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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/10/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1294/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1294/2023 R.A.C.L., promossa da
, nata l'[...] in [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Cagliari, Via Toscana n. 38, ed elettivamente domiciliata nella via E. Pessina n. 10, presso l'Avv. Pietro Cella, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2023, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo di quello CP_1 liquidato dall'istituto in dipendenza del danno biologico da lei patito a causa di un infortunio in itinere. A fondamento della domanda, parte attrice ha in particolare esposto:
- di avere subito un infortunio sul lavoro in data 9.12.2011; pagina 1 di 4 - che l' aveva riconosciuto il diritto alla rendita per un danno biologico nella misura CP_1 complessiva del 48%;
- che con provvedimento del 27.1.2023 l' previdenziale aveva modificato la precedente CP_1 valutazione stabilendo il grado di menomazione psico-fisica nella misura del 34%;
- che contro il provvedimento dell' aveva proposto opposizione in data 15.02.2023, senza CP_1 ottenere alcun esito.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza della CP_1 domanda di controparte ed eccependo che gli accertamenti clinici e strumentali svolti in occasione della visita medica avevano evidenziato l'insussistenza per la liquidazione della rendita nella misura richiesta dall'attore.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. dopo accurati esami Persona_1 medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 2.6.2024, ha accertato che l'attrice è affetta dai postumi di due infortuni sul lavoro, precisando che in seguito al primo, occorsole nel febbraio 2005, aveva ottenuto il riconoscimento di un danno biologico del 4% per trauma contusivo della spalla destra, distrazione muscolare cervicale dallo stesso lato e trauma contusivo dell'emitorace destro, e che a seguito del secondo, occorsole nel dicembre 2011, le era stato riconosciuto un danno biologico del 44% (48% conglobato alla preesistenza), successivamente abbassato nella misura del 30% per assenza dei Postumi da Stress post traumatico e così suddiviso: 7% per esiti di trauma cranico-facciale con sindrome vertiginosa e cefalea;
6% per trauma contusivo del rachide lombare;
6% per frattura del bacino (branca ileo- pubica sinistra); 5% per fattura delle spine tibiali del ginocchio sinistro;
1% per frattura meta epifisaria prossimale del perone sinistro;
2% per trauma distorsivo della caviglia sinistra e 4% per cicatrici discromiche al volto e agli arti. Complessivamente il danno riconosciuto a parte attrice era stato liquidato in misura pari al 34%.
In ordine al danno non riconosciuto dall' il CTU ha ritenuto che “è impossibile negare CP_1 che l'evento traumatico subito dalla SI.ra , nel dicembre 2011, abbia inciso Parte_1 negativamente nel suo equilibrio psichico determinando un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”.
In ragione di ciò, a suo giudizio, il danno biologico relativo all'infortunio sul lavoro pagina 2 di 4 occorsole nel dicembre 2011 è quantificabile nella misura complessiva del 43%, di cui 6% per il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso (cod. men. 180), 7% per gli esiti di trauma cranico-facciale con sindrome vertiginosa e vertigini (cod. men. 182 e 314), 2% per cervico-brachialgia (cod. men. 199), 6% per lombalgia (cod. men. 209), 6% per gli esiti di fattura del bacino (cod. men. 354), 7% per gli esiti di frattura delle spine tibiali del ginocchio sinistro (cod. men. 275), 2% per gli esiti di frattura dell'epifisi prossimale del perone sinistro
(cod. men. 278), 3% per gli esiti di distorsione della caviglia sinistra (cod. men. 293), e 5% per gli esiti cicatriziali al volto e all'arto inferiore (cod. men.36).
Tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall' (danno biologico del 4%), il CP_1 consulente ha quantificato il danno biologico cumulativo, secondo il sistema della semisomma, nella misura corrispondente al 46% sin dalla data della visita di revisione del 20.12.22.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle pervenute osservazioni da parte dell' resistente. CP_1
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del 46 % a far data dal 20.12.2022.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per i postumi dell'infortunio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dal 20.12.2022.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello CP_1 accertato in causa).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo per i postumi dell'infortunio occorsogli il 9.12.2011 in misura del 46 % con decorrenza di legge;
- condanna l' al pagamento del maggior indennizzo per il danno biologico da infortunio sul CP_1 lavoro con decorrenza di legge, detratto quanto già percepito per tali causali, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1 in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 6.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1294/2023 R.A.C.L., promossa da
, nata l'[...] in [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Cagliari, Via Toscana n. 38, ed elettivamente domiciliata nella via E. Pessina n. 10, presso l'Avv. Pietro Cella, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2023, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo di quello CP_1 liquidato dall'istituto in dipendenza del danno biologico da lei patito a causa di un infortunio in itinere. A fondamento della domanda, parte attrice ha in particolare esposto:
- di avere subito un infortunio sul lavoro in data 9.12.2011; pagina 1 di 4 - che l' aveva riconosciuto il diritto alla rendita per un danno biologico nella misura CP_1 complessiva del 48%;
- che con provvedimento del 27.1.2023 l' previdenziale aveva modificato la precedente CP_1 valutazione stabilendo il grado di menomazione psico-fisica nella misura del 34%;
- che contro il provvedimento dell' aveva proposto opposizione in data 15.02.2023, senza CP_1 ottenere alcun esito.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza della CP_1 domanda di controparte ed eccependo che gli accertamenti clinici e strumentali svolti in occasione della visita medica avevano evidenziato l'insussistenza per la liquidazione della rendita nella misura richiesta dall'attore.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. dopo accurati esami Persona_1 medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 2.6.2024, ha accertato che l'attrice è affetta dai postumi di due infortuni sul lavoro, precisando che in seguito al primo, occorsole nel febbraio 2005, aveva ottenuto il riconoscimento di un danno biologico del 4% per trauma contusivo della spalla destra, distrazione muscolare cervicale dallo stesso lato e trauma contusivo dell'emitorace destro, e che a seguito del secondo, occorsole nel dicembre 2011, le era stato riconosciuto un danno biologico del 44% (48% conglobato alla preesistenza), successivamente abbassato nella misura del 30% per assenza dei Postumi da Stress post traumatico e così suddiviso: 7% per esiti di trauma cranico-facciale con sindrome vertiginosa e cefalea;
6% per trauma contusivo del rachide lombare;
6% per frattura del bacino (branca ileo- pubica sinistra); 5% per fattura delle spine tibiali del ginocchio sinistro;
1% per frattura meta epifisaria prossimale del perone sinistro;
2% per trauma distorsivo della caviglia sinistra e 4% per cicatrici discromiche al volto e agli arti. Complessivamente il danno riconosciuto a parte attrice era stato liquidato in misura pari al 34%.
In ordine al danno non riconosciuto dall' il CTU ha ritenuto che “è impossibile negare CP_1 che l'evento traumatico subito dalla SI.ra , nel dicembre 2011, abbia inciso Parte_1 negativamente nel suo equilibrio psichico determinando un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”.
In ragione di ciò, a suo giudizio, il danno biologico relativo all'infortunio sul lavoro pagina 2 di 4 occorsole nel dicembre 2011 è quantificabile nella misura complessiva del 43%, di cui 6% per il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso (cod. men. 180), 7% per gli esiti di trauma cranico-facciale con sindrome vertiginosa e vertigini (cod. men. 182 e 314), 2% per cervico-brachialgia (cod. men. 199), 6% per lombalgia (cod. men. 209), 6% per gli esiti di fattura del bacino (cod. men. 354), 7% per gli esiti di frattura delle spine tibiali del ginocchio sinistro (cod. men. 275), 2% per gli esiti di frattura dell'epifisi prossimale del perone sinistro
(cod. men. 278), 3% per gli esiti di distorsione della caviglia sinistra (cod. men. 293), e 5% per gli esiti cicatriziali al volto e all'arto inferiore (cod. men.36).
Tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall' (danno biologico del 4%), il CP_1 consulente ha quantificato il danno biologico cumulativo, secondo il sistema della semisomma, nella misura corrispondente al 46% sin dalla data della visita di revisione del 20.12.22.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle pervenute osservazioni da parte dell' resistente. CP_1
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del 46 % a far data dal 20.12.2022.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita commisurato al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per i postumi dell'infortunio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dal 20.12.2022.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello CP_1 accertato in causa).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo per i postumi dell'infortunio occorsogli il 9.12.2011 in misura del 46 % con decorrenza di legge;
- condanna l' al pagamento del maggior indennizzo per il danno biologico da infortunio sul CP_1 lavoro con decorrenza di legge, detratto quanto già percepito per tali causali, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1 in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 6.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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