedale di
Cattinara di Trieste, rientrando a casa dopo essere scesa dall'autobus, aveva poggiato malamente il piede sinistro ed era caduta a terra andando ad impattare il terreno sul lato destro del corpo, riportando una “frattura scomposta del collo omerale con distacco del trochite” alla spalla destra.
Malgrado fossero residuati importanti postumi di invalidità permanente,
3 che la ricorrente quantificava nel 18%, l'NA aveva riconosciuto solo un importo relativo all'inabilità temporanea. Tale decisione era stata confermata anche all'esito dei ricorsi amministrativi, necessitando così il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Trieste.
2. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio l'NA, evidenziando che i postumi erano stati quantificati nella misura del 7% e che comunque la ricorrente era stata convocata per visita medica collegiale.
3. In data 26 e 27 maggio 2025 le parti depositavano note con le quali evidenziavano l'avvenuta cessazione della materia del contendere, richiesta poi confermata a verbale all'udienza odierna, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per le ragioni che seguono.
5. Con note depositate nel corso del giudizio le parti hanno evidenziato di aver trovato un accordo conciliativo, a seguito del quale NA ha riconosciuto postumi del 16% di invalidità a seguito dell'infortunio in itinere. In ragione di un tanto le parti, concordemente all'udienza odierna hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiesta che deve essere accolta, atteso che il riconoscimento effettuato dall'NA non è stato in alcun modo contestato ed è dunque pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.
6. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicabile ogniqualvolta, come nel caso di specie, non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla
4 pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. nr. 18195/2012; Cass. nr.
17896/2012; Cass. nr. 22650/2008).
7. Quanto alle spese di lite, va evidenziato che le stesse, in caso di cessazione della materia del contendere, devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. nr.
4483/2009; Cass. nr. 11962/2005; Cass. nr. 14775).
8. Nel caso di specie l'NA deve essere considerato soccombente virtuale, in quanto la percentuale di invalidità riconosciuta, pari al 16% è assai vicina a quella del 18% richiesta in ricorso, palesandosi comunque la precedente percentuale riconosciuta (7%), effettivamente insufficiente.
9. Le spese di giudizio devono quindi essere poste a carico dell'NA e vengono liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari in ragione della natura della pronuncia e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Trieste, data 3/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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